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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/10/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3456/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3456/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL EO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Di CP_1 C.F._2
MO , giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Pescara affinchè provvedesse “a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1203/2010 del Tribunale di Pescara – (a) revocare l'assegnazione della casa familiare disposta nel punto a) in favore di;
revocare l'assegno di CP_1 mantenimento di cui al punto g), per come già ridotto con successiva ordinanza 15.12.2014)”.
Premetteva che su ricorso congiunto dei coniugi, il Tribunale di Pescara, con sentenza di divorzio n. 1203/2010, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con prevedendo l'assegnazione la casa familiare di Pescara Strada Pandolfi 71, di CP_1 sua esclusiva proprietà, in capo alla moglie che vi avrebbe coabitato col figlio minore Per_1 nato a [...] il [...] (capo a) ed il marito avrebbe versato all'ex coniuge l'importo di euro 500,00 a titolo di mantenimento per il minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (capo g), assegno successivamente ridotto ad euro 350,00 con decreto del Tribunale di Pescara del
15.12.2014. A sostegno della odierna chiesta pronuncia di revoca delle statuizioni relative all'assegnazione della casa familiare e all'assegno di mantenimento per il figlio, rappresentava che il figlio, ormai maggiorenne e brillantemente laureato a far data del 07.12.2023 viveva stabilmente in Giappone, avendo accettato una domanda per un dottorato di ricerca (Ph.D) alla
Kyushu University presso la School of Medicine per studenti internazionali senza borsa di studio, così come gli veniva riferito dalla sig.ra con mail del 28.02.2024. ugualmente, CP_1
l'ex moglie viveva all'estero, per la precisione in Corea, ove insegnava presso la Hankuk
University of Foreign Studies e la Busan University of Foreign Studies, quale vincitrice di bando di concorso per lettori di italiano all'estero, di 6 anni .
2. Si costituiva in giudizio la sig.ra insistendo per la reiezione della domanda, CP_1 nello specifico, quanto all'assegno di mantenimento per il figlio, si opponeva alla revoca o alla riduzione e spiegava domanda riconvenzionale per un aumento, sul presupposto di un miglioramento delle condizioni patrimoniali e reddituali del ricorrente. Nello specifico, in relazione alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, dapprima si rimetteva alla prudente valutazione del Tribunale, salvo poi aderire alla stessa all'udienza del 17.04.2025.
In relazione alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento attualmente a carico del ricorrente in favore del figlio maggiorenne, la sig.ra chiedeva che, in accoglimento delle CP_1 proprie argomentazioni difensive mosse in via riconvenzionale, fosse disposto l'aumento del pagina 2 di 6 contributo mensile di mantenimento per il figlio a carico del ricorrente nella misura di almeno €
600,00 mensili, attese le migliorate condizioni economiche del genitore.
3. All'udienza di comparizione parti del 05.03.2025 presenziava il solo ricorrente ed il Giudice
«invita[va] le parti ad addivenire ad un accordo che tenga in debita considerazione il fatto che ad oggi né la mamma né il figlio abitino stabilmente presso la casa familiare in quanto lavoratori e studenti all'estero. Ugualmente invita[va] il padre a valutare positivamente il percorso di studi intrapreso [dal figlio] in maniera seria seppur poco gratificante economicamente allo stato attuale». Poiché nelle more non si perveniva ad un accordo, il ricorrente formalizzava giudizialmente la propria proposta (di revoca dell'assegnazione della casa familiare e conferma del mantenimento nella misura attualmente sussistente fino ai 30 anni di età del figlio), anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, con deposito del
16.04.2025; la proposta non veniva accettata dalla resistente ed all'udienza del 17.04.2025 si assegnavano i termini di legge per gli scritti conclusivi.
4. La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 01.10.2025
5. Non pare esservi dubbio sul fatto che non sussistano più i requisiti per l'assegnazione alla resistente della casa familiare, di esclusiva proprietà del ricorrente, non tanto e non solo per la cessazione della convivenza madre-figlio presso l'abitazione in parola, in quanto pacificamente dimoranti in Asia da lungo tempo, ma in via definitiva, attesa l'adesione della parte resistente, come specificato nel verbale dell'udienza del 17.4.2025, alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare.
6. Quanto all'assegno di mantenimento del figlio, costituisce fatto pacifico, in quanto riscontrato dalla documentazione versata in atti, un miglioramento del reddito proveniente da lavoro da parte di entrambi i genitori.
7. Peraltro, tale accrescimento patrimoniale si staglia innanzi al fatto, altrettanto pacifico, che il loro figlio ventottenne, non possa essere considerato ad oggi economicamente Per_1 autosufficiente, in quanto, sebbene potenzialmente pronto ad immettersi nel mondo lavorativo, perché ormai maggiorenne e brillantemente laureato a far data del 07.12.2023, abbia, contrariamente alle volontà paterne, deciso di proseguire all'estero gli studi post universitari anziché preoccuparsi di cercare attivamente un'occupazione.
8. Con l'ordinanza del 2 luglio 2021 n. 18785 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio ormai consolidato che il figlio maggiorenne, in carenza di un progetto formativo effettivo, perde il proprio diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, che si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue pagina 3 di 6 capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
9. Ebbene, la domanda inerente il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne va accolta nei limiti articolati dalla parte ricorrente in seno alla proposta conciliativa e descritti in sede conclusionale, secondo le argomentazioni che seguono.
10. Al riguardo, giova preliminarmente ribadire che i genitori continuano ad essere chiamati ad adempiere l'obbligazione di mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno anche a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio, e ciò fintantoché non si dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o scelta (tra le altre, Cass. civ., n. 1830/2011), circostanze insussistenti nel caso di specie.
11. L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ., n. 17738/2015), che però nel caso di specie merita di essere perimetrata nel lasso temporale dei trent'anni di già Per_1 all'attualità pronto ad immettersi nel mondo lavorativo, sebbene abbia deciso di soprassedere a tale necessità, pur possedendo un bagaglio di istruzione oltremodo sufficiente per trovare un'occupazione, corrispondente alla sua professionalità.
12. Né, a tale riguardo, risulta di secondo momento sottolineare che sia stato sempre Per_1 sostenuto nella sua istruzione dal padre, che abbia brillantemente concluso gli studi, abbia acquisito piena capacità lavorativa ed abbia deliberatamente scelto di non inserirsi nel mondo del lavoro né di proseguire percorsi retribuiti post lauream, ma di frequentare un dottorato di ricerca quadriennale non retribuito in Giappone alla Kyushu University presso la School of
Medicine per studenti internazionali, senza preoccuparsi né di avere il consenso del padre, né di condividere la propria progettualità con quest'ultimo.
13. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da pagina 4 di 6 parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. (Cass. civ., n.
12952/2016. Conforme Cass. civ., n. 5088/2018; Cass. civ., n. 17183/2020 e Cass. civ., n.
27904/2021). Segnatamente, va rimarcato l'autosufficienza non deve necessariamente equivalere all'occupazione desiderata (Cass.civ., n. 26875/2023) e prescinde dalle condizioni economiche del genitore obbligato e dal tenore di vita della famiglia prima della crisi coniugale.
Rimane inoltre fermo che, una volta raggiunta una adeguata capacità di sostentamento, l'obbligo si estingue definitivamente, residuando eventualmente solo il generico obbligo agli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c. (sul punto, Cass. civ., n. 26259/2005. Conforme Cass. civ., n.
6509/2017).
14. In applicazione dei principi che precedono, ventottenne, seppure dotato di piena Per_1 capacità lavorativa, non ha raggiunto una stabile ed effettiva autonomia economica, cosicchè il
Collegio ritiene equo confermare a carico del padre, il contributo per il suo mantenimento nella durata dal genitore stesso proposto (30 anni), oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese straordinarie per il figlio come da Protocollo dell'Intestato Tribunale.
15. Avuto riguardo alla parziale adesione della sig.ra alla domanda dell'attore ed alla CP_1 reiezione della domanda riconvenzionale promossa dalla parte resistente, segue la statuizione delle spese di giudizio a carico di quest'ultima, che si liquidano in dispositivo, in armonia ai parametri medi offerti dal D.M. n. 55/14, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta (scaglione indeterminabile bassa complessità) e previa compensazione nella misura della metà.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato da
[...] nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di;
CP_1
b) conferma l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere a Parte_1 titolo di mantenimento del figlio, la somma di € 350,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara, fino al raggiungimento dei trent'anni di età di Persona_2
c) rigetta la domanda riconvenzionale di CP_1
pagina 5 di 6 d) condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di CP_1 [...] he si liquidano nella misura di euro 3808,00 per compensi oltre accessori come per Parte_1 legge.
Pescara, 30.10.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3456/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL EO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Di CP_1 C.F._2
MO , giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Pescara affinchè provvedesse “a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1203/2010 del Tribunale di Pescara – (a) revocare l'assegnazione della casa familiare disposta nel punto a) in favore di;
revocare l'assegno di CP_1 mantenimento di cui al punto g), per come già ridotto con successiva ordinanza 15.12.2014)”.
Premetteva che su ricorso congiunto dei coniugi, il Tribunale di Pescara, con sentenza di divorzio n. 1203/2010, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con prevedendo l'assegnazione la casa familiare di Pescara Strada Pandolfi 71, di CP_1 sua esclusiva proprietà, in capo alla moglie che vi avrebbe coabitato col figlio minore Per_1 nato a [...] il [...] (capo a) ed il marito avrebbe versato all'ex coniuge l'importo di euro 500,00 a titolo di mantenimento per il minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (capo g), assegno successivamente ridotto ad euro 350,00 con decreto del Tribunale di Pescara del
15.12.2014. A sostegno della odierna chiesta pronuncia di revoca delle statuizioni relative all'assegnazione della casa familiare e all'assegno di mantenimento per il figlio, rappresentava che il figlio, ormai maggiorenne e brillantemente laureato a far data del 07.12.2023 viveva stabilmente in Giappone, avendo accettato una domanda per un dottorato di ricerca (Ph.D) alla
Kyushu University presso la School of Medicine per studenti internazionali senza borsa di studio, così come gli veniva riferito dalla sig.ra con mail del 28.02.2024. ugualmente, CP_1
l'ex moglie viveva all'estero, per la precisione in Corea, ove insegnava presso la Hankuk
University of Foreign Studies e la Busan University of Foreign Studies, quale vincitrice di bando di concorso per lettori di italiano all'estero, di 6 anni .
2. Si costituiva in giudizio la sig.ra insistendo per la reiezione della domanda, CP_1 nello specifico, quanto all'assegno di mantenimento per il figlio, si opponeva alla revoca o alla riduzione e spiegava domanda riconvenzionale per un aumento, sul presupposto di un miglioramento delle condizioni patrimoniali e reddituali del ricorrente. Nello specifico, in relazione alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, dapprima si rimetteva alla prudente valutazione del Tribunale, salvo poi aderire alla stessa all'udienza del 17.04.2025.
In relazione alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento attualmente a carico del ricorrente in favore del figlio maggiorenne, la sig.ra chiedeva che, in accoglimento delle CP_1 proprie argomentazioni difensive mosse in via riconvenzionale, fosse disposto l'aumento del pagina 2 di 6 contributo mensile di mantenimento per il figlio a carico del ricorrente nella misura di almeno €
600,00 mensili, attese le migliorate condizioni economiche del genitore.
3. All'udienza di comparizione parti del 05.03.2025 presenziava il solo ricorrente ed il Giudice
«invita[va] le parti ad addivenire ad un accordo che tenga in debita considerazione il fatto che ad oggi né la mamma né il figlio abitino stabilmente presso la casa familiare in quanto lavoratori e studenti all'estero. Ugualmente invita[va] il padre a valutare positivamente il percorso di studi intrapreso [dal figlio] in maniera seria seppur poco gratificante economicamente allo stato attuale». Poiché nelle more non si perveniva ad un accordo, il ricorrente formalizzava giudizialmente la propria proposta (di revoca dell'assegnazione della casa familiare e conferma del mantenimento nella misura attualmente sussistente fino ai 30 anni di età del figlio), anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, con deposito del
16.04.2025; la proposta non veniva accettata dalla resistente ed all'udienza del 17.04.2025 si assegnavano i termini di legge per gli scritti conclusivi.
4. La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 01.10.2025
5. Non pare esservi dubbio sul fatto che non sussistano più i requisiti per l'assegnazione alla resistente della casa familiare, di esclusiva proprietà del ricorrente, non tanto e non solo per la cessazione della convivenza madre-figlio presso l'abitazione in parola, in quanto pacificamente dimoranti in Asia da lungo tempo, ma in via definitiva, attesa l'adesione della parte resistente, come specificato nel verbale dell'udienza del 17.4.2025, alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare.
6. Quanto all'assegno di mantenimento del figlio, costituisce fatto pacifico, in quanto riscontrato dalla documentazione versata in atti, un miglioramento del reddito proveniente da lavoro da parte di entrambi i genitori.
7. Peraltro, tale accrescimento patrimoniale si staglia innanzi al fatto, altrettanto pacifico, che il loro figlio ventottenne, non possa essere considerato ad oggi economicamente Per_1 autosufficiente, in quanto, sebbene potenzialmente pronto ad immettersi nel mondo lavorativo, perché ormai maggiorenne e brillantemente laureato a far data del 07.12.2023, abbia, contrariamente alle volontà paterne, deciso di proseguire all'estero gli studi post universitari anziché preoccuparsi di cercare attivamente un'occupazione.
8. Con l'ordinanza del 2 luglio 2021 n. 18785 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio ormai consolidato che il figlio maggiorenne, in carenza di un progetto formativo effettivo, perde il proprio diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, che si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue pagina 3 di 6 capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
9. Ebbene, la domanda inerente il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne va accolta nei limiti articolati dalla parte ricorrente in seno alla proposta conciliativa e descritti in sede conclusionale, secondo le argomentazioni che seguono.
10. Al riguardo, giova preliminarmente ribadire che i genitori continuano ad essere chiamati ad adempiere l'obbligazione di mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno anche a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio, e ciò fintantoché non si dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o scelta (tra le altre, Cass. civ., n. 1830/2011), circostanze insussistenti nel caso di specie.
11. L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ., n. 17738/2015), che però nel caso di specie merita di essere perimetrata nel lasso temporale dei trent'anni di già Per_1 all'attualità pronto ad immettersi nel mondo lavorativo, sebbene abbia deciso di soprassedere a tale necessità, pur possedendo un bagaglio di istruzione oltremodo sufficiente per trovare un'occupazione, corrispondente alla sua professionalità.
12. Né, a tale riguardo, risulta di secondo momento sottolineare che sia stato sempre Per_1 sostenuto nella sua istruzione dal padre, che abbia brillantemente concluso gli studi, abbia acquisito piena capacità lavorativa ed abbia deliberatamente scelto di non inserirsi nel mondo del lavoro né di proseguire percorsi retribuiti post lauream, ma di frequentare un dottorato di ricerca quadriennale non retribuito in Giappone alla Kyushu University presso la School of
Medicine per studenti internazionali, senza preoccuparsi né di avere il consenso del padre, né di condividere la propria progettualità con quest'ultimo.
13. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da pagina 4 di 6 parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. (Cass. civ., n.
12952/2016. Conforme Cass. civ., n. 5088/2018; Cass. civ., n. 17183/2020 e Cass. civ., n.
27904/2021). Segnatamente, va rimarcato l'autosufficienza non deve necessariamente equivalere all'occupazione desiderata (Cass.civ., n. 26875/2023) e prescinde dalle condizioni economiche del genitore obbligato e dal tenore di vita della famiglia prima della crisi coniugale.
Rimane inoltre fermo che, una volta raggiunta una adeguata capacità di sostentamento, l'obbligo si estingue definitivamente, residuando eventualmente solo il generico obbligo agli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c. (sul punto, Cass. civ., n. 26259/2005. Conforme Cass. civ., n.
6509/2017).
14. In applicazione dei principi che precedono, ventottenne, seppure dotato di piena Per_1 capacità lavorativa, non ha raggiunto una stabile ed effettiva autonomia economica, cosicchè il
Collegio ritiene equo confermare a carico del padre, il contributo per il suo mantenimento nella durata dal genitore stesso proposto (30 anni), oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese straordinarie per il figlio come da Protocollo dell'Intestato Tribunale.
15. Avuto riguardo alla parziale adesione della sig.ra alla domanda dell'attore ed alla CP_1 reiezione della domanda riconvenzionale promossa dalla parte resistente, segue la statuizione delle spese di giudizio a carico di quest'ultima, che si liquidano in dispositivo, in armonia ai parametri medi offerti dal D.M. n. 55/14, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta (scaglione indeterminabile bassa complessità) e previa compensazione nella misura della metà.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato da
[...] nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di;
CP_1
b) conferma l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere a Parte_1 titolo di mantenimento del figlio, la somma di € 350,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara, fino al raggiungimento dei trent'anni di età di Persona_2
c) rigetta la domanda riconvenzionale di CP_1
pagina 5 di 6 d) condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di CP_1 [...] he si liquidano nella misura di euro 3808,00 per compensi oltre accessori come per Parte_1 legge.
Pescara, 30.10.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 6 di 6