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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13846/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 13846/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 12/12/2024 e promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]g, giusta procura posta depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Silenzi, (C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale C.F._2
Pasteur n. 33
ATTRICE contro on sede sociale e Direzione Generale in LA, Piazza Gae Aulenti n. 3, Controparte_1
Tower A, capitale sociale pari ad € 21.133.469.082,48, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di LA, NZ AN e DI , banca iscritta all'Albo P.IVA_1
delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod.
02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di LA in data 16 novembre 2018 Persona_1
(Rep. 17113 - Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di LA 4 il 20 novembre
2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di LA, NZ AN e DI in data
26 novembre 2018 prot. n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, (C.F. ), Marco Pesenti, (C.F. C.F._3
1 ), prof. Christian Romeo, (C.F. ), CodiceFiscale_4 C.F._5 Pt_2
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._6 Parte_3 C.F._7
(C.F. ) del Foro di LA, giusta procura generale Parte_4 C.F._8
alle liti a rogito Notaio di LA in data 9 aprile 2020, (Rep. 32163 - Racc. Persona_2
14918), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti sito in Roma, Via Po
n. 12
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adìto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda per tutti i fatti e i titoli di cui in narrativa, previa ogni più opportuna declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia: IN VIA PRINCIPALE A. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per violazione della normativa antiusura, nonché per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali. Per l'effetto, (i) dichiarare che l'attrice è tenuta soltanto a rimborsare la quota capitale delle rate secondo le scadenze concordate, (ii) e contestualmente, condannare la (già alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le Controparte_1 Controparte_2 itolo ra), spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte, ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli Firmato pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE B. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa in virtù della violazione degli artt. 116 e ss., T.U.B.; per l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione degli artt. 1418, 1419, 1346, 820, terzo comma, 821, terzo comma, 1282, 1283 e 1284, cod. civ., per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di un tasso pari allo zero percento, ovvero, in subordine, del tasso sostitutivo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero del tasso legale, in regime di capitalizzazione semplice. Per l'effetto, condannare la (già alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione in favore dell'attrice delle so erito carsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
C. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, ex artt. 1418, 1419, 1346, 820, terzo comma, 821, terzo comma, 1282, 1283 e 1284, cod. civ., con conseguente riconteggio del rapporto in regime di capitalizzazione semplice e applicazione del saggio legale, condannando contestualmente la (già alla restituzione in favore dell'attrice delle Controparte_1 Controparte_2 men indicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori
2 danni e spese successivamente maturate e maturande;
D. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della (già , la Controparte_1 Controparte_2 violazione degli obblighi di buona fede e de nza on conseguente declaratoria di risoluzione del mutuo meglio indicato in narrativa e delle garanzie accessorie al rapporto, e per l'effetto condannare la (già Controparte_1 Controparte_2
alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le tolo
[...]
), spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in subordine, riconteggiare il rapporto in contestazione in regime di capitalizzazione semplice con applicazione del tasso B.O.T. ovvero del tasso legale, e contestualmente condannare la CP_1 (già alla restituzione in favore dell'attrice del
[...] Controparte_2 mam ndicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande;
IN OGNI CASO E. condannare la (già Controparte_1
per effetto di quanto sopra accertato, al ri nni Controparte_2 oniali subiti dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso a seguito di valutazione equitativa;
F. accertare e dichiarare la compensazione tra il credito (anche risarcitorio) vantato dall'attrice nei confronti della convenuta (già , e l'eventuale credito di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima vers IN VIA ISTRUTTORIA G. disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura tecnico – contabile vòlta ad accertare le reciproche posizioni di dare/avere tra le parti in causa;
H. ordinare alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti: (i) estratto conto generale/rendiconto relativo al mutuo per cui è causa, dalla stipula alla data della notifica della citazione;
(ii) documento riepilogativo dei movimenti del predetto mutuo, dalla stipula alla data della notifica della citazione;
(iii) comunicazioni periodiche inviate dalla banca alla cliente dalla genesi del rapporto in contestazione sino alla data della notifica della citazione;
(iv) fogli informativi inerenti al contratto di mutuo per cui è causa;
(v) comunicazioni inerenti alla classificazione della mutuataria inviate dalla banca dalla genesi del rapporto in contestazione sino alla data della notifica della citazione;
(vi) certificazioni degli interessi (corrispettivi e moratori) pagati annualmente dalla mutuataria, relative all'arco temporale compreso tra la conclusione del mutuo in contestazione e la data della notifica della citazione;
(vii) documentazione avente ad oggetto l'istruttoria prodromica alla concessione del mutuo per cui è causa, inclusa la delibera di concessione del mutuo e la perizia di stima dei beni ipotecati a garanzia della restituzione delle somme erogate;
(viii) richieste di sospensione dei pagamenti delle rate inoltrate dalla cliente, con relativa comunicazione di accoglimento da parte della banca;
(ix) copia delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente e/o successivamente alla stipula del mutuo, con e/o senza vincolo a favore della banca. Con vittoria delle spese (anche generali) e compensi di causa, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per le ragioni esposte in atti;
- rigettare l'avversa richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto inammissibile e irrilevante per le ragioni esposte in atti. In ogni caso:
3 - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9/2/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
chiedendo dichiararsi la nullità e l'inefficacia in quanto vessatorie delle clausole del contratto di mutuo inter partes stipulato il 9/2/2001 per rogito notaio dott. , rep. n. 27688, Persona_3
rogito n. 11829, per l'usurarietà e l'indeterminatezza dei tassi d'interesse e per la difformità tra
Par l' indicato in contratto e quello effettivamente applicato, con accertamento dell'obbligo della mutuataria di restituire la sola sorte capitale e con conseguente condanna della controparte alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi ed al risarcimento del danno.
L'attrice deduceva:
- di aver stipulato, in data in data 9/2/2001, con la il contratto di mutuo rogito Controparte_1
notaio dott. , rep. n. 27688, rogito n. 11829 per l'importo di € 250.000,00, da Persona_3
restituire in venti anni mediante il pagamento di quaranta rate semestrali posticipate, con ammortamento dal 1°/3/2007 al 28/2/2027, con la previsione del TAN del 5,15%, dell'ISC del
5,21078% e del tasso di mora pari al TAN maggiorato del 2%;
- che, a causa della propria riduzione della capacità reddituale, le parti avevano stipulato i seguenti accordi di rinegoziazione: una moratoria nel pagamento delle rate con scadenza 31 agosto 2017/28 febbraio 2018; il secondo accordo di rinegoziazione inter partes stipulato il 19/1/2019, con cui il rimborso del mutuo era stato posticipato di cinque anni;
il terzo accordo di rinegoziazione in data 18/10/2019, in forza del quale la mutuataria si era obbligata a restituire il capitale residuo, quantificato dalla banca il 31/8/2019 in € 124.448,97, con il pagamento di rate di ammortamento «conteggiat[e] sulla base del tasso fisso 1,65% annuo pari all'IRS 15 ANNI 2 GG. LAV. ANTECEDENTI ARR.+ 0,05 rilevato il 01/09/2019, più spread del 1,65%», donde il nuovo I.S.C. del 1,6971%;
- che la aveva accolto la richiesta di sospensione delle rate del mutuo con Controparte_1
scadenza il 29/2/2020 e il 31/8/2020, quindi il successivo 10/1/2022 l'attrice aveva estinto il mutuo;
- che dall'analisi contabile del mutuo erano emersi l'usurarietà del tasso d'interesse in caso di estinzione anticipata del contratto, l'erronea indicazione del TAEG e l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto, a causa sia della mancata indicazione del tipo di
4 ammortamento prescelto, sia dell'anatocismo applicato, cui non era seguita l'indicazione del
TAE.
2. Con comparsa del 10/6/2022 si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle avverse domande. La parte convenuta esponeva che il TAN ed il tasso di mora erano stati indicati in modo specifico e che il piano di ammortamento alla francese risultava indicato nel contratto ed esponeva che, in mancanza di capitalizzazione infrannuale degli interessi, non era necessaria
Par l'indicazione del TAE. La banca contestava la discrepanza tra l' indicato in contratto e quello applicato e concludeva come in epigrafe.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. gli attori contestavano le avverse deduzioni, esponendo che l'obbligo di indicare il TAEG nel contratto di mutuo era stato introdotto nel 1992.
In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
4. Con particolare riferimento alla causa petendi, chiede accertarsi la nullità Parte_1
parziale, relativamente alle condizioni economiche relative alla determinazione dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori e al piano di ammortamento, del contratto di mutuo inter partes, con condanna della alla ripetizione delle somme indebitamente Controparte_1
incassate ed al risarcimento del danno.
Le domande sono infondate.
Il rapporto controverso traeva origine dal mutuo ipotecario stipulato il rogito notaio dott. Per_3
, rep. n. 27688, rogito n. 11829 per l'importo di € 250.000,00, da restituire in veni anni
[...] mediante il pagamento di quaranta rate semestrali posticipate, con inizio dell'ammortamento dal
1°/3/2007 e termine il 28/2/2027, con la previsione del TAN del 5,15%, dell'ISC del 5,21078% e del tasso di mora pari al TAN maggiorato del 2%, con facoltà per la mutuataria di estinzione anticipata del contratto previo pagamento delle somme da lei dovute, senza applicazione di alcuna penale. L'art. 4 del contratto di mutuo richiama il piano di ammortamento di cui all'allegato C, che prevede il pagamento di rate costanti e nel documento di sintesi è indicato l'ammortamento “francese”.
5 Dal piano di ammortamento, sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto, che prevede la rata costante di € 10.085,26, tranne la prima, pari ad € 10.790,74, emerge chiaramente l'adozione del piano di ammortamento alla francese, ossa a rata costante.
I tassi d'interesse pattuiti con il contratto su cui si controverte, inoltre, sono conformi alla legge n. 108/1996 in materia di usura, essendo inferiori alle soglie d'usura vigenti ratione temporis.
Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio e al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 394/2000, convertito con la L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del
1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).
Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. LA 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini
6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata
1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi:
a) lettera delle norme: l'art. 1815, comma II, c.c. si riferisce ai soli interessi corrispettivi, contemplati pacificamente al primo comma della disposizione;
l'art. 644, comma I, c.p. incrimina chi si fa «dare o promettere» interessi usurari «in corrispettivo di una prestazione di denaro»; del pari, l'inciso «a qualunque titolo», contenuto nell'art. 1, comma I, D.L. n. 394/2000, con riguardo agli interessi da considerare come usurari, è collocato dopo le parole «promessi o convenuti», non immediatamente dopo il termine «interessi», dovendosi quindi riferire ai costi accessori del
6 credito convenuti dalle parti "a titolo" di commissioni, remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto dell'interpretazione autentica;
ancora, il D.L. n.
185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, nel dettare disposizioni sulla C.M.S., all'art.
2-bis, comma II, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull'usura, rilevano solo «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», con palese riguardo agli interessi corrispettivi, remunerazione rispetto all'utilizzo dei fondi concessi;
b) legislatore storico del 2001: i lavori preparatori non hanno valore normativo, ma di tenue indizio ermeneutico;
c) funzione degli interessi: gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria;
vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria;
dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanch'essi.
Si osserva, inoltre, che gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a giudizio di disvalore, il contrario risultando dal diritto positivo, sia quanto al disposto generale dell'art. 1224 cod. civ., sia, se si vuole con portata sistematica, dalla stessa disciplina delle operazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, pur intesa ad un evidente favore per le parti deboli.
Infine, ove, in futuro, il D.M. ministeriale contenesse un unico tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori, esso sarebbe verosimilmente più alto di quello attuale, con conseguenze pregiudizievoli per il contenimento degli interessi corrispettivi;
d) ratio della norma: il fondamento della disciplina introdotta dalla riforma di cui alla legge n.
108 del 1996 non è tanto quello di predisporre uno strumento per calmierare o livellare il
7 mercato del credito, nel senso di tenere basso il "costo del denaro" o attuare una politica di prezzi amministrati, quanto quella di mitigare il "rischio bancario": è una tecnica per sanzionare regolamenti iniqui, pur restando nella logica negoziale;
il legislatore non ha inteso indirizzare in modo autoritario ed antinomico, rispetto all'autonomia privata, il mercato dei capitali, ma, nel rispetto del principio, ha mirato al corretto funzionamento del mercato medesimo, attraverso la repressione delle condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee, nell'interesse non solo dei finanziati, ma anche degli operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità del sistema;
e) evoluzione storica: rileva l'attuale conformazione del diritto positivo, con la distinzione degli interessi a seconda della loro funzione;
f) previsione dell'art. 1284, comma IV, cod. civ.: secondo la norma, se «le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»: essendo, invero, sovente il tasso della disciplina speciale, di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini dell'usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una
"usura legale";
g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati - T.E.G. del singolo rapporto e T.E.G.M. determinante il tasso soglia - devono essere omogenei: onde nel T.E.G. del singolo rapporto gli interessi moratori non devono essere conteggiati. Il mancato rilievo degli interessi moratori da parte della autorità amministrativa (cfr. la comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria) discende dall'esigenza di non considerare nella media «operazioni con andamento anomalo», le quali potrebbero addirittura, se incluse nel T.e.g., «determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela». Dunque, il criterio dei tassi-soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di mercato: è il cd. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor prima, scientifica e logica, del criterio adottato. Non solo, ma il criterio di simmetria è stato ormai accolto dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018.
8 Sulla base di tali considerazioni, la tesi giunge, in ogni caso, a rinvenire nel sistema civilistico una tutela contro la cd. usura moratoria: in quanto, sebbene reputi che la disciplina antiusura sanzioni la pattuizione dei soli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, l'interesse di mora - quale sanzione per l'inadempimento - è inquadrabile nell'art. 1382 cod. civ. e può, quindi, essere ridotto d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.; mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l'art. 1815, comma II, c.c..
L'opposta la tesi estensiva (cfr. Cass. civ. n. 26286 del 17/10/2019; Cass. civ. n. 22890 del
13/9/2019; Cass. civ. n. 27442 del 30/10/2018; Cass. civ. n. 5598 del 6/3/2017; Cass. civ. n.
5324 del 4/4/2003) oppone:
a) lettera delle norme: la legge - art. 1815, comma II, c.c., art. 644, comma IV, c.p., art. 2, comma IV, L. n. 108/1996 e art. 1, comma I, D.L. n. 394/2000, conv. dalla L. n. 24/2001 - non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, in alcuni articoli si parla espressamente di pattuizione «a qualsiasi titolo»; mentre la stessa apertura espressamente apportata dall'art.
2-bis, comma II, D.L.
n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, alle voci confluenti nel T.E.G. dovrebbe indurre a ricomprendervi oggi anche gli interessi di mora;
b) legislatore storico del 2001: nei lavori preparatori della legge n. 24 del 2001, si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio»;
c) funzione degli interessi: entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente;
d) ratio della norma o interpretazione finalistica: il criterio oggettivo previsto dalla L. n.
108/1996 intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori;
inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;
e) evoluzione storica: gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale;
l'opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi;
la
9 presenza della duplicazione normativa ex artt. 1224 e 1282 c.c. dipende dall'unificazione dei codici civile e commerciale;
f) previsione dell'art. 1284, comma IV, c.c.: non rileva quanto stabilito da tale norma - secondo cui il saggio degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali - perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l'inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che risulterà fondata) e non discende dalla semplice mora;
dunque, ha una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;
g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: è incontestato che le voci, computate nei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori;
ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati, pena un'inammissibile inversione metodologica.
In sostanza, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del T.E.G.M., e quindi del relativo tasso-soglia, potrà, semmai, rilevare ai fini della verifica di conformità dei decreti medesimi, quali atti amministrativi, alla legge che attuano: però, in nessun caso il giudice è vincolato dal contenuto della normazione secondaria nell'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico.
Anzi, secondo alcuni, l'esclusione degli interessi moratori dalle voci considerate dai D.M. sarebbe imposta dalla L. n. 108/1996, avendo questa costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, onde addirittura l'eventuale rilevazione di un T.E.G.M. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe contra legem.
Si esclude, in ogni caso, la cogenza del cd. principio di simmetria, ragionando anche nel senso che la legge ha, proprio in contrario, immaginato uno spread tra e tasso-soglia, CP_3
tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte aderiscono all'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché
Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano
10 assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è
l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge”, indi la conclusione che l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020; Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017;
Cass. civ. 23192/2017).
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma II, c.c., pertanto non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma I, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020).
L'adito giudicante condivide l'orientamento predicato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte e i principi su cui si fonda, evidenziando che la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
11 Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996,
l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. LA, n. 11854 del 22 ottobre 2015;
App. LA, 20 gennaio 2015).
Alla luce dei principi sopra esposti, i tassi di interesse, compreso quello moratorio, sono inferiori alle soglie d'usura, essendo all'uopo irrilevanti i costi relativi al contratto di assicurazione, non obbligatorio e non stipulato contestualmente al mutuo. Ad abundantiam, non vi è prova che sommando le spese assicurative al tasso d'interesse corrispettivo si perviene al superamento del tasso soglia d'usura vigente alla data di stipulazione del mutuo, essendo irrilevante la c.d. usura sopravvenuta, in mancanza di allegazione e prova di ulteriori pattuizioni che, nelle more del rapporto, abbiano modificato le condizioni economiche del contratto.
12 Ed invero, alla luce della consulenza tecnica di parte depositata dall'attrice emerge che il TAEG calcolato sull'intera durata del contratto, comprensivo dell'incidenza delle spese assicurative, è pari al 5,365%, importo inferiore alla soglia d'usura prevista ratione temporis per la categoria dei contratti di mutuo ipotecari.
Non rileva la mancata indicazione del TAE, in mancanza di allegazione e prova della previsione della capitalizzazione degli interessi.
Par E' ininfluente, ai fini della validità del contratto, la dedotta discrepanza tra l' indicato in contratto e quello applicato. A prescindere dalla mancanza di prova di tale differenza, non è, infatti, applicabile al contratto di mutuo in oggetto l'art. 125-bis del D.Lgs. n. 385/1993, che prevede la nullità delle clausole afferenti ai tassi di interesse in caso assenza o di erronea indicazione del TAEG.
Ed invero, la disciplina di cui agli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993 impone alle banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, co. III, D.Lgs. n. 385/1993 demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del 4/3/2003, ha demandato alla Banca d'Italia l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, indicandone il contenuto e i parametri di calcolo. La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un
“indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:
— mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti.
E' stata prevista, inoltre, per il credito al consumo l'applicazione delle disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.B..
In seguito, il 29/7/2009, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento portante le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», successivamente integrate,
13 il cui paragrafo 8.2 dispone che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del
4/3/2003:
- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti;
- aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.
La suddetta circolare della Banca d'Italia del 29/7/2009 ha, inoltre, introdotto l'obbligo di indicazione dell'ISC (così denominato) nei contratti di conto corrente stipulati con i consumatori.
Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori”. Par L'obbligo di indicazione in contratto dell' è stato, dunque, introdotto con la delibera del
CICR n. 10688 del 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia di individuare le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per la relativa rilevazione.
Orbene, soltanto con il IX aggiornamento della Circolare n. 229 del 21/4/1999 - Istruzioni di
Vigilanza per le banche) in data 25/7/2003 la Banca d'Italia ha statuito al paragrafo 9, sezione II, che “il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un
"indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: — mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti”.
Ciò posto, si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della omessa o erronea indicazione del TAEG nei contratti a cui non è applicabile la disciplina di cui all'art. 125-bis del TUB: secondo il primo orientamento l'omessa indicazione del TAEG o la sua indicazione in difformità da quello effettivamente applicato costituirebbe una violazione dell'art. 117, co. VI, D.Lgs. n.
385/1993, che sancisce la nullità delle clausole che prevedono per i clienti condizioni
14 economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, cui consegue la nullità della clausola relativa agli interessi e la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr.
Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015).
Conformemente al prevalente indirizzo ermeneutico, invece, il TAEG non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione del TAEG, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Roma
19/4/2017).
Quest'ultimo orientamento si è consolidato nella recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore Par costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle.
Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la omessa o
Par erronea indicazione di e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, co. VI,
D.Lgs. n. 385/1993.
L'omessa indicazione del TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione Par dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. LA n. 10832 del 26/10/2017).
Sul punto è intervenuta ex professo la Suprema Corte, secondo cui, in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
15 anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. civ. n. 39169 del 09/12/2021).
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Ciò posto, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione del TAEG, è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, segnatamente dall'art. 125-bis, co. VI del D.Lgs. n. 385/1993, che recita: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (cfr. Cass. civ.
n. 14000 del 22/5/2023).
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., sicché la sua eventuale mancata previsione non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15130 del
29/05/2024, che precisato che l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il
25/7/2003, attuative della delibera CICR del 4/3/2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.U.B. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e
120-decies, comma 3, T.U.B. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»).
Sono prive di pregio, altresì, le contestazioni attoree sulla indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto.
16 I tassi d'interesse risultano espressamente indicati, così come è richiamato il piano di ammortamento (alla francese) allegato al contratto e descritto come “francese” nel documento di sintesi. Si rileva, inoltre, che nessuna indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto
è riscontrabile quando il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Non vale in contrario osservare che non risulta indicato nel contratto né nel documento di sintesi il divisore 365/365 o 360/365, atteso che all'art. 3 del contratto sono indicati i tassi d'interesse, in particolare il TAN fisso e lo sviluppo del piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dalle parti, con l'indicazione specifica della quota capitale e della quota interessi, nonché del residuo per ogni semestre soddisfa i requisiti di determinabilità del tasso d'interesse.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, inoltre, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN), che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto, sicché non è meritevole di accoglimento la dedotta violazione dell'art. 1282, co. III c.c.. Deve, dunque, escludersi che la mancata indicazione specifica nel contratto di mutuo bancario a tasso fisso e con ammortamento c.d. «alla francese», modalità indicata nel documento di sintesi, del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024, che ha pronunziato sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale Ordinario di
Salerno con ordinanza del 19/7/2023 ed ammesso con decreto del Primo presidente depositato il
7/9/2023, depositati dall'attrice in allegato alla memoria di replica).
Alla validità ed efficacia delle condizioni economiche del contratto di mutuo inter partes consegue il rigetto delle pretese restitutorie e risarcitorie attoree.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
17 Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 9/2/2022 da avverso la in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte da avverso la Parte_1 Controparte_1
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 9/3/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
18
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 13846/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 12/12/2024 e promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]g, giusta procura posta depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Silenzi, (C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale C.F._2
Pasteur n. 33
ATTRICE contro on sede sociale e Direzione Generale in LA, Piazza Gae Aulenti n. 3, Controparte_1
Tower A, capitale sociale pari ad € 21.133.469.082,48, C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di LA, NZ AN e DI , banca iscritta all'Albo P.IVA_1
delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod.
02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di LA in data 16 novembre 2018 Persona_1
(Rep. 17113 - Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di LA 4 il 20 novembre
2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di LA, NZ AN e DI in data
26 novembre 2018 prot. n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, (C.F. ), Marco Pesenti, (C.F. C.F._3
1 ), prof. Christian Romeo, (C.F. ), CodiceFiscale_4 C.F._5 Pt_2
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._6 Parte_3 C.F._7
(C.F. ) del Foro di LA, giusta procura generale Parte_4 C.F._8
alle liti a rogito Notaio di LA in data 9 aprile 2020, (Rep. 32163 - Racc. Persona_2
14918), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti sito in Roma, Via Po
n. 12
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adìto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda per tutti i fatti e i titoli di cui in narrativa, previa ogni più opportuna declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia: IN VIA PRINCIPALE A. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per violazione della normativa antiusura, nonché per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali. Per l'effetto, (i) dichiarare che l'attrice è tenuta soltanto a rimborsare la quota capitale delle rate secondo le scadenze concordate, (ii) e contestualmente, condannare la (già alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le Controparte_1 Controparte_2 itolo ra), spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte, ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli Firmato pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE B. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa in virtù della violazione degli artt. 116 e ss., T.U.B.; per l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione degli artt. 1418, 1419, 1346, 820, terzo comma, 821, terzo comma, 1282, 1283 e 1284, cod. civ., per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di un tasso pari allo zero percento, ovvero, in subordine, del tasso sostitutivo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero del tasso legale, in regime di capitalizzazione semplice. Per l'effetto, condannare la (già alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione in favore dell'attrice delle so erito carsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
C. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, ex artt. 1418, 1419, 1346, 820, terzo comma, 821, terzo comma, 1282, 1283 e 1284, cod. civ., con conseguente riconteggio del rapporto in regime di capitalizzazione semplice e applicazione del saggio legale, condannando contestualmente la (già alla restituzione in favore dell'attrice delle Controparte_1 Controparte_2 men indicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori
2 danni e spese successivamente maturate e maturande;
D. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della (già , la Controparte_1 Controparte_2 violazione degli obblighi di buona fede e de nza on conseguente declaratoria di risoluzione del mutuo meglio indicato in narrativa e delle garanzie accessorie al rapporto, e per l'effetto condannare la (già Controparte_1 Controparte_2
alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le tolo
[...]
), spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in subordine, riconteggiare il rapporto in contestazione in regime di capitalizzazione semplice con applicazione del tasso B.O.T. ovvero del tasso legale, e contestualmente condannare la CP_1 (già alla restituzione in favore dell'attrice del
[...] Controparte_2 mam ndicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande;
IN OGNI CASO E. condannare la (già Controparte_1
per effetto di quanto sopra accertato, al ri nni Controparte_2 oniali subiti dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso a seguito di valutazione equitativa;
F. accertare e dichiarare la compensazione tra il credito (anche risarcitorio) vantato dall'attrice nei confronti della convenuta (già , e l'eventuale credito di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima vers IN VIA ISTRUTTORIA G. disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura tecnico – contabile vòlta ad accertare le reciproche posizioni di dare/avere tra le parti in causa;
H. ordinare alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti: (i) estratto conto generale/rendiconto relativo al mutuo per cui è causa, dalla stipula alla data della notifica della citazione;
(ii) documento riepilogativo dei movimenti del predetto mutuo, dalla stipula alla data della notifica della citazione;
(iii) comunicazioni periodiche inviate dalla banca alla cliente dalla genesi del rapporto in contestazione sino alla data della notifica della citazione;
(iv) fogli informativi inerenti al contratto di mutuo per cui è causa;
(v) comunicazioni inerenti alla classificazione della mutuataria inviate dalla banca dalla genesi del rapporto in contestazione sino alla data della notifica della citazione;
(vi) certificazioni degli interessi (corrispettivi e moratori) pagati annualmente dalla mutuataria, relative all'arco temporale compreso tra la conclusione del mutuo in contestazione e la data della notifica della citazione;
(vii) documentazione avente ad oggetto l'istruttoria prodromica alla concessione del mutuo per cui è causa, inclusa la delibera di concessione del mutuo e la perizia di stima dei beni ipotecati a garanzia della restituzione delle somme erogate;
(viii) richieste di sospensione dei pagamenti delle rate inoltrate dalla cliente, con relativa comunicazione di accoglimento da parte della banca;
(ix) copia delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente e/o successivamente alla stipula del mutuo, con e/o senza vincolo a favore della banca. Con vittoria delle spese (anche generali) e compensi di causa, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per le ragioni esposte in atti;
- rigettare l'avversa richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto inammissibile e irrilevante per le ragioni esposte in atti. In ogni caso:
3 - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9/2/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
chiedendo dichiararsi la nullità e l'inefficacia in quanto vessatorie delle clausole del contratto di mutuo inter partes stipulato il 9/2/2001 per rogito notaio dott. , rep. n. 27688, Persona_3
rogito n. 11829, per l'usurarietà e l'indeterminatezza dei tassi d'interesse e per la difformità tra
Par l' indicato in contratto e quello effettivamente applicato, con accertamento dell'obbligo della mutuataria di restituire la sola sorte capitale e con conseguente condanna della controparte alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi ed al risarcimento del danno.
L'attrice deduceva:
- di aver stipulato, in data in data 9/2/2001, con la il contratto di mutuo rogito Controparte_1
notaio dott. , rep. n. 27688, rogito n. 11829 per l'importo di € 250.000,00, da Persona_3
restituire in venti anni mediante il pagamento di quaranta rate semestrali posticipate, con ammortamento dal 1°/3/2007 al 28/2/2027, con la previsione del TAN del 5,15%, dell'ISC del
5,21078% e del tasso di mora pari al TAN maggiorato del 2%;
- che, a causa della propria riduzione della capacità reddituale, le parti avevano stipulato i seguenti accordi di rinegoziazione: una moratoria nel pagamento delle rate con scadenza 31 agosto 2017/28 febbraio 2018; il secondo accordo di rinegoziazione inter partes stipulato il 19/1/2019, con cui il rimborso del mutuo era stato posticipato di cinque anni;
il terzo accordo di rinegoziazione in data 18/10/2019, in forza del quale la mutuataria si era obbligata a restituire il capitale residuo, quantificato dalla banca il 31/8/2019 in € 124.448,97, con il pagamento di rate di ammortamento «conteggiat[e] sulla base del tasso fisso 1,65% annuo pari all'IRS 15 ANNI 2 GG. LAV. ANTECEDENTI ARR.+ 0,05 rilevato il 01/09/2019, più spread del 1,65%», donde il nuovo I.S.C. del 1,6971%;
- che la aveva accolto la richiesta di sospensione delle rate del mutuo con Controparte_1
scadenza il 29/2/2020 e il 31/8/2020, quindi il successivo 10/1/2022 l'attrice aveva estinto il mutuo;
- che dall'analisi contabile del mutuo erano emersi l'usurarietà del tasso d'interesse in caso di estinzione anticipata del contratto, l'erronea indicazione del TAEG e l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto, a causa sia della mancata indicazione del tipo di
4 ammortamento prescelto, sia dell'anatocismo applicato, cui non era seguita l'indicazione del
TAE.
2. Con comparsa del 10/6/2022 si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle avverse domande. La parte convenuta esponeva che il TAN ed il tasso di mora erano stati indicati in modo specifico e che il piano di ammortamento alla francese risultava indicato nel contratto ed esponeva che, in mancanza di capitalizzazione infrannuale degli interessi, non era necessaria
Par l'indicazione del TAE. La banca contestava la discrepanza tra l' indicato in contratto e quello applicato e concludeva come in epigrafe.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. gli attori contestavano le avverse deduzioni, esponendo che l'obbligo di indicare il TAEG nel contratto di mutuo era stato introdotto nel 1992.
In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
4. Con particolare riferimento alla causa petendi, chiede accertarsi la nullità Parte_1
parziale, relativamente alle condizioni economiche relative alla determinazione dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori e al piano di ammortamento, del contratto di mutuo inter partes, con condanna della alla ripetizione delle somme indebitamente Controparte_1
incassate ed al risarcimento del danno.
Le domande sono infondate.
Il rapporto controverso traeva origine dal mutuo ipotecario stipulato il rogito notaio dott. Per_3
, rep. n. 27688, rogito n. 11829 per l'importo di € 250.000,00, da restituire in veni anni
[...] mediante il pagamento di quaranta rate semestrali posticipate, con inizio dell'ammortamento dal
1°/3/2007 e termine il 28/2/2027, con la previsione del TAN del 5,15%, dell'ISC del 5,21078% e del tasso di mora pari al TAN maggiorato del 2%, con facoltà per la mutuataria di estinzione anticipata del contratto previo pagamento delle somme da lei dovute, senza applicazione di alcuna penale. L'art. 4 del contratto di mutuo richiama il piano di ammortamento di cui all'allegato C, che prevede il pagamento di rate costanti e nel documento di sintesi è indicato l'ammortamento “francese”.
5 Dal piano di ammortamento, sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto, che prevede la rata costante di € 10.085,26, tranne la prima, pari ad € 10.790,74, emerge chiaramente l'adozione del piano di ammortamento alla francese, ossa a rata costante.
I tassi d'interesse pattuiti con il contratto su cui si controverte, inoltre, sono conformi alla legge n. 108/1996 in materia di usura, essendo inferiori alle soglie d'usura vigenti ratione temporis.
Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio e al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 394/2000, convertito con la L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del
1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).
Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. LA 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini
6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata
1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi:
a) lettera delle norme: l'art. 1815, comma II, c.c. si riferisce ai soli interessi corrispettivi, contemplati pacificamente al primo comma della disposizione;
l'art. 644, comma I, c.p. incrimina chi si fa «dare o promettere» interessi usurari «in corrispettivo di una prestazione di denaro»; del pari, l'inciso «a qualunque titolo», contenuto nell'art. 1, comma I, D.L. n. 394/2000, con riguardo agli interessi da considerare come usurari, è collocato dopo le parole «promessi o convenuti», non immediatamente dopo il termine «interessi», dovendosi quindi riferire ai costi accessori del
6 credito convenuti dalle parti "a titolo" di commissioni, remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto dell'interpretazione autentica;
ancora, il D.L. n.
185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, nel dettare disposizioni sulla C.M.S., all'art.
2-bis, comma II, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull'usura, rilevano solo «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», con palese riguardo agli interessi corrispettivi, remunerazione rispetto all'utilizzo dei fondi concessi;
b) legislatore storico del 2001: i lavori preparatori non hanno valore normativo, ma di tenue indizio ermeneutico;
c) funzione degli interessi: gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria;
vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria;
dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanch'essi.
Si osserva, inoltre, che gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a giudizio di disvalore, il contrario risultando dal diritto positivo, sia quanto al disposto generale dell'art. 1224 cod. civ., sia, se si vuole con portata sistematica, dalla stessa disciplina delle operazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, pur intesa ad un evidente favore per le parti deboli.
Infine, ove, in futuro, il D.M. ministeriale contenesse un unico tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori, esso sarebbe verosimilmente più alto di quello attuale, con conseguenze pregiudizievoli per il contenimento degli interessi corrispettivi;
d) ratio della norma: il fondamento della disciplina introdotta dalla riforma di cui alla legge n.
108 del 1996 non è tanto quello di predisporre uno strumento per calmierare o livellare il
7 mercato del credito, nel senso di tenere basso il "costo del denaro" o attuare una politica di prezzi amministrati, quanto quella di mitigare il "rischio bancario": è una tecnica per sanzionare regolamenti iniqui, pur restando nella logica negoziale;
il legislatore non ha inteso indirizzare in modo autoritario ed antinomico, rispetto all'autonomia privata, il mercato dei capitali, ma, nel rispetto del principio, ha mirato al corretto funzionamento del mercato medesimo, attraverso la repressione delle condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee, nell'interesse non solo dei finanziati, ma anche degli operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità del sistema;
e) evoluzione storica: rileva l'attuale conformazione del diritto positivo, con la distinzione degli interessi a seconda della loro funzione;
f) previsione dell'art. 1284, comma IV, cod. civ.: secondo la norma, se «le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»: essendo, invero, sovente il tasso della disciplina speciale, di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini dell'usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una
"usura legale";
g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati - T.E.G. del singolo rapporto e T.E.G.M. determinante il tasso soglia - devono essere omogenei: onde nel T.E.G. del singolo rapporto gli interessi moratori non devono essere conteggiati. Il mancato rilievo degli interessi moratori da parte della autorità amministrativa (cfr. la comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria) discende dall'esigenza di non considerare nella media «operazioni con andamento anomalo», le quali potrebbero addirittura, se incluse nel T.e.g., «determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela». Dunque, il criterio dei tassi-soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di mercato: è il cd. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor prima, scientifica e logica, del criterio adottato. Non solo, ma il criterio di simmetria è stato ormai accolto dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018.
8 Sulla base di tali considerazioni, la tesi giunge, in ogni caso, a rinvenire nel sistema civilistico una tutela contro la cd. usura moratoria: in quanto, sebbene reputi che la disciplina antiusura sanzioni la pattuizione dei soli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, l'interesse di mora - quale sanzione per l'inadempimento - è inquadrabile nell'art. 1382 cod. civ. e può, quindi, essere ridotto d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.; mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l'art. 1815, comma II, c.c..
L'opposta la tesi estensiva (cfr. Cass. civ. n. 26286 del 17/10/2019; Cass. civ. n. 22890 del
13/9/2019; Cass. civ. n. 27442 del 30/10/2018; Cass. civ. n. 5598 del 6/3/2017; Cass. civ. n.
5324 del 4/4/2003) oppone:
a) lettera delle norme: la legge - art. 1815, comma II, c.c., art. 644, comma IV, c.p., art. 2, comma IV, L. n. 108/1996 e art. 1, comma I, D.L. n. 394/2000, conv. dalla L. n. 24/2001 - non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, in alcuni articoli si parla espressamente di pattuizione «a qualsiasi titolo»; mentre la stessa apertura espressamente apportata dall'art.
2-bis, comma II, D.L.
n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, alle voci confluenti nel T.E.G. dovrebbe indurre a ricomprendervi oggi anche gli interessi di mora;
b) legislatore storico del 2001: nei lavori preparatori della legge n. 24 del 2001, si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio»;
c) funzione degli interessi: entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente;
d) ratio della norma o interpretazione finalistica: il criterio oggettivo previsto dalla L. n.
108/1996 intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori;
inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;
e) evoluzione storica: gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale;
l'opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi;
la
9 presenza della duplicazione normativa ex artt. 1224 e 1282 c.c. dipende dall'unificazione dei codici civile e commerciale;
f) previsione dell'art. 1284, comma IV, c.c.: non rileva quanto stabilito da tale norma - secondo cui il saggio degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali - perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l'inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che risulterà fondata) e non discende dalla semplice mora;
dunque, ha una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;
g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: è incontestato che le voci, computate nei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori;
ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati, pena un'inammissibile inversione metodologica.
In sostanza, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del T.E.G.M., e quindi del relativo tasso-soglia, potrà, semmai, rilevare ai fini della verifica di conformità dei decreti medesimi, quali atti amministrativi, alla legge che attuano: però, in nessun caso il giudice è vincolato dal contenuto della normazione secondaria nell'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico.
Anzi, secondo alcuni, l'esclusione degli interessi moratori dalle voci considerate dai D.M. sarebbe imposta dalla L. n. 108/1996, avendo questa costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, onde addirittura l'eventuale rilevazione di un T.E.G.M. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe contra legem.
Si esclude, in ogni caso, la cogenza del cd. principio di simmetria, ragionando anche nel senso che la legge ha, proprio in contrario, immaginato uno spread tra e tasso-soglia, CP_3
tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte aderiscono all'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché
Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano
10 assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è
l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge”, indi la conclusione che l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020; Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017;
Cass. civ. 23192/2017).
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma II, c.c., pertanto non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma I, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020).
L'adito giudicante condivide l'orientamento predicato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte e i principi su cui si fonda, evidenziando che la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
11 Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996,
l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. LA, n. 11854 del 22 ottobre 2015;
App. LA, 20 gennaio 2015).
Alla luce dei principi sopra esposti, i tassi di interesse, compreso quello moratorio, sono inferiori alle soglie d'usura, essendo all'uopo irrilevanti i costi relativi al contratto di assicurazione, non obbligatorio e non stipulato contestualmente al mutuo. Ad abundantiam, non vi è prova che sommando le spese assicurative al tasso d'interesse corrispettivo si perviene al superamento del tasso soglia d'usura vigente alla data di stipulazione del mutuo, essendo irrilevante la c.d. usura sopravvenuta, in mancanza di allegazione e prova di ulteriori pattuizioni che, nelle more del rapporto, abbiano modificato le condizioni economiche del contratto.
12 Ed invero, alla luce della consulenza tecnica di parte depositata dall'attrice emerge che il TAEG calcolato sull'intera durata del contratto, comprensivo dell'incidenza delle spese assicurative, è pari al 5,365%, importo inferiore alla soglia d'usura prevista ratione temporis per la categoria dei contratti di mutuo ipotecari.
Non rileva la mancata indicazione del TAE, in mancanza di allegazione e prova della previsione della capitalizzazione degli interessi.
Par E' ininfluente, ai fini della validità del contratto, la dedotta discrepanza tra l' indicato in contratto e quello applicato. A prescindere dalla mancanza di prova di tale differenza, non è, infatti, applicabile al contratto di mutuo in oggetto l'art. 125-bis del D.Lgs. n. 385/1993, che prevede la nullità delle clausole afferenti ai tassi di interesse in caso assenza o di erronea indicazione del TAEG.
Ed invero, la disciplina di cui agli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993 impone alle banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, co. III, D.Lgs. n. 385/1993 demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del 4/3/2003, ha demandato alla Banca d'Italia l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, indicandone il contenuto e i parametri di calcolo. La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un
“indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:
— mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti.
E' stata prevista, inoltre, per il credito al consumo l'applicazione delle disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.B..
In seguito, il 29/7/2009, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento portante le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», successivamente integrate,
13 il cui paragrafo 8.2 dispone che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del
4/3/2003:
- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti;
- aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.
La suddetta circolare della Banca d'Italia del 29/7/2009 ha, inoltre, introdotto l'obbligo di indicazione dell'ISC (così denominato) nei contratti di conto corrente stipulati con i consumatori.
Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori”. Par L'obbligo di indicazione in contratto dell' è stato, dunque, introdotto con la delibera del
CICR n. 10688 del 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia di individuare le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per la relativa rilevazione.
Orbene, soltanto con il IX aggiornamento della Circolare n. 229 del 21/4/1999 - Istruzioni di
Vigilanza per le banche) in data 25/7/2003 la Banca d'Italia ha statuito al paragrafo 9, sezione II, che “il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un
"indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: — mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti”.
Ciò posto, si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della omessa o erronea indicazione del TAEG nei contratti a cui non è applicabile la disciplina di cui all'art. 125-bis del TUB: secondo il primo orientamento l'omessa indicazione del TAEG o la sua indicazione in difformità da quello effettivamente applicato costituirebbe una violazione dell'art. 117, co. VI, D.Lgs. n.
385/1993, che sancisce la nullità delle clausole che prevedono per i clienti condizioni
14 economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, cui consegue la nullità della clausola relativa agli interessi e la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr.
Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015).
Conformemente al prevalente indirizzo ermeneutico, invece, il TAEG non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione del TAEG, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Roma
19/4/2017).
Quest'ultimo orientamento si è consolidato nella recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore Par costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle.
Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la omessa o
Par erronea indicazione di e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, co. VI,
D.Lgs. n. 385/1993.
L'omessa indicazione del TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione Par dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. LA n. 10832 del 26/10/2017).
Sul punto è intervenuta ex professo la Suprema Corte, secondo cui, in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
15 anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. civ. n. 39169 del 09/12/2021).
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Ciò posto, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione del TAEG, è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, segnatamente dall'art. 125-bis, co. VI del D.Lgs. n. 385/1993, che recita: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (cfr. Cass. civ.
n. 14000 del 22/5/2023).
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., sicché la sua eventuale mancata previsione non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15130 del
29/05/2024, che precisato che l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il
25/7/2003, attuative della delibera CICR del 4/3/2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.U.B. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e
120-decies, comma 3, T.U.B. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»).
Sono prive di pregio, altresì, le contestazioni attoree sulla indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto.
16 I tassi d'interesse risultano espressamente indicati, così come è richiamato il piano di ammortamento (alla francese) allegato al contratto e descritto come “francese” nel documento di sintesi. Si rileva, inoltre, che nessuna indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto
è riscontrabile quando il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Non vale in contrario osservare che non risulta indicato nel contratto né nel documento di sintesi il divisore 365/365 o 360/365, atteso che all'art. 3 del contratto sono indicati i tassi d'interesse, in particolare il TAN fisso e lo sviluppo del piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dalle parti, con l'indicazione specifica della quota capitale e della quota interessi, nonché del residuo per ogni semestre soddisfa i requisiti di determinabilità del tasso d'interesse.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, inoltre, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN), che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto, sicché non è meritevole di accoglimento la dedotta violazione dell'art. 1282, co. III c.c.. Deve, dunque, escludersi che la mancata indicazione specifica nel contratto di mutuo bancario a tasso fisso e con ammortamento c.d. «alla francese», modalità indicata nel documento di sintesi, del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024, che ha pronunziato sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale Ordinario di
Salerno con ordinanza del 19/7/2023 ed ammesso con decreto del Primo presidente depositato il
7/9/2023, depositati dall'attrice in allegato alla memoria di replica).
Alla validità ed efficacia delle condizioni economiche del contratto di mutuo inter partes consegue il rigetto delle pretese restitutorie e risarcitorie attoree.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
17 Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo di seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 9/2/2022 da avverso la in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte da avverso la Parte_1 Controparte_1
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 9/3/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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