Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2023, proposto da IA IE, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Meneguzzo e Annuska Ferrazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Solagna, non costituito in giudizio ;
per la condanna
del Comune di Solagna all’immediata esecuzione sulla mulattiera comunale denominata “Delle Fontanelle” degli interventi finalizzati a mettere in sicurezza l’abitazione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario originariamente adìto il signor IA IE ha chiesto la condanna del Comune di Solagna “ all’immediata esecuzione sulla mulattiera denominata “Delle Fontanelle” degli interventi finalizzati a mettere in sicurezza l'abitazione del ricorrente e descritti nell'espletato A.T.P. recante n. 5329/2020 r.g. del Tribunale di Vicenza, con adozione di ogni altro provvedimento ritenuto giusto ed opportuno; disponendo, ove se ne ravvisi la necessità, idonea garanzia per gli eventuali danni ”.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 25 novembre 2025, nel Ruolo Aggiunto, ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse ed è stata trattenuta in decisione in considerazione della dichiarazione depositata dalla difesa dell’esponente in data 17 novembre 2025.
Il deducente ha comunicato di aver sottoscritto con il Comune di Solagna un accordo sostitutivo di provvedimento, ex art. 11 della legge 241/1990, con effetto transattivo, che ha disciplinato tra le parti l’intervento di restauro e di consolidamento della mulattiera delle Fontanelle oggetto del presente contenzioso amministrativo e civile, che le opere sono state integralmente eseguite e collaudate e che una delle condizioni dell’accordo era l’abbandono del contenzioso civile e amministrativo pendente, a spese compensate. Il ricorrente ha chiesto conseguente declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere.
In considerazione della dichiarazione di parte ricorrente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso a termini dell’art. 35 comma 1, lett. c) del codice di rito, ricorrendo tale situazione ogniqualvolta si verifica una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.
Le spese di lite possono essere compensate, secondo l’accordo delle Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA AI, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | RA AI |
IL SEGRETARIO