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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8760 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa MA ZI ha pronunciato ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9096/2025 (cui è riunita quella n.8162/2024) Ruolo Generale lavoro e
Previdenza
TRA
29/06/1951 Parte_1 rapp.to e difeso dall' avv. Luigi Merolla
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 09.04.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 20.7.2022 la domanda per verificare lo stato di invalidità al fine di ottenere le CP_1 provvidenze economico - previdenziali previste dalla legge 18/80 e succ. mod. e dalla legge 104/92; di essere stato sottoposto in data 29.09.23 a visita medica conclusasi con il riconoscimento o di una percentuale invalidante del 100% senza il riconoscimento dell' indennità d'accompagnamento e dell'handicap art. 3 comma 3; di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU la Dott.ssa non ha riconosciuto Persona_1
l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave;
di avere depositato in data 10/03/2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
1 Egli, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo di “accertare, con chiarimenti o supplemento d'indagini, oppure con nomina di nuovo consulente tecnico d'ufficio, se del caso, che la ricorrente presentava e presenta i requisiti fisici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della connotazione di massima gravità ex lege 104/92, da quella data che il Tribunale riterrà opportuno considerare, tenendo in considerazione anche quanto interpretato e sancito dalla Suprema Corte (ordinanza n. 30860 del 26.11.2019, ovvero l'aggravamento patologico intervenuto in corso di causa e relativa pacifica applicabilità dell'art. 149 disp.Att. cod. civ.); - per l'effetto, acclarare il diritto della sig. Parte_1
, ai relativi trattamenti previdenziali e revocare il decreto/i opposto/i, con CodiceFiscale_1 conseguente diritto al percepimento di tutti i ratei maturati e non riscossi a seguito della summenzionata pronuncia, a partire dalla domanda o da quella data che il Tribunale riterrà opportuno riconoscere;
- per CP_ l'effetto inoltre condannare (C.F , in persona del legale rappr.te pro tempore e/o chi vi è P.IVA_1 tenuto per legge, al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre L.P. e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi: “la tardività del ricorso per quanto dedotto CP_1
e o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.”
Il Giudice, in data odierna, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo di una patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento ed handicap grave), avendo accertato la dott.ssa che il ricorrente presenta il seguente quadro morboso: Persona_1 soggetto poliartrosico che conserva una discreta motricità globale. Pur riferendo sbandamenti al passaggio in posizione ortostatica, l'esame neurologico è negativo e la deambulazione e i cambiamenti posturali sono autonomi e non richiedono appoggio. I deficit sensoriali non determinano, allo stato, una significativa compromissione dell'autonomia personale (si sposta agevolmente nello studio medico, firma sul rigo senza esitazione, ode la voce di conversazione). D'altra parte, non presenta, allo stato, segni di declino cognitivo: non si riscontrano, infatti, deficit di memoria e di attenzione, disturbi del pensiero o disorientamento.
Sufficientemente autonomo nelle attività basali, richiede un parziale aiuto per le attività extradomiciliari. Alla luce delle suddette considerazioni clinico - funzionali, si ritiene, pertanto, di non poter riconoscere il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento, né la connotazione di gravità dell'handicap”.
Il ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
2 Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che esse non sono state opportunamente valutate e rappresenta le seguenti circostanze: “le conclusioni contenute nella consulenza, non soddisfano quello che è lo status del
Sig. , in particolare all'attualità e relativamente al problema del visus e della conseguente Parte_1 incidenza sull'autonomia del medesimo”.
Sul piano generale, si osserva che anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve esse formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Nel caso in esame le doglianze si presentano al limite dell'inammissibilità e in ogni caso risultano palesemente smentite dalla completa indagine e dall'esaustiva valutazione compiuta dal
CTU delle condizioni patologiche da cui è affetto il ricorrente. il CTU ha accertato le seguenti patologie “L'istante, , di anni 73, è affetto da Parte_1 diabete mellito tipo 2 complicato da insufficienza renale cronica, in terapia mista, in sufficiente con-trollo glico
– metabolico (cfr doc.3,10). Diabete mellito tipo II Codice 9309. Il ricorrente è affetto da cardiopatia ipertensiva ed è portatore di pace-maker per blocco atrio – ventricolare (cfr doc. 1). E' in polifarmacoterapia, in assenza di segni di scompenso. Cardiopatia ipertensiva Codice 6442. Il sig è un soggetto artrosico. Parte_1
All'esame clinico sono stati rilevati segni di gonartrosi in ginocchio varo bilaterale, lieve cifoscoliosi dorsale, e coxartrosi con moderato impegno funzionale.Poliartrosi Codice 7010. L'istante è ipovedente per esiti di distacco di retina all'occhio destro e di maculopatia all'occhio sinistro in esiti di facoemulsificazione di cataratta bilate- rale (cfr doc. 11). Ipovisione Codice 5031. Il ricorrente è ipoacusico, come da esame audiometrico agli atti (cfr doc.6). All'esame clinico ode la voce alla comune distanza interlocutoria. Ipoacusia bilaterale Codice 4005.
Infine, l'istante lamenta urgenza minzionale con incontinenza urinaria episodica secondaria ad ipertrofia prostatica benigna in trattamento farmacolo-gico (cfr doc.8,9) Ipertrofia prostatica Codice 6204”.
Nell'elaborato peritale, quanto allo specifico quesito assegnato al CTU, ossia l'accertamento delle condizioni di assenza di autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e/o impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e alla condizione di handicap grave, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU risultano supportate dalla documentazione prodotta ed anche dall'esame obiettivo della parte effettuato, ove, per quanto di interesse, è stato riscontrato quanto segue: Mantiene la stazione eretta senza ausili, Romberg negativo, giro a 360 gradi a passi continui.
Deambulazione autonoma ad andatura rallentata. Cambiamenti posturali autonomi. SISTEMA
NERVOSO E ORGANI DI SENSO: Vigile, orientato nel tempo e nello spazio. Assenza di deficit sensitivi e motori. Prova di Mingazzini negativa. Prove di coordinazione motoria eseguite lentamente. Assenza
3 di tremore. Ode la voce alla comune distanza interlocutoria. Si sposta agevolmente nello studio e firma il verbale senza esitazione. PSICHE: Vigile, orientato nel tempo e nello spazio, si presenta sufficientemente curato nell'aspetto e disponibile al colloquio. Nella norma il corso ed il conte-nuto del pensiero. Non deficit di attenzione e di memoria. Tono dell'umore tendenzialmente depresso.
Pertanto, trattandosi in definitiva di un c.d. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica.
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio -denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass.
20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave.
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza ch e possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti
4 dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le conclusioni del c.t.u. possono quindi, essere, senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
La parte ricorrente risulta prospettare, anche in questo caso in forma generica, un aggravamento del suo quadro patologico, invocando l'applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Orbene, va detto che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., parte ricorrente “ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass.
13/10/2010, n. 21151)” (cfr. Cass. 11908 del 06/05/2021).
Anche di recente, è stato affermato che “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia"
e "osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/02/2025 n.2731).
Nel caso in esame, risulta evidente tale omissione giacché il ricorrente risulta avere prodotto unitamente al ricorso, nuovi documenti sic et simpliciter, ossia in assenza di qualsivoglia deduzione
5 relativa alla loro rilevanza ai fini dell'art. 149 disp. att c.p.c. in termini di aggravamento delle stesse patologie o di insorgenza di nuove nonché alla loro utilità a conseguire, per effetto della percentuale loro attribuibili, il raggiungimento della soglia invalidante utile ai fini della prestazione reclamata. Del resto, in ordine ai tre certificati prodotti, uno è relativo alla sostituzione del pacemaker (cfr. Referto
Ospedale del Buon Consiglio dell'11.03.25); un altro riporta la diagnosi della patologia visiva già valutata dal CTU (cfr. Referto Ospedale dei Colli del 13.03.25); l'ultimo riporta la diagnosi di una malattia renale, stabile rispetto all'ultimo controllo e comunque priva di elementi diagnostici utili al conseguimento del requisito sanitario reclamato (cfr. referto Presidio Federico II del 03.03.25).
Le medesime carenze allegatorie affliggono l'ulteriore documentazione allegata alle note di trattazione scritta, in considerazione del mero deposito di certificati medici senza che la parte abbia prospettato quale sia il quadro patologico insorto e/o aggravatosi nelle more del giudizio tale da incidere in modo concreto ed efficace sulle sue condizioni sanitarie e rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti potrebbe comportare con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata. All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att. riferita al reddito del nucleo familiare (considerando anche l'incremento per il numero dei componenti, come evidenziato dalla suprema Corte nella sentenza n. 23926/2025), comporta l'esenzione del ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario utile alla conferma dell''indennità di accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità; nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg.8162/2024
Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MA ZI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa MA ZI ha pronunciato ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9096/2025 (cui è riunita quella n.8162/2024) Ruolo Generale lavoro e
Previdenza
TRA
29/06/1951 Parte_1 rapp.to e difeso dall' avv. Luigi Merolla
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 09.04.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 20.7.2022 la domanda per verificare lo stato di invalidità al fine di ottenere le CP_1 provvidenze economico - previdenziali previste dalla legge 18/80 e succ. mod. e dalla legge 104/92; di essere stato sottoposto in data 29.09.23 a visita medica conclusasi con il riconoscimento o di una percentuale invalidante del 100% senza il riconoscimento dell' indennità d'accompagnamento e dell'handicap art. 3 comma 3; di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU la Dott.ssa non ha riconosciuto Persona_1
l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave;
di avere depositato in data 10/03/2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
1 Egli, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo di “accertare, con chiarimenti o supplemento d'indagini, oppure con nomina di nuovo consulente tecnico d'ufficio, se del caso, che la ricorrente presentava e presenta i requisiti fisici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della connotazione di massima gravità ex lege 104/92, da quella data che il Tribunale riterrà opportuno considerare, tenendo in considerazione anche quanto interpretato e sancito dalla Suprema Corte (ordinanza n. 30860 del 26.11.2019, ovvero l'aggravamento patologico intervenuto in corso di causa e relativa pacifica applicabilità dell'art. 149 disp.Att. cod. civ.); - per l'effetto, acclarare il diritto della sig. Parte_1
, ai relativi trattamenti previdenziali e revocare il decreto/i opposto/i, con CodiceFiscale_1 conseguente diritto al percepimento di tutti i ratei maturati e non riscossi a seguito della summenzionata pronuncia, a partire dalla domanda o da quella data che il Tribunale riterrà opportuno riconoscere;
- per CP_ l'effetto inoltre condannare (C.F , in persona del legale rappr.te pro tempore e/o chi vi è P.IVA_1 tenuto per legge, al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre L.P. e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi: “la tardività del ricorso per quanto dedotto CP_1
e o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.”
Il Giudice, in data odierna, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo di una patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento ed handicap grave), avendo accertato la dott.ssa che il ricorrente presenta il seguente quadro morboso: Persona_1 soggetto poliartrosico che conserva una discreta motricità globale. Pur riferendo sbandamenti al passaggio in posizione ortostatica, l'esame neurologico è negativo e la deambulazione e i cambiamenti posturali sono autonomi e non richiedono appoggio. I deficit sensoriali non determinano, allo stato, una significativa compromissione dell'autonomia personale (si sposta agevolmente nello studio medico, firma sul rigo senza esitazione, ode la voce di conversazione). D'altra parte, non presenta, allo stato, segni di declino cognitivo: non si riscontrano, infatti, deficit di memoria e di attenzione, disturbi del pensiero o disorientamento.
Sufficientemente autonomo nelle attività basali, richiede un parziale aiuto per le attività extradomiciliari. Alla luce delle suddette considerazioni clinico - funzionali, si ritiene, pertanto, di non poter riconoscere il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento, né la connotazione di gravità dell'handicap”.
Il ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
2 Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che esse non sono state opportunamente valutate e rappresenta le seguenti circostanze: “le conclusioni contenute nella consulenza, non soddisfano quello che è lo status del
Sig. , in particolare all'attualità e relativamente al problema del visus e della conseguente Parte_1 incidenza sull'autonomia del medesimo”.
Sul piano generale, si osserva che anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve esse formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Nel caso in esame le doglianze si presentano al limite dell'inammissibilità e in ogni caso risultano palesemente smentite dalla completa indagine e dall'esaustiva valutazione compiuta dal
CTU delle condizioni patologiche da cui è affetto il ricorrente. il CTU ha accertato le seguenti patologie “L'istante, , di anni 73, è affetto da Parte_1 diabete mellito tipo 2 complicato da insufficienza renale cronica, in terapia mista, in sufficiente con-trollo glico
– metabolico (cfr doc.3,10). Diabete mellito tipo II Codice 9309. Il ricorrente è affetto da cardiopatia ipertensiva ed è portatore di pace-maker per blocco atrio – ventricolare (cfr doc. 1). E' in polifarmacoterapia, in assenza di segni di scompenso. Cardiopatia ipertensiva Codice 6442. Il sig è un soggetto artrosico. Parte_1
All'esame clinico sono stati rilevati segni di gonartrosi in ginocchio varo bilaterale, lieve cifoscoliosi dorsale, e coxartrosi con moderato impegno funzionale.Poliartrosi Codice 7010. L'istante è ipovedente per esiti di distacco di retina all'occhio destro e di maculopatia all'occhio sinistro in esiti di facoemulsificazione di cataratta bilate- rale (cfr doc. 11). Ipovisione Codice 5031. Il ricorrente è ipoacusico, come da esame audiometrico agli atti (cfr doc.6). All'esame clinico ode la voce alla comune distanza interlocutoria. Ipoacusia bilaterale Codice 4005.
Infine, l'istante lamenta urgenza minzionale con incontinenza urinaria episodica secondaria ad ipertrofia prostatica benigna in trattamento farmacolo-gico (cfr doc.8,9) Ipertrofia prostatica Codice 6204”.
Nell'elaborato peritale, quanto allo specifico quesito assegnato al CTU, ossia l'accertamento delle condizioni di assenza di autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e/o impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e alla condizione di handicap grave, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU risultano supportate dalla documentazione prodotta ed anche dall'esame obiettivo della parte effettuato, ove, per quanto di interesse, è stato riscontrato quanto segue: Mantiene la stazione eretta senza ausili, Romberg negativo, giro a 360 gradi a passi continui.
Deambulazione autonoma ad andatura rallentata. Cambiamenti posturali autonomi. SISTEMA
NERVOSO E ORGANI DI SENSO: Vigile, orientato nel tempo e nello spazio. Assenza di deficit sensitivi e motori. Prova di Mingazzini negativa. Prove di coordinazione motoria eseguite lentamente. Assenza
3 di tremore. Ode la voce alla comune distanza interlocutoria. Si sposta agevolmente nello studio e firma il verbale senza esitazione. PSICHE: Vigile, orientato nel tempo e nello spazio, si presenta sufficientemente curato nell'aspetto e disponibile al colloquio. Nella norma il corso ed il conte-nuto del pensiero. Non deficit di attenzione e di memoria. Tono dell'umore tendenzialmente depresso.
Pertanto, trattandosi in definitiva di un c.d. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica.
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio -denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass.
20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave.
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza ch e possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti
4 dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le conclusioni del c.t.u. possono quindi, essere, senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
La parte ricorrente risulta prospettare, anche in questo caso in forma generica, un aggravamento del suo quadro patologico, invocando l'applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Orbene, va detto che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., parte ricorrente “ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass.
13/10/2010, n. 21151)” (cfr. Cass. 11908 del 06/05/2021).
Anche di recente, è stato affermato che “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia"
e "osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/02/2025 n.2731).
Nel caso in esame, risulta evidente tale omissione giacché il ricorrente risulta avere prodotto unitamente al ricorso, nuovi documenti sic et simpliciter, ossia in assenza di qualsivoglia deduzione
5 relativa alla loro rilevanza ai fini dell'art. 149 disp. att c.p.c. in termini di aggravamento delle stesse patologie o di insorgenza di nuove nonché alla loro utilità a conseguire, per effetto della percentuale loro attribuibili, il raggiungimento della soglia invalidante utile ai fini della prestazione reclamata. Del resto, in ordine ai tre certificati prodotti, uno è relativo alla sostituzione del pacemaker (cfr. Referto
Ospedale del Buon Consiglio dell'11.03.25); un altro riporta la diagnosi della patologia visiva già valutata dal CTU (cfr. Referto Ospedale dei Colli del 13.03.25); l'ultimo riporta la diagnosi di una malattia renale, stabile rispetto all'ultimo controllo e comunque priva di elementi diagnostici utili al conseguimento del requisito sanitario reclamato (cfr. referto Presidio Federico II del 03.03.25).
Le medesime carenze allegatorie affliggono l'ulteriore documentazione allegata alle note di trattazione scritta, in considerazione del mero deposito di certificati medici senza che la parte abbia prospettato quale sia il quadro patologico insorto e/o aggravatosi nelle more del giudizio tale da incidere in modo concreto ed efficace sulle sue condizioni sanitarie e rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti potrebbe comportare con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata. All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att. riferita al reddito del nucleo familiare (considerando anche l'incremento per il numero dei componenti, come evidenziato dalla suprema Corte nella sentenza n. 23926/2025), comporta l'esenzione del ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario utile alla conferma dell''indennità di accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità; nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg.8162/2024
Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MA ZI
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