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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1511/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1511/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica (RC), Via E. De Nicola n. 5, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Pugliese, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Marina di Gioiosa Ionica (RC), via C. Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Commisso, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti rispettivamente in data 25.09.2024 e
26.09.2024.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 24 novembre 2022, formulava opposizione Parte_1
avverso il precetto in rinnovazione notificatole in data 17 novembre 2022 dal in Controparte_1
persona del sindaco pro tempore, con cui le era stato intimato, in qualità di erede di Per_1
, il pagamento della complessiva somma pari ad € 18.805,54, in virtù della sentenza n.
[...]
Pag. 1 a 11 91/2018, emessa in data 15 febbraio 2018 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, munita di formula esecutiva il 4 novembre 2019.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'invalidità del precetto opposto sia in quanto notificatole per l'intero ammontare del credito, in violazione dell'art. 754 c.c., sia in quanto non preceduto dalla preventiva notifica del titolo esecutivo, come, invece, imposto ai sensi dell'art. 477 c.p.c..
Rassegnava, pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis:- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per le gravi ragioni indicate nella premessa del presente atto;
- nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione
e dichiarare invalido e/o inefficace il precetto oggi impugnato, per violazione dell'art. 754 I comma
c.p.c., e di conseguenza dichiarare che il creditore istante, nella specie il in Controparte_1
persona del l.r.p.t., non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nel merito, in via subordinata, accogliere la presente opposizione e dichiarare invalido e/o inefficace il precetto oggi impugnato, per violazione dell'art. 477 I comma c.p.c. e, di conseguenza, dichiarare che il creditore istante, nella specie il in persona del l.r.p.t., non ha diritto di procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata;
- per l'effetto, condannare l'odierno convenuto - creditore istante - al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore costituito”.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata il 5 aprile 2023, il CP_1
si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto. Rassegnava, pertanto, le
[...] seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese rigettare le domande spiegate da parte attrice poiché infondate in fatto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge. IN VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi di accoglimento delle deduzioni di parte attrice compensare le spese del giudizio alla luce della condotta tenuta dalla stessa parte attrice”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La parte opponente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., sollevava eccezione di nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita dal in quanto rilasciata a margine di un precetto invalidamente notificato e, in Controparte_1 ogni caso, preceduta da una delibera della Giunta dall'incerto contenuto. Il giudice onorario precedentemente assegnatario del fascicolo, riscontrata l'erronea indicazione del numero della sentenza di primo grado nella delibera della Giunta, con ordinanza del 30 novembre 2023, assegnava a parte opposta termine perentorio per regolarizzare la procura alle liti. Riassegnato nelle
Pag. 2 a 11 more il procedimento alla scrivente, la causa, preso atto di quanto chiesto dalle parti, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 settembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale era trattenuta in decisione mediante concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di mancanza di una valida procura alle liti in capo al difensore costituito nell'interesse della parte opposta.
E, infatti, risulta ex actis che, a margine dell'originario precetto, il Sindaco pro tempore del aveva rilasciato la procura alle liti in favore dell'Avv. Stefano Commisso Controparte_1 affinché quest'ultimo rappresentasse e difendesse l'ente “nel presente procedimento e nelle eventuali fasi di esecuzione, opposizione e impugnazione”.
Questo Tribunale ritiene, con ciò dovendosi discostare dalle valutazioni espresse dal giudice onorario nell'ordinanza del 20 novembre 2023, che tale procura debba considerarsi validamente rilasciata, sin dall'origine, all'Avv. Stefano Commisso.
Per un verso, infatti, poiché la procura è stata conferita al difensore direttamente dal Sindaco, appare irrilevante, ai fini della valida costituzione in giudizio dell'ente, il tenore della delibera della
Giunta. Sul punto è sufficiente il richiamo ai condivisibili orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del è il Sindaco e non la Giunta, la CP_1 cui delibera, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica.” (Cass. n.
5802 del 23/03/2016) con la conseguenza che “ai fini della rappresentanza in giudizio del CP_1
l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione” (Cass. n. 26043 del 04/10/2024;
n.26043 Cass. n. 6555 del 20/03/2014; Cass., n. 11516 del 17/5/2007; Cass. n. 5802 del 23/03/2016;
Cass. n. 16457 del 21/06/2018).
Per altro verso, neppure può dirsi che la procura rilasciata a margine del precetto originario, notificato in data 18 maggio 2020, richiamata nell'atto di precetto in rinnovazione oggetto di opposizione e nella comparsa di costituzione e risposta del Comune opposto, possa considerarsi inesistente o viziata. Se, infatti, è indiscusso che la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito (cfr., per tutte, Cass. n. 20897 del 29/09/2009; Cass. n. 26296 del
Pag. 3 a 11 14/12/2007), una tale regola non può che valere a fortiori allorché la procura sia conferita – come nella specie - unitamente al primo atto della procedura esecutiva (cfr. in senso conforme, Cass. n.
11613 del 26/05/2011 “Nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell'atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all'atto di precetto in rinnovazione notificato nell'ambito della medesima procedura esecutiva”.). È evidente, del resto, dal surrichiamato tenore della procura alle liti rilasciata, che vi fosse, sin dall'inizio, la volontà del Sindaco di conferire all'Avv. Stefano Commisso il mandato a rappresentare giudizialmente l'ente ai fini dell'attuazione coattiva dei comandi giudiziali contenuti nelle sentenze allegate al precetto. Né potrebbe valere ad inficiare tale conclusione l'eventuale accertamento dei profili di invalidità della notifica dell'originaria intimazione denunciati dalla parte opponente: eventuali vizi relativi al corretto perfezionamento del procedimento notificatorio incidono solo sui profili di conoscibilità dell'atto nei confronti del destinatario ma non si ripercuotono sull'esistenza e sulla validità della procura alle liti allegata. Il rilascio della procura alle liti, infatti, è essenziale per la successiva instaurazione del valido rapporto processuale e, a tal fine, è sufficiente che essa sia apposta su un atto depositato al momento della costituzione in giudizio della parte da cui emerga inequivocabilmente la volontà di conferire il mandato, come, nella specie, riscontrato (cfr. sul punto le considerazioni svolte Cass. n.
6404 del 16/03/2009).
Tanto considerato, allora, l'ordine impartito dal precedente giudice assegnatario del fascicolo nell'ordinanza del 30 novembre 2023 e il successivo adempimento da parte del Comune opposto appaiono superflui.
Nel merito, i motivi di opposizione non sono fondati.
Con il primo motivo di opposizione, la parte opponente ha lamentato la violazione dell'art. 754 c.c. essendo stato il precetto notificato per il pagamento dell'intero ammontare del debito, nonostante l'esistenza di altri eredi del de cuius (nello specifico, , e Parte_2 Persona_2
, in qualità rispettivamente di coniuge e di figlie di ). La parte Persona_3 Persona_1
opposta ha contestato quanto ex adverso dedotto, eccependo l'assenza di prova in ordine all'effettiva qualità di eredi in capo a tali soggetti.
Osserva, invero, il Tribunale che, date le contestazioni formulate, il richiamo all'art. 754 c.c., pur astrattamente conferente, non sia adeguatamente supportato in punto di prova.
La suddetta disposizione normativa prevede, infatti, il criterio di ripartizione dei debiti tra i coeredi, affermando il principio della responsabilità in proporzione delle loro quote ereditarie, anche nei rapporti con il creditore. Essa va, dunque, interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di allegare e provare la sua posizione di coobbligato
Pag. 4 a 11 passivo, la sussistenza di altri eredi e la quota di sua pertinenza. In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi)” (Cass., n.17122 del 13/08/2020); conseguentemente, allorquando un tale onere probatorio non sia assolto, il creditore è legittimato a chiedere all'erede il pagamento del credito per l'intero (cfr. Cass. n. 7216 del 05/08/1997). Quanto alla prova dell'esistenza di altri coeredi, merita osservarsi che, al di fuori delle ipotesi di “accettazione espressa” (475 c.c.) o
“presunta” (art. 485 c.c.), la casistica giurisprudenziale è orientata nel senso di escludere che l'
“accettazione tacita” dell'eredità (art. 476 c.c.) possa essere desunta dalla mera presentazione della dichiarazione di successione - cui è obbligato il chiamato all'eredità ex art. 28 del D.Lgs.
31.10.1990, n. 346 - e dal pagamento della relativa imposta, richiedendosi a tal fine il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (Cass. n. 10796 dell'11/05/2009; Cass. n. 22317 del 21/10/2014). Affinché tali atti assumano rilievo è, tuttavia, essenziale dimostrare che essi siano stati posti in essere dal chiamato (cfr. Cass. n. 22769 del
13/08/2024 secondo cui “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”).
In applicazione di tali principi, deve dirsi che, nella specie, l'opponente – che mai ha contestato la propria veste di erede del padre - non ha adeguatamente dimostrato l'effettiva qualità di eredi in capo ai soggetti indicati.
Risultano, infatti, depositate in atti: 1) la dichiarazione di successione modificativa presentata all'Agenzia delle Entrate, da cui, tuttavia, non è possibile desumere i beni dichiarati e se vi sia stata una richiesta di voltura catastale, il relativo oggetto e da chi eventualmente quest'ultima sia provenuta;
2) il “certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento di imposta” rilasciato
Pag. 5 a 11 dall'Agenzia delle Entrate, in cui, tuttavia, si dà atto della presentazione dell'originaria dichiarazione di successione del 16 giugno 2017, della chiamata degli eredi ex lege e del versamento delle imposte, ma non anche dell'identità dei soggetti che abbiano effettuato tali adempimenti. Non sono state prodotte le volture catastali o altra documentazione equiparabile.
Tali documenti, in accordo ai principi sopra enunciati, non sono sufficienti a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte di , e Parte_2 Persona_2 [...]
. Né, del resto, può dirsi che queste ultime abbiano accettato espressamente o anche solo Per_3 presuntivamente l'eredità di , circostanze, queste, mai neppure allegate Persona_1 dall'opponente.
Alla luce delle superiori considerazioni, difetta, quindi, la prova in ordine all'esistenza di altri coeredi. Ne consegue che il precetto notificato dalla parte opposta per il pagamento dell'intero credito originariamente vantato nei confronti di deve considerarsi valido. Persona_1
D'altronde, non può essere revocato in dubbio che tale richiesta di pagamento sia legittima pur essendo incontestata l'esistenza di un altro soggetto coobbligato in solido - la società Riviera s.r.l. -
e ciò in applicazione della regola della solidarietà consacrata nell'art. 1292 c.c. che legittima il creditore ad agire indifferentemente nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori, fatta salva ogni facoltà di regresso nei rapporti interni tra le parti.
Neppure il secondo motivo di opposizione, basato sulla violazione dell'art. 477 c.p.c., appare fondato.
A fronte della produzione in atti, ad opera della parte opposta, di plurime notifiche dei titoli esecutivi giudiziali posti a fondamento del precetto, l'opponente ha, in particolare, eccepito la nullità della notifica eseguita il 20 febbraio 2020 (rectius, per i motivi che si diranno, 18 maggio
2020), poiché effettuata in un luogo diverso da quello di residenza, e della notifica del 17 marzo
2022, in quanto ricevuta da un soggetto erroneamente qualificatosi come convivente.
Nessuna di tali contestazioni coglie nel segno.
Quanto alla prima notifica, essa risulta essere eseguita da parte dell'Ufficiale Giudiziario, avvalendosi del servizio postale, tramite invio della raccomandata 78779672011-6 all'indirizzo
“Via Edmondo Buccarelli 4, 88100, Catanzaro”. Dall'avviso di ricevimento, risulta che il plico non
è stato consegnato alla destinataria per la sua temporanea assenza e che, conseguentemente, esso è stato depositato presso l'ufficio postale, previa immissione del relativo avviso nella cassetta corrispondente allo stabile trovato all'indirizzo e spedizione della relativa C.A.D.; risulta, altresì, che il plico è stato ritirato dal destinatario o da un suo delegato in data 18 maggio 2020 (si veda, in tal senso, il timbro apposto e controfirmato dall'agente postale).
Pag. 6 a 11 Parte opponente ha eccepito che, al tempo della notifica, ella non era residente a Catanzaro. A riprova, ha prodotto il certificato storico di residenza da cui risulta la sua residenza in “Locri, in via
Giacomo Matteotti snc p.3” a partire dall'11.01.2013, per “immigrazione da Catanzaro” nonché altri documenti (la busta paga, il contratto per la fornitura di acqua potabile e il contratto di prestito personale) da cui sarebbe evincibile la predetta circostanza.
Il Tribunale ritiene che tale documentazione sia insufficiente a dimostrare che il luogo di residenza effettiva della destinataria sia diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica.
In punto di diritto, giova ricordare che le attestazioni dell'addetto alla consegna, nel loro contenuto estrinseco, relativamente alle attività dallo stesso espletate, sono coperte da pubblica fede (Cass. n.
29537 del 24/12/2020; Cass. n. 30485 del 28/10/2021; Cass. n. 17591 del 31/05/2022), di talché deve ritenersi che, nella specie, l'addetto al recapito abbia provveduto all'immissione dell'avviso nella cassetta recante il nominativo della destinataria risultata temporaneamente assente, come dallo stesso riportato nell'avviso di ricevimento in atti.
Occorre altresì considerare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le risultanze stesse
(Cass. n. 7922 del 30/03/2018). Come precisato in più occasioni dalla Suprema Corte, "Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare
e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova." (Cass. n. 10107 del 09/05/2014 nonché, da ultimo, Cass. n. 7119 del 12/03/2020
e Cass. n. 9049 del 18/05/2020) sicché “Le indagini esperite in luogo dall'ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito dà luogo a delle presunzioni semplici, a vincere le quali ben può essere offerta la prova contraria: questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica intervenuta nel frattempo, che, come atto proveniente dalla stessa parte, dà luogo a sua volta a presunzione semplice di pari grado.
Questa corte, infatti, ha già ripetutamente affermato il principio che, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che
Pag. 7 a 11 indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (Cass. 19 luglio 2005 n. 15200)." (Cass. n. 10107 del 09/05/2014).
Nella specie, la mera difformità della residenza anagrafica non può, dunque, considerarsi prova contraria idonea a vincere la presunzione semplice di assenza temporanea della destinataria nel luogo di recapito ricavabile dalle indagini esperite in loco dall'addetto alla consegna, dovendo, per contro, presumersi che, proprio in detto luogo, si trovasse la dimora di . Parte_1
Né, del resto, possono ricavarsi utili elementi in senso contrario dall'ulteriore documentazione depositata in atti. I documenti prodotti si riferiscono ad anni successivi a quello in cui è stata eseguita la notifica (2020). In particolare, la busta paga si riferisce al mese di aprile 2023, il contratto di prestito personale – da cui, invero, non sembra emergere alcuna indicazione circa l'indirizzo di residenza – risale all'anno 2022 e, infine, il contratto di fornitura idrica – relativo, tra l'altro, ad un immobile sito ad un indirizzo diverso (Via Nosside, snc, Locri) rispetto a quello risultante dal certificato storico di residenza prodotto dalla stessa opponente – risale all'anno 2021.
A tale ultimo riguardo, il fatto che il contratto di fornitura idrica relativo a tale immobile risulti essere stato stipulato solo nell'anno 2021 avvalora il convincimento in base al quale tale unità immobiliare non era presumibilmente abitata in precedenza da . Parte_1
Data l'insufficienza delle prove offerte, non può, dunque, affermarsi che la parte opponente, al momento della notifica, risiedesse in un luogo diverso da quello in cui essa è stata eseguita.
In ogni caso, assume indubbio rilievo la circostanza che il plico contenente i titoli esecutivi giudiziali risulta essere stato ritirato presso l'ufficio postale il 18 maggio 2020 (profilo non contestato), da ciò dovendosene desumere l'avvenuta conoscenza da parte della destinataria (cfr. le argomentazioni di Cass. n. 26287 del 17/10/2019 secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione, che si ha per perfezionato a tale data.”).
Pag. 8 a 11 Del resto, pur laddove si volesse sostenere che il mero ritiro del plico sia insufficiente a far ritenere validamente perfezionato il procedimento notificatorio, non può ignorarsi che emerge ex actis la validità della successiva notifica dei titoli esecutivi giudiziali eseguita in data 17 marzo 2022.
Invero, l'opponente ne ha eccepito la nullità, asserendo che la consegna del plico è avvenuta nelle mani di , falsamente dichiaratasi convivente di . A Parte_2 Parte_1 riprova di ciò, ha depositato una “autocertificazione di residenza”, sottoscritta dalla stessa Pt_2 in cui quest'ultima ha dichiarato di essere residente a [...] dal giugno
2014.
Tale eccezione non coglie, tuttavia, nel segno.
Non può non considerarsi, infatti, che la notifica del 17 marzo 2022, è stata eseguita dall'Ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. In particolare, dalla relata di notifica redatta il 14 marzo
2022, risulta che quest'ultimo, recatosi all'indirizzo della destinataria, ha compiuto tutte le formalità indicate nella citata norma;
l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del plico (Mod. 23i RAG, certamente afferente alla notifica de qua, come desumibile dalla riproduzione del medesimo numero di cronologico (719/A)) risulta sottoscritto da , in Parte_2
qualità di familiare convivente.
Tanto basta a far ritenere perfezionato il procedimento notificatorio.
Merita osservarsi, al riguardo, che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, poiché la raccomandata informativa contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non soggiace alle disposizioni della L. n. 890/1992 e del codice di rito, bensì solo al rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale (cfr. Cass. n. 15315 del 04/07/2014). Il regolamento postale, in particolare, dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" e che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”. È, dunque, sufficiente, al fine di far ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza che gravi in capo all'ufficiale postale altro adempimento se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza
(in termini, Cass. n. 11708 del 27/05/2011).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla notifica degli atti effettuata in base al disposto dell'art. 139 c.p.c., ma con principi estendibili a fortiori nell'ipotesi di invio di una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, ha precisato che: "In tema di notificazioni, la
Pag. 9 a 11 consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2,
c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la
"persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo" (Cass. n. 11228 del 28/04/2021).
Orbene, nel caso di specie, la notifica è pacificamente avvenuta nel luogo di residenza della destinataria;
la raccomandata informativa è stata debitamente spedita e consegnata presso il medesimo indirizzo, come risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, qualificatasi come familiare convivente. L'opponente, pur non revocando in dubbio la qualità di familiare di si è limitata a contestare l'esistenza di un rapporto di Parte_2
convivenza con la madre. Tale circostanza, tuttavia, non può dirsi adeguatamente provata.
All'autocertificazione di residenza sottoscritta da il 19 giugno 2023 - Parte_2
prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. del 3 luglio 2023 dell'opponente
- non può che riconoscersi un'efficacia equiparabile a qualsiasi altra certificazione anagrafica: la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46, lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è, infatti, destinata a sostituire quanto risultante dal certificato di residenza che, in accordo a quanto sopra osservato, non può assumere decisivo rilievo ai fini della prova dell'effettivo rapporto di convivenza. Né, del resto, aggiunge alcunché sul punto la dichiarazione di successione, trattandosi di una dichiarazione di parte in cui sono riprodotte le risultanze anagrafiche.
Non potendosi dire dimostrata l'assenza del rapporto di convivenza tra e Parte_1
e non essendo state fornite ulteriori prove in ordine alla mancata Parte_2
incolpevole ricezione del plico da parte della prima, deve, dunque, ritenersi che la suddetta notifica dei titoli esecutivi giudiziali si sia validamente perfezionata.
Del resto, non può non considerarsi che lo stesso precetto in rinnovazione oggetto della presente opposizione è stato notificato con le medesime modalità con cui si è perfezionata la notifica da ultimo vagliata: esso, infatti, risulta recapitato a ai sensi dell'art. 140 c.p.c., Parte_1
con avviso di ricevimento della C.A.D. sottoscritto, il 16 novembre 2022, da Parte_2
, qualificatasi, anche in questa occasione, familiare convivente.
[...]
Pag. 10 a 11 In conclusione, provata nei termini anzidetti la preventiva notifica dei titoli esecutivi giudiziali posti a fondamento del precetto in rinnovazione opposto, alcuna violazione dell'art. 477 c.p.c. può dirsi integrata nella specie.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione è, pertanto, infondata e va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, individuato in base al valore della causa, applicando i parametri minimi per tutte le fasi, attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, la natura documentale del giudizio e l'omesso deposito di scritti conclusionali da parte dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 in persona del sindaco pro tempore, che liquida in € 2.540,00, per compensi, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 28 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1511/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica (RC), Via E. De Nicola n. 5, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Pugliese, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Marina di Gioiosa Ionica (RC), via C. Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Commisso, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti rispettivamente in data 25.09.2024 e
26.09.2024.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 24 novembre 2022, formulava opposizione Parte_1
avverso il precetto in rinnovazione notificatole in data 17 novembre 2022 dal in Controparte_1
persona del sindaco pro tempore, con cui le era stato intimato, in qualità di erede di Per_1
, il pagamento della complessiva somma pari ad € 18.805,54, in virtù della sentenza n.
[...]
Pag. 1 a 11 91/2018, emessa in data 15 febbraio 2018 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, munita di formula esecutiva il 4 novembre 2019.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'invalidità del precetto opposto sia in quanto notificatole per l'intero ammontare del credito, in violazione dell'art. 754 c.c., sia in quanto non preceduto dalla preventiva notifica del titolo esecutivo, come, invece, imposto ai sensi dell'art. 477 c.p.c..
Rassegnava, pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis:- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per le gravi ragioni indicate nella premessa del presente atto;
- nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione
e dichiarare invalido e/o inefficace il precetto oggi impugnato, per violazione dell'art. 754 I comma
c.p.c., e di conseguenza dichiarare che il creditore istante, nella specie il in Controparte_1
persona del l.r.p.t., non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nel merito, in via subordinata, accogliere la presente opposizione e dichiarare invalido e/o inefficace il precetto oggi impugnato, per violazione dell'art. 477 I comma c.p.c. e, di conseguenza, dichiarare che il creditore istante, nella specie il in persona del l.r.p.t., non ha diritto di procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata;
- per l'effetto, condannare l'odierno convenuto - creditore istante - al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore costituito”.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata il 5 aprile 2023, il CP_1
si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto. Rassegnava, pertanto, le
[...] seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese rigettare le domande spiegate da parte attrice poiché infondate in fatto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge. IN VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi di accoglimento delle deduzioni di parte attrice compensare le spese del giudizio alla luce della condotta tenuta dalla stessa parte attrice”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La parte opponente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., sollevava eccezione di nullità e/o inesistenza della procura alle liti conferita dal in quanto rilasciata a margine di un precetto invalidamente notificato e, in Controparte_1 ogni caso, preceduta da una delibera della Giunta dall'incerto contenuto. Il giudice onorario precedentemente assegnatario del fascicolo, riscontrata l'erronea indicazione del numero della sentenza di primo grado nella delibera della Giunta, con ordinanza del 30 novembre 2023, assegnava a parte opposta termine perentorio per regolarizzare la procura alle liti. Riassegnato nelle
Pag. 2 a 11 more il procedimento alla scrivente, la causa, preso atto di quanto chiesto dalle parti, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 settembre 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale era trattenuta in decisione mediante concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di mancanza di una valida procura alle liti in capo al difensore costituito nell'interesse della parte opposta.
E, infatti, risulta ex actis che, a margine dell'originario precetto, il Sindaco pro tempore del aveva rilasciato la procura alle liti in favore dell'Avv. Stefano Commisso Controparte_1 affinché quest'ultimo rappresentasse e difendesse l'ente “nel presente procedimento e nelle eventuali fasi di esecuzione, opposizione e impugnazione”.
Questo Tribunale ritiene, con ciò dovendosi discostare dalle valutazioni espresse dal giudice onorario nell'ordinanza del 20 novembre 2023, che tale procura debba considerarsi validamente rilasciata, sin dall'origine, all'Avv. Stefano Commisso.
Per un verso, infatti, poiché la procura è stata conferita al difensore direttamente dal Sindaco, appare irrilevante, ai fini della valida costituzione in giudizio dell'ente, il tenore della delibera della
Giunta. Sul punto è sufficiente il richiamo ai condivisibili orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del è il Sindaco e non la Giunta, la CP_1 cui delibera, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica.” (Cass. n.
5802 del 23/03/2016) con la conseguenza che “ai fini della rappresentanza in giudizio del CP_1
l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione” (Cass. n. 26043 del 04/10/2024;
n.26043 Cass. n. 6555 del 20/03/2014; Cass., n. 11516 del 17/5/2007; Cass. n. 5802 del 23/03/2016;
Cass. n. 16457 del 21/06/2018).
Per altro verso, neppure può dirsi che la procura rilasciata a margine del precetto originario, notificato in data 18 maggio 2020, richiamata nell'atto di precetto in rinnovazione oggetto di opposizione e nella comparsa di costituzione e risposta del Comune opposto, possa considerarsi inesistente o viziata. Se, infatti, è indiscusso che la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito (cfr., per tutte, Cass. n. 20897 del 29/09/2009; Cass. n. 26296 del
Pag. 3 a 11 14/12/2007), una tale regola non può che valere a fortiori allorché la procura sia conferita – come nella specie - unitamente al primo atto della procedura esecutiva (cfr. in senso conforme, Cass. n.
11613 del 26/05/2011 “Nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell'atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all'atto di precetto in rinnovazione notificato nell'ambito della medesima procedura esecutiva”.). È evidente, del resto, dal surrichiamato tenore della procura alle liti rilasciata, che vi fosse, sin dall'inizio, la volontà del Sindaco di conferire all'Avv. Stefano Commisso il mandato a rappresentare giudizialmente l'ente ai fini dell'attuazione coattiva dei comandi giudiziali contenuti nelle sentenze allegate al precetto. Né potrebbe valere ad inficiare tale conclusione l'eventuale accertamento dei profili di invalidità della notifica dell'originaria intimazione denunciati dalla parte opponente: eventuali vizi relativi al corretto perfezionamento del procedimento notificatorio incidono solo sui profili di conoscibilità dell'atto nei confronti del destinatario ma non si ripercuotono sull'esistenza e sulla validità della procura alle liti allegata. Il rilascio della procura alle liti, infatti, è essenziale per la successiva instaurazione del valido rapporto processuale e, a tal fine, è sufficiente che essa sia apposta su un atto depositato al momento della costituzione in giudizio della parte da cui emerga inequivocabilmente la volontà di conferire il mandato, come, nella specie, riscontrato (cfr. sul punto le considerazioni svolte Cass. n.
6404 del 16/03/2009).
Tanto considerato, allora, l'ordine impartito dal precedente giudice assegnatario del fascicolo nell'ordinanza del 30 novembre 2023 e il successivo adempimento da parte del Comune opposto appaiono superflui.
Nel merito, i motivi di opposizione non sono fondati.
Con il primo motivo di opposizione, la parte opponente ha lamentato la violazione dell'art. 754 c.c. essendo stato il precetto notificato per il pagamento dell'intero ammontare del debito, nonostante l'esistenza di altri eredi del de cuius (nello specifico, , e Parte_2 Persona_2
, in qualità rispettivamente di coniuge e di figlie di ). La parte Persona_3 Persona_1
opposta ha contestato quanto ex adverso dedotto, eccependo l'assenza di prova in ordine all'effettiva qualità di eredi in capo a tali soggetti.
Osserva, invero, il Tribunale che, date le contestazioni formulate, il richiamo all'art. 754 c.c., pur astrattamente conferente, non sia adeguatamente supportato in punto di prova.
La suddetta disposizione normativa prevede, infatti, il criterio di ripartizione dei debiti tra i coeredi, affermando il principio della responsabilità in proporzione delle loro quote ereditarie, anche nei rapporti con il creditore. Essa va, dunque, interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di allegare e provare la sua posizione di coobbligato
Pag. 4 a 11 passivo, la sussistenza di altri eredi e la quota di sua pertinenza. In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi)” (Cass., n.17122 del 13/08/2020); conseguentemente, allorquando un tale onere probatorio non sia assolto, il creditore è legittimato a chiedere all'erede il pagamento del credito per l'intero (cfr. Cass. n. 7216 del 05/08/1997). Quanto alla prova dell'esistenza di altri coeredi, merita osservarsi che, al di fuori delle ipotesi di “accettazione espressa” (475 c.c.) o
“presunta” (art. 485 c.c.), la casistica giurisprudenziale è orientata nel senso di escludere che l'
“accettazione tacita” dell'eredità (art. 476 c.c.) possa essere desunta dalla mera presentazione della dichiarazione di successione - cui è obbligato il chiamato all'eredità ex art. 28 del D.Lgs.
31.10.1990, n. 346 - e dal pagamento della relativa imposta, richiedendosi a tal fine il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (Cass. n. 10796 dell'11/05/2009; Cass. n. 22317 del 21/10/2014). Affinché tali atti assumano rilievo è, tuttavia, essenziale dimostrare che essi siano stati posti in essere dal chiamato (cfr. Cass. n. 22769 del
13/08/2024 secondo cui “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”).
In applicazione di tali principi, deve dirsi che, nella specie, l'opponente – che mai ha contestato la propria veste di erede del padre - non ha adeguatamente dimostrato l'effettiva qualità di eredi in capo ai soggetti indicati.
Risultano, infatti, depositate in atti: 1) la dichiarazione di successione modificativa presentata all'Agenzia delle Entrate, da cui, tuttavia, non è possibile desumere i beni dichiarati e se vi sia stata una richiesta di voltura catastale, il relativo oggetto e da chi eventualmente quest'ultima sia provenuta;
2) il “certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento di imposta” rilasciato
Pag. 5 a 11 dall'Agenzia delle Entrate, in cui, tuttavia, si dà atto della presentazione dell'originaria dichiarazione di successione del 16 giugno 2017, della chiamata degli eredi ex lege e del versamento delle imposte, ma non anche dell'identità dei soggetti che abbiano effettuato tali adempimenti. Non sono state prodotte le volture catastali o altra documentazione equiparabile.
Tali documenti, in accordo ai principi sopra enunciati, non sono sufficienti a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte di , e Parte_2 Persona_2 [...]
. Né, del resto, può dirsi che queste ultime abbiano accettato espressamente o anche solo Per_3 presuntivamente l'eredità di , circostanze, queste, mai neppure allegate Persona_1 dall'opponente.
Alla luce delle superiori considerazioni, difetta, quindi, la prova in ordine all'esistenza di altri coeredi. Ne consegue che il precetto notificato dalla parte opposta per il pagamento dell'intero credito originariamente vantato nei confronti di deve considerarsi valido. Persona_1
D'altronde, non può essere revocato in dubbio che tale richiesta di pagamento sia legittima pur essendo incontestata l'esistenza di un altro soggetto coobbligato in solido - la società Riviera s.r.l. -
e ciò in applicazione della regola della solidarietà consacrata nell'art. 1292 c.c. che legittima il creditore ad agire indifferentemente nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori, fatta salva ogni facoltà di regresso nei rapporti interni tra le parti.
Neppure il secondo motivo di opposizione, basato sulla violazione dell'art. 477 c.p.c., appare fondato.
A fronte della produzione in atti, ad opera della parte opposta, di plurime notifiche dei titoli esecutivi giudiziali posti a fondamento del precetto, l'opponente ha, in particolare, eccepito la nullità della notifica eseguita il 20 febbraio 2020 (rectius, per i motivi che si diranno, 18 maggio
2020), poiché effettuata in un luogo diverso da quello di residenza, e della notifica del 17 marzo
2022, in quanto ricevuta da un soggetto erroneamente qualificatosi come convivente.
Nessuna di tali contestazioni coglie nel segno.
Quanto alla prima notifica, essa risulta essere eseguita da parte dell'Ufficiale Giudiziario, avvalendosi del servizio postale, tramite invio della raccomandata 78779672011-6 all'indirizzo
“Via Edmondo Buccarelli 4, 88100, Catanzaro”. Dall'avviso di ricevimento, risulta che il plico non
è stato consegnato alla destinataria per la sua temporanea assenza e che, conseguentemente, esso è stato depositato presso l'ufficio postale, previa immissione del relativo avviso nella cassetta corrispondente allo stabile trovato all'indirizzo e spedizione della relativa C.A.D.; risulta, altresì, che il plico è stato ritirato dal destinatario o da un suo delegato in data 18 maggio 2020 (si veda, in tal senso, il timbro apposto e controfirmato dall'agente postale).
Pag. 6 a 11 Parte opponente ha eccepito che, al tempo della notifica, ella non era residente a Catanzaro. A riprova, ha prodotto il certificato storico di residenza da cui risulta la sua residenza in “Locri, in via
Giacomo Matteotti snc p.3” a partire dall'11.01.2013, per “immigrazione da Catanzaro” nonché altri documenti (la busta paga, il contratto per la fornitura di acqua potabile e il contratto di prestito personale) da cui sarebbe evincibile la predetta circostanza.
Il Tribunale ritiene che tale documentazione sia insufficiente a dimostrare che il luogo di residenza effettiva della destinataria sia diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica.
In punto di diritto, giova ricordare che le attestazioni dell'addetto alla consegna, nel loro contenuto estrinseco, relativamente alle attività dallo stesso espletate, sono coperte da pubblica fede (Cass. n.
29537 del 24/12/2020; Cass. n. 30485 del 28/10/2021; Cass. n. 17591 del 31/05/2022), di talché deve ritenersi che, nella specie, l'addetto al recapito abbia provveduto all'immissione dell'avviso nella cassetta recante il nominativo della destinataria risultata temporaneamente assente, come dallo stesso riportato nell'avviso di ricevimento in atti.
Occorre altresì considerare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le risultanze stesse
(Cass. n. 7922 del 30/03/2018). Come precisato in più occasioni dalla Suprema Corte, "Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare
e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova." (Cass. n. 10107 del 09/05/2014 nonché, da ultimo, Cass. n. 7119 del 12/03/2020
e Cass. n. 9049 del 18/05/2020) sicché “Le indagini esperite in luogo dall'ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito dà luogo a delle presunzioni semplici, a vincere le quali ben può essere offerta la prova contraria: questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica intervenuta nel frattempo, che, come atto proveniente dalla stessa parte, dà luogo a sua volta a presunzione semplice di pari grado.
Questa corte, infatti, ha già ripetutamente affermato il principio che, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che
Pag. 7 a 11 indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (Cass. 19 luglio 2005 n. 15200)." (Cass. n. 10107 del 09/05/2014).
Nella specie, la mera difformità della residenza anagrafica non può, dunque, considerarsi prova contraria idonea a vincere la presunzione semplice di assenza temporanea della destinataria nel luogo di recapito ricavabile dalle indagini esperite in loco dall'addetto alla consegna, dovendo, per contro, presumersi che, proprio in detto luogo, si trovasse la dimora di . Parte_1
Né, del resto, possono ricavarsi utili elementi in senso contrario dall'ulteriore documentazione depositata in atti. I documenti prodotti si riferiscono ad anni successivi a quello in cui è stata eseguita la notifica (2020). In particolare, la busta paga si riferisce al mese di aprile 2023, il contratto di prestito personale – da cui, invero, non sembra emergere alcuna indicazione circa l'indirizzo di residenza – risale all'anno 2022 e, infine, il contratto di fornitura idrica – relativo, tra l'altro, ad un immobile sito ad un indirizzo diverso (Via Nosside, snc, Locri) rispetto a quello risultante dal certificato storico di residenza prodotto dalla stessa opponente – risale all'anno 2021.
A tale ultimo riguardo, il fatto che il contratto di fornitura idrica relativo a tale immobile risulti essere stato stipulato solo nell'anno 2021 avvalora il convincimento in base al quale tale unità immobiliare non era presumibilmente abitata in precedenza da . Parte_1
Data l'insufficienza delle prove offerte, non può, dunque, affermarsi che la parte opponente, al momento della notifica, risiedesse in un luogo diverso da quello in cui essa è stata eseguita.
In ogni caso, assume indubbio rilievo la circostanza che il plico contenente i titoli esecutivi giudiziali risulta essere stato ritirato presso l'ufficio postale il 18 maggio 2020 (profilo non contestato), da ciò dovendosene desumere l'avvenuta conoscenza da parte della destinataria (cfr. le argomentazioni di Cass. n. 26287 del 17/10/2019 secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione, che si ha per perfezionato a tale data.”).
Pag. 8 a 11 Del resto, pur laddove si volesse sostenere che il mero ritiro del plico sia insufficiente a far ritenere validamente perfezionato il procedimento notificatorio, non può ignorarsi che emerge ex actis la validità della successiva notifica dei titoli esecutivi giudiziali eseguita in data 17 marzo 2022.
Invero, l'opponente ne ha eccepito la nullità, asserendo che la consegna del plico è avvenuta nelle mani di , falsamente dichiaratasi convivente di . A Parte_2 Parte_1 riprova di ciò, ha depositato una “autocertificazione di residenza”, sottoscritta dalla stessa Pt_2 in cui quest'ultima ha dichiarato di essere residente a [...] dal giugno
2014.
Tale eccezione non coglie, tuttavia, nel segno.
Non può non considerarsi, infatti, che la notifica del 17 marzo 2022, è stata eseguita dall'Ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. In particolare, dalla relata di notifica redatta il 14 marzo
2022, risulta che quest'ultimo, recatosi all'indirizzo della destinataria, ha compiuto tutte le formalità indicate nella citata norma;
l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del plico (Mod. 23i RAG, certamente afferente alla notifica de qua, come desumibile dalla riproduzione del medesimo numero di cronologico (719/A)) risulta sottoscritto da , in Parte_2
qualità di familiare convivente.
Tanto basta a far ritenere perfezionato il procedimento notificatorio.
Merita osservarsi, al riguardo, che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, poiché la raccomandata informativa contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non soggiace alle disposizioni della L. n. 890/1992 e del codice di rito, bensì solo al rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale (cfr. Cass. n. 15315 del 04/07/2014). Il regolamento postale, in particolare, dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" e che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”. È, dunque, sufficiente, al fine di far ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza che gravi in capo all'ufficiale postale altro adempimento se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza
(in termini, Cass. n. 11708 del 27/05/2011).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla notifica degli atti effettuata in base al disposto dell'art. 139 c.p.c., ma con principi estendibili a fortiori nell'ipotesi di invio di una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, ha precisato che: "In tema di notificazioni, la
Pag. 9 a 11 consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2,
c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la
"persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo" (Cass. n. 11228 del 28/04/2021).
Orbene, nel caso di specie, la notifica è pacificamente avvenuta nel luogo di residenza della destinataria;
la raccomandata informativa è stata debitamente spedita e consegnata presso il medesimo indirizzo, come risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, qualificatasi come familiare convivente. L'opponente, pur non revocando in dubbio la qualità di familiare di si è limitata a contestare l'esistenza di un rapporto di Parte_2
convivenza con la madre. Tale circostanza, tuttavia, non può dirsi adeguatamente provata.
All'autocertificazione di residenza sottoscritta da il 19 giugno 2023 - Parte_2
prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. del 3 luglio 2023 dell'opponente
- non può che riconoscersi un'efficacia equiparabile a qualsiasi altra certificazione anagrafica: la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46, lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è, infatti, destinata a sostituire quanto risultante dal certificato di residenza che, in accordo a quanto sopra osservato, non può assumere decisivo rilievo ai fini della prova dell'effettivo rapporto di convivenza. Né, del resto, aggiunge alcunché sul punto la dichiarazione di successione, trattandosi di una dichiarazione di parte in cui sono riprodotte le risultanze anagrafiche.
Non potendosi dire dimostrata l'assenza del rapporto di convivenza tra e Parte_1
e non essendo state fornite ulteriori prove in ordine alla mancata Parte_2
incolpevole ricezione del plico da parte della prima, deve, dunque, ritenersi che la suddetta notifica dei titoli esecutivi giudiziali si sia validamente perfezionata.
Del resto, non può non considerarsi che lo stesso precetto in rinnovazione oggetto della presente opposizione è stato notificato con le medesime modalità con cui si è perfezionata la notifica da ultimo vagliata: esso, infatti, risulta recapitato a ai sensi dell'art. 140 c.p.c., Parte_1
con avviso di ricevimento della C.A.D. sottoscritto, il 16 novembre 2022, da Parte_2
, qualificatasi, anche in questa occasione, familiare convivente.
[...]
Pag. 10 a 11 In conclusione, provata nei termini anzidetti la preventiva notifica dei titoli esecutivi giudiziali posti a fondamento del precetto in rinnovazione opposto, alcuna violazione dell'art. 477 c.p.c. può dirsi integrata nella specie.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione è, pertanto, infondata e va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, individuato in base al valore della causa, applicando i parametri minimi per tutte le fasi, attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, la natura documentale del giudizio e l'omesso deposito di scritti conclusionali da parte dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 in persona del sindaco pro tempore, che liquida in € 2.540,00, per compensi, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 28 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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