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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/11/2025, n. 11327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11327 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45433/2024 RG promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in
Roma, Viale Giulio AR n. 95 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
RA EN in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
AR CC 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 13.12.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 36113 del 2023 per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge 118/1971
nonché dello status ex art. 3, comma 3 e/o 1 della legge 104/1992 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni CP_2
della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità e/o all'assegno di assistenza e dello status di disabilità grave e/o lieve.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 5
novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che la ricorrente non Persona_2
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971 e dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge n.
118/1971, mentre presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di disabilità lieve ai sensi dell'art 3, comma 1, legge n. 104/1992 e smi a far data dalla domanda amministrativa.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
2 Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, della legge 104/1992 e smi a far data dalla domanda amministrativa (2.05.2023).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione per ¾ delle spese di lite dei due procedimenti, mentre l' deve essere condannato al pagamento, in favore CP_2
della ricorrente, del residuo ¼, che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 45433/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, della Parte_1
legge 104/1992 e smi a far data dalla domanda amministrativa del 2.05.2023;
-compensa per ¾ tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della ricorrente, del residuo ¼, che liquida in € 848,25, oltre IVA, CPA
e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma lì 5 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
3 (Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45433/2024 RG promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in
Roma, Viale Giulio AR n. 95 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
RA EN in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
AR CC 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 13.12.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 36113 del 2023 per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge 118/1971
nonché dello status ex art. 3, comma 3 e/o 1 della legge 104/1992 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni CP_2
della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità e/o all'assegno di assistenza e dello status di disabilità grave e/o lieve.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 5
novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che la ricorrente non Persona_2
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971 e dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge n.
118/1971, mentre presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di disabilità lieve ai sensi dell'art 3, comma 1, legge n. 104/1992 e smi a far data dalla domanda amministrativa.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
2 Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, della legge 104/1992 e smi a far data dalla domanda amministrativa (2.05.2023).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione per ¾ delle spese di lite dei due procedimenti, mentre l' deve essere condannato al pagamento, in favore CP_2
della ricorrente, del residuo ¼, che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 45433/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, della Parte_1
legge 104/1992 e smi a far data dalla domanda amministrativa del 2.05.2023;
-compensa per ¾ tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della ricorrente, del residuo ¼, che liquida in € 848,25, oltre IVA, CPA
e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma lì 5 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
3 (Dott.ssa Maria De Renzis)
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