Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 100
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inesistenza della pretesa tributaria

    Il ricorso è stato notificato solo all'Agente della Riscossione e non all'ente impositore (Dipartimento Finanze della Regione Sicilia), rendendo il ricorso inammissibile per difetto di notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 100
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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