Art. 2.
Le liquidazioni conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo, nonche' quelle dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora in tutto o in parte liquidati concernenti gli stessi settori, sono fatte dal Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro, che provvede a disporne il pagamento.
Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.
Le liquidazioni conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo, nonche' quelle dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora in tutto o in parte liquidati concernenti gli stessi settori, sono fatte dal Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro, che provvede a disporne il pagamento.
Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.