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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte d'appello di Venezia
prima sezione civile e sezione impresa, composta dai magistrati dott. Guido Santoro – presidente rel. - dott. Federico Bressan – consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo – consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado rubricata al n. 1001/2024 r.g. e promossa con atto di citazione notificato da C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in San Pietro in Gù (PD), Via Rebecca, 2, rappresentata e difesa dagli avv. ti Domenico Giuri ed Alessio Vianello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia, Via delle Industrie 19/5; parte appellante contro
, (C.F. ) residente in [...] C.F._1
Giangiorgio Trissino n. 73, (C.F. ) residente Controparte_2 C.F._2 in Vicenza, Via E. De Amicis, 87, (C.F. ) Controparte_3 C.F._3 residente in [...], (C.F. Controparte_4
) residente in [...], in proprio e C.F._4 quali eredi diDina (C.F. ), tutti nella qualità di eredi di Per_1 C.F._5
, tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Andrea Gemma e tutti Persona_2 elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico
Email_1
e contro
(C.F. e P.IVA , con Controparte_5 P.IVA_2 sede legale in Carmignano di Brenta (PD), Via Provinciale, 45, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Sig. e Controparte_6
Controparte_7
(C.F. e P.IVA , con sede legale 35010 - Carmignano di
[...] P.IVA_2
Brenta (PD), Via Provinciale, 45, in persona del Liquidatore Giudiziale, Dott.ssa
, rappresentata e difesa dall'avv. B. Forattini;
Controparte_8 parti appellate
-1- avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 95/2024 del tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa – azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“nel merito, in via principale
- accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese n. 95/2024, emessa nella causa iscritta al n. 541/2017 R.G., depositata in data 11.1.2024, non notificata, accogliere integralmente tutte le domande e conclusioni proposte dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado, che qui di seguito si ritrascrivono in via preliminare
- rigettare le eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate dai convenuti;
nel merito, in via principale
- rigettare tutte le eccezioni ex adverso proposte;
- accertare e dichiarare la responsabilità di nei confronti di Controparte_5
, per i motivi esposti;
Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità , , Controparte_4 Controparte_2
, , , nella loro qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_3 CP_9
, nei confronti di , per i motivi esposti;
Persona_2 Parte_1
- per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare nonché Controparte_5 [...]
, , , , , CP_4 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_9 questi ultimi nella loro qualità di eredi di , in via solidale – o, in Persona_2 subordine, ciascuno dei convenuti in via esclusiva, o, in ulteriore subordine, in via parziaria, secondo la quota che verrà determinata – a risarcire i danni subiti da
, che si quantificano, allo stato, in Euro 2.804.450,00 in linea Parte_1 capitale, o nella diversa, maggiore o minore, somma, ritenuta di giustizia, se del caso, con valutazione equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 C.C., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo, nonché al maggior danno, in misura almeno pari all'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali annualmente determinato, in ogni caso con anatocismo dalla domanda, per i motivi tutti esposti;
- sempre per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare nonché Controparte_5
, , , , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, nella loro qualità di eredi di , in via solidale - o, in CP_9 Persona_2 subordine, ciascuno dei convenuti in via esclusiva, o, in ulteriore subordine, in via
-2- parziaria – a risarcire i danni subiti da in conseguenza della Parte_1 mancata disponibilità del Complesso Immobiliare, per i motivi esposti;
- sempre per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare nonché Controparte_5
, , , , nella loro Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 qualità di eredi di , in via solidale – o, in subordine, ciascuno Persona_2 dei convenuti in via esclusiva, o, in ulteriore subordine, in via parziaria – a manlevare e tenere indenne per i costi e gli oneri derivanti da Parte_1 attività poste in essere da questa ultima per dare esecuzione agli interventi ed agli adempimenti imposti dalle Pubbliche Autorità, con particolare riferimento ai provvedimenti risultanti dal doc. 27 attrice, ed a rimborsare integralmente a
i costi e gli oneri predetti, siccome quantificati dal CTU con la Parte_1 relazione di consulenza e successiva integrazione depositate;
- accertare e dichiarare la natura prededucibile del credito vantato nei confronti della convenuta , per i titoli sopra indicati, ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 111, comma 1 n. 1 e comma 2 L.F.; in via subordinata
- sempre per l'effetto, con riferimento alla responsabilità azionata nei confronti di
, , , , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, nella loro qualità di eredi di , ai sensi delle conclusioni CP_9 Persona_2 che precedono, accertare e dichiarare la responsabilità solidale di CP_5
per illecito comportamento dell'amministratore, ,
[...] Persona_2 dichiarando tenuta e condannando la convenuta, in via solidale, in accoglimento delle conclusioni che precedono;
in ogni caso
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido, alla rifusione in favore dell'attrice di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA;
in via istruttoria
- disporre che il consulente tecnico nominato integri la relazione di consulenza depositata, quantificando i danni subiti da in conseguenza Parte_1 della mancata disponibilità del complesso immobiliare dalla data della compravendita alla data di instaurazione del presente giudizio, sulla scorta del parametro del canone locativo di mercato per il complesso immobiliare per cui è causa;
- ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di
, , nonché di prova per Controparte_5 Controparte_6 testimoni sui capitoli sopra formulati, che vengono qui di seguito ritrascritti: 1) Vero che le modalità di investigazione e classificazione analitica dei rifiuti, al fine di redigere i seguenti documenti: “Cronoprogramma attività di rimozione
-3- cumulo di terreno e scarti”, predisposto da eAmbiente in data 1.9.2009, dimesso quale doc. 17, che si rammostra al teste;
“Programma di sgombero e conferimento cumulo di terreno e scarti”, dimesso quale doc. 19; “Programma di sgombero e conferimento cumulo di terreno e scarti. Addendum”, redatto da eAmbiente nel febbraio 2010, dimesso quale doc. 20 che si rammostra al teste;
vennero definite tra il referente della , all'epoca dei fatti il Dott. Controparte_5
, e il Dott. di eAmbiente, nel corso di vari incontri CP_10 Persona_3 avvenuti nell'agosto 2009;
2) Vero che nel corso dei suddetti incontri vennero fornite ad eAmbiente le informazioni relative al processo produttivo svolto da nel corso Controparte_5 degli anni e, in particolare, venne alla stessa riferito l'utilizzo di sacchi per farine animali;
3) Vero che nel corso dei suddetti incontri precisò che nessun Controparte_5 materiale di provenienza esterna era mai stato importato entro il Complesso Immobiliare;
4) Vero che sempre nel corso degli incontri di cui al cap. che precede, CP_5
omise di riferire ad eAmbiente la circostanza relativa all'avvenuto
[...] utilizzo di sacchi per materie edili, nell'ambito di un processo messo in atto da
volto a ricavare cellulosa da carta riciclata, che comprendeva Controparte_5 quantità di sacchi contenenti amianto;
5) Vero che le modalità di investigazione e classificazione analitica dei rifiuti, al fine di redigere il documento “Programma di sgombero e conferimento cumulo di terreno e scarti”, predisposto da eAmbiente in data 30.8.2010, dimesso quale doc. 24 che si rammostra al teste, vennero definite tra il referente della CP_5
, all'epoca dei fatti il Dott. , e il Dott. di
[...] CP_10 Persona_3
eAmbiente, nel corso di alcuni incontri avvenuti nella seconda metà di agosto 2010; 6) Vero che nel corso degli incontri di cui al cap. che precede, Controparte_5 omise di riferire ad eAmbiente la circostanza relativa all'avvenuto utilizzo di sacchi per materie edili, nell'ambito di un processo messo in atto da CP_5
volto a ricavare cellulosa da carta riciclata, che comprendeva quantità
[...] di sacchi contenenti amianto;
7) Vero che nel corso dei suddetti incontri precisò che nessun Controparte_5 materiale di provenienza esterna era mai stato importato entro il Complesso Immobiliare;
8) Vero che le modalità di investigazione e classificazione analitica dei rifiuti, al fine di redigere il documento “Esiti indagini integrative e piano operativo. Relazione tecnica”, redatto da eAmbiente in data 5.8.2011, dimesso quale doc.
-4- 26 che si rammostra al teste, vennero definite tra il referente della CP_5
, all'epoca dei fatti il Dott. , l'allora legale rappresentante
[...] CP_10 della stessa, , e il Dott. di eAmbiente, nel Controparte_6 Persona_3 corso di alcuni incontri avvenuti nella seconda metà di luglio 2011; 9) Vero che nel corso degli incontri di cui al cap. che precede, Controparte_5 omise di riferire ad eAmbiente la circostanza relativa all'avvenuto utilizzo di sacchi per materie edili, nell'ambito di un processo messo in atto da CP_5
volto a ricavare cellulosa da carta riciclata, che comprendeva quantità
[...] di sacchi contenenti amianto;
10) Vero che nel corso dei suddetti incontri precisò che nessun Controparte_5 materiale di provenienza esterna era mai stato importato entro il Complesso Immobiliare;
si indicano quali testimoni: Dott. c/o eAmbiente;
Sig. Persona_3 CP_10
, ex responsabile ufficio tecnico;
, tecnico
[...] Controparte_5 Testimone_1 del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Padova - ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie avversarie, chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati .
- rigettare ogni domanda, eccezione, conclusione formulate nel presente giudizio di appello e/o formulate in primo grado e in questa sede riproposte dai convenuti;
in via istruttoria
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado e sopra ritrascritte;
- si chiede altresì l'integrazione/rinnovazione della C.T.U. sul seguente quesito:
“Previo sopralluogo, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna, assunte le informazioni necessarie, con facoltà di accesso presso i pubblici uffici e di estrazione di copia dei documenti nonché tramite esame della documentazione e della Relazione tecnica del giudizio di primo grado, accerti e descriva il ctu la sussistenza di rifiuti abbandonati e interrati contenenti fibre di amianto nel complesso immobiliare sito in via Marconi, 1 San Pietro in Gu (Pd) di proprietà dell'attrice e accerti l'eziologia di tali rifiuti ”; in ogni caso
- in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese n. 95/2024, emessa nella causa iscritta al n. 541/2017 R.G., dichiarare tenuti e condannare e gli , in via Controparte_5 Parte_2 solidale, alla rifusione integrale in favore di delle spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado e del giudizio di appello, oltre accessori”.
-5- Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia contrariis rejectis: In via principale – nel merito
- Rigettare tutte le domande formulate da perché Parte_1 inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza n. 95/2024 del Tribunale di Venezia.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di Parte_1
e di riforma della sentenza impugnata determinare il risarcimento del
[...] danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., per i motivi di cui in narrativa.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di Parte_1
e di riforma della sentenza impugnata detrarre dalla somma riconosciuta a
[...] titolo di risarcimento la somma di € 1.215.604,00 stimata per lo sgombero già nel 2011 e già decurtata dal prezzo di acquisto dell'immobile da parte di
per i motivi di cui in narrativa. Parte_1
- In ogni caso con condanna di ex art. 96, 3 comma c.p.c. in Parte_1 favore degli eredi , per i motivi di cui in narrativa. CP_1
- In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari. In via istruttoria: Gli eredi si riportano ed insistono nelle istanze istruttorie formulate CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 183, 6 comma nn. 1, 2 e 3 c.p.c. del primo grado di giudizio e si oppongono all'ammissione dei mezzi istruttori avversi per le motivazioni indicate nelle predette memorie ed alla richiesta di rinnovazione/integrazione della CTU per i motivi di cui in narrativa”.
Controparte_5
“… richiamate le argomentazioni, domande ed istanze tutte dedotte nel corso del giudizio di 1° grado, da aversi per trascritte e riproposte, ferma restando la già dichiarata rinuncia all'eccezione di incompetenza per materia e territorio, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, ogni diversa deduzione ed istanza disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, in via principale:
- respingere siccome inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, le domande tutte proposte da con l'atto di citazione d'appello Parte_1
06.06.2024 per le ragioni illustrate in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese n. 95/2024 del 22.11.2023 pubblicata il 11.1.2024;
-6- nel merito, in via subordinata:
- in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e delle domande di
quantificare il risarcimento del danno tenendo conto Parte_1 dell'importo di € 1.215.604,00 già decurtato dal prezzo di acquisto del complesso immobiliare;
in ogni caso:
- con condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. in Parte_1 favore di e concordato preventivo;
Controparte_5
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via istruttoria:
- si richiamano tutti i documenti prodotti in giudizio e ci si riporta alle deduzioni di cui alla memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 2, c.p.c. depositata il 21.07.2017 e a tutte le contestazioni di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 3, c.p.c. depositata il 12.09.2017 relative all'ammissibilità e rilevanza delle avverse istanze istruttorie, opponendosi per le ragioni esposte all'accoglimento delle predette istanze, nonché all'accoglimento di quelle formulate successivamente da parte attrice anche in questa sede e alle istanze di rinnovazione ed integrazione della CTU per le ragioni esposte in narrativa. Si depositano: A) decreto 10.09.2024 di autorizzazione del Giudice Delegato;
B) fascicolo di primo grado con documenti numerati da 1 a 27.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO. In fatto.-
1. La controversia trae origine dalla vendita, effettuata in data 21 luglio 2015 in seno alla procedura di concordato preventivo di (anche solo: Controparte_5
), di un complesso immobiliare ove era svolta l'attività industriale di CP_1 cartiera per € 3.100.000 (ivi compresi costi per bonifica ambientale di € 1.215.604,00) a (anche solo: ). Parte_1 Parte_1
2. L'indicazione dei costi di bonifica recata nell'atto di compravendita era stata compiuta sulla base di una indagine tecnica, affidata alla società specializzata nel 2011 sui rifiuti rilevati da in occasione di un Controparte_11 Pt_3 sopralluogo da quest'ultima effettuato nel 2009.
3. A seguito di successive indagini svolte da in ordine alla riclassificazione Pt_3 dei rifiuti in questione, condotta questa volta sulla base del regolamento CE 1357/2014 - entrato in vigore il 1° giugno 2015 -, è emersa la presenza in una
-7- parte del terreno oggetto di compravendita di una forte e ubiquitaria contaminazione da fibre di amianto. A seguito di tali accertamenti il costo per lo sgombero dei materiali inquinati era indicato in € 2.804.4550,00 e, con ordinanza 27-6-2016, il sindaco del Comune di San Pietro in Gu' ha imposto a Parte_1 la rimozione dei rifiuti, subordinando l'avvio dell'attività produttiva alla previa messa in sicurezza del sito.
4. Sulla base di tali fatti ha evocato in giudizio avanti il tribunale di Parte_1
Venezia, sezione specializzata delle imprese, Controparte_5
e in concordato preventivo, nonché , ,
[...] CP_4 CP_2 CP_12
e , nella loro qualità di eredi di , già
[...] CP_9 Persona_2 amministratore e presidente della dal 1960 al 2008, venuto a morte nel CP_1
2014, formulando domande dirette alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in € 2.804.450,00, connessi ai costi per la bonifica del sito, nonché dei danni patiti in conseguenza della mancata disponibilità del complesso immobiliare acquistato. L'attrice ha chiesto anche la condanna dei convenuti a manlevarla dei costi inerenti agli interventi e agli adempimenti imposti dalle pubbliche autorità; con accertamento della natura prededucibile del credito nei confronti della e della solidale responsabilità della CP_1
per l'illecito comportamento dell'amministratore , CP_1 Persona_2 con condanna della società al risarcimento dei predetti danni.
5. , , e (anche: eredi ) e CP_4 CP_2 Controparte_12 CP_9 CP_1 la società si sono costituiti in giudizio, opponendosi all'accoglimento CP_1 delle domande e chiedendone il rigetto.
6. Il tribunale, assunte le prove per interrogatorio e testimoni ammesse, all'esito dell'espletamento di una c.t.u. diretta alla verifica della causa della contaminazione del sito, ha respinto tutte le domande formulate dall'attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
7. Il tribunale, per quanto ancora in questa sede di interesse, ha ritenuto:
7.1. l'incompatibilità della domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.804.450,00, pari ai costi per il piano di sgombero, con la richiesta di di essere tenuta indenne per i costi sostenuti per dare esecuzione Parte_1 agli interventi imposti dalle pp.aa.;
-8- 7.2. l'insussistenza della invocata responsabilità contrattuale, non trovando applicazione ai sensi dell'art. 2922 c.c. alle vendite forzate (fra le quali andava ricompresa quella in esito a una procedura di concordato preventivo) la garanzia per i vizi della cosa venduta, come del resto fatto palese nel disciplinare di gara;
7.3. l'unica ipotesi di responsabilità astrattamente applicabile, ossia quella per aliud pro alio, non era stata allegata;
7.4. neppure ricorreva l'agitata responsabilità extracontrattuale, incentrata sulla omessa dichiarazione circa la contaminazione dei rifiuti di amianto riscontrata nel 2015, in quanto solo all'esito delle indagini del 2015, condotte sulla base di una normativa medio tempore entrata in vigore, era emersa la presenza di inquinanti non direttamente connessi con il processo produttivo di una cartiera, presenza confermata dagli esiti della espletata c.t.u.;
7.5. nessuna prova acquisita in causa dava fondamento alla tesi di Parte_1 secondo cui fosse stato a conoscenza - al momento della Controparte_6 vendita del compendio - dell'uso negli anni Settanta di sacchi già contenenti amianto e che sarebbero stati – secondo l'attrice – il fattore eziologico della presenza di quegli inquinanti;
7.6. l'indagine tecnica dell'esperto dell'ufficio, in ogni caso, non aveva avvalorato la tesi che la presenza dell'inquinamento da amianto dipendesse proprio dall'utilizzo di sacchi riciclati da parte della;
CP_1
7.7. nessuno dei dipendenti aveva saputo riferire della presenza di amianto nelle lavorazioni;
7.8. l'indagine effettuata da eAmbiente nel 2011 aveva seguito la normativa in allora vigente e si era attenuta alle indicazioni della p.a. (ARPAV);
7.9. la domanda di manleva presupponeva un titolo di essa, nella specie neppure individuato da parte attrice, e che comunque non poteva individuarsi nella compravendita;
7.10. la domanda diretta al risarcimento dei danni per indisponibilità dell'immobile non poteva trovare accoglimento, in quanto era risultato che solo una piccola parte dell'area (circa 3000 mq su 60.000 mq) era interessata dalla
-9- contaminazione, mentre il blocco dell'intera superficie era il risultato del provvedimento del Sindaco, oggetto di impugnazione avanti il TAR;
7.11. nei confronti degli eredi , non risultava soddisfatto l'onere della prova CP_1 gravante su circa una condotta colposa o dolosa di Parte_1 Per_2
, non essendo neppure dimostrato che costui fosse a conoscenza della
[...] possibile contaminazione con amianto quale esito del processo produttivo della cartiera.
8. Avverso tale pronuncia ha proposto appello , sulla base di sei Parte_1 motivi.
8.1. Il primo motivo si rivolge avverso la statuizione con la quale il tribunale ha ritenuto l'incompatibilità della domanda diretta al risarcimento dei danni per la rimozione dei rifiuti con quella diretta ai costi per la messa in sicurezza dell'area, denunciando che il primo giudice non avrebbe tenuto in debito conto che è stato il a ordinare a la rimozione dei rifiuti CP_13 Parte_1 con un provvedimento che, quand'anche impugnato, sarebbe a tutt'oggi vigente ed efficace.
8.2. Il secondo motivo investe l'esclusione della responsabilità contrattuale. Con esso l'appellante lamenta:
8.2.1. la mancata considerazione da parte dei primi giudici della clausola di cui all'art. 3 del contratto, nella quale era stabilito che la parte venditrice assumeva “le garanzie di legge”;
8.2.2. la mancata considerazione della natura autonoma dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1494 c.c. rispetto alle azioni edilizie, predicandone l'ammissibilità anche in fattispecie riconducibili all'art. 2922 c.c. e sostenendo che non vi era prova della ignoranza senza colpa dei vizi da parte della;
8.2.3. di aver CP_1 allegato in primo grado la fattispecie dell'aliud pro alio, trattandosi in ogni caso di qualificazione giuridica che il tribunale avrebbe dovuto officiosamente compiere e che risulterebbe pienamente riscontrata in causa;
8.2.4. che il disciplinare non poteva valere a escludere la responsabilità per vizi che, come nel caso ricorrerebbe, non solo occulti, ma occultati.
8.3. Con il terzo motivo si sottopone a critica l'esclusione della responsabilità di indole extracontrattuale, sostenendosi che:
8.3.1. era emerso in prime cure, differentemente da quanto opinato dal tribunale, la conoscenza in capo a della situazione del sito al momento della vendita;
8.3.2. Controparte_6
-10- l'irrilevanza, in ogni caso, dello stato soggettivo di , Controparte_6 versandosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.; 8.3.3. erroneamente il c.t.u. e il tribunale avevano escluso la sussistenza di un rapporto causale fra l'uso dei sacchi contenenti cemento e la produzione dell'inquinamento per amianto (instando in ogni caso per lo svolgimento di una rinnovazione o integrazione dell'indagine peritale).
8.4. Il quarto motivo si dirige avverso la ritenuta insussistenza dell'obbligo di manleva a carico di , indicandosi nel contratto di compravendita e nella CP_1 previsione dell'art. 192, co. 3 d.lgs. 152/2006 validi titoli di essa e deducendo che la domanda andava comunque riqualificata in termini di condanna al risarcimento per equivalente.
8.5. Con il quinto motivo si stigmatizza il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla indisponibilità dell'area, richiamandosi gli insegnamenti giurisprudenziali in tema di presunzione del danno in caso di occupazione di un immobile e deducendo la impossibilità di utilizzazione del sito, con richiesta di un approfondimento tecnico officioso per la stima dei danni.
8.6. Il sesto motivo deplora la mancata condanna degli eredi , quale CP_1 conseguenza del mancato accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2395 c.c. di , ovvero ex art. 2050 c.c., con richiesta di Persona_2 accertamento della solidale responsabilità della società , con CP_1 rinnovata richiesta di espletamento di c.t.u.
9. Gli “eredi ” , , e ) si sono costituti CP_1 CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 in causa anche quali eredi di , nelle more deceduta, chiedendo la CP_9 conferma dell'impugnata sentenza.
10. Si è costituita in causa anche , opponendosi in via principale Controparte_5 all'accoglimento dell'appello e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
In diritto.-
1. Il primo motivo attiene a un rilievo che, come riconosce la stessa parte appellante, è stato compiuto dal tribunale incidenter tantum, trattandosi di osservazione poi comunque superata dal rigetto delle domande dirette
-11- all'accertamento della responsabilità dei convenuti, onde è opportuno rinviarne la trattazione all'esito della disamina dei successivi motivi, segnatamente di quelli relativi alla responsabilità invocata dalla parte appellante a carico di e degli eredi . CP_1 CP_1
2. Con riguardo al secondo motivo si critica la sentenza del tribunale nella parte in cui ha escluso la sussistenza della dedotta responsabilità contrattuale (ipotesi che, va ricordato, risulta proponibile esclusivamente nei confronti della controparte contrattuale di quella vendita, vale a dire la società ). CP_1
2.1. In proposito mette conto puntualizzare che l'appellante, per sostenere la invocata responsabilità, richiama la previsione dell'art. 1494 c.c., secondo la quale “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa”. Peraltro, nel caso di specie, il tribunale ha valorizzato la previsione dell'art. 2922 c.c., a tenore della quale “nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa”.
2.2. Il motivo, innanzi tutto, non mette in discussione in linea generale l'applicabilità della disposizione normativa ora riportata alla vendita per cui è causa (applicabilità comunque in linea con l'interpretazione giurisprudenziale accreditata: Cass. s.u. n. 19506/2008), ma sostiene che tale previsione non dovrebbe trovare applicazione nel contratto inter partes alla luce dell'articolo 3 del contratto (doglianza di cui sopra 8.2.1.), secondo la quale “la parte venditrice assume nei confronti della parte acquirente le garanzie di legge”.
2.3. La tesi non merita seguito ed è vano invocare le “garanzie di legge” rilasciate dal venditore in occasione della cessione del complesso immobiliare, in quanto è proprio in forza della disciplina della legge in tema di vendite forzate (o a queste assimilate, come quella che qui rileva, punto, come detto, neppure messo in discussione dall'appellante), vale a dire l'articolo 2922 c.c., che il tribunale è pervenuto a escludere la garanzia per i vizi in questa sede azionata. Ne viene che le “garanzie di legge” alle quali fa riferimento il contratto vanno evidentemente individuate in quelle che la legge prevede per la vendita forzata (garanzia per evizione, totale o parziale: art. 2921 c.c.), con esclusione di quella pure dalla legge espressamente dichiarata inapplicabile (vale a dire quella per vizi: art. 2922 c.c.). In ogni caso, e ulteriormente, il disciplinare (che ha dichiarato Parte_1 di aver letto e accettato) è inequivoco nell'escludere non solo la garanzia “per vizi
o mancanza di qualità”, ma anche di precisare che “l'esistenza di eventuali vizi …
-12- per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo” (doc. 17 ). CP_1
2.4. Del pari priva di pregio è la deduzione (supra 8.2.2.) circa la natura “autonoma” dell'azione risarcitoria contemplata dall'art. 1494 c.c. rispetto alle azioni edilizie, per due concorrenti ragioni. Innanzi tutto, la chiara previsione del disciplinare di gara ora riportata è tale da escludere in maniera assai chiara anche i profili risarcitori connessi alla vendita di cosa viziata;
in secondo luogo, il consolidato orientamento di legittimità ha spiegato che la previsione dell'art. 2922 c.c. riguarda anche l'azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. (Cass. 7708/2014; Cass. 1669/2016; Cass. 2064/2023).
2.5. Quanto alla invocazione della fattispecie dell'aliud pro alio (si tratta della doglianza di cui supra n. 8.2.3.), va osservato che, anche a voler ritenere che essa
– al di là dell'assenza di qualsivoglia riferimento in primo grado – sia stata comunque allegata (sulla base della mera deduzione di una “preclusione di carattere assoluto e totale al godimento del complesso immobiliare”: v. pag. 7 dell'atto di citazione in primo grado), va osservato che si tratta di ipotesi che comporta la possibilità di svolgere un'azione di risoluzione per inadempimento del contratto svincolata dai termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall'art. 1495 c.c.
Va evidenziato che non ha formulato alcuna domanda diretta alla Parte_1 risoluzione della compravendita, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno conseguente alla conclusione dell'acquisto del complesso industriale per cui è causa.
Anche in tale più limitata prospettiva risarcitoria, peraltro, nella concreta fattispecie, ad avviso della corte, non risultano sussistere i presupposti per ravvisare una vendita di aliud pro alio.
Occorre muovere dal rilievo che la circostanza che si sia trattato di una vendita forzata, se pure, come detto, non impedisce l'applicabilità dell'ipotesi di aliud pro alio, influisce sull'ambito della relativa nozione. In proposito la s. Corte ha chiarito che «la differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all'adozione, per la prima, di una nozione lata di "aliud pro alio", con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta
-13- l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso "l'aliud pro alio" relativamente alla vendita forzata di una unità abitativa la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, ed emersa solo a seguito di una integrazione della perizia di stima depositata dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, era solo temporanea per la piena recuperabilità della salubrità dell'immobile)» (Cass. n. 1669 del 29/01/2016). Nel caso di specie la presenza degli inquinanti è un vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata e ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (art. 1495 c.c.), ma non comporta la conseguenza che si tratti di un bene appartenente ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero mancante delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, né risulta del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. Invero, come è pacifico in causa, la presenza degli inquinanti esige la rimozione di essi dal sito che, secondo lo stesso provvedimento del Comune di San Pietro in Gu', comporta l'asporto di rifiuti presenti in un'area di circa 3.000 mq su di una superficie di complessivi 60.000 mq. La circostanza, inoltre, che la p.a. abbia consentito l'utilizzazione del sito previo rilascio di una garanzia vale a ribadire che non si versa affatto in ipotesi di una definitiva compromissione della attitudine del bene ad assolvere alla sua destinazione ovverosia che si tratti di un bene inservibile o inutilizzabile per il compratore, ma di un bene che, per la presenza dei vizi, necessita di una – quand'anche onerosa – operazione di messa in sicurezza.
Inoltre, va sottolineato che, anche ad ipotizzare la sussistenza di un'ipotesi di aliud pro alio (come detto non ricorrente alla stregua di quanto sopra), in ogni caso, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, si porrebbe l'esigenza imprescindibile della dimostrazione da parte di dell'esistenza del Parte_1 nesso di causa, oltre che della verifica dello stato soggettivo (aver ignorato senza colpa i vizi della cosa) in capo al legale rappresentante della società venditrice.
È pacifico, infatti, che anche la risoluzione per aliud pro alio, come più in generale la risoluzione per inadempimento, presuppone un inadempimento imputabile (cfr., fra le altre, Cass. 15641/2017) e, anche in tale prospettiva, pertanto, si ripropone la questione dell'ignoranza senza colpa dei vizi della cosa.
-14- 2.6. Il riferimento alla questione inerente al profilo soggettivo consente di introdurre la disamina, innanzi tutto, della deduzione relativa a vizi che sarebbero stati non solo occulti, ma anche “occultati” (8.2.4.).
Si tratta di deduzione del tutto priva di qualsivoglia concreto elemento a sostegno, in quanto l'appellante non solo non ha neppure idoneamente criticato l'opposta valutazione del tribunale, ma – in ogni caso – omette di allegare e comprovare la sua prospettazione.
2.7. Che (all'epoca legale rappresentante di ) fosse “a Controparte_6 CP_1 perfetta conoscenza del fatto che a cavallo fra gli anni 60 e 80 la cartiera aveva iniziato a ricavare cellulosa da carta riciclata che comprendeva considerevoli quantità di sacchi già contenenti amianto” (appello, pag. 30) non può affatto ricondursi nell'ambito dei “fatti pacifici” (appello, pag. 29) come pretenderebbe l'appellante. Vale in proposito riportare quanto accertato dal tribunale:
- i testimoni assunti hanno smentito che potesse essere a Controparte_6 conoscenza che tra gli anni '70 e '80 la cartiera aveva iniziato a ricavare cellulosa da carta riciclata e che venivano utilizzati sacchi già contenenti amianto
[sentenza, pagina 16: “ , Presidente del Cda e amministratore delegato, era Controparte_6
a conoscenza, in tesi di parte attrice, che tra gli anni '70 e '80 la cartiera aveva iniziato a ricavare cellulosa da carta riciclata e che venivano utilizzati sacchi già contenenti amianto e non si era attivato al fine di far eseguire analisi funzionali all'accertamento della situazione di contaminazione, sottacendo queste circostanze a eAmbiente in occasione delle indagini svolte nel 2011 e in seguito, in sede di stipula del contratto di compravendita, sottacendole anche a
. Tali assunti risultano smentiti dall'istruttoria svolta. L'ing. , che aveva Parte_1 CP_1 iniziato a lavorare nello stabilimento di San Pietro in Gu negli anni Novanta, solo su sollecitazione della PG in sede di indagini, a seguito dell'esposto presentato dal Sindaco del Comune di S.Pietro in Gu, cercò di ricostruire i cicli produttivi e le modalità di lavorazione seguite dalla cartiera negli anni Settanta e Ottanta ( v. all. 6 doc. 9 fasc. attore), senza mai fare riferimento nelle deposizioni rese a sacchi contenenti amianto. Egli ha avuto contezza, interpellando personale anziano dipendente della cartiera, che dal 1965 al 1970, la produzione di carta avveniva in parte anche con macero, inizialmente composto da sacchi nuovi e in seguito anche da sacchi usati tra cui un sesto circa dell'intero macero kraft (e non “considerevoli quantità”) era costituito da sacchi usati di vario genere, contenenti farine, cereali e anche cemento. Tale circostanza è stata riferita in giudizio dal teste , il Testimone_2 quale nel 2014 2015, su incarico dell'ing. , aveva interrogato il dipendente più anziano Parte_4
e il responsabile tecnico in seguito deceduto. Non vi è prova Controparte_14 CP_15 pertanto che prima del 2015 avesse consapevolezza dell'utilizzo negli anni Controparte_6
Settanta di carta riciclata nel processo produttivo della e tantomeno dell'utilizzo di CP_5 sacchi contenenti amianto”.
-15- - “Dalle testimonianze …non si evince che vi fosse una conoscenza in capo ai dipendenti della società della presenza di amianto” (sentenza appellata, pag. 17).
Contrariamente a quanto assume la parte appellante, quindi, non può affatto accreditarsi quale “fatto pacifico”, ad esempio, che “i dipendenti della società erano perfettamente a conoscenza della circostanza che nel processo produttivo venivano usati anche sacchi contenenti cemento” (appello, pag. 43), asserzione che senza neppure farsi carico dell'opposto accertamento Parte_5 compiuto dal tribunale sulla base delle deposizioni testimoniali assunte. Non si rinviene nell'atto di appello alcuna specifica censura in proposito ovvero una denuncia di un errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice nell'apprezzare gli esiti dell'istruttoria compiuta.
2.8. L'unico profilo di critica alle motivazioni somministrate dal tribunale al riguardo può trarsi dalla allegazione delle dichiarazioni di in sede di Controparte_6 indagini della polizia giudiziaria. Segnatamente, l'appellante pare sostenere che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere che ebbe a dichiarare Controparte_6
“quanto sopra” ossia che “era già a conoscenza che fin dagli Controparte_5 anni '70 e '80 utilizzava nel proprio ciclo produttivo sacchi già contenenti amianto” (appello, pag. 41 in grassetto sottolineato).
La mera lettura del doc. 9 restituisce che ebbe il 16 novembre Controparte_6
2015 a ricostruire, su richiesta degli inquirenti, le vicende della società, precisando che “in merito alla presenza di amianto nel sottosuolo all'interno della ditta non ne so nulla” escludendo anche “che qualcuno lo abbia portato o interrato a mia insaputa”. Negli allegati a quel verbale si desume chiaramente quanto già accertato dal tribunale, ossia che , a seguito Controparte_6 dell'emersione del problema dell'amianto, su sollecitazione della polizia giudiziaria, ha compiuto un'indagine conoscitiva presso i dipendenti più anziani cercando di ricostruire i cicli produttivi e le modalità di lavorazione seguite dalla cartiera negli anni '70 e '80 “senza fare mai riferimento nelle deposizioni rese a sacchi contenenti cemento” (sentenza appellata, pag. 16).
Ne viene che il tentativo dell'appellante di presentare tale attività di ricostruzione storica compiuta da al fine di risalire alle modalità di Controparte_6 produzione nei decenni precedenti al suo ingresso in società, quale ammissione
-16- di conoscere l'uso dei sacchi nel ciclo produttivo, non può che risultare radicalmente privo di qualsiasi fondamento.
3. Esclusa la ricorrenza di una condotta di “occultamento” dei vizi e accertato che non vi è alcun elemento da cui poter trarre che fosse al Controparte_6 corrente della presenza dei sacchi nel sottosuolo (e tanto meno della loro possibile natura inquinante), va ora ribadito che gli elementi acquisiti in causa consentono di escludere anche una situazione, in capo al legale rappresentante pro tempore di , di colpevolezza dell'ignoranza circa la presenza CP_1 dell'inquinamento in discorso al momento della stipulazione del contratto di compravendita del complesso industriale per cui è causa.
Va in proposito ricordato che la indicazione di inquinanti come espressa nell'atto di compravendita contestato è stata l'esito di un'apposita indagine compiuta sulla scorta delle indicazioni di e sulla base della normativa all'epoca Pt_3 vigente.
Invero, anche con riguardo a tali analisi commissionate da a eAmbiente CP_1 nel 2011, in ordine alle quali la qui appellante sosteneva che non era stato reso noto l'utilizzo dei sacchi allo scopo di impedire alla società di analisi la ricerca di fibre di amianto, il tribunale ha accertato, sulla scorta dei riscontri tecnici della espletata c.t.u., che si tratta di prospettazione “priva di fondamento” [“ CP_11
[...
nell'esecuzione delle analisi, si è basata su rilievi scientifici e sulla normativa in allora vigente, che non prevedeva di indagare la sussistenza dell'amianto, in quanto l'attività produttiva della cartiera non prevedeva la lavorazione/produzione di amianto. L'oggetto delle analisi non è stato concordato né con l'ing. , né con incaricato di seguire il rapporto con CP_1 CP_10
eAmbiente, in quanto quest'ultimo era privo delle necessarie competenze tecniche, come dichiarato in sede di escussione testimoniale. Il teste , tecnico del Settore Testimone_3
Ambiente ed Ecologia della Provincia di Padova, a seguito della consultazione di verbali degli incontri redatti a cura del Comune relativi agli anni 2011 e successivi, dopo aver riferito di non avere memoria dei primi incontri, ha dichiarato che il “Programma di sgombero e conferimento cumulo di terreni e scarti – Richiesta di estensione” 30.8.2010 di eAmbiente era stato valutato all'incontro tecnico del 07.09.2011 (v. doc. 11) e che “Il la Provincia, l e il CP_13 Pt_3
presenti hanno stabilito unanimemente le prescrizioni ivi contenute …”. Nel Controparte_16
“Cronoprogramma attività di rimozione cumulo di terreno e scarti” (pag. 6 punto 2.1) redatto da eAmbiente, si legge: “… non dispone di informazioni sufficienti ad individuare Controparte_5
l'esatta composizione media del cumulo di terreni e scarti”, talché era compito della società specializzata procedere alla corretta qualificazione dei materiali da avviare allo smaltimento e verificarne l'assenza di contaminanti. Quanto precede risulta confermato dalla CTU che, a pag. 95, osservava come “Il protocollo di caratterizzazione del terreno e le modalità operative, venivano concordato con gli ENTI Regione, Provincia, peraltro dopo sopralluogo Pt_3 CP_13
(cfr. verbale n 1297/2009)”. In conclusione, eAmbiente non avrebbe potuto/dovuto rilevare Pt_3
-17- nel corso del 2011 la presenza di fibre di amianto. Non risulta, inoltre. addebitabile in capo a
alcuna omissione colposa, avendo la società sempre dimostrato un Controparte_5 atteggiamento collaborativo nei confronti degli Enti Preposti Provincia, etc), CP_13 Pt_3 essendosi debitamente attivata per indagare la natura del materiale situato al di sotto del livello topografico, senza che i soggetti incaricati e specializzati rilevassero la presenza delle fibre di amianto, ed avendo adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dai provvedimento amministrativi”.
In particolare, il c.t.u., all'esito delle sue indagini, ha puntualizzato che “in base alle conoscenze dell'epoca e sulla base delle indicazioni degli Enti, CP_11 non avrebbe potuto/dovuto rilevare nel corso del 2011 la presenza di fibre di amianto” (relazione dott. pag. 95). Per_4
Nell'atto di appello, in ordine a tali accertamenti, non si rinvengono, al di là della ritrascrizione di tali motivazioni e della dichiarazione di loro impugnazione, il che soddisfa solo in parte il requisito di cui all'art. 342 c.p.c. circa l'individuazione dello specifico capo soggetto ad appello, motivate censure e non vengono affrontate né superate le argomentazioni spese in proposito dal tribunale. L'appellante non ha infatti articolato motivazioni in grado di confutare gli accertamenti operati al riguardo dal primo giudice, come pure richiesto dal menzionato disposto normativo.
Rimane dunque accertato in causa quanto già ritenuto dal tribunale, ossia che ha fatto compiere tutte le indagini richieste dalla p.a. e sulla scorta CP_1 della normativa vigente all'epoca, il che conclama una situazione tale da escludere una colposa ignoranza dei vizi della cosa venduta (ossia della presenza di inquinanti diversi da quelli rilevati), superando anche la presunzione ritraibile dal già citato articolo 1494 c.c.
Ciò vale a ribadire l'insussistenza della responsabilità di natura contrattuale invocata da nei confronti di . Parte_1 CP_1
4. In merito alla dedotta responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (terzo motivo di appello) e con specifico riguardo alla deduzione circa la conoscenza della presenza dei sacchi nel sottosuolo da parte di si è già Controparte_6 detto sopra ed è dunque sufficiente richiamare le argomentazioni colà espresse per evidenziare l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e l'inconsistenza della doglianza, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'ipotizzata responsabilità aquiliana.
-18- 5. La parte appellante deduce peraltro l'irrilevanza dello stato soggettivo di in riferimento alla introdotta deduzione della responsabilità Controparte_6 da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., sostenendo che il giudice “avrebbe dovuto/potuto procedere autonomamente alla qualificazione giuridica d'ufficio delle domande risarcitorie formulate da anche a titolo Parte_1 extracontrattuale” (appello, pag. 47). Del pari l'appellante, premesso che sarebbe “pacifico che l'attività di smaltimento e/o discarica abusiva realizzata da quest'ultimo nella sua qualità di amministratore di vada Controparte_5 qualificata come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 C.C.” invoca la responsabilità della società anche a tale titolo (appello, pag. 73 ss.).
5.1. Le parti appellate hanno eccepito la novità della prospettazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., non dedotta in prime cure.
5.2. Parte appellante, muovendo dal presupposto che i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria sarebbero sempre i medesimi, ossia “l'abbandono di rifiuti pericolosi (amianto) nel sottosuolo del Complesso Immobiliare da parte di
e del suo amministratore, e il conseguente danno patito da Controparte_5
”, assume che il tribunale avrebbe dovuto procedere ad una Parte_1 riqualificazione della domanda in termini di richiesta risarcitoria per danno da cose in custodia.
5.3. In disparte la applicabilità degli insegnamenti giurisprudenziali a vario titolo richiamati dalle parti e comunque reperibili in argomento (cfr. Cass. 18609/2013; Cass. 18463/2015; Cass. 30920/2017; Cass. 348/2020) in merito all'ammissibilità di una domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2050 c.c. in un giudizio introdotto con domanda diretta all'accertamento di una responsabilità ex art. 2043 c.c. o financo alla proponibilità in appello di una tale differente azione (con riguardo alla domanda ex art. 2050 c.c. v. Cass. 11356 del 31/07/2002) pare dirimente osservare che, nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte non ricorrano neppure in via astratta i presupposti per l'applicazione delle ipotesi di responsabilità agitate dall'appellante con il richiamo alle previsioni dell'art. 2051 (o 2050) c.c.
5.4. Ed invero il danno per il quale viene allegata la responsabilità non deriva affatto dalla attività di custodia della (art. 2051 c.c.) ovvero dall'esercizio da CP_1 parte sua di attività pericolosa senza aver posto in essere tutte le misure idonee
-19- a evitare il danno (art. 2050 c.c.), ma dalla acquisizione della proprietà da parte della in esito alla compravendita del compendio con la presenza Parte_1 degli inquinanti. È in altri termini la cessione di quel sito che ha comportato per
– in tesi – l'onere conseguente alla necessità di farsi carico delle Parte_1 sostanze inquinanti presenti nel terreno: non si tratta di un danno nel quale la qui appellante è incorsa per essere altrimenti venuta a contatto con la cosa in custodia di (quand'anche in virtù di un rapporto contrattuale) né che è Parte_6 derivato dalla cosa in sé stessa o dalla sua pericolosità. È soltanto il fatto di essere divenuta proprietaria di quel complesso industriale a seguito dell'acquisto in sede concorsuale l'origine del danno del quale Parte_1 reclama il ristoro. Così stando le cose, la prospettazione di una responsabilità di indole aquiliana ex artt. 2050 o 2051 c.c. esce, ad avviso della corte, del tutto fuori bersaglio.
6. Ulteriore ragione che vale a precludere l'applicabilità della previsione di cui all'art. 2050 c.c. può trarsi dalla giurisprudenza in tema di responsabilità per danno ambientale, come più oltre si avrà modo di evidenziare (v. infra sub 11.5.).
7. L'altro elemento dell'illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) che il tribunale ha positivamente escluso – sulla scorta dell'espletata c.t.u. – è quello relativo al nesso causale.
7.1. A fronte della indagine espletata dall'esperto dell'ufficio, a seguito di sopralluoghi, prelievi e analisi chimiche e fisiche dei materiali repertati, indagine motivata, approfondita, svolta nel contraddittorio delle parti e che è pervenuta a non ravvisare la dimostrazione dell'eziologia della presenza dei sacchi di cemento sulla produzione dell'inquinamento, la critica mossa dall'appellante si rivela del tutto priva di adeguato supporto. Segnatamente a pag. 48 dell'appello : «Si ritiene che le conclusioni Parte_1
a cui è giunto il CTU circa l'eziologia dei rifiuti per cui è causa, siano del tutto errate e che l'analisi del contesto in cui tali rifiuti sono stati interrati, e poi rinvenuti, non possa che portare, invece, a concludere che la contaminazione del sito sia stata determinata dall'utilizzo, da parte di , dei sacchi Controparte_5 contenenti cemento, come correttamente ricostruito dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini penali: “La PG è addivenuta alla conclusione che l'utilizzo di sacchi in precedenza contenenti cemento avesse determinato la contaminazione con l'amianto” (pag. 17 della Sentenza). Il CTU avrebbe dovuto
-20- infatti valorizzare adeguatamente le prove documentali e orali del giudizio di primo grado nel corso delle proprie indagini».
7.2. Orbene le cc.dd. prove documentali richiamate dall'appellante sono rappresentate dalla relazione della polizia giudiziaria che non solo non ha compiuto alcuna analisi di indole tecnica, ma non è neppure pervenuta a conclusioni minimamente puntuali e certe, limitandosi a osservare che “si può ragionevolmente supporre” che l'accertata contaminazione di amianto dei terreni “… possa essere stata causata da un non corretta gestione delle citate polveri di lavorazione, presumibilmente contenenti amianto quale componente del cemento” (doc. 9 ). Si tratta – come ognun vede – di una mera Parte_1 supposizione, non è neppure chiaro su quali elementi basata. La lettura integrale di tale relazione consente di verificare che i militi non hanno compiuto né hanno fatto svolgere alcuna analisi dei materiali inquinanti né del sito, essendosi limitati a raccogliere le dichiarazioni delle persone informate dei fatti.
7.3. Quanto alla omessa considerazione da parte del c.t.u. dott. delle prove Per_4 orali del giudizio di primo grado, si tratta di doglianza che trova smentita nella semplice lettura della relazione depositata dall'esperto dell'ufficio, la quale reca una puntuale disamina delle dichiarazioni rese dai testimoni (v. relazione, pagg. 31-33).
7.4. Né le critiche rivolte dall'appellante alla c.t.u. sono state in grado di individuare errori commessi dall'ausiliario ovvero comunque di apportare argomenti di indole tecnica in grado di superare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. Anche la considerazione delle osservazioni del tecnico di parte Parte_1 restituiscono che non sono sviluppate critiche all'accertamento operato dal dott. circa il nesso di causa. Non sussistono motivi, pertanto, per non Per_4 condividere e fare proprie le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare. Le medesime ragioni escludono ogni necessità di ulteriori approfondimenti tecnici.
7.5. Ad onta dei ripetuti richiami che l'appellante opera al carattere “pacifico” dei fatti dallo stesso dedotti o delle conseguenze che ritiene di poter trarre, va in contrario affermato che non solo non vi è alcuna evidenza documentale o di qualsiasi altro genere idonea a basare un giudizio eziologico sulla presenza degli agenti inquinanti, ma la verifica tecnica operata dal tribunale tramite l'esperto dell'ufficio è giunta alla motivata conclusione secondo la quale “L'eziologia di tali
-21- rifiuti non è scientificamente e tecnicamente ricostruibile”, come condiviso anche dai tecnici di parte.
8. Il sesto motivo, è incentrato sulla deduzione della responsabilità degli eredi di
, consigliere di amministrazione della società dagli anni Persona_2
Sessanta al 2008, al quale la parte appellante imputa la responsabilità ex art. 2395 c.c. per i danni “diretti” che assume di aver subito a seguito della condotta di quell'amministratore consistente “nell'aver causato e/o agevolato e, in ogni caso, consentito – senza porvi alcun rimedio nel corso degli anni – la presenza di rifiuti contenenti fibre di amianto all'interno del Complesso Immobiliare. Detta responsabilità sussiste anche in considerazione dell'illecito mantenimento dei rifiuti contenti fibre di amianto all'interno del Complesso Immobiliare” (appello, pag. 66).
8.1. Il tribunale ha respinto la domanda sul rilievo che non è stata fornita la prova di una condotta dolosa o colposa di , considerato che: - Persona_2 all'epoca (trenta-quaranta anni addietro) non vigeva alcuna legge in materia ambientale che risultasse violata, nel mentre la normativa sull'amianto è successiva;
- non è uscito comprovato in causa il nesso di causa che ha originato l'inquinamento (come stabilito dalla c.t.u.); - la normativa penale invocata da
(d. lgs. 22 del 1997 e dpr 915 del 1982) era successiva Parte_1 all'interramento del materiale in tesi contenente l'amianto; - le altre disposizioni richiamate dall'attrice (art. 51 d.lgs. 22 del 1997, legge 366 del 1941, il testo unico leggi sanitarie R.D. 1265/1934, art. 650 c.p.) erano inconferenti al caso.
8.2. Il motivo critica la ritenuta inconferenza delle disposizioni normative in tesi violate e ribadisce, quanto all'esclusione della prova del nesso causale, le medesime doglianze (v. paragrafo 6.4.3. dell'appello) già sopra passate in disamina con riguardo alla posizione della società . CP_1
8.3. Il ricordato approdo dell'analisi tecnica innanzi riportata, decisa nel ritenere scientificamente impossibile accertare alcun nesso eziologico nella produzione dei rifiuti inquinanti, vale a evidenziare l'infondatezza anche della domanda ex art. 2395 c.c. formulata da nei confronti di e, per Parte_1 Persona_2 esso deceduto, dei di lui eredi. È certo, infatti, che incombe su chi agisce facendo valere la responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. la prova del nesso di causa fra la condotta addebitata all'amministratore e il danno del quale viene chiesto il risarcimento (cfr. Cass. n. 17794 del 08/09/2015).
-22- 9. In merito alle ipotesi di responsabilità ex art. 2050 c.c. può pianamente ripetersi con riguardo alla posizione di quanto sopra argomentato con Persona_2 riferimento alla posizione della società.
10. Alla stregua di quanto sinora esposto e motivato, vanno respinti i motivi secondo, terzo e sesto, ossia quelli attinenti all'an delle responsabilità agitate da
. Parte_1
11. Il quarto motivo deplora che il tribunale abbia ritenuta inammissibile la domanda di manleva nonostante sia il contratto di compravendita sia la legge, ad avviso dell'appellante, consentivano la formulazione di tale domanda e nonostante il potere/dovere del Giudice di procedere alla qualificazione d'ufficio della stessa come domanda di risarcimento per equivalente.
11.1. Il motivo è privo di pregio.
11.2. Con riferimento alla parte del motivo con il quale si critica la sentenza per non aver riconosciuto che nel contratto di compravendita si era Controparte_5 assunta nei confronti della parte acquirente le “garanzie di legge”, il che giustificherebbe la proposizione della domanda di manleva, è sufficiente – per evidenziare l'infondatezza della tesi – fare richiamo a quanto sopra sostenuto in occasione della disamina del primo motivo di appello in merito all'espressione
“garanzie di legge”.
11.3. Con riguardo alla doglianza incentrata sulla previsione di legge di cui all'art. 192 co. 3 d.lgs. 152/2006, va evidenziato che il tribunale ne ha ritenuto l'inaccoglibilità sulla base dell'annullamento da parte del TAR Veneto con sentenza n. 01059 del 2021 dei provvedimenti con i quali il aveva CP_13 disposto l'ordine di rimozione dei rifiuti e di messa in sicurezza del sito a carico di
, avendone riconosciuto la qualità di “proprietario incolpevole” ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 192, co. 3, d.lgs. 152/2006.
11.4. Il motivo non si fa carico di superare tale motivazione, limitandosi a sostenere la permanente efficacia di quei provvedimenti amministrativi, nonostante dia contestualmente atto che gli stessi siano stati annullati dal giudice amministrativo, sia pure con pronuncia non ancora definitiva (prodotta dalla stessa appellante: v. doc. 32). Del resto, sotto altro concorrente profilo, la
-23- circostanza che in questa sede non sia risultata sussistente una responsabilità soggettivamente imputabile a in relazione alla vendita da parte sua CP_1 dell'area de qua per fatti avvenuti, in ipotesi, trenta o quaranta anni prima non può che comportare a maggior ragione – in assenza di qualsivoglia diverso elemento di riscontro – l'incolpevolezza dell'acquirente per la Parte_1 presenza di quegli inquinanti e, dunque, l'integrazione della previsione della figura del c.d. proprietario incolpevole di cui al comma terzo dell'art. 192 citato, come pure accertato nella sentenza del TAR n. 01059/2021.
11.5. Va in ogni caso osservato che, come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 3077/2023) “l'inapplicabilità degli artt.2050-2051 c.c. … discende direttamente dalla natura interamente speciale propria del codice dell'ambiente; si è cioè di fronte, dopo l'introduzione della Direttiva 2004/35/CE, ad un corpo normativo appositamente dedicato, come chiarito in dottrina, alla tutela dell'illecito ecologico, ormai slegato dal sistema regolativo dell'illecito civile ordinario di cui agli artt. 2043 e s. c.c., come si evince dalla minuta descrizione tanto del regime di responsabilità quanto dei soggetti responsabili — e tra essi, primariamente, gli operatori professionali — e soprattutto del perimetro di applicazione della disciplina, il quale viene escluso nei casi di fenomeni naturali di carattere eccezionale, incontrollabili o inevitabili;
ne discende l'insussistenza di una comunanza operativa fra il regime di responsabilità per danno ambientale di cui alla Parte VI cod. amb. e quello per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., mentre la nozione di attività pericolosa dell'art.2050 c.c. appare piuttosto trasfigurata nel codice, per altri fini, nella nozione di attività professionale di cui all'art.298bis; anche la giurisprudenza amministrativa, valorizzando i compiti di realizzo delle opere di bonifica in capo alle amministrazioni e nella prospettiva dell'attribuzione ad esse del privilegio sul fondo a carico del proprietario incolpevole, ha escluso il possibile ricorso alla responsabilità da custodia a carico di costui”.
11.6. È ben vero che il caso sottoposto alle sezioni unite è diverso da quello oggetto di questo contendere, in quanto relativo alla impossibilità di ritenere responsabile il proprietario incolpevole di sito inquinato ex artt. 2050 e 2051 c.c., mentre nel presente caso si controverte della pretesa del “proprietario incolpevole” di trasferire sul soggetto che ritiene responsabile i costi della bonifica (pur nei limiti stabiliti dal t.u. citato). Pare, peraltro, potersi dedurre dal riportato principio, incentrato sull'idea che la disciplina speciale di ripartizione dei costi delineata dalla responsabilità per
-24- danno ambientale non tolleri una allocazione dei costi di bonifica diversa da quella da essa delineata, che la pretesa di di ottenere una Parte_1 distribuzione dei predetti costi diversa rispetto a quella imposta dal d.gls. ricordato (traslandoli sul soggetto che ritiene responsabile), non merita seguito.
11.7. La doglianza inerente alla dedotta mancata considerazione da parte del tribunale della domanda di “manleva” in termini di domanda risarcitoria per equivalente non vale a immutare la conclusione sopra raggiunta, in ordine al difetto di una responsabilità risarcitoria in capo a , trattandosi della medesima CP_1 situazione fattuale e giuridica posta a base di quella richiesta (oltre che della ricordata natura “chiusa” del sistema di responsabilità per danno ambientale).
12. Una volta esclusa la sussistenza di una responsabilità della società , sia CP_1
a titolo contrattuale che extracontrattuale, e quella del suo ex amministratore
, nonché della domanda di “manleva” (nei termini innanzi Persona_2 riportati), è giocoforza ritenere respinte le questioni inerenti alla contestata duplicazione delle poste risarcitorie (primo motivo) e al “danno per indisponibilità dell'immobile” (quinto motivo) che presuppongono un previo accertamento della responsabilità dei soggetti evocati in giudizio. Del pari rimane assorbita la domanda diretta all'accertamento della natura prededudicibile del credito che pretendeva nei confronti di . Parte_1 CP_1
13. Le istanze istruttorie insistite dalla parte appellante nelle sue definitive conclusioni sono superflue ai fini del decidere, in quanto l'esclusione della responsabilità di in occasione della vendita è discesa dalla prova della CP_1 non colpevole ignoranza della presenza dei rifiuti contenenti l'amianto, onde la circostanza che “omise di riferire … la circostanza relativa all'avvenuto CP_1 utilizzo di sacchi per materie edili nel processo messo in atto da CP_5
” non è affatto dirimente, anche tenuto conto che non è risultata in
[...] causa la prova del nesso causale.
14. Quanto alla rinnovata istanza di c.t.u., si è già sopra detto in merito alla condivisione della espletata c.t.u. anche da parte dei consulenti di parte e alla insussistenza di motivi per non recepirne le conclusioni, di tal ché non va disposto alcun ulteriore accertamento tecnico.
15. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
-25- 16. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
17. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase trattazione-istruttoria, in considerazione della limitata sua rilevanza in sede di appello.
18. Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
PER QUESTI MOTIVI
1.) definendo l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
95/2024 lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2.) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate, per ciascuna di esse, in € 12.154,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3.) dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 23 ottobre 2025. Il presidente est. Guido Santoro
-26-
La corte d'appello di Venezia
prima sezione civile e sezione impresa, composta dai magistrati dott. Guido Santoro – presidente rel. - dott. Federico Bressan – consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo – consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado rubricata al n. 1001/2024 r.g. e promossa con atto di citazione notificato da C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in San Pietro in Gù (PD), Via Rebecca, 2, rappresentata e difesa dagli avv. ti Domenico Giuri ed Alessio Vianello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia, Via delle Industrie 19/5; parte appellante contro
, (C.F. ) residente in [...] C.F._1
Giangiorgio Trissino n. 73, (C.F. ) residente Controparte_2 C.F._2 in Vicenza, Via E. De Amicis, 87, (C.F. ) Controparte_3 C.F._3 residente in [...], (C.F. Controparte_4
) residente in [...], in proprio e C.F._4 quali eredi diDina (C.F. ), tutti nella qualità di eredi di Per_1 C.F._5
, tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Andrea Gemma e tutti Persona_2 elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico
Email_1
e contro
(C.F. e P.IVA , con Controparte_5 P.IVA_2 sede legale in Carmignano di Brenta (PD), Via Provinciale, 45, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Sig. e Controparte_6
Controparte_7
(C.F. e P.IVA , con sede legale 35010 - Carmignano di
[...] P.IVA_2
Brenta (PD), Via Provinciale, 45, in persona del Liquidatore Giudiziale, Dott.ssa
, rappresentata e difesa dall'avv. B. Forattini;
Controparte_8 parti appellate
-1- avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 95/2024 del tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa – azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“nel merito, in via principale
- accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese n. 95/2024, emessa nella causa iscritta al n. 541/2017 R.G., depositata in data 11.1.2024, non notificata, accogliere integralmente tutte le domande e conclusioni proposte dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado, che qui di seguito si ritrascrivono in via preliminare
- rigettare le eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate dai convenuti;
nel merito, in via principale
- rigettare tutte le eccezioni ex adverso proposte;
- accertare e dichiarare la responsabilità di nei confronti di Controparte_5
, per i motivi esposti;
Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità , , Controparte_4 Controparte_2
, , , nella loro qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_3 CP_9
, nei confronti di , per i motivi esposti;
Persona_2 Parte_1
- per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare nonché Controparte_5 [...]
, , , , , CP_4 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_9 questi ultimi nella loro qualità di eredi di , in via solidale – o, in Persona_2 subordine, ciascuno dei convenuti in via esclusiva, o, in ulteriore subordine, in via parziaria, secondo la quota che verrà determinata – a risarcire i danni subiti da
, che si quantificano, allo stato, in Euro 2.804.450,00 in linea Parte_1 capitale, o nella diversa, maggiore o minore, somma, ritenuta di giustizia, se del caso, con valutazione equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 C.C., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo, nonché al maggior danno, in misura almeno pari all'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali annualmente determinato, in ogni caso con anatocismo dalla domanda, per i motivi tutti esposti;
- sempre per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare nonché Controparte_5
, , , , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, nella loro qualità di eredi di , in via solidale - o, in CP_9 Persona_2 subordine, ciascuno dei convenuti in via esclusiva, o, in ulteriore subordine, in via
-2- parziaria – a risarcire i danni subiti da in conseguenza della Parte_1 mancata disponibilità del Complesso Immobiliare, per i motivi esposti;
- sempre per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare nonché Controparte_5
, , , , nella loro Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 qualità di eredi di , in via solidale – o, in subordine, ciascuno Persona_2 dei convenuti in via esclusiva, o, in ulteriore subordine, in via parziaria – a manlevare e tenere indenne per i costi e gli oneri derivanti da Parte_1 attività poste in essere da questa ultima per dare esecuzione agli interventi ed agli adempimenti imposti dalle Pubbliche Autorità, con particolare riferimento ai provvedimenti risultanti dal doc. 27 attrice, ed a rimborsare integralmente a
i costi e gli oneri predetti, siccome quantificati dal CTU con la Parte_1 relazione di consulenza e successiva integrazione depositate;
- accertare e dichiarare la natura prededucibile del credito vantato nei confronti della convenuta , per i titoli sopra indicati, ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 111, comma 1 n. 1 e comma 2 L.F.; in via subordinata
- sempre per l'effetto, con riferimento alla responsabilità azionata nei confronti di
, , , , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, nella loro qualità di eredi di , ai sensi delle conclusioni CP_9 Persona_2 che precedono, accertare e dichiarare la responsabilità solidale di CP_5
per illecito comportamento dell'amministratore, ,
[...] Persona_2 dichiarando tenuta e condannando la convenuta, in via solidale, in accoglimento delle conclusioni che precedono;
in ogni caso
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido, alla rifusione in favore dell'attrice di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA;
in via istruttoria
- disporre che il consulente tecnico nominato integri la relazione di consulenza depositata, quantificando i danni subiti da in conseguenza Parte_1 della mancata disponibilità del complesso immobiliare dalla data della compravendita alla data di instaurazione del presente giudizio, sulla scorta del parametro del canone locativo di mercato per il complesso immobiliare per cui è causa;
- ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di
, , nonché di prova per Controparte_5 Controparte_6 testimoni sui capitoli sopra formulati, che vengono qui di seguito ritrascritti: 1) Vero che le modalità di investigazione e classificazione analitica dei rifiuti, al fine di redigere i seguenti documenti: “Cronoprogramma attività di rimozione
-3- cumulo di terreno e scarti”, predisposto da eAmbiente in data 1.9.2009, dimesso quale doc. 17, che si rammostra al teste;
“Programma di sgombero e conferimento cumulo di terreno e scarti”, dimesso quale doc. 19; “Programma di sgombero e conferimento cumulo di terreno e scarti. Addendum”, redatto da eAmbiente nel febbraio 2010, dimesso quale doc. 20 che si rammostra al teste;
vennero definite tra il referente della , all'epoca dei fatti il Dott. Controparte_5
, e il Dott. di eAmbiente, nel corso di vari incontri CP_10 Persona_3 avvenuti nell'agosto 2009;
2) Vero che nel corso dei suddetti incontri vennero fornite ad eAmbiente le informazioni relative al processo produttivo svolto da nel corso Controparte_5 degli anni e, in particolare, venne alla stessa riferito l'utilizzo di sacchi per farine animali;
3) Vero che nel corso dei suddetti incontri precisò che nessun Controparte_5 materiale di provenienza esterna era mai stato importato entro il Complesso Immobiliare;
4) Vero che sempre nel corso degli incontri di cui al cap. che precede, CP_5
omise di riferire ad eAmbiente la circostanza relativa all'avvenuto
[...] utilizzo di sacchi per materie edili, nell'ambito di un processo messo in atto da
volto a ricavare cellulosa da carta riciclata, che comprendeva Controparte_5 quantità di sacchi contenenti amianto;
5) Vero che le modalità di investigazione e classificazione analitica dei rifiuti, al fine di redigere il documento “Programma di sgombero e conferimento cumulo di terreno e scarti”, predisposto da eAmbiente in data 30.8.2010, dimesso quale doc. 24 che si rammostra al teste, vennero definite tra il referente della CP_5
, all'epoca dei fatti il Dott. , e il Dott. di
[...] CP_10 Persona_3
eAmbiente, nel corso di alcuni incontri avvenuti nella seconda metà di agosto 2010; 6) Vero che nel corso degli incontri di cui al cap. che precede, Controparte_5 omise di riferire ad eAmbiente la circostanza relativa all'avvenuto utilizzo di sacchi per materie edili, nell'ambito di un processo messo in atto da CP_5
volto a ricavare cellulosa da carta riciclata, che comprendeva quantità
[...] di sacchi contenenti amianto;
7) Vero che nel corso dei suddetti incontri precisò che nessun Controparte_5 materiale di provenienza esterna era mai stato importato entro il Complesso Immobiliare;
8) Vero che le modalità di investigazione e classificazione analitica dei rifiuti, al fine di redigere il documento “Esiti indagini integrative e piano operativo. Relazione tecnica”, redatto da eAmbiente in data 5.8.2011, dimesso quale doc.
-4- 26 che si rammostra al teste, vennero definite tra il referente della CP_5
, all'epoca dei fatti il Dott. , l'allora legale rappresentante
[...] CP_10 della stessa, , e il Dott. di eAmbiente, nel Controparte_6 Persona_3 corso di alcuni incontri avvenuti nella seconda metà di luglio 2011; 9) Vero che nel corso degli incontri di cui al cap. che precede, Controparte_5 omise di riferire ad eAmbiente la circostanza relativa all'avvenuto utilizzo di sacchi per materie edili, nell'ambito di un processo messo in atto da CP_5
volto a ricavare cellulosa da carta riciclata, che comprendeva quantità
[...] di sacchi contenenti amianto;
10) Vero che nel corso dei suddetti incontri precisò che nessun Controparte_5 materiale di provenienza esterna era mai stato importato entro il Complesso Immobiliare;
si indicano quali testimoni: Dott. c/o eAmbiente;
Sig. Persona_3 CP_10
, ex responsabile ufficio tecnico;
, tecnico
[...] Controparte_5 Testimone_1 del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Padova - ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie avversarie, chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati .
- rigettare ogni domanda, eccezione, conclusione formulate nel presente giudizio di appello e/o formulate in primo grado e in questa sede riproposte dai convenuti;
in via istruttoria
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado e sopra ritrascritte;
- si chiede altresì l'integrazione/rinnovazione della C.T.U. sul seguente quesito:
“Previo sopralluogo, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna, assunte le informazioni necessarie, con facoltà di accesso presso i pubblici uffici e di estrazione di copia dei documenti nonché tramite esame della documentazione e della Relazione tecnica del giudizio di primo grado, accerti e descriva il ctu la sussistenza di rifiuti abbandonati e interrati contenenti fibre di amianto nel complesso immobiliare sito in via Marconi, 1 San Pietro in Gu (Pd) di proprietà dell'attrice e accerti l'eziologia di tali rifiuti ”; in ogni caso
- in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese n. 95/2024, emessa nella causa iscritta al n. 541/2017 R.G., dichiarare tenuti e condannare e gli , in via Controparte_5 Parte_2 solidale, alla rifusione integrale in favore di delle spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado e del giudizio di appello, oltre accessori”.
-5- Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia contrariis rejectis: In via principale – nel merito
- Rigettare tutte le domande formulate da perché Parte_1 inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza n. 95/2024 del Tribunale di Venezia.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di Parte_1
e di riforma della sentenza impugnata determinare il risarcimento del
[...] danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., per i motivi di cui in narrativa.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di Parte_1
e di riforma della sentenza impugnata detrarre dalla somma riconosciuta a
[...] titolo di risarcimento la somma di € 1.215.604,00 stimata per lo sgombero già nel 2011 e già decurtata dal prezzo di acquisto dell'immobile da parte di
per i motivi di cui in narrativa. Parte_1
- In ogni caso con condanna di ex art. 96, 3 comma c.p.c. in Parte_1 favore degli eredi , per i motivi di cui in narrativa. CP_1
- In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari. In via istruttoria: Gli eredi si riportano ed insistono nelle istanze istruttorie formulate CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 183, 6 comma nn. 1, 2 e 3 c.p.c. del primo grado di giudizio e si oppongono all'ammissione dei mezzi istruttori avversi per le motivazioni indicate nelle predette memorie ed alla richiesta di rinnovazione/integrazione della CTU per i motivi di cui in narrativa”.
Controparte_5
“… richiamate le argomentazioni, domande ed istanze tutte dedotte nel corso del giudizio di 1° grado, da aversi per trascritte e riproposte, ferma restando la già dichiarata rinuncia all'eccezione di incompetenza per materia e territorio, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, ogni diversa deduzione ed istanza disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, in via principale:
- respingere siccome inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, le domande tutte proposte da con l'atto di citazione d'appello Parte_1
06.06.2024 per le ragioni illustrate in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese n. 95/2024 del 22.11.2023 pubblicata il 11.1.2024;
-6- nel merito, in via subordinata:
- in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e delle domande di
quantificare il risarcimento del danno tenendo conto Parte_1 dell'importo di € 1.215.604,00 già decurtato dal prezzo di acquisto del complesso immobiliare;
in ogni caso:
- con condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. in Parte_1 favore di e concordato preventivo;
Controparte_5
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in via istruttoria:
- si richiamano tutti i documenti prodotti in giudizio e ci si riporta alle deduzioni di cui alla memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 2, c.p.c. depositata il 21.07.2017 e a tutte le contestazioni di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 3, c.p.c. depositata il 12.09.2017 relative all'ammissibilità e rilevanza delle avverse istanze istruttorie, opponendosi per le ragioni esposte all'accoglimento delle predette istanze, nonché all'accoglimento di quelle formulate successivamente da parte attrice anche in questa sede e alle istanze di rinnovazione ed integrazione della CTU per le ragioni esposte in narrativa. Si depositano: A) decreto 10.09.2024 di autorizzazione del Giudice Delegato;
B) fascicolo di primo grado con documenti numerati da 1 a 27.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO. In fatto.-
1. La controversia trae origine dalla vendita, effettuata in data 21 luglio 2015 in seno alla procedura di concordato preventivo di (anche solo: Controparte_5
), di un complesso immobiliare ove era svolta l'attività industriale di CP_1 cartiera per € 3.100.000 (ivi compresi costi per bonifica ambientale di € 1.215.604,00) a (anche solo: ). Parte_1 Parte_1
2. L'indicazione dei costi di bonifica recata nell'atto di compravendita era stata compiuta sulla base di una indagine tecnica, affidata alla società specializzata nel 2011 sui rifiuti rilevati da in occasione di un Controparte_11 Pt_3 sopralluogo da quest'ultima effettuato nel 2009.
3. A seguito di successive indagini svolte da in ordine alla riclassificazione Pt_3 dei rifiuti in questione, condotta questa volta sulla base del regolamento CE 1357/2014 - entrato in vigore il 1° giugno 2015 -, è emersa la presenza in una
-7- parte del terreno oggetto di compravendita di una forte e ubiquitaria contaminazione da fibre di amianto. A seguito di tali accertamenti il costo per lo sgombero dei materiali inquinati era indicato in € 2.804.4550,00 e, con ordinanza 27-6-2016, il sindaco del Comune di San Pietro in Gu' ha imposto a Parte_1 la rimozione dei rifiuti, subordinando l'avvio dell'attività produttiva alla previa messa in sicurezza del sito.
4. Sulla base di tali fatti ha evocato in giudizio avanti il tribunale di Parte_1
Venezia, sezione specializzata delle imprese, Controparte_5
e in concordato preventivo, nonché , ,
[...] CP_4 CP_2 CP_12
e , nella loro qualità di eredi di , già
[...] CP_9 Persona_2 amministratore e presidente della dal 1960 al 2008, venuto a morte nel CP_1
2014, formulando domande dirette alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in € 2.804.450,00, connessi ai costi per la bonifica del sito, nonché dei danni patiti in conseguenza della mancata disponibilità del complesso immobiliare acquistato. L'attrice ha chiesto anche la condanna dei convenuti a manlevarla dei costi inerenti agli interventi e agli adempimenti imposti dalle pubbliche autorità; con accertamento della natura prededucibile del credito nei confronti della e della solidale responsabilità della CP_1
per l'illecito comportamento dell'amministratore , CP_1 Persona_2 con condanna della società al risarcimento dei predetti danni.
5. , , e (anche: eredi ) e CP_4 CP_2 Controparte_12 CP_9 CP_1 la società si sono costituiti in giudizio, opponendosi all'accoglimento CP_1 delle domande e chiedendone il rigetto.
6. Il tribunale, assunte le prove per interrogatorio e testimoni ammesse, all'esito dell'espletamento di una c.t.u. diretta alla verifica della causa della contaminazione del sito, ha respinto tutte le domande formulate dall'attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
7. Il tribunale, per quanto ancora in questa sede di interesse, ha ritenuto:
7.1. l'incompatibilità della domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.804.450,00, pari ai costi per il piano di sgombero, con la richiesta di di essere tenuta indenne per i costi sostenuti per dare esecuzione Parte_1 agli interventi imposti dalle pp.aa.;
-8- 7.2. l'insussistenza della invocata responsabilità contrattuale, non trovando applicazione ai sensi dell'art. 2922 c.c. alle vendite forzate (fra le quali andava ricompresa quella in esito a una procedura di concordato preventivo) la garanzia per i vizi della cosa venduta, come del resto fatto palese nel disciplinare di gara;
7.3. l'unica ipotesi di responsabilità astrattamente applicabile, ossia quella per aliud pro alio, non era stata allegata;
7.4. neppure ricorreva l'agitata responsabilità extracontrattuale, incentrata sulla omessa dichiarazione circa la contaminazione dei rifiuti di amianto riscontrata nel 2015, in quanto solo all'esito delle indagini del 2015, condotte sulla base di una normativa medio tempore entrata in vigore, era emersa la presenza di inquinanti non direttamente connessi con il processo produttivo di una cartiera, presenza confermata dagli esiti della espletata c.t.u.;
7.5. nessuna prova acquisita in causa dava fondamento alla tesi di Parte_1 secondo cui fosse stato a conoscenza - al momento della Controparte_6 vendita del compendio - dell'uso negli anni Settanta di sacchi già contenenti amianto e che sarebbero stati – secondo l'attrice – il fattore eziologico della presenza di quegli inquinanti;
7.6. l'indagine tecnica dell'esperto dell'ufficio, in ogni caso, non aveva avvalorato la tesi che la presenza dell'inquinamento da amianto dipendesse proprio dall'utilizzo di sacchi riciclati da parte della;
CP_1
7.7. nessuno dei dipendenti aveva saputo riferire della presenza di amianto nelle lavorazioni;
7.8. l'indagine effettuata da eAmbiente nel 2011 aveva seguito la normativa in allora vigente e si era attenuta alle indicazioni della p.a. (ARPAV);
7.9. la domanda di manleva presupponeva un titolo di essa, nella specie neppure individuato da parte attrice, e che comunque non poteva individuarsi nella compravendita;
7.10. la domanda diretta al risarcimento dei danni per indisponibilità dell'immobile non poteva trovare accoglimento, in quanto era risultato che solo una piccola parte dell'area (circa 3000 mq su 60.000 mq) era interessata dalla
-9- contaminazione, mentre il blocco dell'intera superficie era il risultato del provvedimento del Sindaco, oggetto di impugnazione avanti il TAR;
7.11. nei confronti degli eredi , non risultava soddisfatto l'onere della prova CP_1 gravante su circa una condotta colposa o dolosa di Parte_1 Per_2
, non essendo neppure dimostrato che costui fosse a conoscenza della
[...] possibile contaminazione con amianto quale esito del processo produttivo della cartiera.
8. Avverso tale pronuncia ha proposto appello , sulla base di sei Parte_1 motivi.
8.1. Il primo motivo si rivolge avverso la statuizione con la quale il tribunale ha ritenuto l'incompatibilità della domanda diretta al risarcimento dei danni per la rimozione dei rifiuti con quella diretta ai costi per la messa in sicurezza dell'area, denunciando che il primo giudice non avrebbe tenuto in debito conto che è stato il a ordinare a la rimozione dei rifiuti CP_13 Parte_1 con un provvedimento che, quand'anche impugnato, sarebbe a tutt'oggi vigente ed efficace.
8.2. Il secondo motivo investe l'esclusione della responsabilità contrattuale. Con esso l'appellante lamenta:
8.2.1. la mancata considerazione da parte dei primi giudici della clausola di cui all'art. 3 del contratto, nella quale era stabilito che la parte venditrice assumeva “le garanzie di legge”;
8.2.2. la mancata considerazione della natura autonoma dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1494 c.c. rispetto alle azioni edilizie, predicandone l'ammissibilità anche in fattispecie riconducibili all'art. 2922 c.c. e sostenendo che non vi era prova della ignoranza senza colpa dei vizi da parte della;
8.2.3. di aver CP_1 allegato in primo grado la fattispecie dell'aliud pro alio, trattandosi in ogni caso di qualificazione giuridica che il tribunale avrebbe dovuto officiosamente compiere e che risulterebbe pienamente riscontrata in causa;
8.2.4. che il disciplinare non poteva valere a escludere la responsabilità per vizi che, come nel caso ricorrerebbe, non solo occulti, ma occultati.
8.3. Con il terzo motivo si sottopone a critica l'esclusione della responsabilità di indole extracontrattuale, sostenendosi che:
8.3.1. era emerso in prime cure, differentemente da quanto opinato dal tribunale, la conoscenza in capo a della situazione del sito al momento della vendita;
8.3.2. Controparte_6
-10- l'irrilevanza, in ogni caso, dello stato soggettivo di , Controparte_6 versandosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.; 8.3.3. erroneamente il c.t.u. e il tribunale avevano escluso la sussistenza di un rapporto causale fra l'uso dei sacchi contenenti cemento e la produzione dell'inquinamento per amianto (instando in ogni caso per lo svolgimento di una rinnovazione o integrazione dell'indagine peritale).
8.4. Il quarto motivo si dirige avverso la ritenuta insussistenza dell'obbligo di manleva a carico di , indicandosi nel contratto di compravendita e nella CP_1 previsione dell'art. 192, co. 3 d.lgs. 152/2006 validi titoli di essa e deducendo che la domanda andava comunque riqualificata in termini di condanna al risarcimento per equivalente.
8.5. Con il quinto motivo si stigmatizza il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla indisponibilità dell'area, richiamandosi gli insegnamenti giurisprudenziali in tema di presunzione del danno in caso di occupazione di un immobile e deducendo la impossibilità di utilizzazione del sito, con richiesta di un approfondimento tecnico officioso per la stima dei danni.
8.6. Il sesto motivo deplora la mancata condanna degli eredi , quale CP_1 conseguenza del mancato accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2395 c.c. di , ovvero ex art. 2050 c.c., con richiesta di Persona_2 accertamento della solidale responsabilità della società , con CP_1 rinnovata richiesta di espletamento di c.t.u.
9. Gli “eredi ” , , e ) si sono costituti CP_1 CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 in causa anche quali eredi di , nelle more deceduta, chiedendo la CP_9 conferma dell'impugnata sentenza.
10. Si è costituita in causa anche , opponendosi in via principale Controparte_5 all'accoglimento dell'appello e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
In diritto.-
1. Il primo motivo attiene a un rilievo che, come riconosce la stessa parte appellante, è stato compiuto dal tribunale incidenter tantum, trattandosi di osservazione poi comunque superata dal rigetto delle domande dirette
-11- all'accertamento della responsabilità dei convenuti, onde è opportuno rinviarne la trattazione all'esito della disamina dei successivi motivi, segnatamente di quelli relativi alla responsabilità invocata dalla parte appellante a carico di e degli eredi . CP_1 CP_1
2. Con riguardo al secondo motivo si critica la sentenza del tribunale nella parte in cui ha escluso la sussistenza della dedotta responsabilità contrattuale (ipotesi che, va ricordato, risulta proponibile esclusivamente nei confronti della controparte contrattuale di quella vendita, vale a dire la società ). CP_1
2.1. In proposito mette conto puntualizzare che l'appellante, per sostenere la invocata responsabilità, richiama la previsione dell'art. 1494 c.c., secondo la quale “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa”. Peraltro, nel caso di specie, il tribunale ha valorizzato la previsione dell'art. 2922 c.c., a tenore della quale “nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa”.
2.2. Il motivo, innanzi tutto, non mette in discussione in linea generale l'applicabilità della disposizione normativa ora riportata alla vendita per cui è causa (applicabilità comunque in linea con l'interpretazione giurisprudenziale accreditata: Cass. s.u. n. 19506/2008), ma sostiene che tale previsione non dovrebbe trovare applicazione nel contratto inter partes alla luce dell'articolo 3 del contratto (doglianza di cui sopra 8.2.1.), secondo la quale “la parte venditrice assume nei confronti della parte acquirente le garanzie di legge”.
2.3. La tesi non merita seguito ed è vano invocare le “garanzie di legge” rilasciate dal venditore in occasione della cessione del complesso immobiliare, in quanto è proprio in forza della disciplina della legge in tema di vendite forzate (o a queste assimilate, come quella che qui rileva, punto, come detto, neppure messo in discussione dall'appellante), vale a dire l'articolo 2922 c.c., che il tribunale è pervenuto a escludere la garanzia per i vizi in questa sede azionata. Ne viene che le “garanzie di legge” alle quali fa riferimento il contratto vanno evidentemente individuate in quelle che la legge prevede per la vendita forzata (garanzia per evizione, totale o parziale: art. 2921 c.c.), con esclusione di quella pure dalla legge espressamente dichiarata inapplicabile (vale a dire quella per vizi: art. 2922 c.c.). In ogni caso, e ulteriormente, il disciplinare (che ha dichiarato Parte_1 di aver letto e accettato) è inequivoco nell'escludere non solo la garanzia “per vizi
o mancanza di qualità”, ma anche di precisare che “l'esistenza di eventuali vizi …
-12- per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo” (doc. 17 ). CP_1
2.4. Del pari priva di pregio è la deduzione (supra 8.2.2.) circa la natura “autonoma” dell'azione risarcitoria contemplata dall'art. 1494 c.c. rispetto alle azioni edilizie, per due concorrenti ragioni. Innanzi tutto, la chiara previsione del disciplinare di gara ora riportata è tale da escludere in maniera assai chiara anche i profili risarcitori connessi alla vendita di cosa viziata;
in secondo luogo, il consolidato orientamento di legittimità ha spiegato che la previsione dell'art. 2922 c.c. riguarda anche l'azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. (Cass. 7708/2014; Cass. 1669/2016; Cass. 2064/2023).
2.5. Quanto alla invocazione della fattispecie dell'aliud pro alio (si tratta della doglianza di cui supra n. 8.2.3.), va osservato che, anche a voler ritenere che essa
– al di là dell'assenza di qualsivoglia riferimento in primo grado – sia stata comunque allegata (sulla base della mera deduzione di una “preclusione di carattere assoluto e totale al godimento del complesso immobiliare”: v. pag. 7 dell'atto di citazione in primo grado), va osservato che si tratta di ipotesi che comporta la possibilità di svolgere un'azione di risoluzione per inadempimento del contratto svincolata dai termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall'art. 1495 c.c.
Va evidenziato che non ha formulato alcuna domanda diretta alla Parte_1 risoluzione della compravendita, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno conseguente alla conclusione dell'acquisto del complesso industriale per cui è causa.
Anche in tale più limitata prospettiva risarcitoria, peraltro, nella concreta fattispecie, ad avviso della corte, non risultano sussistere i presupposti per ravvisare una vendita di aliud pro alio.
Occorre muovere dal rilievo che la circostanza che si sia trattato di una vendita forzata, se pure, come detto, non impedisce l'applicabilità dell'ipotesi di aliud pro alio, influisce sull'ambito della relativa nozione. In proposito la s. Corte ha chiarito che «la differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all'adozione, per la prima, di una nozione lata di "aliud pro alio", con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta
-13- l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso "l'aliud pro alio" relativamente alla vendita forzata di una unità abitativa la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, ed emersa solo a seguito di una integrazione della perizia di stima depositata dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, era solo temporanea per la piena recuperabilità della salubrità dell'immobile)» (Cass. n. 1669 del 29/01/2016). Nel caso di specie la presenza degli inquinanti è un vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata e ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (art. 1495 c.c.), ma non comporta la conseguenza che si tratti di un bene appartenente ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero mancante delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, né risulta del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. Invero, come è pacifico in causa, la presenza degli inquinanti esige la rimozione di essi dal sito che, secondo lo stesso provvedimento del Comune di San Pietro in Gu', comporta l'asporto di rifiuti presenti in un'area di circa 3.000 mq su di una superficie di complessivi 60.000 mq. La circostanza, inoltre, che la p.a. abbia consentito l'utilizzazione del sito previo rilascio di una garanzia vale a ribadire che non si versa affatto in ipotesi di una definitiva compromissione della attitudine del bene ad assolvere alla sua destinazione ovverosia che si tratti di un bene inservibile o inutilizzabile per il compratore, ma di un bene che, per la presenza dei vizi, necessita di una – quand'anche onerosa – operazione di messa in sicurezza.
Inoltre, va sottolineato che, anche ad ipotizzare la sussistenza di un'ipotesi di aliud pro alio (come detto non ricorrente alla stregua di quanto sopra), in ogni caso, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, si porrebbe l'esigenza imprescindibile della dimostrazione da parte di dell'esistenza del Parte_1 nesso di causa, oltre che della verifica dello stato soggettivo (aver ignorato senza colpa i vizi della cosa) in capo al legale rappresentante della società venditrice.
È pacifico, infatti, che anche la risoluzione per aliud pro alio, come più in generale la risoluzione per inadempimento, presuppone un inadempimento imputabile (cfr., fra le altre, Cass. 15641/2017) e, anche in tale prospettiva, pertanto, si ripropone la questione dell'ignoranza senza colpa dei vizi della cosa.
-14- 2.6. Il riferimento alla questione inerente al profilo soggettivo consente di introdurre la disamina, innanzi tutto, della deduzione relativa a vizi che sarebbero stati non solo occulti, ma anche “occultati” (8.2.4.).
Si tratta di deduzione del tutto priva di qualsivoglia concreto elemento a sostegno, in quanto l'appellante non solo non ha neppure idoneamente criticato l'opposta valutazione del tribunale, ma – in ogni caso – omette di allegare e comprovare la sua prospettazione.
2.7. Che (all'epoca legale rappresentante di ) fosse “a Controparte_6 CP_1 perfetta conoscenza del fatto che a cavallo fra gli anni 60 e 80 la cartiera aveva iniziato a ricavare cellulosa da carta riciclata che comprendeva considerevoli quantità di sacchi già contenenti amianto” (appello, pag. 30) non può affatto ricondursi nell'ambito dei “fatti pacifici” (appello, pag. 29) come pretenderebbe l'appellante. Vale in proposito riportare quanto accertato dal tribunale:
- i testimoni assunti hanno smentito che potesse essere a Controparte_6 conoscenza che tra gli anni '70 e '80 la cartiera aveva iniziato a ricavare cellulosa da carta riciclata e che venivano utilizzati sacchi già contenenti amianto
[sentenza, pagina 16: “ , Presidente del Cda e amministratore delegato, era Controparte_6
a conoscenza, in tesi di parte attrice, che tra gli anni '70 e '80 la cartiera aveva iniziato a ricavare cellulosa da carta riciclata e che venivano utilizzati sacchi già contenenti amianto e non si era attivato al fine di far eseguire analisi funzionali all'accertamento della situazione di contaminazione, sottacendo queste circostanze a eAmbiente in occasione delle indagini svolte nel 2011 e in seguito, in sede di stipula del contratto di compravendita, sottacendole anche a
. Tali assunti risultano smentiti dall'istruttoria svolta. L'ing. , che aveva Parte_1 CP_1 iniziato a lavorare nello stabilimento di San Pietro in Gu negli anni Novanta, solo su sollecitazione della PG in sede di indagini, a seguito dell'esposto presentato dal Sindaco del Comune di S.Pietro in Gu, cercò di ricostruire i cicli produttivi e le modalità di lavorazione seguite dalla cartiera negli anni Settanta e Ottanta ( v. all. 6 doc. 9 fasc. attore), senza mai fare riferimento nelle deposizioni rese a sacchi contenenti amianto. Egli ha avuto contezza, interpellando personale anziano dipendente della cartiera, che dal 1965 al 1970, la produzione di carta avveniva in parte anche con macero, inizialmente composto da sacchi nuovi e in seguito anche da sacchi usati tra cui un sesto circa dell'intero macero kraft (e non “considerevoli quantità”) era costituito da sacchi usati di vario genere, contenenti farine, cereali e anche cemento. Tale circostanza è stata riferita in giudizio dal teste , il Testimone_2 quale nel 2014 2015, su incarico dell'ing. , aveva interrogato il dipendente più anziano Parte_4
e il responsabile tecnico in seguito deceduto. Non vi è prova Controparte_14 CP_15 pertanto che prima del 2015 avesse consapevolezza dell'utilizzo negli anni Controparte_6
Settanta di carta riciclata nel processo produttivo della e tantomeno dell'utilizzo di CP_5 sacchi contenenti amianto”.
-15- - “Dalle testimonianze …non si evince che vi fosse una conoscenza in capo ai dipendenti della società della presenza di amianto” (sentenza appellata, pag. 17).
Contrariamente a quanto assume la parte appellante, quindi, non può affatto accreditarsi quale “fatto pacifico”, ad esempio, che “i dipendenti della società erano perfettamente a conoscenza della circostanza che nel processo produttivo venivano usati anche sacchi contenenti cemento” (appello, pag. 43), asserzione che senza neppure farsi carico dell'opposto accertamento Parte_5 compiuto dal tribunale sulla base delle deposizioni testimoniali assunte. Non si rinviene nell'atto di appello alcuna specifica censura in proposito ovvero una denuncia di un errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice nell'apprezzare gli esiti dell'istruttoria compiuta.
2.8. L'unico profilo di critica alle motivazioni somministrate dal tribunale al riguardo può trarsi dalla allegazione delle dichiarazioni di in sede di Controparte_6 indagini della polizia giudiziaria. Segnatamente, l'appellante pare sostenere che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere che ebbe a dichiarare Controparte_6
“quanto sopra” ossia che “era già a conoscenza che fin dagli Controparte_5 anni '70 e '80 utilizzava nel proprio ciclo produttivo sacchi già contenenti amianto” (appello, pag. 41 in grassetto sottolineato).
La mera lettura del doc. 9 restituisce che ebbe il 16 novembre Controparte_6
2015 a ricostruire, su richiesta degli inquirenti, le vicende della società, precisando che “in merito alla presenza di amianto nel sottosuolo all'interno della ditta non ne so nulla” escludendo anche “che qualcuno lo abbia portato o interrato a mia insaputa”. Negli allegati a quel verbale si desume chiaramente quanto già accertato dal tribunale, ossia che , a seguito Controparte_6 dell'emersione del problema dell'amianto, su sollecitazione della polizia giudiziaria, ha compiuto un'indagine conoscitiva presso i dipendenti più anziani cercando di ricostruire i cicli produttivi e le modalità di lavorazione seguite dalla cartiera negli anni '70 e '80 “senza fare mai riferimento nelle deposizioni rese a sacchi contenenti cemento” (sentenza appellata, pag. 16).
Ne viene che il tentativo dell'appellante di presentare tale attività di ricostruzione storica compiuta da al fine di risalire alle modalità di Controparte_6 produzione nei decenni precedenti al suo ingresso in società, quale ammissione
-16- di conoscere l'uso dei sacchi nel ciclo produttivo, non può che risultare radicalmente privo di qualsiasi fondamento.
3. Esclusa la ricorrenza di una condotta di “occultamento” dei vizi e accertato che non vi è alcun elemento da cui poter trarre che fosse al Controparte_6 corrente della presenza dei sacchi nel sottosuolo (e tanto meno della loro possibile natura inquinante), va ora ribadito che gli elementi acquisiti in causa consentono di escludere anche una situazione, in capo al legale rappresentante pro tempore di , di colpevolezza dell'ignoranza circa la presenza CP_1 dell'inquinamento in discorso al momento della stipulazione del contratto di compravendita del complesso industriale per cui è causa.
Va in proposito ricordato che la indicazione di inquinanti come espressa nell'atto di compravendita contestato è stata l'esito di un'apposita indagine compiuta sulla scorta delle indicazioni di e sulla base della normativa all'epoca Pt_3 vigente.
Invero, anche con riguardo a tali analisi commissionate da a eAmbiente CP_1 nel 2011, in ordine alle quali la qui appellante sosteneva che non era stato reso noto l'utilizzo dei sacchi allo scopo di impedire alla società di analisi la ricerca di fibre di amianto, il tribunale ha accertato, sulla scorta dei riscontri tecnici della espletata c.t.u., che si tratta di prospettazione “priva di fondamento” [“ CP_11
[...
nell'esecuzione delle analisi, si è basata su rilievi scientifici e sulla normativa in allora vigente, che non prevedeva di indagare la sussistenza dell'amianto, in quanto l'attività produttiva della cartiera non prevedeva la lavorazione/produzione di amianto. L'oggetto delle analisi non è stato concordato né con l'ing. , né con incaricato di seguire il rapporto con CP_1 CP_10
eAmbiente, in quanto quest'ultimo era privo delle necessarie competenze tecniche, come dichiarato in sede di escussione testimoniale. Il teste , tecnico del Settore Testimone_3
Ambiente ed Ecologia della Provincia di Padova, a seguito della consultazione di verbali degli incontri redatti a cura del Comune relativi agli anni 2011 e successivi, dopo aver riferito di non avere memoria dei primi incontri, ha dichiarato che il “Programma di sgombero e conferimento cumulo di terreni e scarti – Richiesta di estensione” 30.8.2010 di eAmbiente era stato valutato all'incontro tecnico del 07.09.2011 (v. doc. 11) e che “Il la Provincia, l e il CP_13 Pt_3
presenti hanno stabilito unanimemente le prescrizioni ivi contenute …”. Nel Controparte_16
“Cronoprogramma attività di rimozione cumulo di terreno e scarti” (pag. 6 punto 2.1) redatto da eAmbiente, si legge: “… non dispone di informazioni sufficienti ad individuare Controparte_5
l'esatta composizione media del cumulo di terreni e scarti”, talché era compito della società specializzata procedere alla corretta qualificazione dei materiali da avviare allo smaltimento e verificarne l'assenza di contaminanti. Quanto precede risulta confermato dalla CTU che, a pag. 95, osservava come “Il protocollo di caratterizzazione del terreno e le modalità operative, venivano concordato con gli ENTI Regione, Provincia, peraltro dopo sopralluogo Pt_3 CP_13
(cfr. verbale n 1297/2009)”. In conclusione, eAmbiente non avrebbe potuto/dovuto rilevare Pt_3
-17- nel corso del 2011 la presenza di fibre di amianto. Non risulta, inoltre. addebitabile in capo a
alcuna omissione colposa, avendo la società sempre dimostrato un Controparte_5 atteggiamento collaborativo nei confronti degli Enti Preposti Provincia, etc), CP_13 Pt_3 essendosi debitamente attivata per indagare la natura del materiale situato al di sotto del livello topografico, senza che i soggetti incaricati e specializzati rilevassero la presenza delle fibre di amianto, ed avendo adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dai provvedimento amministrativi”.
In particolare, il c.t.u., all'esito delle sue indagini, ha puntualizzato che “in base alle conoscenze dell'epoca e sulla base delle indicazioni degli Enti, CP_11 non avrebbe potuto/dovuto rilevare nel corso del 2011 la presenza di fibre di amianto” (relazione dott. pag. 95). Per_4
Nell'atto di appello, in ordine a tali accertamenti, non si rinvengono, al di là della ritrascrizione di tali motivazioni e della dichiarazione di loro impugnazione, il che soddisfa solo in parte il requisito di cui all'art. 342 c.p.c. circa l'individuazione dello specifico capo soggetto ad appello, motivate censure e non vengono affrontate né superate le argomentazioni spese in proposito dal tribunale. L'appellante non ha infatti articolato motivazioni in grado di confutare gli accertamenti operati al riguardo dal primo giudice, come pure richiesto dal menzionato disposto normativo.
Rimane dunque accertato in causa quanto già ritenuto dal tribunale, ossia che ha fatto compiere tutte le indagini richieste dalla p.a. e sulla scorta CP_1 della normativa vigente all'epoca, il che conclama una situazione tale da escludere una colposa ignoranza dei vizi della cosa venduta (ossia della presenza di inquinanti diversi da quelli rilevati), superando anche la presunzione ritraibile dal già citato articolo 1494 c.c.
Ciò vale a ribadire l'insussistenza della responsabilità di natura contrattuale invocata da nei confronti di . Parte_1 CP_1
4. In merito alla dedotta responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (terzo motivo di appello) e con specifico riguardo alla deduzione circa la conoscenza della presenza dei sacchi nel sottosuolo da parte di si è già Controparte_6 detto sopra ed è dunque sufficiente richiamare le argomentazioni colà espresse per evidenziare l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e l'inconsistenza della doglianza, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'ipotizzata responsabilità aquiliana.
-18- 5. La parte appellante deduce peraltro l'irrilevanza dello stato soggettivo di in riferimento alla introdotta deduzione della responsabilità Controparte_6 da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., sostenendo che il giudice “avrebbe dovuto/potuto procedere autonomamente alla qualificazione giuridica d'ufficio delle domande risarcitorie formulate da anche a titolo Parte_1 extracontrattuale” (appello, pag. 47). Del pari l'appellante, premesso che sarebbe “pacifico che l'attività di smaltimento e/o discarica abusiva realizzata da quest'ultimo nella sua qualità di amministratore di vada Controparte_5 qualificata come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 C.C.” invoca la responsabilità della società anche a tale titolo (appello, pag. 73 ss.).
5.1. Le parti appellate hanno eccepito la novità della prospettazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., non dedotta in prime cure.
5.2. Parte appellante, muovendo dal presupposto che i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria sarebbero sempre i medesimi, ossia “l'abbandono di rifiuti pericolosi (amianto) nel sottosuolo del Complesso Immobiliare da parte di
e del suo amministratore, e il conseguente danno patito da Controparte_5
”, assume che il tribunale avrebbe dovuto procedere ad una Parte_1 riqualificazione della domanda in termini di richiesta risarcitoria per danno da cose in custodia.
5.3. In disparte la applicabilità degli insegnamenti giurisprudenziali a vario titolo richiamati dalle parti e comunque reperibili in argomento (cfr. Cass. 18609/2013; Cass. 18463/2015; Cass. 30920/2017; Cass. 348/2020) in merito all'ammissibilità di una domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2050 c.c. in un giudizio introdotto con domanda diretta all'accertamento di una responsabilità ex art. 2043 c.c. o financo alla proponibilità in appello di una tale differente azione (con riguardo alla domanda ex art. 2050 c.c. v. Cass. 11356 del 31/07/2002) pare dirimente osservare che, nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte non ricorrano neppure in via astratta i presupposti per l'applicazione delle ipotesi di responsabilità agitate dall'appellante con il richiamo alle previsioni dell'art. 2051 (o 2050) c.c.
5.4. Ed invero il danno per il quale viene allegata la responsabilità non deriva affatto dalla attività di custodia della (art. 2051 c.c.) ovvero dall'esercizio da CP_1 parte sua di attività pericolosa senza aver posto in essere tutte le misure idonee
-19- a evitare il danno (art. 2050 c.c.), ma dalla acquisizione della proprietà da parte della in esito alla compravendita del compendio con la presenza Parte_1 degli inquinanti. È in altri termini la cessione di quel sito che ha comportato per
– in tesi – l'onere conseguente alla necessità di farsi carico delle Parte_1 sostanze inquinanti presenti nel terreno: non si tratta di un danno nel quale la qui appellante è incorsa per essere altrimenti venuta a contatto con la cosa in custodia di (quand'anche in virtù di un rapporto contrattuale) né che è Parte_6 derivato dalla cosa in sé stessa o dalla sua pericolosità. È soltanto il fatto di essere divenuta proprietaria di quel complesso industriale a seguito dell'acquisto in sede concorsuale l'origine del danno del quale Parte_1 reclama il ristoro. Così stando le cose, la prospettazione di una responsabilità di indole aquiliana ex artt. 2050 o 2051 c.c. esce, ad avviso della corte, del tutto fuori bersaglio.
6. Ulteriore ragione che vale a precludere l'applicabilità della previsione di cui all'art. 2050 c.c. può trarsi dalla giurisprudenza in tema di responsabilità per danno ambientale, come più oltre si avrà modo di evidenziare (v. infra sub 11.5.).
7. L'altro elemento dell'illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) che il tribunale ha positivamente escluso – sulla scorta dell'espletata c.t.u. – è quello relativo al nesso causale.
7.1. A fronte della indagine espletata dall'esperto dell'ufficio, a seguito di sopralluoghi, prelievi e analisi chimiche e fisiche dei materiali repertati, indagine motivata, approfondita, svolta nel contraddittorio delle parti e che è pervenuta a non ravvisare la dimostrazione dell'eziologia della presenza dei sacchi di cemento sulla produzione dell'inquinamento, la critica mossa dall'appellante si rivela del tutto priva di adeguato supporto. Segnatamente a pag. 48 dell'appello : «Si ritiene che le conclusioni Parte_1
a cui è giunto il CTU circa l'eziologia dei rifiuti per cui è causa, siano del tutto errate e che l'analisi del contesto in cui tali rifiuti sono stati interrati, e poi rinvenuti, non possa che portare, invece, a concludere che la contaminazione del sito sia stata determinata dall'utilizzo, da parte di , dei sacchi Controparte_5 contenenti cemento, come correttamente ricostruito dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini penali: “La PG è addivenuta alla conclusione che l'utilizzo di sacchi in precedenza contenenti cemento avesse determinato la contaminazione con l'amianto” (pag. 17 della Sentenza). Il CTU avrebbe dovuto
-20- infatti valorizzare adeguatamente le prove documentali e orali del giudizio di primo grado nel corso delle proprie indagini».
7.2. Orbene le cc.dd. prove documentali richiamate dall'appellante sono rappresentate dalla relazione della polizia giudiziaria che non solo non ha compiuto alcuna analisi di indole tecnica, ma non è neppure pervenuta a conclusioni minimamente puntuali e certe, limitandosi a osservare che “si può ragionevolmente supporre” che l'accertata contaminazione di amianto dei terreni “… possa essere stata causata da un non corretta gestione delle citate polveri di lavorazione, presumibilmente contenenti amianto quale componente del cemento” (doc. 9 ). Si tratta – come ognun vede – di una mera Parte_1 supposizione, non è neppure chiaro su quali elementi basata. La lettura integrale di tale relazione consente di verificare che i militi non hanno compiuto né hanno fatto svolgere alcuna analisi dei materiali inquinanti né del sito, essendosi limitati a raccogliere le dichiarazioni delle persone informate dei fatti.
7.3. Quanto alla omessa considerazione da parte del c.t.u. dott. delle prove Per_4 orali del giudizio di primo grado, si tratta di doglianza che trova smentita nella semplice lettura della relazione depositata dall'esperto dell'ufficio, la quale reca una puntuale disamina delle dichiarazioni rese dai testimoni (v. relazione, pagg. 31-33).
7.4. Né le critiche rivolte dall'appellante alla c.t.u. sono state in grado di individuare errori commessi dall'ausiliario ovvero comunque di apportare argomenti di indole tecnica in grado di superare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. Anche la considerazione delle osservazioni del tecnico di parte Parte_1 restituiscono che non sono sviluppate critiche all'accertamento operato dal dott. circa il nesso di causa. Non sussistono motivi, pertanto, per non Per_4 condividere e fare proprie le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare. Le medesime ragioni escludono ogni necessità di ulteriori approfondimenti tecnici.
7.5. Ad onta dei ripetuti richiami che l'appellante opera al carattere “pacifico” dei fatti dallo stesso dedotti o delle conseguenze che ritiene di poter trarre, va in contrario affermato che non solo non vi è alcuna evidenza documentale o di qualsiasi altro genere idonea a basare un giudizio eziologico sulla presenza degli agenti inquinanti, ma la verifica tecnica operata dal tribunale tramite l'esperto dell'ufficio è giunta alla motivata conclusione secondo la quale “L'eziologia di tali
-21- rifiuti non è scientificamente e tecnicamente ricostruibile”, come condiviso anche dai tecnici di parte.
8. Il sesto motivo, è incentrato sulla deduzione della responsabilità degli eredi di
, consigliere di amministrazione della società dagli anni Persona_2
Sessanta al 2008, al quale la parte appellante imputa la responsabilità ex art. 2395 c.c. per i danni “diretti” che assume di aver subito a seguito della condotta di quell'amministratore consistente “nell'aver causato e/o agevolato e, in ogni caso, consentito – senza porvi alcun rimedio nel corso degli anni – la presenza di rifiuti contenenti fibre di amianto all'interno del Complesso Immobiliare. Detta responsabilità sussiste anche in considerazione dell'illecito mantenimento dei rifiuti contenti fibre di amianto all'interno del Complesso Immobiliare” (appello, pag. 66).
8.1. Il tribunale ha respinto la domanda sul rilievo che non è stata fornita la prova di una condotta dolosa o colposa di , considerato che: - Persona_2 all'epoca (trenta-quaranta anni addietro) non vigeva alcuna legge in materia ambientale che risultasse violata, nel mentre la normativa sull'amianto è successiva;
- non è uscito comprovato in causa il nesso di causa che ha originato l'inquinamento (come stabilito dalla c.t.u.); - la normativa penale invocata da
(d. lgs. 22 del 1997 e dpr 915 del 1982) era successiva Parte_1 all'interramento del materiale in tesi contenente l'amianto; - le altre disposizioni richiamate dall'attrice (art. 51 d.lgs. 22 del 1997, legge 366 del 1941, il testo unico leggi sanitarie R.D. 1265/1934, art. 650 c.p.) erano inconferenti al caso.
8.2. Il motivo critica la ritenuta inconferenza delle disposizioni normative in tesi violate e ribadisce, quanto all'esclusione della prova del nesso causale, le medesime doglianze (v. paragrafo 6.4.3. dell'appello) già sopra passate in disamina con riguardo alla posizione della società . CP_1
8.3. Il ricordato approdo dell'analisi tecnica innanzi riportata, decisa nel ritenere scientificamente impossibile accertare alcun nesso eziologico nella produzione dei rifiuti inquinanti, vale a evidenziare l'infondatezza anche della domanda ex art. 2395 c.c. formulata da nei confronti di e, per Parte_1 Persona_2 esso deceduto, dei di lui eredi. È certo, infatti, che incombe su chi agisce facendo valere la responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. la prova del nesso di causa fra la condotta addebitata all'amministratore e il danno del quale viene chiesto il risarcimento (cfr. Cass. n. 17794 del 08/09/2015).
-22- 9. In merito alle ipotesi di responsabilità ex art. 2050 c.c. può pianamente ripetersi con riguardo alla posizione di quanto sopra argomentato con Persona_2 riferimento alla posizione della società.
10. Alla stregua di quanto sinora esposto e motivato, vanno respinti i motivi secondo, terzo e sesto, ossia quelli attinenti all'an delle responsabilità agitate da
. Parte_1
11. Il quarto motivo deplora che il tribunale abbia ritenuta inammissibile la domanda di manleva nonostante sia il contratto di compravendita sia la legge, ad avviso dell'appellante, consentivano la formulazione di tale domanda e nonostante il potere/dovere del Giudice di procedere alla qualificazione d'ufficio della stessa come domanda di risarcimento per equivalente.
11.1. Il motivo è privo di pregio.
11.2. Con riferimento alla parte del motivo con il quale si critica la sentenza per non aver riconosciuto che nel contratto di compravendita si era Controparte_5 assunta nei confronti della parte acquirente le “garanzie di legge”, il che giustificherebbe la proposizione della domanda di manleva, è sufficiente – per evidenziare l'infondatezza della tesi – fare richiamo a quanto sopra sostenuto in occasione della disamina del primo motivo di appello in merito all'espressione
“garanzie di legge”.
11.3. Con riguardo alla doglianza incentrata sulla previsione di legge di cui all'art. 192 co. 3 d.lgs. 152/2006, va evidenziato che il tribunale ne ha ritenuto l'inaccoglibilità sulla base dell'annullamento da parte del TAR Veneto con sentenza n. 01059 del 2021 dei provvedimenti con i quali il aveva CP_13 disposto l'ordine di rimozione dei rifiuti e di messa in sicurezza del sito a carico di
, avendone riconosciuto la qualità di “proprietario incolpevole” ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 192, co. 3, d.lgs. 152/2006.
11.4. Il motivo non si fa carico di superare tale motivazione, limitandosi a sostenere la permanente efficacia di quei provvedimenti amministrativi, nonostante dia contestualmente atto che gli stessi siano stati annullati dal giudice amministrativo, sia pure con pronuncia non ancora definitiva (prodotta dalla stessa appellante: v. doc. 32). Del resto, sotto altro concorrente profilo, la
-23- circostanza che in questa sede non sia risultata sussistente una responsabilità soggettivamente imputabile a in relazione alla vendita da parte sua CP_1 dell'area de qua per fatti avvenuti, in ipotesi, trenta o quaranta anni prima non può che comportare a maggior ragione – in assenza di qualsivoglia diverso elemento di riscontro – l'incolpevolezza dell'acquirente per la Parte_1 presenza di quegli inquinanti e, dunque, l'integrazione della previsione della figura del c.d. proprietario incolpevole di cui al comma terzo dell'art. 192 citato, come pure accertato nella sentenza del TAR n. 01059/2021.
11.5. Va in ogni caso osservato che, come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 3077/2023) “l'inapplicabilità degli artt.2050-2051 c.c. … discende direttamente dalla natura interamente speciale propria del codice dell'ambiente; si è cioè di fronte, dopo l'introduzione della Direttiva 2004/35/CE, ad un corpo normativo appositamente dedicato, come chiarito in dottrina, alla tutela dell'illecito ecologico, ormai slegato dal sistema regolativo dell'illecito civile ordinario di cui agli artt. 2043 e s. c.c., come si evince dalla minuta descrizione tanto del regime di responsabilità quanto dei soggetti responsabili — e tra essi, primariamente, gli operatori professionali — e soprattutto del perimetro di applicazione della disciplina, il quale viene escluso nei casi di fenomeni naturali di carattere eccezionale, incontrollabili o inevitabili;
ne discende l'insussistenza di una comunanza operativa fra il regime di responsabilità per danno ambientale di cui alla Parte VI cod. amb. e quello per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., mentre la nozione di attività pericolosa dell'art.2050 c.c. appare piuttosto trasfigurata nel codice, per altri fini, nella nozione di attività professionale di cui all'art.298bis; anche la giurisprudenza amministrativa, valorizzando i compiti di realizzo delle opere di bonifica in capo alle amministrazioni e nella prospettiva dell'attribuzione ad esse del privilegio sul fondo a carico del proprietario incolpevole, ha escluso il possibile ricorso alla responsabilità da custodia a carico di costui”.
11.6. È ben vero che il caso sottoposto alle sezioni unite è diverso da quello oggetto di questo contendere, in quanto relativo alla impossibilità di ritenere responsabile il proprietario incolpevole di sito inquinato ex artt. 2050 e 2051 c.c., mentre nel presente caso si controverte della pretesa del “proprietario incolpevole” di trasferire sul soggetto che ritiene responsabile i costi della bonifica (pur nei limiti stabiliti dal t.u. citato). Pare, peraltro, potersi dedurre dal riportato principio, incentrato sull'idea che la disciplina speciale di ripartizione dei costi delineata dalla responsabilità per
-24- danno ambientale non tolleri una allocazione dei costi di bonifica diversa da quella da essa delineata, che la pretesa di di ottenere una Parte_1 distribuzione dei predetti costi diversa rispetto a quella imposta dal d.gls. ricordato (traslandoli sul soggetto che ritiene responsabile), non merita seguito.
11.7. La doglianza inerente alla dedotta mancata considerazione da parte del tribunale della domanda di “manleva” in termini di domanda risarcitoria per equivalente non vale a immutare la conclusione sopra raggiunta, in ordine al difetto di una responsabilità risarcitoria in capo a , trattandosi della medesima CP_1 situazione fattuale e giuridica posta a base di quella richiesta (oltre che della ricordata natura “chiusa” del sistema di responsabilità per danno ambientale).
12. Una volta esclusa la sussistenza di una responsabilità della società , sia CP_1
a titolo contrattuale che extracontrattuale, e quella del suo ex amministratore
, nonché della domanda di “manleva” (nei termini innanzi Persona_2 riportati), è giocoforza ritenere respinte le questioni inerenti alla contestata duplicazione delle poste risarcitorie (primo motivo) e al “danno per indisponibilità dell'immobile” (quinto motivo) che presuppongono un previo accertamento della responsabilità dei soggetti evocati in giudizio. Del pari rimane assorbita la domanda diretta all'accertamento della natura prededudicibile del credito che pretendeva nei confronti di . Parte_1 CP_1
13. Le istanze istruttorie insistite dalla parte appellante nelle sue definitive conclusioni sono superflue ai fini del decidere, in quanto l'esclusione della responsabilità di in occasione della vendita è discesa dalla prova della CP_1 non colpevole ignoranza della presenza dei rifiuti contenenti l'amianto, onde la circostanza che “omise di riferire … la circostanza relativa all'avvenuto CP_1 utilizzo di sacchi per materie edili nel processo messo in atto da CP_5
” non è affatto dirimente, anche tenuto conto che non è risultata in
[...] causa la prova del nesso causale.
14. Quanto alla rinnovata istanza di c.t.u., si è già sopra detto in merito alla condivisione della espletata c.t.u. anche da parte dei consulenti di parte e alla insussistenza di motivi per non recepirne le conclusioni, di tal ché non va disposto alcun ulteriore accertamento tecnico.
15. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
-25- 16. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
17. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase trattazione-istruttoria, in considerazione della limitata sua rilevanza in sede di appello.
18. Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
PER QUESTI MOTIVI
1.) definendo l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
95/2024 lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2.) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate, per ciascuna di esse, in € 12.154,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3.) dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 23 ottobre 2025. Il presidente est. Guido Santoro
-26-