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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1010/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4787/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5809/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- PIGN. VS TERZI n. 07184202400008421001 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170110661137000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180072258079000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190069794168000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190073190789000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190126957026000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200045603235000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200074591638000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210062734424000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220022801722000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116499323000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116499424000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230073770957000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120170011711653000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120170012763462000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120170012776507000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120180009140990000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120180022853238000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120190008964677000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120190021256045000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120210007936181000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120220006345662000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 507/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 5.8.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate SS di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 07184202400008421001, ricevuto a mezzo PEC il 07/06/2024 ed i relativi atti presupposti, ritenuti mai ritualmente notificati.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha eccepito: 1) l'omessa notifica del pignoramento presso terzi al contribuente debitore destinatario del provvedimento in violazione dell'art. 547 c.p.c. e dell'art. 6 della L.
212/2000, inesistenza ritenuta non sanabile ex art. 156 c.p.c.; 2) l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento necessaria a riattivare i titoli scaduti da oltre un anno, in violazione dell'art. 50 del Dpr 602/73;
3) la nullità dell'intera procedura di riscossione per l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti, ossia
- nella fattispecie - delle cartelle a cui si riferivano i ruoli impugnati;
4) la prescrizione quinquennale dei ruoli dalla data di notifica con riferimento ad alcune pretese specificamente indicate;
5) la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi dei predetti atti presupposti;
6) il difetto di motivazione.
Il ricorrente ha chiesto dunque di dichiarare la nullità del pignoramento e delle cartelle presupposte parziale o totale e dell'intera procedura di riscossione, vinte le spese con distrazione.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate - SS.
L'Ufficio ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione con riguardo agli avvisi di addebito presupposti riguardanti i contributi INPS, come da estratto di ruolo allegato;
inoltre ha dedotto la regolare notifica del pignoramento presso terzi al debitore in data 07/06/2024 all'indirizzo PEC del destinatario Nominativo_1. Email_3 estratto dal Registro INI PEC;
infine ha osservato che la cartella esattoriale n. 07120170110661137000 è stata notificata l'11/02/2018 e ad essa è seguita la notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione, analiticamente indicati. § 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 5809 del 2025, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.O. con riguardo all'eccezione relativa ai vizi propri del pignoramento ed agli avvisi di addebito presupposti e ha rigettato, per la restante parte, il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate SS, liquidate in euro 5000,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore del procuratore.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che ricorre il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario in relazione alle eccezioni aventi ad oggetto i vizi propri del pignoramento opposto, vale a dire la mancata notifica dello stesso pignoramento al debitore pignorato, in relazione alla violazione dell'art. 50 comma 2 del d.p.r. n. 602/1973, al difetto di motivazione, nonché quelli attinenti agli avvisi di addebito presupposti in quanto riguardanti pretese contributive e non tributi.
Per quanto concerne, invece, i vizi procedimentali, relativi alla illegittimità del pignoramento per la mancata notifica degli atti presupposti ed a quelli sostanziali, riferiti alla prescrizione quinquennale dei ruoli e delle sanzioni e degli interessi, ha rilevato che vi è prova documentale in atti della rituale notifica al ricorrente di dieci delle dodici cartelle presupposte alle date suindicate all'indirizzo PEC del destinatario Nominativo_1. Email_3 estratto dal Registro INI PEC.
Per quanto concerne le due cartelle di pagamento n. 07120170110661137000 e n. 07120180072258079000, della cui rituale notifica non sarebbe stata fornita la prova, la relativa pretesa tributaria sarebbe comunque divenuta definitiva stante la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento, ritualmente notificate a mezzo PEC, con la conseguente efficacia non solo interruttiva della prescrizione, ma anche di
“cristallizzazione” delle sottostanti pretese tributarie in quanto atti ad impugnazione obbligatoria
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente Ricorrente_1.
L'appellante ha ritenuto parzialmente illegittima la dichiarazione di difetto di giurisdizione in relazione ai vizi propri del pignoramento opposto.
Ha inoltre contestato la regolarità delle notificazioni, sia per difetti nel formato digitale utilizzato per le PEC, sia – per due cartelle – la mancata spedizione e il mancato ricevimento della raccomandata informativa.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - SS.
L'appellata ha ribadito la regolarità delle notificazioni effettuate e ha ribadito la correttezza della pronuncia impugnata in relazione alla declaratoria di difetto di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è infondato.
In via preliminare appare necessario valutare il motivo di impugnazione relativo alla dedotta illegittimità della declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione all'impugnazione dell'atto di pignoramento.
Il motivo è infondato.
Nell'ipotesi di avvenuta esecuzione di atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va individuato attribuendo alla giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria invece spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. Sez. Un, n. 21642 del 28/07/2021; Cass. Sez. Un., n. 7822 del 14/04/2020).
Quanto alla valutazione, viceversa, delle questioni relative alla legittimità della pretesa, sussiste la giurisdizione del giudice tributario, così come riconosciuto dal giudice di primo grado, ma l'appello non è fondato.
Va in premessa osservato che in materia di processo civile telematico, la giurisprudenza ha affermato che,
“a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. [giust.] n. 44 del
2011 […], in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi
2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132-02).
Il principio di equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermato dalla pronuncia appena richiamata è stato precisato da una pronuncia immediatamente successiva, secondo la quale “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo 'CAdES' e di tipo 'PAdES' sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato 'PAdES'” (Sez. 3, n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536-01).
L'equivalenza dei due formati “.p7m" e ".pdf", è stata, dunque, ripetutamente affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico.
Ma tale principio deve trovare evidentemente a fortiori applicazione anche per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”.
La Corte di Cassazione ha affermato, difatti, che “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
Quel che conta, dunque, ai fini della validità formale della cartella e della sua notificazione è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC).
La Suprema Corte ha del resto affermato che, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02; Sez. 5, n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343-01), considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03).
Dunque, in definitiva: “È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. Sez. 5, n. 30922 del 03/12/2024).
Per altro verso, ed in fatto, non può dubitarsi che le cartelle esattoriali fossero riferibili all'Agenzia delle
Entrate SS, né il contribuente, nel corso del giudizio di primo grado, ha allegato alcun elemento di prova idoneo a contestare la natura sostanziale o la provenienza dei documenti notificati da un ente diverso,
o la loro falsità. In particolare, nel caso in cui le cartelle siano identificabili come atti provenienti dall'amministrazione non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni (cfr. Cass. Sez. 5, n. 30922 del 03/12/2024;
Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018).
Va ancora osservato che nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (cfr. per es. Cass. Sez. 1, n. 14063 del 21/05/2024) e nel caso di specie l'avvenuta conoscenza delle pretese da parte del contribuente appare del tutto evidente sulla scorta delle difese esperite.
In relazione, infine, al punto di motivazione relativo al consolidamento della pretesa portata dalle cartelle di pagamento n. 07120170110661137000 e n. 07120180072258079000 della cui rituale notifica si ritiene non sia stata fornita la prova, va osservato che in relazione allo stesso carico risultano notificate intimazioni di pagamento non impugnate.
In particolare: con riferimento alla cartella esattoriale n. 07120170110661137000, è stata notificata in data
26/4/2019 l'intimazione di pagamento n. 07120199019991349000; in data 30/9/2019 l'intimazione di pagamento n. 07120199037360618000; in data 7/3/2020 l'intimazione di pagamento n.
07120209020895149000; in data 4/3/2022 l'intimazione di pagamento n. 07120229002641942000 e in data
23/1/2024 l'intimazione di pagamento n. 07120249003272078000.
Con riferimento, invece, alla cartella esattoriale n. 07120180072258079000, è stata notificata in data
30/9/2019 l'intimazione di pagamento n. 07120199037360618000; in data 7/3/2020 l'intimazione di pagamento n. 07120209020895149000; in data 4/3/2022 l'intimazione di pagamento n.
07120229002641942000 e in data 23/6/2023 l'intimazione di pagamento n. 07120239010245176000.
Tali notificazioni rendono definitiva la pretesa dell'amministrazione, così come osservato con orientamento consolidato in sede di legittimità, per il quale “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d. P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” (Cass. n. 6436/2025; cfr. anche Cass. n. 22108/2024 e Cass. n. 10736/2024).
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in eruro
6000,00
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4787/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5809/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- PIGN. VS TERZI n. 07184202400008421001 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170110661137000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180072258079000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190069794168000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190073190789000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190126957026000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200045603235000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200074591638000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210062734424000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220022801722000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116499323000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116499424000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230073770957000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120170011711653000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120170012763462000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120170012776507000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120180009140990000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120180022853238000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120190008964677000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120190021256045000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120210007936181000
- AVVISO ADDEBITO n. 37120220006345662000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 507/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 5.8.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate SS di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 07184202400008421001, ricevuto a mezzo PEC il 07/06/2024 ed i relativi atti presupposti, ritenuti mai ritualmente notificati.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha eccepito: 1) l'omessa notifica del pignoramento presso terzi al contribuente debitore destinatario del provvedimento in violazione dell'art. 547 c.p.c. e dell'art. 6 della L.
212/2000, inesistenza ritenuta non sanabile ex art. 156 c.p.c.; 2) l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento necessaria a riattivare i titoli scaduti da oltre un anno, in violazione dell'art. 50 del Dpr 602/73;
3) la nullità dell'intera procedura di riscossione per l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti, ossia
- nella fattispecie - delle cartelle a cui si riferivano i ruoli impugnati;
4) la prescrizione quinquennale dei ruoli dalla data di notifica con riferimento ad alcune pretese specificamente indicate;
5) la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi dei predetti atti presupposti;
6) il difetto di motivazione.
Il ricorrente ha chiesto dunque di dichiarare la nullità del pignoramento e delle cartelle presupposte parziale o totale e dell'intera procedura di riscossione, vinte le spese con distrazione.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate - SS.
L'Ufficio ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione con riguardo agli avvisi di addebito presupposti riguardanti i contributi INPS, come da estratto di ruolo allegato;
inoltre ha dedotto la regolare notifica del pignoramento presso terzi al debitore in data 07/06/2024 all'indirizzo PEC del destinatario Nominativo_1. Email_3 estratto dal Registro INI PEC;
infine ha osservato che la cartella esattoriale n. 07120170110661137000 è stata notificata l'11/02/2018 e ad essa è seguita la notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione, analiticamente indicati. § 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 5809 del 2025, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.O. con riguardo all'eccezione relativa ai vizi propri del pignoramento ed agli avvisi di addebito presupposti e ha rigettato, per la restante parte, il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate SS, liquidate in euro 5000,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore del procuratore.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che ricorre il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario in relazione alle eccezioni aventi ad oggetto i vizi propri del pignoramento opposto, vale a dire la mancata notifica dello stesso pignoramento al debitore pignorato, in relazione alla violazione dell'art. 50 comma 2 del d.p.r. n. 602/1973, al difetto di motivazione, nonché quelli attinenti agli avvisi di addebito presupposti in quanto riguardanti pretese contributive e non tributi.
Per quanto concerne, invece, i vizi procedimentali, relativi alla illegittimità del pignoramento per la mancata notifica degli atti presupposti ed a quelli sostanziali, riferiti alla prescrizione quinquennale dei ruoli e delle sanzioni e degli interessi, ha rilevato che vi è prova documentale in atti della rituale notifica al ricorrente di dieci delle dodici cartelle presupposte alle date suindicate all'indirizzo PEC del destinatario Nominativo_1. Email_3 estratto dal Registro INI PEC.
Per quanto concerne le due cartelle di pagamento n. 07120170110661137000 e n. 07120180072258079000, della cui rituale notifica non sarebbe stata fornita la prova, la relativa pretesa tributaria sarebbe comunque divenuta definitiva stante la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento, ritualmente notificate a mezzo PEC, con la conseguente efficacia non solo interruttiva della prescrizione, ma anche di
“cristallizzazione” delle sottostanti pretese tributarie in quanto atti ad impugnazione obbligatoria
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente Ricorrente_1.
L'appellante ha ritenuto parzialmente illegittima la dichiarazione di difetto di giurisdizione in relazione ai vizi propri del pignoramento opposto.
Ha inoltre contestato la regolarità delle notificazioni, sia per difetti nel formato digitale utilizzato per le PEC, sia – per due cartelle – la mancata spedizione e il mancato ricevimento della raccomandata informativa.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - SS.
L'appellata ha ribadito la regolarità delle notificazioni effettuate e ha ribadito la correttezza della pronuncia impugnata in relazione alla declaratoria di difetto di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è infondato.
In via preliminare appare necessario valutare il motivo di impugnazione relativo alla dedotta illegittimità della declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione all'impugnazione dell'atto di pignoramento.
Il motivo è infondato.
Nell'ipotesi di avvenuta esecuzione di atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va individuato attribuendo alla giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria invece spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. Sez. Un, n. 21642 del 28/07/2021; Cass. Sez. Un., n. 7822 del 14/04/2020).
Quanto alla valutazione, viceversa, delle questioni relative alla legittimità della pretesa, sussiste la giurisdizione del giudice tributario, così come riconosciuto dal giudice di primo grado, ma l'appello non è fondato.
Va in premessa osservato che in materia di processo civile telematico, la giurisprudenza ha affermato che,
“a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. [giust.] n. 44 del
2011 […], in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi
2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132-02).
Il principio di equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermato dalla pronuncia appena richiamata è stato precisato da una pronuncia immediatamente successiva, secondo la quale “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo 'CAdES' e di tipo 'PAdES' sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato 'PAdES'” (Sez. 3, n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536-01).
L'equivalenza dei due formati “.p7m" e ".pdf", è stata, dunque, ripetutamente affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico.
Ma tale principio deve trovare evidentemente a fortiori applicazione anche per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”.
La Corte di Cassazione ha affermato, difatti, che “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
Quel che conta, dunque, ai fini della validità formale della cartella e della sua notificazione è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC).
La Suprema Corte ha del resto affermato che, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02; Sez. 5, n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343-01), considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03).
Dunque, in definitiva: “È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass. Sez. 5, n. 30922 del 03/12/2024).
Per altro verso, ed in fatto, non può dubitarsi che le cartelle esattoriali fossero riferibili all'Agenzia delle
Entrate SS, né il contribuente, nel corso del giudizio di primo grado, ha allegato alcun elemento di prova idoneo a contestare la natura sostanziale o la provenienza dei documenti notificati da un ente diverso,
o la loro falsità. In particolare, nel caso in cui le cartelle siano identificabili come atti provenienti dall'amministrazione non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni (cfr. Cass. Sez. 5, n. 30922 del 03/12/2024;
Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018).
Va ancora osservato che nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (cfr. per es. Cass. Sez. 1, n. 14063 del 21/05/2024) e nel caso di specie l'avvenuta conoscenza delle pretese da parte del contribuente appare del tutto evidente sulla scorta delle difese esperite.
In relazione, infine, al punto di motivazione relativo al consolidamento della pretesa portata dalle cartelle di pagamento n. 07120170110661137000 e n. 07120180072258079000 della cui rituale notifica si ritiene non sia stata fornita la prova, va osservato che in relazione allo stesso carico risultano notificate intimazioni di pagamento non impugnate.
In particolare: con riferimento alla cartella esattoriale n. 07120170110661137000, è stata notificata in data
26/4/2019 l'intimazione di pagamento n. 07120199019991349000; in data 30/9/2019 l'intimazione di pagamento n. 07120199037360618000; in data 7/3/2020 l'intimazione di pagamento n.
07120209020895149000; in data 4/3/2022 l'intimazione di pagamento n. 07120229002641942000 e in data
23/1/2024 l'intimazione di pagamento n. 07120249003272078000.
Con riferimento, invece, alla cartella esattoriale n. 07120180072258079000, è stata notificata in data
30/9/2019 l'intimazione di pagamento n. 07120199037360618000; in data 7/3/2020 l'intimazione di pagamento n. 07120209020895149000; in data 4/3/2022 l'intimazione di pagamento n.
07120229002641942000 e in data 23/6/2023 l'intimazione di pagamento n. 07120239010245176000.
Tali notificazioni rendono definitiva la pretesa dell'amministrazione, così come osservato con orientamento consolidato in sede di legittimità, per il quale “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d. P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” (Cass. n. 6436/2025; cfr. anche Cass. n. 22108/2024 e Cass. n. 10736/2024).
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in eruro
6000,00