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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ET LE ZZ, a seguito della scadenza dei termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la data del 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1923/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Boccetti Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
, in persona del
[...] legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria
NA BU
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione della carriera e differenze stipendiali (personale DOCENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.08.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, assunta con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nell'area del personale docente con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 ed economica dal 01.12.2015, premetteva: di aver stipulato nel periodo antecedente al rapporto di lavoro a tempo indeterminato una serie di contratti a termine con il resistente;
che, in virtù di tali contratti, aveva maturato complessivamente CP_1
2.742 giorni al servizio dell'Amministrazione scolastica, pari a 7 anni, 6 mesi e 7 giorni;
che in sede di ricostruzione della carriera, la resistente le aveva riconosciuto, in applicazione dell'art. 485, D.lgs. n. 297/1994, un'anzianità di servizio complessiva pari a 5 anni, 10 mesi e 20 giorni a fini giuridici ed economici e 5 mesi e 10 giorni ai soli
1 fini economici, non tenendo appieno conto del servizio effettivamente prestato “pre- ruolo”.
Tanto premesso in punto di fatto, l'istante riteneva la disparità di trattamento giuridico ed economico posto in essere con tale condotta in violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70 CE e, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del dovuto. A tali fini, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento Cont delle differenze stipendiali a far data 1 settembre 2015; 2) Per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della sua anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, Cont ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto. 3) Condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente, tutte le differenze retributive spettanti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico del ricorrente da versarsi direttamente all' (ex gestione , oltre ovviamente agli interessi legali ed alla CP_2 CP_3 rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA e CPA che si dichiara di averne fatto anticipazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive, della domanda di superiore inquadramento (in relazione alla quale, in subordine, eccepiva anche la prescrizione ordinaria decennale) e della domanda volta all'accertamento del diritto di riconoscimento agli scatti retributivi di anzianità; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
2 La domanda è fondata nei limiti di cui in motivazione.
In punto di diritto, giova riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 485, D. lgs. n. 297/1994, secondo cui “1. al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati
e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione dell'art. 4, D.l. n. 370/1970, stabilendo che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, co. 14, L. n.
124/1999, a mente del quale “l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
3 Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio “pre-ruolo” risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore. Ed invero, se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio “pre-ruolo” prestato nelle scuole materne statali o comunali.
L'abbattimento dell'anzianità maturata “pre-ruolo”, inoltre, opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, mentre non produce effetti pregiudizievoli per quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Tale risultando il quadro normativo, deve darsi atto che nella materia che occupa è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sesta Sezione, con la sentenza
20 settembre 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di
Trento, nel procedimento contro , la Parte_2 Controparte_4 quale ha statuito che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due
4 terzi”. Più in dettaglio ai punti 49, 50 e 51 della pronuncia si legge: “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. 50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”. Le conclusioni della CGUE appaiono ancora più esplicite al punto 53, ove si legge: “ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
5 La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31149/2019), intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, ha evidenziato che, al fine di vagliare la compatibilità del richiamato art. 485 D.lgs. n. 297/1994 col diritto unionale, è necessario operare una verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni "alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato;
discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento lasciando tuttavia operare il criterio di cui all'art. 489,
D.lgs. n. 297/1994, perché in tal caso il lavoratore a termine potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che “l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta
6 decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, DO AN punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
Applicando i predetti principi al caso di specie, dall'esame della documentazione in atti (ed in particolare dello stato matricolare di cui all'all. 1 del ricorso, confrontato con il certificato di servizio dell'I.C. “Pascoli-Aldisio” di cui all'all. 2 della memoria costitutiva) emerge che la ricorrente ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato: per 229 giorni nell'a.s.
1991/1992; per 15 giorni nell'a.s. 1997/1998; per 30 giorni nell'a.s. 1998/1999; per
7 109 giorni nell'a.s. 2000/2001 (di cui 58 giorni dal 13.02.2001 all'11.04.2001, 7 giorni dal 18.04.2001 al 24.04.2001, 42 giorni dal 29.04.2001 al 09.06.2001, 1 giorno l'11.06.2001 e 1 giorno il 13.06.2001); per 201 giorni nell'a.s. 2001/2002 (di cui 19 giorni dal 04.10.2001 al 22.10.2001 presso l'Istituto Carolina Canale Franco, 39 giorni dal 12.11.2001 al 20.12.2001 presso la scuola media “A. Manzoni” e contestualmente dal 14.11.2001 al 20.12.2001 presso la scuola media “G. Casalinuovo”, 14 giorni dall'08.01.2002 al 21.01.2002 e 129 giorni dal 21.01.2002 all'08.06.2002 presso il
Circolo Didattico Statale VII); per 25 giorni nell'a.s. 2002/2003; per 270 giorni nell'a.s. 2009/2010 (di cui 205 giorni dal 14.09.2009 al 06.04.2010 presso il Plesso sede di Circolo di Siano Nord e 65 giorni dal 07.04.2010 al 10.06.2010 presso l'Istituto
Cava); per 75 giorni nell'a.s. 2010/2011; per 355 giorni nell'a.s. 2011/2012 (avendo lavorato dal 12.09.2011 al 31.08.2012 presso l'Istituto Comprensivo Statale e contestualmente dal 13.09.2011 al 31.08.2012 presso l'IC Badolato e dal 14.09.2011 al
31.08.2012 presso l'IC Don G. Maraziti); per 365 giorni nell'a.s. 2012/2013; per 32 giorni nell'a.s. 2013/2014 (di cui 30 dal 14.05.2014 al 12.06.2014 e 2 dal 16.06.2014 al 17.06.2014 presso il DD “Pascoli”); per 268 giorni nell'a.s. 2014/2015.
Dalla sommatoria delle giornate lavorative suindicate, risulta come la docente abbia maturato un'anzianità “pre-ruolo” di 1.974 giorni, pari a 5 anni, 4 mesi e 29 giorni, mentre le è stato riconosciuto a fini giuridici ed economici, in sede di ricostruzione di carriera, un servizio “pre-ruolo” di 4 anni, 10 mesi e 20 giorni (cfr. decreto di ricostruzione della carriera, all. 2 del ricorso). Così, alla data di conferma in ruolo
(01.09.2016) alla ricorrente è stata attribuita, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità complessiva di 5 anni, 10 mesi e 20 giorni (di cui 4 anni, 10 mesi e 20 giorni “pre- ruolo” e 1 anno di ruolo) anziché un'anzianità complessiva 6 anni, 4 mesi e 29 giorni (di cui 5 anni, 4 mesi e 29 giorni “pre-ruolo” e 1 anno di ruolo).
Orbene, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non vi è ragione di discostarsi, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio “pre-ruolo” come sopra indicata, anziché quella riconosciuta con decreto, e il convenuto va condannato al riconoscimento CP_1 dell'anzianità effettiva.
8 Sul punto va respinta d'altronde l'eccezione di prescrizione del diritto al riconoscimento degli scatti retributivi di anzianità, atteso che l'anzianità di servizio non è uno “status” o un elemento costitutivo di uno “status” del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Tribunale di Trapani, sez. lav., 30/10/2020,
n. 448 e giurisprudenza ivi richiamata).
Quanto alle differenze retributive, si rileva che, in virtù dell'anzianità effettiva di servizio “pre-ruolo”, per come già evidenziato, alla data di conferma in ruolo
(01.09.2016) alla ricorrente doveva essere riconosciuta un'anzianità complessiva 6 anni, 4 mesi e 29 giorni (di cui 5 anni, 4 mesi e 29 giorni “pre-ruolo” e 1 anno di ruolo); così, in relazione agli scatti retributivi per anzianità, adoperando gli stessi criteri utilizzati dal ma partendo dall'anzianità effettiva, la ricorrente avrebbe CP_1 dovuto effettuare il passaggio alla seconda posizione retributiva (09-14) in data
02.04.2019, diversamente da quanto avvenuto in forza del decreto di ricostruzione della carriera, che lo ha riconosciuto solo a partire dall'11.10.2019.
Il non ha, dunque, corrisposto le differenze retributive tra quanto CP_1 effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio per le mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre del 2019.
Tuttavia, sul punto risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente avanzata dal resistente per le differenze retributive in relazione al periodo anteriore al quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso, non essendo documentati atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica del ricorso giurisdizionale, avvenuta il 03.05.2024.
Conseguentemente, possono riconoscersi esclusivamente le differenze retributive maturate nelle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre del 2019.
9 In ordine al quantum debeatur si precisa che, seppure i conteggi allegati al ricorso risultano, nel loro complesso, erronei (per avere parte ricorrente considerato un'anzianità di 7 anni, 6 mesi e 7 giorni invece di quella effettiva), in relazione alle mensilità di cui si discute i calcoli appaiono congrui. Ed invero, il consulente di parte, pure avendo considerato la ricorrente nella fascia 09-14 nel periodo 2017-2022 anziché nel periodo 2019-2024, per i mesi in parola (maggio-settembre 2019) la collocazione in detta fascia stipendiale risulta corretta. Pertanto, i criteri di calcolo adoperati nella perizia di parte, incontestata sul punto dall'Amministrazione convenuta, possono essere posti alla base della decisione.
Deve quindi condannarsi il al pagamento, in Controparte_1 favore della docente delle differenze retributive relative alle mensilità di Per_1 maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019, da quantificarsi nella somma di euro
1.003,90 (1.879,22 – 1678,44 = 200,78 x 5 mensilità).
Quanto agli accessori, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione di cui al combinato disposto degli artt. 22 co. 36 l. 724/1994 e 16, co. 6, L. n. 412/1991, dovrà essere altresì corrisposta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, si compensano nella misura di un quarto in ragione della parziale prescrizione del credito, ponendo i restanti tre quarti a carico del , con distrazione. CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del l.r.p.t., a procedere al riconoscimento, ai Controparte_1 fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo dall'odierna ricorrente, pari a 1.974 giorni, e, previo conseguente collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica 10 assunti a tempo indeterminato, condanna il ad adottare i provvedimenti CP_1 consequenziali;
- condanna il , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.003,90, a titolo di differenze retributive maturate dal 01.05.2019 al 11.10.2019, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- compensa per un quarto le spese di lite e condanna il Controparte_1
al pagamento dei restanti tre quarti, liquidati in € 375,00 oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 09.12.2025
Il giudice del lavoro
ET LE ZZ
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_2 con D.M. 22/10/2024.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ET LE ZZ, a seguito della scadenza dei termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la data del 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1923/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Boccetti Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
, in persona del
[...] legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria
NA BU
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione della carriera e differenze stipendiali (personale DOCENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.08.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, assunta con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nell'area del personale docente con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 ed economica dal 01.12.2015, premetteva: di aver stipulato nel periodo antecedente al rapporto di lavoro a tempo indeterminato una serie di contratti a termine con il resistente;
che, in virtù di tali contratti, aveva maturato complessivamente CP_1
2.742 giorni al servizio dell'Amministrazione scolastica, pari a 7 anni, 6 mesi e 7 giorni;
che in sede di ricostruzione della carriera, la resistente le aveva riconosciuto, in applicazione dell'art. 485, D.lgs. n. 297/1994, un'anzianità di servizio complessiva pari a 5 anni, 10 mesi e 20 giorni a fini giuridici ed economici e 5 mesi e 10 giorni ai soli
1 fini economici, non tenendo appieno conto del servizio effettivamente prestato “pre- ruolo”.
Tanto premesso in punto di fatto, l'istante riteneva la disparità di trattamento giuridico ed economico posto in essere con tale condotta in violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70 CE e, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del dovuto. A tali fini, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento Cont delle differenze stipendiali a far data 1 settembre 2015; 2) Per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della sua anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, Cont ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto. 3) Condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente, tutte le differenze retributive spettanti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico del ricorrente da versarsi direttamente all' (ex gestione , oltre ovviamente agli interessi legali ed alla CP_2 CP_3 rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA e CPA che si dichiara di averne fatto anticipazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive, della domanda di superiore inquadramento (in relazione alla quale, in subordine, eccepiva anche la prescrizione ordinaria decennale) e della domanda volta all'accertamento del diritto di riconoscimento agli scatti retributivi di anzianità; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
2 La domanda è fondata nei limiti di cui in motivazione.
In punto di diritto, giova riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 485, D. lgs. n. 297/1994, secondo cui “1. al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati
e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione dell'art. 4, D.l. n. 370/1970, stabilendo che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, co. 14, L. n.
124/1999, a mente del quale “l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
3 Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio “pre-ruolo” risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore. Ed invero, se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio “pre-ruolo” prestato nelle scuole materne statali o comunali.
L'abbattimento dell'anzianità maturata “pre-ruolo”, inoltre, opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, mentre non produce effetti pregiudizievoli per quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Tale risultando il quadro normativo, deve darsi atto che nella materia che occupa è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sesta Sezione, con la sentenza
20 settembre 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di
Trento, nel procedimento contro , la Parte_2 Controparte_4 quale ha statuito che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due
4 terzi”. Più in dettaglio ai punti 49, 50 e 51 della pronuncia si legge: “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. 50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”. Le conclusioni della CGUE appaiono ancora più esplicite al punto 53, ove si legge: “ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
5 La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31149/2019), intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, ha evidenziato che, al fine di vagliare la compatibilità del richiamato art. 485 D.lgs. n. 297/1994 col diritto unionale, è necessario operare una verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni "alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato;
discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento lasciando tuttavia operare il criterio di cui all'art. 489,
D.lgs. n. 297/1994, perché in tal caso il lavoratore a termine potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che “l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta
6 decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, DO AN punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
Applicando i predetti principi al caso di specie, dall'esame della documentazione in atti (ed in particolare dello stato matricolare di cui all'all. 1 del ricorso, confrontato con il certificato di servizio dell'I.C. “Pascoli-Aldisio” di cui all'all. 2 della memoria costitutiva) emerge che la ricorrente ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato: per 229 giorni nell'a.s.
1991/1992; per 15 giorni nell'a.s. 1997/1998; per 30 giorni nell'a.s. 1998/1999; per
7 109 giorni nell'a.s. 2000/2001 (di cui 58 giorni dal 13.02.2001 all'11.04.2001, 7 giorni dal 18.04.2001 al 24.04.2001, 42 giorni dal 29.04.2001 al 09.06.2001, 1 giorno l'11.06.2001 e 1 giorno il 13.06.2001); per 201 giorni nell'a.s. 2001/2002 (di cui 19 giorni dal 04.10.2001 al 22.10.2001 presso l'Istituto Carolina Canale Franco, 39 giorni dal 12.11.2001 al 20.12.2001 presso la scuola media “A. Manzoni” e contestualmente dal 14.11.2001 al 20.12.2001 presso la scuola media “G. Casalinuovo”, 14 giorni dall'08.01.2002 al 21.01.2002 e 129 giorni dal 21.01.2002 all'08.06.2002 presso il
Circolo Didattico Statale VII); per 25 giorni nell'a.s. 2002/2003; per 270 giorni nell'a.s. 2009/2010 (di cui 205 giorni dal 14.09.2009 al 06.04.2010 presso il Plesso sede di Circolo di Siano Nord e 65 giorni dal 07.04.2010 al 10.06.2010 presso l'Istituto
Cava); per 75 giorni nell'a.s. 2010/2011; per 355 giorni nell'a.s. 2011/2012 (avendo lavorato dal 12.09.2011 al 31.08.2012 presso l'Istituto Comprensivo Statale e contestualmente dal 13.09.2011 al 31.08.2012 presso l'IC Badolato e dal 14.09.2011 al
31.08.2012 presso l'IC Don G. Maraziti); per 365 giorni nell'a.s. 2012/2013; per 32 giorni nell'a.s. 2013/2014 (di cui 30 dal 14.05.2014 al 12.06.2014 e 2 dal 16.06.2014 al 17.06.2014 presso il DD “Pascoli”); per 268 giorni nell'a.s. 2014/2015.
Dalla sommatoria delle giornate lavorative suindicate, risulta come la docente abbia maturato un'anzianità “pre-ruolo” di 1.974 giorni, pari a 5 anni, 4 mesi e 29 giorni, mentre le è stato riconosciuto a fini giuridici ed economici, in sede di ricostruzione di carriera, un servizio “pre-ruolo” di 4 anni, 10 mesi e 20 giorni (cfr. decreto di ricostruzione della carriera, all. 2 del ricorso). Così, alla data di conferma in ruolo
(01.09.2016) alla ricorrente è stata attribuita, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità complessiva di 5 anni, 10 mesi e 20 giorni (di cui 4 anni, 10 mesi e 20 giorni “pre- ruolo” e 1 anno di ruolo) anziché un'anzianità complessiva 6 anni, 4 mesi e 29 giorni (di cui 5 anni, 4 mesi e 29 giorni “pre-ruolo” e 1 anno di ruolo).
Orbene, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non vi è ragione di discostarsi, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio “pre-ruolo” come sopra indicata, anziché quella riconosciuta con decreto, e il convenuto va condannato al riconoscimento CP_1 dell'anzianità effettiva.
8 Sul punto va respinta d'altronde l'eccezione di prescrizione del diritto al riconoscimento degli scatti retributivi di anzianità, atteso che l'anzianità di servizio non è uno “status” o un elemento costitutivo di uno “status” del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Tribunale di Trapani, sez. lav., 30/10/2020,
n. 448 e giurisprudenza ivi richiamata).
Quanto alle differenze retributive, si rileva che, in virtù dell'anzianità effettiva di servizio “pre-ruolo”, per come già evidenziato, alla data di conferma in ruolo
(01.09.2016) alla ricorrente doveva essere riconosciuta un'anzianità complessiva 6 anni, 4 mesi e 29 giorni (di cui 5 anni, 4 mesi e 29 giorni “pre-ruolo” e 1 anno di ruolo); così, in relazione agli scatti retributivi per anzianità, adoperando gli stessi criteri utilizzati dal ma partendo dall'anzianità effettiva, la ricorrente avrebbe CP_1 dovuto effettuare il passaggio alla seconda posizione retributiva (09-14) in data
02.04.2019, diversamente da quanto avvenuto in forza del decreto di ricostruzione della carriera, che lo ha riconosciuto solo a partire dall'11.10.2019.
Il non ha, dunque, corrisposto le differenze retributive tra quanto CP_1 effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio per le mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre del 2019.
Tuttavia, sul punto risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente avanzata dal resistente per le differenze retributive in relazione al periodo anteriore al quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso, non essendo documentati atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica del ricorso giurisdizionale, avvenuta il 03.05.2024.
Conseguentemente, possono riconoscersi esclusivamente le differenze retributive maturate nelle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre del 2019.
9 In ordine al quantum debeatur si precisa che, seppure i conteggi allegati al ricorso risultano, nel loro complesso, erronei (per avere parte ricorrente considerato un'anzianità di 7 anni, 6 mesi e 7 giorni invece di quella effettiva), in relazione alle mensilità di cui si discute i calcoli appaiono congrui. Ed invero, il consulente di parte, pure avendo considerato la ricorrente nella fascia 09-14 nel periodo 2017-2022 anziché nel periodo 2019-2024, per i mesi in parola (maggio-settembre 2019) la collocazione in detta fascia stipendiale risulta corretta. Pertanto, i criteri di calcolo adoperati nella perizia di parte, incontestata sul punto dall'Amministrazione convenuta, possono essere posti alla base della decisione.
Deve quindi condannarsi il al pagamento, in Controparte_1 favore della docente delle differenze retributive relative alle mensilità di Per_1 maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019, da quantificarsi nella somma di euro
1.003,90 (1.879,22 – 1678,44 = 200,78 x 5 mensilità).
Quanto agli accessori, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione di cui al combinato disposto degli artt. 22 co. 36 l. 724/1994 e 16, co. 6, L. n. 412/1991, dovrà essere altresì corrisposta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, si compensano nella misura di un quarto in ragione della parziale prescrizione del credito, ponendo i restanti tre quarti a carico del , con distrazione. CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del l.r.p.t., a procedere al riconoscimento, ai Controparte_1 fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo dall'odierna ricorrente, pari a 1.974 giorni, e, previo conseguente collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica 10 assunti a tempo indeterminato, condanna il ad adottare i provvedimenti CP_1 consequenziali;
- condanna il , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.003,90, a titolo di differenze retributive maturate dal 01.05.2019 al 11.10.2019, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- compensa per un quarto le spese di lite e condanna il Controparte_1
al pagamento dei restanti tre quarti, liquidati in € 375,00 oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 09.12.2025
Il giudice del lavoro
ET LE ZZ
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_2 con D.M. 22/10/2024.
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