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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17620 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/38651
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile contenzioso, iscritto al n. r.g. 38651/2023, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILI ELEONORA Parte_1 C.F._1 e dell'avv.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENUTI Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPINA e dell'avv. GRILLI GINO DANILO ( ) PIAZZALE DELLE C.F._2 BELLE ARTI 8 00196 ROMA;
PARTE CONVENUTA/I
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, da qui intendersi trascritto.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, Condannare la
[...] [...] al pagamento in favore del Sig. della somma di euro 9.100,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di penale da ritardo pattuita nel contratto oltre interessi legali dalla domanda. Sempre in via principale, accertare l'esistenza dei vizi nonché la riconducibilità degli stessi alle lavorazioni effettuate dalla convenuta nonché condannare la facile ristrutturare al pagamento in favore del Sig.
della somma di euro 17.100,00 a titolo di costi necessari per l'eliminazione dei vizi. In via Pt_1 subordinata, condannare la al pagamento della somma di euro 17.100,00 in Controparte_1 favore del Sig. a titolo di risarcimento del danno derivante dalle lavorazioni effettuate Pt_1 sull'immobile di Via Ugo Rabbeno n.
6. In via istruttoria, si chiede disporsi CTU tecnica al fine di determinare e quantificare i danni subiti dal Sig. Scanu nonché i costi necessari alla loro eliminazione. Inoltre, atteso che i contatti tra le parti sono stati effettuati per tutta la durata dei lavori tramite l'app di messagistica istantanea “Whatsapp”, si chiede sin d'ora l'autorizzazione al deposito
Pagina 1 su supporto elettronico (chiavetta usb) dei file audio. Il tutto con vittoria integrale delle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
A fondamento delle proprie pretese, il sig. deduceva di aver sottoscritto con la Pt_1 Controparte_2
, in data 20/03/2021, un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione nell'immobile
[...] di sua proprietà sito in Roma, Via Ugo Rabbeno n.
6. Tali lavori, come provato nel corso dell'istruttoria, non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte e per di più la riconsegna dell'immobile sarebbe avvenuto oltre i termini previsti dal contratto (cfr. art. 6 doc. 1 allegato all'atto di citazione), ovvero con un ritardo di 182 giorni. Riferiva che, il ritardo accumulato dall'impresa appaltatrice, a termini dell'art. 7 del contratto di appalto (cfr. doc.1) aveva determinato l'insorgenza del diritto del sig. a percepire la somma di euro 9.100,00 a titolo di penale da ritardo (pari ad euro 50 per Pt_1 ogni giorno di ritardo), come diffusamente argomentato in sede di atto di citazione e di prima memoria istruttoria;
che la non realizzazione ad opera d'arte degli interventi di ristrutturazione avevano determinato la presenza di vizi per un importo pari ad euro 17.100,00, come da perizia di parte prodotta sub. doc. 18.
Si costituiva la Società convenuta la quale insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia, all'Ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con riferimento ai vizi concernenti: realizzazione Controparte_1 armadio, realizzazione ed installazione infissi, e lucidatura marmo in quanto opere non appaltate alla . Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse domande in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare tutte le richieste di parte attrice. In subordine, ove codesto Giudice dovesse accogliere la domanda concernente i ritardi rimodulare gli oneri risarcitori nella minor somma di Euro 2.350,00 per tutte le ragioni di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Eccepiva che alcune delle opere non erano state appaltate a ma a società terze;
che parte attrice aveva accettato i lavori con verbale di Controparte_1 collaudo e accettazione dell'opera e che i vizi erano stati sistemati spontaneamente dalla società convenuta, in ogni caso eccepiva esplicitamente la decadenza dai vizi stessi.
Con provvedimento del 31/10/2023, il Giudice fissava la prima udienza al 15/01/2024 assegnando alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c.
L'attore depositava tempestivamente le memorie contestando la comparsa di costituzione avversaria sia in fatto che in diritto, chiedendo ammettersi la CTU per la determinazione dei vizi delle opere.
depositava soltanto la seconda memoria istruttoria. Alla prima udienza il Giudice, Controparte_1 invitava le parti ad addivenire ad un accordo conciliativo, rinviando la causa all'udienza del 22/04/2024. Ammetteva CTU tecnica al fine di quantificare i costi necessari all'eliminazione dei vizi, rinviando per il giuramento del CTU. Dopo varie trattative, le parti sottoscrivevano l'accordo conciliativo;
tuttavia, la non rispettava i termini dell'accordo per cui, come Controparte_1 dedotto da parte attrice, lo stesso doveva ritenersi risolto. La comunicava di aver Controparte_1 depositato dinanzi al Tribunale di Roma domanda di concordato preventivo e pertanto, stante il divieto di compiere pagamenti in pendenza di procedura, comunicava l'impossibilità di dare corso all'accordo raggiunto. In conseguenza di tale situazione di insolvenza, l'attore rinunciava alla richiesta di CTU;
su richiesta delle parti veniva, pertanto, revocata la CTU e, all'udienza fissata, la causa era trattenuta la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda è in parte fondata.
In primo luogo, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1 Se con tale eccezione la società convenuta ha realmente inteso dedurre che parte dei lavori erano stati appaltati dallo a terzi, di tale affermazione essa non ha offerto alcuna prova, atteso che, dalla Pt_1
Pagina 2 lettura del contratto di appalto in atti, si desume che tutte le opere di ristrutturazione e sistemazione oggetto della perizia di parte e delle numerose doglianze, documentati anche da messaggi whattsapp e foto, formano oggetto del contratto di appalto - nel quale la società si impegnava ad effettuare tutti i lavori di ristrutturazione dell'immobile – del capitolato e dei 4 incarichi integrativi, relativi al box doccia, faretti, impianti, carotaggio, rimozioni e demolizioni -, senza eccezioni, e che, pertanto, era stata la convenuta ad impegnarsi a realizzare tutte le opere necessarie a regola d'arte.
A maggior ragione, laddove fosse stata la stessa società appaltatrice a subappaltare, tale subappalto non esonererebbe l'appaltatrice dalla propria responsabilità contrattuale scaturente dal suo rapporto obbligatorio diretto con lo . Pt_1
Quanto all'eccezione relativa alla decadenza dalla garanzia per vizi ed alla dedotta preclusione connessa all'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione (“verbale di riconsegna” del 25 ottobre 2021), che avrebbe valore di collaudo delle opere, deve rilevarsi, in primo luogo, che si tratta di un modulo predisposto dall'appaltatrice prospettato nelle forme di un sondaggio di gradimento dal contenuto non negoziale, al quale vengono inserite, a stampa e in modo non adeguatamente evidenziato, alcune dichiarazioni di accettazione delle opere. Deve pertanto ritenersi verosimile che tale documento sia stato firmato senza alcuna consapevolezza del significato teoricamente vincolante della dichiarazione di accettazione dell'opera. In ogni caso, l'avvenuto collaudo dell'opera appaltata non esclude certo la garanzia per vizi e difformità che non fossero evidenti al momento del collaudo. Ebbene, nel caso in esame, la maggior parte dei vizi denunciati necessitavano di una verifica tecnica non essendo percepibili ictu oculi da parte di un non addetto ai lavori. Infine, e in ogni caso, a norma di quanto disposti dall'art. 1667, c.c., la decadenza non può esser eccepita in relazione a tutti i vizi che l'appaltatrice ha riconosciuto esistenti e, dunque, in relazione a quei vizi che parte convenuta ha tentato invano di eliminare, senza riuscirvi.
Il mancato adempimenti dell'accordo transattivo ha determinato pacificamente la sua risoluzione per cui in primo luogo deve ritenersi provato l'inadempimento da ritardo nella riconsegna delle opere realizzate, quantificato in € 9.100,00 quale prodotto della penale giornaliera per il numero di giorni di ritardo. Tale somma, in assenza di accordo per una sua riduzione transattiva – a causa Co dell'inadempimento dell'impegno incautamente assunto da parte della - deve essere interamente riconosciuta all'attore.
Diverso discorso deve essere svolto per il danno connesso ai costi necessari alla rimozione dei vizi riscontrati, che, pur dovendosi ritenere provati nell'an debeatur, in assenza di accordo e in conseguenza della scelta di parte attrice di rinunciare alla CTU, non potranno che esser riconosciuti in misura sensibilmente ridotta rispetto a quelli stimati nella perizia di parte depositata;
e pur non potendosi ritenere utile quale parametro per la loro prudenziale quantificazione quello delle somme riconosciute nell'accordo transattivo – data l'evidente finalità deflattiva e concessoria della rinuncia a una parte della domanda ivi contenuta – le somme calcolate dal CT devono esser prudenzialmente stimate nella misura del 35% di quelle valutate nella perizia del dr. Ing. ad € 11.050, perché Per_1 gli accertamenti e le valutazioni, pur in parte riscontrate da messaggi e foto, sono prive della necessaria terzietà.
Deve pertanto riconoscersi in favore di parte attrice, a titolo di penale e di risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi, la somma complessiva di € 20.150,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda stragiudiziale (29 luglio 2022) alla presente domanda giudiziale (25 luglio 2023) e nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284, c.c. da tale data al saldo effettivo.
Le spese sono regolate dalla soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Pagina 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_2
20.150,00, oltre interessi nella misura legale dal 29 luglio 2022 al 25 luglio 2023 e nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284, c.c. da tale data al saldo effettivo;
2. Condanna al pagamento in favore del predetto attore delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 450,00 per spese vive e in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Si comunichi.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile contenzioso, iscritto al n. r.g. 38651/2023, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILI ELEONORA Parte_1 C.F._1 e dell'avv.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENUTI Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPINA e dell'avv. GRILLI GINO DANILO ( ) PIAZZALE DELLE C.F._2 BELLE ARTI 8 00196 ROMA;
PARTE CONVENUTA/I
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, da qui intendersi trascritto.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, Condannare la
[...] [...] al pagamento in favore del Sig. della somma di euro 9.100,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di penale da ritardo pattuita nel contratto oltre interessi legali dalla domanda. Sempre in via principale, accertare l'esistenza dei vizi nonché la riconducibilità degli stessi alle lavorazioni effettuate dalla convenuta nonché condannare la facile ristrutturare al pagamento in favore del Sig.
della somma di euro 17.100,00 a titolo di costi necessari per l'eliminazione dei vizi. In via Pt_1 subordinata, condannare la al pagamento della somma di euro 17.100,00 in Controparte_1 favore del Sig. a titolo di risarcimento del danno derivante dalle lavorazioni effettuate Pt_1 sull'immobile di Via Ugo Rabbeno n.
6. In via istruttoria, si chiede disporsi CTU tecnica al fine di determinare e quantificare i danni subiti dal Sig. Scanu nonché i costi necessari alla loro eliminazione. Inoltre, atteso che i contatti tra le parti sono stati effettuati per tutta la durata dei lavori tramite l'app di messagistica istantanea “Whatsapp”, si chiede sin d'ora l'autorizzazione al deposito
Pagina 1 su supporto elettronico (chiavetta usb) dei file audio. Il tutto con vittoria integrale delle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
A fondamento delle proprie pretese, il sig. deduceva di aver sottoscritto con la Pt_1 Controparte_2
, in data 20/03/2021, un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione nell'immobile
[...] di sua proprietà sito in Roma, Via Ugo Rabbeno n.
6. Tali lavori, come provato nel corso dell'istruttoria, non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte e per di più la riconsegna dell'immobile sarebbe avvenuto oltre i termini previsti dal contratto (cfr. art. 6 doc. 1 allegato all'atto di citazione), ovvero con un ritardo di 182 giorni. Riferiva che, il ritardo accumulato dall'impresa appaltatrice, a termini dell'art. 7 del contratto di appalto (cfr. doc.1) aveva determinato l'insorgenza del diritto del sig. a percepire la somma di euro 9.100,00 a titolo di penale da ritardo (pari ad euro 50 per Pt_1 ogni giorno di ritardo), come diffusamente argomentato in sede di atto di citazione e di prima memoria istruttoria;
che la non realizzazione ad opera d'arte degli interventi di ristrutturazione avevano determinato la presenza di vizi per un importo pari ad euro 17.100,00, come da perizia di parte prodotta sub. doc. 18.
Si costituiva la Società convenuta la quale insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia, all'Ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con riferimento ai vizi concernenti: realizzazione Controparte_1 armadio, realizzazione ed installazione infissi, e lucidatura marmo in quanto opere non appaltate alla . Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse domande in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare tutte le richieste di parte attrice. In subordine, ove codesto Giudice dovesse accogliere la domanda concernente i ritardi rimodulare gli oneri risarcitori nella minor somma di Euro 2.350,00 per tutte le ragioni di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Eccepiva che alcune delle opere non erano state appaltate a ma a società terze;
che parte attrice aveva accettato i lavori con verbale di Controparte_1 collaudo e accettazione dell'opera e che i vizi erano stati sistemati spontaneamente dalla società convenuta, in ogni caso eccepiva esplicitamente la decadenza dai vizi stessi.
Con provvedimento del 31/10/2023, il Giudice fissava la prima udienza al 15/01/2024 assegnando alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c.
L'attore depositava tempestivamente le memorie contestando la comparsa di costituzione avversaria sia in fatto che in diritto, chiedendo ammettersi la CTU per la determinazione dei vizi delle opere.
depositava soltanto la seconda memoria istruttoria. Alla prima udienza il Giudice, Controparte_1 invitava le parti ad addivenire ad un accordo conciliativo, rinviando la causa all'udienza del 22/04/2024. Ammetteva CTU tecnica al fine di quantificare i costi necessari all'eliminazione dei vizi, rinviando per il giuramento del CTU. Dopo varie trattative, le parti sottoscrivevano l'accordo conciliativo;
tuttavia, la non rispettava i termini dell'accordo per cui, come Controparte_1 dedotto da parte attrice, lo stesso doveva ritenersi risolto. La comunicava di aver Controparte_1 depositato dinanzi al Tribunale di Roma domanda di concordato preventivo e pertanto, stante il divieto di compiere pagamenti in pendenza di procedura, comunicava l'impossibilità di dare corso all'accordo raggiunto. In conseguenza di tale situazione di insolvenza, l'attore rinunciava alla richiesta di CTU;
su richiesta delle parti veniva, pertanto, revocata la CTU e, all'udienza fissata, la causa era trattenuta la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda è in parte fondata.
In primo luogo, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1 Se con tale eccezione la società convenuta ha realmente inteso dedurre che parte dei lavori erano stati appaltati dallo a terzi, di tale affermazione essa non ha offerto alcuna prova, atteso che, dalla Pt_1
Pagina 2 lettura del contratto di appalto in atti, si desume che tutte le opere di ristrutturazione e sistemazione oggetto della perizia di parte e delle numerose doglianze, documentati anche da messaggi whattsapp e foto, formano oggetto del contratto di appalto - nel quale la società si impegnava ad effettuare tutti i lavori di ristrutturazione dell'immobile – del capitolato e dei 4 incarichi integrativi, relativi al box doccia, faretti, impianti, carotaggio, rimozioni e demolizioni -, senza eccezioni, e che, pertanto, era stata la convenuta ad impegnarsi a realizzare tutte le opere necessarie a regola d'arte.
A maggior ragione, laddove fosse stata la stessa società appaltatrice a subappaltare, tale subappalto non esonererebbe l'appaltatrice dalla propria responsabilità contrattuale scaturente dal suo rapporto obbligatorio diretto con lo . Pt_1
Quanto all'eccezione relativa alla decadenza dalla garanzia per vizi ed alla dedotta preclusione connessa all'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione (“verbale di riconsegna” del 25 ottobre 2021), che avrebbe valore di collaudo delle opere, deve rilevarsi, in primo luogo, che si tratta di un modulo predisposto dall'appaltatrice prospettato nelle forme di un sondaggio di gradimento dal contenuto non negoziale, al quale vengono inserite, a stampa e in modo non adeguatamente evidenziato, alcune dichiarazioni di accettazione delle opere. Deve pertanto ritenersi verosimile che tale documento sia stato firmato senza alcuna consapevolezza del significato teoricamente vincolante della dichiarazione di accettazione dell'opera. In ogni caso, l'avvenuto collaudo dell'opera appaltata non esclude certo la garanzia per vizi e difformità che non fossero evidenti al momento del collaudo. Ebbene, nel caso in esame, la maggior parte dei vizi denunciati necessitavano di una verifica tecnica non essendo percepibili ictu oculi da parte di un non addetto ai lavori. Infine, e in ogni caso, a norma di quanto disposti dall'art. 1667, c.c., la decadenza non può esser eccepita in relazione a tutti i vizi che l'appaltatrice ha riconosciuto esistenti e, dunque, in relazione a quei vizi che parte convenuta ha tentato invano di eliminare, senza riuscirvi.
Il mancato adempimenti dell'accordo transattivo ha determinato pacificamente la sua risoluzione per cui in primo luogo deve ritenersi provato l'inadempimento da ritardo nella riconsegna delle opere realizzate, quantificato in € 9.100,00 quale prodotto della penale giornaliera per il numero di giorni di ritardo. Tale somma, in assenza di accordo per una sua riduzione transattiva – a causa Co dell'inadempimento dell'impegno incautamente assunto da parte della - deve essere interamente riconosciuta all'attore.
Diverso discorso deve essere svolto per il danno connesso ai costi necessari alla rimozione dei vizi riscontrati, che, pur dovendosi ritenere provati nell'an debeatur, in assenza di accordo e in conseguenza della scelta di parte attrice di rinunciare alla CTU, non potranno che esser riconosciuti in misura sensibilmente ridotta rispetto a quelli stimati nella perizia di parte depositata;
e pur non potendosi ritenere utile quale parametro per la loro prudenziale quantificazione quello delle somme riconosciute nell'accordo transattivo – data l'evidente finalità deflattiva e concessoria della rinuncia a una parte della domanda ivi contenuta – le somme calcolate dal CT devono esser prudenzialmente stimate nella misura del 35% di quelle valutate nella perizia del dr. Ing. ad € 11.050, perché Per_1 gli accertamenti e le valutazioni, pur in parte riscontrate da messaggi e foto, sono prive della necessaria terzietà.
Deve pertanto riconoscersi in favore di parte attrice, a titolo di penale e di risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi, la somma complessiva di € 20.150,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda stragiudiziale (29 luglio 2022) alla presente domanda giudiziale (25 luglio 2023) e nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284, c.c. da tale data al saldo effettivo.
Le spese sono regolate dalla soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Pagina 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_2
20.150,00, oltre interessi nella misura legale dal 29 luglio 2022 al 25 luglio 2023 e nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284, c.c. da tale data al saldo effettivo;
2. Condanna al pagamento in favore del predetto attore delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 450,00 per spese vive e in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Si comunichi.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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