Decreto cautelare 18 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 18/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00656/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Genitore Esercente La Potestà Sui Figli Minori, -OMISSIS- in Qualità di Genitore Esercente La Potestà Sui Figli Minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Antolino, Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, Centro Regionale Autismo/Ast Pesaro Urbino, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 00087/2025, dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 00039/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione della AST Pesaro e Urbino;
Considerato che le censure di parte appellante meritano l’adeguato approfondimento proprio della valutazione collegiale;
Vista la documentazione sanitaria attestante la necessità e l’urgenza del trattamento nei confronti dei minori;
Visto il complessivo andamento della vicenda procedimentale;
Considerato che, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti, deve ritenersi prevalente quello alla salute dei minori;
Considerato che sussistono i presupposti per l’adozione di una misura cautelare provvisoria;
Considerato che, pertanto, deve intimarsi alle amministrazioni resistenti, ciascuna per la sua competenza, di assicurare - nelle more della trattazione collegiale dell’appello cautelare - il trattamento minimo di 15 ore nelle forme previste dai sanitari del Policlinico Gemelli come da documentazione in atti;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto sospende le ordinanze appellate e gli atti impugnati in primo grado
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma il giorno 18 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.