Articolo 17 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 dicembre 1962
Art. 17. Altezza degli edifici in relazione alla larghezza
delle strade e degli intervalli di isolamento

Quando non esistono piani regolatori e regolamenti edilizi, le ricostruzioni e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati debbono eseguirsi in base a direttive preventivamente richieste dal Comune al competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche (Sezione urbanistica) e da questo impartite, per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze, in armonia con le norme di cui al capo 1.
La decisione sulle eventuali opposizioni avverso le direttive di cui al comma precedente spetta al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale decide definitivamente, sentito il Comitato tecnico-amministrativo.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
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