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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 50/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe M. Marino, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Magnano San Lio e Gregorio Panetta, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3
dall'avv. Alessandro Manno, giusta procura in atti;
Appellati
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Manno, giusta procura in atti;
Appellata e appellante incidentale
E NEI CONFRONTI DI (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2767 del 14 luglio 2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Controparte_1
e, per l'effetto, condannava le parti resistenti – e
[...] Parte_1 [...]
nelle qualità indicate in sentenza, nonché - al pagamento in Parte_2 CP_2
favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma complessiva di euro
97.046,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché alla rifusione delle spese processuali in ragione di ¾, con compensazione del residuo ed integrale compensazione delle spese di lite tra le parti e l , ponendo CP_3
infine le spese di C.T.U. a carico delle parti resistenti, in solido.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 16 gennaio 2023.
Resisteva al gravame Controparte_1
si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale. Controparte_2
si costituiva in giudizio dichiarando di aderire alle domande Parte_2
dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Si costituiva in giudizio anche l . Controparte_4
La causa è stata posta in decisione in data 11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
Si dà atto che all'udienza del 20.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a seguito di rituale comunicazione ai procuratori delle parti costituite del rinvio della causa alla suddetta udienza, le parti non hanno depositato note scritte. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 20.11.2025, ritualmente comunicata alle parti in data 22.11.2025, è stato assegnato nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte sino all'11 dicembre 2025, con l'avvertimento che il mancato deposito di note avrebbe comportato gli effetti previsti dal comma 4 dell'art. 127 ter c.p.c.
Anche per l'udienza cartolare dell'11 dicembre 2025 le parti non hanno depositato note scritte.
A norma del 4 comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 127 ter co. 4 c.p.c., va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà