Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 7663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7663 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07663/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2025, proposto da RO PO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Luigi Ascione e Sergio Turturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
“a) l’ordinanza n. 329 del 7.11.2024 di accertamento dell’inottemperanza alla ordinanza n. 120 del 21.10.2011 e di acquisizione al patrimonio, notificata il 9.11. successivo e degli atti in essa richiamati quali la relazione prot. n. 4311/2024 del 24.01.2024, della nota prot. n. 0004665/2024 del 25.01.2024 e degli atti cui essa rinvia, segnatamente, la relazione 4311/2024 del 24.01.2024, c) dell’atto di aggiornamento catastale tipo Frazionamento e Mappale corredato di visure e planimetrie depositato, volto a censire le opere abusive realizzate dal sig. PO, depositato a completamento dell’incarico conferito e di cui al prot. G. 00228678 del 31.05.2024 a firma del tecnico cui sopra se in quanto riferito alle proprietà del ricorrente; d) di ogni altro atto antecedente connesso e consequenziale comunque lesivo.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2025 la dott.ssa OS SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato in data 20 gennaio 2025, RO PO ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di San Giorgio a Cremano n. 329 del 7 novembre 2024, di accertamento dell’inottemperanza alla ordinanza n. 120 del 21 ottobre 2011 e di acquisizione al patrimonio comunale, notificata il successivo 9 novembre, e degli atti in essa richiamati, quali la relazione prot. n. 4311/2024 del 24 gennaio 2024; della nota prot. n. 0004665/2024 del 25 gennaio 2024 e degli atti cui essa rinvia, segnatamente, la suddetta relazione 4311/2024; ha chiesto altresì l’annullamento dell’atto di aggiornamento catastale, tipo Frazionamento e Mappale, corredato di visure e planimetrie, volto a censire le opere abusive realizzate dal medesimo ricorrente, depositato a completamento dell’incarico conferito e di cui al prot. G. 00228678 del 31 maggio 2024 a firma del tecnico cui sopra, se in quanto riferito alle proprietà di esso ricorrente.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1. Violazione art. 7 L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione art. 31 T.U. 380/2001, eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti, violazione art. 97 Cost..
Parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento acquisitivo, in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui alla rubricata disposizione di legge, tenuto conto in particolare che, così come disposta, l’acquisizione avrebbe limitato fortemente la fruibilità delle sue residue proprietà, con evidente deprezzamento conseguente al frazionamento.
2. Sviamento di potere, violazione art. 7 L. n. 241/1990 sotto differente profilo, violazione art. 31 d.PR. n. 380/2001, violazione del giusto procedimento di legge, violazione art. 97 Cost..
Premesso che l’individuazione precisa dell’area acquisita sarebbe stata fatta direttamente ed esclusivamente nel provvedimento conclusivo di acquisizione gratuita, parte ricorrente ha lamentato che lo stesso atto conclusivo non darebbe alcuna spiegazione delle ragioni di interesse pubblico che avevano indotto l’amministrazione comunale ad acquisire una superficie maggiore rispetto a quella coincidente con la semplice area di sedime del manufatto abusivo, in violazione di principi affermati dalla costante giurisprudenza; e non si potrebbe escludere che, se l’interessato fosse stato preavvisato della superficie che l’amministrazione intendeva acquisire, avrebbe potuto far valere in sede procedimentale ragioni in grado di influire, in senso a lui più favorevole, sulla decisione finale.
3. Sviamento di potere per violazione della sentenza n. 4252/2024 di questo T.A.R., sviamento di potere per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 3 L. n. 241/1990, difetto assoluto della istruttoria e della motivazione, difetto dei presupposti e violazione diretta dell’art. 42 Cost..
Parte ricorrente ha lamentato che parte resistente avrebbe nuovamente violato l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 che imporrebbe all’Amministrazione comunale di assolvere all’obbligo motivazionale in ordine alle “modalità del calcolo” (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con cui era pervenuta all’individuazione dell’“area ulteriore” rispetto al bene e alla relativa area di sedime. Ciò in quanto l’ingiunzione a demolire n. 120/2011 avrebbe preannunciato l’acquisizione al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza, di 730 mq, senza null’altro specificare, ma nulla sarebbe stato mai evidenziato, né nella ingiunzione n. 120/2011, né nella pregressa determinazione dirigenziale n. 324/2024 annullata da questo T.A.R. con la citata sentenza n. 4252/2024, né tantomeno nel provvedimento impugnato con l’odierno ricorso, in ordine alle modalità del calcolo con cui si è pervenuti all’individuazione dell’area da acquisire. In particolare, ha rappresentato che nella nuova determinazione dirigenziale impugnata sarebbero stati indicati solo i riferimenti catastali delle sue proprietà da doversi acquisire, con la specificazione dei metri quadri oggetto di apprensione, ma dalla somma delle singole superfici occupate dalle opere abusive, oggetto della ingiunzione a demolire n. 120/2011, ossia 53,46 mq+7,66mq+23,65mq+20,28mq+14,00mq+61,35mq (le riferite misure sono riportate nell’ingiunzione a demolire n. 120/2011 e solo in parte riportare alla pagina 2 nel provvedimento oggi impugnato, non computando i 23,50 mq del cancello, trattandosi di opera che non crea volumetria) si perviene ad una superficie complessiva pari a mq 180,40; e pur volendo assumere, per ipotesi, che una pari superficie sia quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, si perverrebbe ad una superfice complessiva di mq 360,80, e quindi non si comprenderebbe come si sarebbe giunti ai 630 mq circa oggetto di ablazione, in sede di riedizione del potere.
A meno che il Comune non avesse voluto fare applicazione della parte finale del comma 3 del medesimo citato art. 31, e cioè non avesse ritenuto di acquisire un’area non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, ma in tal caso il provvedimento sarebbe comunque illegittimo per carenza di motivazione in ordine alle modalità di calcolo di tale “area ulteriore”.
3. ( rectius 4) Sviamento di potere per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 3 L. n. 241/1990, difetto assoluto di istruttoria, eccesso di potere per difetto dei presupposti, presupposto erroneo e travisamento dei fatti, violazione diretta dell’art. 42 Cost..
Stando ai documenti rilasciati dall’amministrazione comunale in data 18 dicembre 2024, chiesti a seguito di apposita istanza di accesso, atti cui rinvia l’ordinanza n. 329/24 impugnata – quali “.. atto di aggiornamento catastale tipo Frazionamento e Mappale corredato di visure e planimetrie depositato, volto a censire le opere abusive realizzate dal sig. PO, depositato a completamento dell’incarico conferito e di cui al prot. G. 00228678 del 31.05.2024 a firma del tecnico cui sopra ..” - con il quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio dei beni del ricorrente, emergerebbe che, in realtà, per quanto riferito alla posizione di questi, l’antecedente giuridico-amministrativo dell’avvenuto frazionamento e conseguenziale trascrizione, sarebbe rappresentato non dall’ordinanza n. 120/2011, bensì dall’ordinanza n. 86 del 29 marzo 2023. Tuttavia tale ordinanza n. 86/2023 afferirebbe ad abusi estranei alla ordinanza n. 120/2011 e, segnatamente, all’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 76 del 14 settembre 2004 afferente a diversi abusi; in riferimento a questo punto parte ricorrente si è riservata di depositare apposita perizia tecnica.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Giorgio a Cremano, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’atto impugnato non avrebbe alcuna efficacia lesiva. Ne ha altresì comunque dedotto l’infondatezza, chiedendone, pertanto, il rigetto.
Parte ricorrente ha prodotto una relazione tecnica per l’udienza camerale.
Con ordinanza n. 329 del 14 febbraio 2025 questa Sezione,
“ Considerato che le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cpa; ”,
ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 luglio 2025.
All’udienza pubblica del 23 luglio 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve innanzitutto esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di San Giorgio a Cremano, in quanto l’atto impugnato non avrebbe alcuna efficacia lesiva. Con tale atto esso Comune si sarebbe limitato a prendere atto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n 120/2011, già oggetto di precedenti impugnative e la cui legittimità sarebbe stata definitivamente acclarata; nello specifico, l’atto impugnato avrebbe solo individuato i dati catastali delle aree oggetto dell’ordinanza di demolizione e già in essa individuate.
L’eccezione è infondata in quanto l’atto impugnato è chiaramente lesivo, trattandosi dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile del ricorrente (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 15 luglio 2024, n. 4252).
Ed invero, al fine di ritenere la sussistenza dell’interesse a ricorrere di parte ricorrente avverso il provvedimento impugnato, e conseguentemente l’ammissibilità del presente ricorso, è sufficiente rilevare che con esso il Comune di San Giorgio a Cremano non si è limitato ad accertare la inottemperanza all’ordinanza di demolizione, ma ha ordinato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale “ dei cespiti individuati catastalmente come di seguito:
- Catasto Fabbricati: Foglio 3, Particella 1917, Subalterno 1- Consistenza: mq 50;
- Catasto Fabbricati: Foglio 3, Particella 1918, Subalterno 1- Consistenza: mq 62;
- Catasto Terreni: Foglio 3, Particella 1921 - Consistenza: mq 517; ”,
nei confronti di parte ricorrente, dopo che con la sentenza n. 4252 del 15 luglio 2024 questa Sezione aveva annullato il precedente provvedimento di acquisizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 324/2024.
La circostanza che il Comune resistente si sia limitato ad indicare le particelle catastali è questione che rileva nel merito dell’impugnativa del provvedimento, ma non attiene al profilo della ammissibilità del ricorso, essendo il provvedimento impugnato atto immediatamente lesivo nei confronti del ricorrente, tanto è che il provvedimento stesso contemplava la possibilità di ricorrere al T.A.R..
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Colgono nel segno le censure di cui al terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Ed invero, costituisce ius receptum che l'acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito nell'ordinanza di demolizione, con la conseguenza che il formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione ha solo valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, cosicché la sua notifica all'interessato ha un'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.
Peraltro, detto effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, mentre richiede una specificazione, sulla base di adeguata motivazione, per quanto riguarda eventuali aree ulteriori.
In proposito, va sottolineato che, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all'estensione) deve essere giustificata dall'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi, che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che l'autorità comunale intende apprendere (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 11 ottobre 2023 n. 16; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 aprile 2021 n. 3171; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 giugno 2019 n. 3916; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 27 maggio 2013 n. 2761).
Più in particolare, va detto che l'applicazione della norma in esame postula per l'amministrazione comunale l'obbligo di esplicitare le modalità di calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con le quali si perviene all'individuazione di tale area ulteriore, sicché l'amministrazione procedente è tenuta ad indicare la classificazione urbanistica e il relativo regime per l'area oggetto dell'abuso edilizio e, quindi, a sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili), il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, disponendone comunque l'acquisizione - laddove dovesse risultare una superficie superiore - nel limite massimo del decuplo dell'area di sedime (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 2 gennaio 2025, n. 40, 24 gennaio 2022 n. 446; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 11 dicembre 2020 n. 6071).
Come già evidenziato nella sopra richiamata sentenza n. 4252 del 15 luglio 2024 con la quale questa Sezione aveva annullato il precedente provvedimento di acquisizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 324/2024, “ In sostanza, la determinazione dell'ulteriore area acquisibile dall'Amministrazione, in caso di inottemperanza all'ordine demolitorio, non può essere rimessa al puro arbitrio dell'Amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto, nonché ad indicare con precisione l'area di cui viene disposta l'acquisizione (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII,02/11/2022, n.6806). ”.
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, deve rilevarsi che il provvedimento di acquisizione deve ritenersi illegittimamente adottato in quanto non motiva in ordine alle ulteriori aree acquisite rispetto gli abusi di cui all’ordinanza di demolizione. Ed invero, la consistenza delle aree da acquisire è così indicata: “ Catasto Fabbricati: Foglio 3, Particella 1917, Subalterno 1- Consistenza: mq 50; - Catasto Fabbricati: Foglio 3, Particella 1918, Subalterno 1- Consistenza: mq 62; - Catasto Terreni: Foglio 3, Particella 1921 - Consistenza: mq 517; ”, per un totale quindi di mq. 629, mentre l’ordinanza di demolizione anticipava che sarebbero stati acquisiti “ il bene e l’area di sedime, di circa mq. 730 ”, a fronte peraltro della consistenza degli abusi, specificamente indicati nell’ordinanza di demolizione e richiamati da parte ricorrente nel terzo motivo di ricorso, notevolmente inferiore.
Conclusivamente il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la loro fondatezza comporta l’accoglimento dell’odierno ricorso e, conseguentemente, l’annullamento dell’ordinanza del Comune di San Giorgio a Cremano n. 329 del 7 novembre 2024.
Quanto alle spese, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del Comune di San Giorgio a Cremano e in favore di parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di San Giorgio a Cremano n. 329 del 7 novembre 2024.
Condanna il Comune di San Giorgio a Cremano al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO AR RI, Presidente
OS SA, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS SA | LO AR RI |
IL SEGRETARIO