Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1010
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Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica del pignoramento presso terzi

    La Corte ha ritenuto che le questioni relative ai vizi propri del pignoramento, come la mancata notifica al debitore pignorato, rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che le questioni relative ai vizi propri del pignoramento, come la mancata notifica dell'intimazione di pagamento, rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Nullità della procedura di riscossione per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la prova della rituale notifica di dieci delle dodici cartelle presupposte fosse presente in atti. Per le due cartelle non provate, ha ritenuto che la pretesa tributaria fosse divenuta definitiva a seguito della notifica di intimazioni di pagamento non impugnate.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei ruoli

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria relativa alle cartelle per cui non vi era prova di notifica fosse divenuta definitiva a seguito della notifica di intimazioni di pagamento non impugnate, che rendono definitiva la pretesa.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria relativa alle cartelle per cui non vi era prova di notifica fosse divenuta definitiva a seguito della notifica di intimazioni di pagamento non impugnate, che rendono definitiva la pretesa.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che le questioni relative ai vizi propri del pignoramento, come il difetto di motivazione, rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Regolarità delle notifiche PEC

    La Corte ha affermato la validità della notifica a mezzo PEC in formato '.pdf', senza necessità del formato '.p7m', in quanto il protocollo PEC assicura la riferibilità dell'atto. Ha inoltre ritenuto che la violazione delle forme digitali integri nullità sanabile dal raggiungimento dello scopo, evidente nel caso di specie.

  • Rigettato
    Mancata spedizione e ricevimento raccomandata informativa

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria relativa alle cartelle per cui non vi era prova di notifica fosse divenuta definitiva a seguito della notifica di intimazioni di pagamento non impugnate, che rendono definitiva la pretesa.

  • Rigettato
    Illegittimità della declaratoria di difetto di giurisdizione

    La Corte ha confermato la correttezza della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per le questioni relative ai vizi propri del pignoramento, distinguendo tra vizi incidenti sulla pretesa tributaria e vizi formali dell'atto esecutivo.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione per contributi INPS

    La Corte di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per gli avvisi di addebito presupposti in quanto riguardanti pretese contributive e non tributarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1010
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1010
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo