Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02255/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2025, proposto da
UR MU in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Campania, Ufficio dei Monopoli per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. del provvedimento prot. n. 16944 del 20.2.2025 notificato il 3 marzo 2025, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-DT Campania-Ufficio dei Monopoli per la Campania-Sede di Napoli-Settore Contrabbando, avente ad oggetto <<Applicazione art. 5 della Legge 18/01/1994 n. 50. Esecuzione Determina Direttoriale della Direzione Territoriale per la Campania – Ufficio affari Generali – Sezione Giochi n. 31728 del 17/12/2024 presso l’esercizio commerciale “BAR S. ALFONSO” sito in MERCATO SAN SEVERINO (SA), Piazza Sant’Alfonso n. 22>>, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 50/1994, la chiusura dell’esercizio commerciale esercitato dalla ricorrente, “mediante redazione di verbale di apposizione di sigilli”, per la durata di 38 (trentotto) giorni;
2. della determina n. 31728 del 17 dicembre 2024, adottata dalla medesima Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale per la Campania-Ufficio Affari Generali-Sezione Giochi, mai notificata e conosciuta solo negli estremi, poiché richiamata per relationem nel provvedimento impugnato sub 1;
3. ove occorra, del verbale elevato dalla Guardia di Finanza-I Compagnia Salerno il 10 settembre 2021 per la detenzione ed illecita vendita di T.L.N.;
4. ove occorra, del verbale elevato dalla Guardia di Finanza-Compagnia Cava de’ Tirreni il 14 dicembre 2021 per detenzione e illecita vendita di T.L.N.;
5. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto negli estremi, comunque lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente, nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione dell’illegittimo operato della P.A.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NT DO e uditi per le parti i difensori, nessuno dei quali è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e al Ministero dell’economia e delle finanze il 18 aprile 2025, depositato il 23 aprile 2025, la ricorrente impugna il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 20 febbraio 2025, notificato il 3 marzo 2025, con cui è stata disposta, ai sensi dell’articolo 5 della legge numero 50 del 1994, la chiusura dell’esercizio commerciale della ricorrente per la durata di 38 giorni, impugnando congiuntamente gli atti preparatori e procedimentali.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si costituisce in giudizio il 16 maggio 2025 per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025, parte ricorrente rinuncia all’istanza cautelare.
Il ricorso è trattato, nel merito, all’udienza del 17 dicembre 2025, laddove il Collegio giudicante solleva, d’ufficio, la questione di giurisdizione, trattenendo la causa in decisione.
DIRITTO
A giudizio del Collegio, non sussiste la giurisdizione amministrativa sulla controversia.
Il provvedimento di chiusura dell’esercizio dell’attività commerciale, a seguito di accertate violazioni, è stato adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge numero 50 del 1994, disposizione normativa abrogata, che prevedeva, qualora all’interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici fosse contestata, nei confronti degli esercenti, in violazione delle norme di legge, la detenzione o cessione di tabacchi lavorati ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati, in aggiunta alle specifiche sanzioni, la chiusura dell’esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.
Il provvedimento impugnato costituisce una sanzione amministrativa di natura afflittiva, ricollegata al vincolato accertamento della sussistenza di una fattispecie legale. A fronte di tale provvedimento di carattere meramente afflittivo, il privato vanta indubbiamente il diritto soggettivo di non subire l’imposizione di prestazioni, patrimoniali o personali, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ma la giurisdizione sul conseguente contenzioso appartiene, in virtù del criterio di riparto per posizioni soggettive, al Giudice ordinario.
In tal senso è orientata la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Friuli-V. Giulia, 26/11/2002, n. 885) per cui il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sul ricorso, diretto all'annullamento dell'atto di chiusura di un esercizio commerciale, disposto ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. 18 gennaio 1994 n. 50, per accertata detenzione e vendita di tabacchi di contrabbando, trattandosi di sanzione meramente afflittiva e vincolata, consistente in una prestazione patrimoniale imposta al destinatario.
Ciò in quanto gli atti che irrogano sanzioni amministrative esulano, di norma e fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, dalla giurisdizione del Giudice amministrativo e rientrano in quella del Giudice ordinario ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della L. n. 689 del 1981. Difatti la situazione giuridica per cui si invoca tutela presenta la natura di diritto soggettivo e l'attività sanzionatoria dell'Amministrazione non è espressione di discrezionalità, ma di potere vincolato, disciplinato da precisi presupposti normativi; pertanto, l’Autorità amministrativa, accertata la sussistenza di un illecito amministrativo, è tenuta obbligatoriamente ad applicare la relativa sanzione, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 11 febbraio 2025, n.1145).
Conseguentemente, qualora, come nel caso di specie, l’applicazione della sanzione, meramente afflittiva, consegua ad un obbligo di legge, derivante dalla commissione di un fatto illecito, accertato dall’autorità competente e non costituisca esercizio di un potere conferito a tutela dell’interesse pubblico, a differenza, per esempio, delle sanzioni edilizie di natura innanzitutto ripristinatoria dell’assetto del territorio violato, la posizione giuridica vantata dal destinatario non può che essere di diritto soggettivo.
Tanto comporta che la causa non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Le spese processuali, tenuto conto della natura rituale della decisione, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE AC, Presidente
NT DO, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT DO | RE AC |
IL SEGRETARIO