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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
AR De Munari IU
Luisa Bettio IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15342/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Arcaro Jlenia CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. Toffano Elisa CP_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI
Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Padova, esperiti gli incombenti di rito,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
1 dai sig.ri e , ordinando al Comune di Abano Terme (PD) CP_1 CP_2
di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1- la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale di Abano CP_2
Terme (PD), Via Pillon n. 3, assieme al figlio , maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, il quale stabilirà in autonomia le sue frequentazioni con il padre;
2- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a chiedere reciprocamente la corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento e/o divorzile, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa economica reciproca.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 13.05.1995 ad Abano Terme (PD), trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 22, parte II, serie A, anno
1995.
Dalla loro unione, in data 26.07.1996, nasceva il figlio . Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., depositato in data 23.12.2024, CP_1
e formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di
[...] CP_2
divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 189/2025 passata in giudicato il 10.02.2025, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso suddetto -così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 04.02.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con contestuale ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'09.10.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 04.02.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 2 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata oltreché prive di profili d'illegittimità; pertanto, si prende atto delle stesse.
Quanto al punto 1, si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e CP_1 CP_2
contratto in data 13.05.1995 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile
[...]
del Comune di Abano Terme (PD) al n. 22, parte II, serie A, anno 1995;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Abano Terme (PD) di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 2;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 16.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
AR De Munari IU
Luisa Bettio IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15342/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Arcaro Jlenia CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. Toffano Elisa CP_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI
Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Padova, esperiti gli incombenti di rito,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
1 dai sig.ri e , ordinando al Comune di Abano Terme (PD) CP_1 CP_2
di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1- la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale di Abano CP_2
Terme (PD), Via Pillon n. 3, assieme al figlio , maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, il quale stabilirà in autonomia le sue frequentazioni con il padre;
2- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a chiedere reciprocamente la corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento e/o divorzile, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa economica reciproca.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 13.05.1995 ad Abano Terme (PD), trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 22, parte II, serie A, anno
1995.
Dalla loro unione, in data 26.07.1996, nasceva il figlio . Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., depositato in data 23.12.2024, CP_1
e formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di
[...] CP_2
divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 189/2025 passata in giudicato il 10.02.2025, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso suddetto -così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 04.02.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con contestuale ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'09.10.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
2 Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 04.02.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 2 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata oltreché prive di profili d'illegittimità; pertanto, si prende atto delle stesse.
Quanto al punto 1, si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e CP_1 CP_2
contratto in data 13.05.1995 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile
[...]
del Comune di Abano Terme (PD) al n. 22, parte II, serie A, anno 1995;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Abano Terme (PD) di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 2;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 16.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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