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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede N. 112 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220007110972 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22/11/2022 e depositato in data 20/02/2023 Ricorrente_1, Data_nascita_1
rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo mediazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 297
2022 00071109 72 (ruolo n. 2022/000838) notificata in data 24/09/2022, recante la somma di € 264,91 a titolo di tassa auto anno 2019, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della pretesa tributaria in quanto mai stata proprietaria del veicolo targato Targa_1 Conclude perché la Corte voglia dichiarare nel merito la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria;
con vittoria di spese, diritti e compensi del grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore.
In data 13/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che il ricorso, proposto solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emanato l'atto impugnato, risulta tuttavia notificato a mezzo pec al Dipartimento Finanze della regione Sicilia (all'indirizzo
Email_3);
■ che pertanto, in assenza di notifica all'ente convenuto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
■ che nulla va disposto per le spese, stante la mancata costituzione di controparte;
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Ragusa in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente e Relatore
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede N. 112 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220007110972 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22/11/2022 e depositato in data 20/02/2023 Ricorrente_1, Data_nascita_1
rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo mediazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 297
2022 00071109 72 (ruolo n. 2022/000838) notificata in data 24/09/2022, recante la somma di € 264,91 a titolo di tassa auto anno 2019, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della pretesa tributaria in quanto mai stata proprietaria del veicolo targato Targa_1 Conclude perché la Corte voglia dichiarare nel merito la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria;
con vittoria di spese, diritti e compensi del grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore.
In data 13/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che il ricorso, proposto solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emanato l'atto impugnato, risulta tuttavia notificato a mezzo pec al Dipartimento Finanze della regione Sicilia (all'indirizzo
Email_3);
■ che pertanto, in assenza di notifica all'ente convenuto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
■ che nulla va disposto per le spese, stante la mancata costituzione di controparte;
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Ragusa in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente e Relatore