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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dott. Alberto CELESTE dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
Consigliere relatore dott. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2630/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4832/2024, vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliato in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p,c, nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, "Con ricorso telematico pervenuto il 11/10/2023 conveniva qui in giudizio il [...] Parte_1
Esposto (in sintesi): di essere dipendente di ruolo di questo Controparte_1 con la qualifica di dirigente scolastico;
che dall'a.s. 2020/21 era in posizione di destinazione all'estero (fuori ruolo) presso la Scuola statale di Madrid (Spagna), fino al 31/8/2026; che dal giugno 2023 il suo trattamento economico "metropolitano" era stato decurtato della quota variabile della retribuzione di posizione, della quale fruiva quando lavorava in Italia nella misura fissa mensile di €. 964,75, e della quale aveva continuato a fruire all'estero fino al maggio 2023; dallo stesso mese di giugno 2023, il convenuto aveva altresì preso a recuperare il preteso precedente indebito, mediante trattenute mensili in busta paga di €.
568,08; con previsto integrale recupero nel novembre 2027; così erogando mensilmente una retribuzione inferiore al dovuto di €. 1.532,83; dedotto che la trattenuta ed il recupero erano illegittimi, spettandogli la voce in questione anche all'estero, perché (in sintesi): la retribuzione di posizione, introdotta dall'art. 42 del CCNL per la dirigenza scolastica del
1/3/2002, e confermata all'art. 52 dal vigente CCNL del personale dirigente dell'Area V del
11/4/2006 (2006/2009), era articolata in una parte fissa, spettante ad ogni dirigente, ed una variabile, dipendente dalle responsabilità dirigenziali connesse alla posizione, i cui valori erano rimessi alla contrattazione integrativa regionale, sulla base di criteri stabiliti dal CCNL;
aveva natura chiaramente retributiva, e carattere fisso e continuativo;
ed era erogata
(come la quota fissa e la retribuzione di risultato) in base alle risorse previste da apposito
Fondo; non sussisteva alcuna incompatibilità tra questa e l'assegno di sede di cui all'art. 658 del d.lgs n.297/94 e s.m., posto che questo non aveva natura retributiva, ed indennizzava costi ed oneri discendenti dall'impiego all'estero (costo della vita, oneri scolastici e sanitari, eventuali rischi e disagi ambientali); L'art. 13, co.4, del CCNL 2006 prevedeva espressamente che al personale impiegato all'estero competesse la retribuzione di posizione in entrambe le relative voci;
chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi il suo diritto al ripristino della voce in questione;
2) dichiararsi il suo diritto alla restituzione del trattenuto e del recuperato, con le conseguenti condanne. Resisteva il [...]
(tramite I Controparte_2 Controparte_1 per la provincia di Roma), chiedendo respingersi le avverse domande perché (in sintesi): l'art. 48 del CCNL prevedeva che al personale all'estero fosse erogata solo la parte fissa della retribuzione di posizione;
ciò era coerente con la funzione della parte variabile, che era rimessa alla contrattazione regionale proprio per tener conto, anche a soprattutto, dello specifico contesto socio- economico nel quale il dirigente era chiamato ad operare;
peraltro, poiché la voce variava regione per regione, era per definizione impossibile individuarne la misura per il dirigente impiegato all'estero; ed irragionevole assegnarla fuori dal contesto che ne individuava i presupposti;
l'art. 13, co.4 si riferiva generalmente a comando distacchi e collocamenti fuori ruolo e non trovava pertanto applicazione al caso di specie, regolato solo e per specialità dall'art. 48; né v'era contrasto con l'art. 658 del TU, e con l'art. 29 co. 1, del d.lgs n. 64/2017, perché la parte variabile non aveva carattere fisso e continuativo, in quanto variabile di anno in anno e regione per regione;
peraltro spettava proprio alla contrattazione determinare il trattamento economico;
ed ancora, la voce era legata a specificità locali al pari dell'assegno di sede.".
Il Tribunale respingeva le domande attoree e compensava le spese di lite.
Parte 1Avverso tale sentenza del Tribunale ha proposto che censura lamentando una non esatta "INTERPRETAZIONE DELL'ART. 48, COMMA 4 E DELLA
NORMATIVA", deducendo che "1) dall'interpretazione della normativa disposto dal CCNL
2006 dal precedente 2002, la ratio e l'intenzione delle parti è quella di garantire la retribuzione al Dirigente Scolastico anche se non in servizio presso la sua titolarità di sede;
2) posto che la contrattazione collettiva, può derogare la legge che espressamente non vieti la sua derogabilità, l'art. 29 Dlgs 64/2017, non ha espressamente disposto la derogabilità della quota variabile;
3) da un interpretazione letterale dell'art. 48, nulla viene disposto in merito alla quota variabile, ma ciò non vuol dire che quest'ultima sia stata esclusa, difatti l'art.48 rinvia all'art.56 al fine di determinare la somma relativa alla retribuzione della posizione parte fissa, e lo stesso art.56 rinvia all'art. 13, comma 5 del CCNL del 2002, che al comma 5 rinvia all'art 50, il quale al comma 3 del CCNL così dispone La retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nella misura media nel caso in cui il dirigente non sia utilizzato presso l'amministrazione centrale o regionale. Tale articolo, quindi, risolve anche come determinare la quota variabile quando il Dirigente Scolastico non è utilizzato presso l'amministrazione centrale o regionale ...
Dunque, la presente difesa insiste nell'affermare che l'art. 48, comma 4, non esclude espressamente la quota variabile, in quanto dispone come determinare la parte fissa rinviano all'art. 56 del CCNL 2006 che come sopra esposto rimanda all'art. 50, comma 3 che dispone la determinazione della quota variabile, dunque, l'art.48, comma 4, rinvia implicitamente alla quota variabile che non può quindi ritenersi esclusa”.
Deduce, altresì, l'appellante la: "DIVERSITA' DI NATURA E FUNZIONE DELLA QUOTA
VARIABILE E DELL'ASSEGNO DI SEDE", sostenendo che "L'errato presupposto su cui si fonda una simile eventuale interpretazione dell'Amministrazione resistente, sarebbe, quindi, costituito dall'identità della natura e delle funzioni assolte rispettivamente dalla parte variabile della retribuzione di posizione e dall'assegno di sede, con la conseguenza che percependo l'una non si avrebbe diritto a percepire l'altro e viceversa. Ma la differente natura degli emolumenti di cui sopra, nonché la funzione non compensativa degli stessi emerge proprio dalla normativa vigente. Al personale all'estero viene erogato dal Ministero degli Affari Esteri un assegno di sede, che non ha carattere retributivo;
tale assegno è commisurato, per ciascun posto previsto negli organici degli uffici all'estero, in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio.
L'assegno di sede ha quindi natura indennitaria, non retributiva, in quanto accordato al personale in servizio all'estero allo scopo di sopperire agli oneri derivanti dal servizio stesso: esso, in parte, è infatti determinato in considerazione del costo della vita e delle sue variazioni, risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U. (statistiche aventi funzione analoga a quelle nazionali effettuate dall'ISTAT) (cfr. art. 658 del decreto legislativo
16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art. 27 del D.L.vo 27 febbraio 1998 n. 62)1.
Orbene, l'assegno di sede, in quanto destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e non avente natura retributiva, è costituito: a) da un assegno base;
b) dalle maggiorazioni, da corrispondersi annualmente, secondo i coefficienti di sede, basate essenzialmente sul costo della vita, sentita la Commissione Firmato Da: SO CO
Emesso Da: IR CA Firma Qualificata Serial#: C.F. 1 12 permanente di finanziamento, che ha la funzione di esprimere il proprio parere sulle questioni attinenti al trattamento economico del personale in servizio all'estero. Riguardo, invece, alla parte variabile della retribuzione di posizione va detto che essa non riveste natura indennitaria: viceversa, essa ha solo ed esclusivamente funzione retributiva".
|| Controparte_1 pur ritualmente intimato, è rimasto contumace.
In data 29.7.2025 parte appellante ha depositato note con cui "intende rinunciare alla domanda relativa al periodo antecedente la nuova contrattazione collettiva, insistendo tuttavia nel chiedere la riforma della sentenza, con riconoscimento del diritto alla quota variabile della retribuzione di posizione, con decorrenza dal 2024/25 e relativo ripristino da tale periodo, in favore dell'appellante nella somma pari a €964,75, come si evince dai cedolini allegati al ricorso da cui si evince tale importo versato a tale titolo sino a maggio 2023, è poi cessato da giugno 2023 (All.
2-3 al ricorso ex art. 414 cpc), ca tutt'oggi la quota variabile non è corrisposta, come si evince dagli ultimi cedolini che si depositano.
Il Sig. Pt 1 concluderà il suo mandato all'estero nel 2029, e ha diritto alla quota variabile in applicazione del nuovo CCNL, per cui si insiste per il suo ripristino e per la condanna alla corresponsione delle somme non versate da settembre 2024, con condanna delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Al riguardo, nel decidere, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisa pronuncia di questa Corte n. 1457/2025, cui si rinvia integralmente, che ha specificato che:
"La Corte di Cassazione nella ordinanza RG 24295 del 24.10.2024 era chiamata a pronunciarsi su caso sovrapponibile a quello in esame in cui il Tribunale di Roma aveva, invece, originariamente accolto la domanda del dirigente scolastico in servizio all'estero presso | Parte_2 per il riconoscimento del diritto '
alla percezione della parte variabile della retribuzione di posizione, con riferimento al periodo 2019-2025; la Corte d'Appello di Roma, adita dal Controparte_1
, aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarando infondata la pretesa del dirigente ed evidenziando come per regolare la parte variabile della retribuzione, avrebbe dovuto aversi riguardo alla tipologia di istituto scolastico, allo specifico contesto socio-economico e alle funzioni attribuite, con connesse responsabilità, con la conseguenza che non sussistevano concreti elementi riferibili ad un incarico all'estero, né poteva sapersi a quel contrattazione regionale fare riferimento;
inoltre secondo la Corte d'Appello, l'art. 48, co.
4, del CCNL, che riconosceva al personale all'estero solo il diritto alla parte fissa della retribuzione di posizione era norma speciale, su cui non interferivano le norme in generale riguardanti tale retribuzione, né vi era contrasto con l'art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994 o con il sopravvenuto art. 29 del d.lgs. n. 64 del 2017, in quanto l'emolumento non costituiva un'autonoma voce retributiva privo delle caratteristiche di fissità e continuatività richieste da quelle norme. La pronuncia impugnata in questa sede si muove sulla falsariga della pronuncia della Corte di appello di Roma che ha costituito oggetto del ricorso al giudice di legittimità. La Corte di legittimità, nella pronuncia del 30.10.2024 RG 24295/2023 ha così deciso: "il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3
c.p.c.) dell'art. 48, co. 4, del CCNL dell'Area V dirigenza del 1.4.2006 ed inadeguatezza della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso si censura il passaggio motivazionale con cui la Corte d'Appello aveva ritenuto che non valesse ad opinare nel senso ritenuto dalla ricorrente l'art. 13, co. 4, del CCNL del 2002, in quanto riguardante il trattamento del personale fuori ruolo, quali in realtà erano anche i dirigenti destinati al servizio estero;
viceversa, sostiene il motivo, il concatenarsi dei richiami dell'art. 48, co. 4 all'art. 56 del CCNL del 2006 e quindi all'art. 13 del CCNL ed alla salvezza da questo operata dell'art. 50 del medesimo CCNL, comportavano il generale riconoscimento al personale fuori ruolo dell'intera retribuzione di posizione, ivi compresa la parte variabile, da determinarsi in misura "media"; il secondo motivo adduce ancora la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 13, co. 4 e 48, co. 4 dei menzionati CCNL e richiama ragionamenti analoghi a quelli contenuti nel primo motivo, sostenendo che, sulla base di essi, dovesse riconoscersi l'esistenza di norme collettive attributive dell'emolumento anche al personale in servizio all'estero ed affermando che non sussistevano effettive difficoltà di determinazione della parte variabile rivendicata, in quanto essa era da attribuire dell'identica misura riconosciuta presso la sede di titolarità; il terzo motivo richiama anch'esso gli art. 13, co. 4, 52 e 48, co. 4, citt. dei diversi CCNL, sostenendo che la relazione tra essi e l'art. 658 del d. lgs. n. 197 del 1994 dovesse essere definita ritenendo che l'intera retribuzione di posizione fosse da riportare nell'ambito dei corrispettivi fissi e continuativi che la norma primaria salvaguardava per i lavoratori destinati su sede estera;
il quarto motivo denuncia la violazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva, con riferimento agli artt. 48, co. 4, 52 e 658 citt., sostenendo che sarebbe contraddittoria l'affermazione della
Corte d'Appello secondo cui le specificità locali delle sedi estere troverebbero compenso in quote aggiuntive dell'assegno di sede, sicché non sarebbe irragionevole la sottrazione della quota variabile della retribuzione di posizione, in quanto è da ritenere illogico che una quota di natura retributiva possa essere paragonata, al fine di sottrarne il riconoscimento,
a quote attribuite a titolo di indennizzo;
2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questione giuridica e - salvo quanto si dirà per l'anno scolastico 2024/2025 - vanno disattesi;
3. l'art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994, poi abrogato e cui ora corrisponde il disposto dell'art. 29 del d.lgs. n. 64 del 2017, prevedono che al personale scolastico in servizio all'estero «oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede»; secondo l'art. 48, co. 4, del CCNL
11.4.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002-2003), con riferimento ai dirigenti scolastici all'estero, «per quanto riguarda la retribuzione di posizione questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56 del presente CCNL»;
3.1 l'art. 48, co. 4, cit. prevede dunque il riconoscimento soltanto della parte fissa della retribuzione di posizione e non di quella variabile, che l'art. 56 riconosce in generale ai dirigenti scolastici rinviando, al proprio comma 2, alla disciplina dell'art. 13 del CCNL 2000/2001 per i criteri di definizione di quest'ultima; è pertanto mal posto il richiamo al fatto che l'art. 13 del CCNL 2000/2001, cui fa rinvio l'art. 56, a propria volta faccia salvo il disposto dell'art. 50 del medesimo CCNL che, al comma 3, riconosce al personale fuori ruolo (oltre che in distacco, esonero etc.) il diritto alla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile;
infatti, l'art. 48, co. 4, cit. nel regolare la retribuzione di posizione e nel riconoscere solo la parte fissa di essa, si riferisce indubbiamente ai dirigenti scolastici all'estero» e costituisce dunque disciplina speciale rispetto alle altre norme appena citate – sicché non vi è luogo a discorrere di parità di trattamento ex art. 45
-
del d.lgs. n. 165 del 2001, stante la eterogeneità delle situazioni - mentre non è conferente il fatto che esso richiami l'art. 56 del medesimo CCNL, perché nell'ambito di quest'ultima disposizione è regolata anche la parte fissa della retribuzione di posizione e tanto basta a giustificare quel rinvio;
3.2 quanto al raffronto tra l'art. 48, co. 4 cit. con l'art. 658 cit. e con l'art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, è evidente che queste ultime norme richiamino distintamente lo "stipendio" e gli "assegni" previsti per il territorio nazionale;
non può quindi non osservarsi come lo "stipendio" e la "retribuzione di posizione", nel contesto dell'art. 37 del CCNL 2000/2001 dedicato alla “struttura della retribuzione" dei dirigenti scolastici, siano voci distinte, essendo richiamate rispettivamente alla lettera a) ("stipendio tabellare") ed alla lettera d ("retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile"), insieme poi ad altre voci (lett. b, c ed e, riguardanti l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità e la retribuzione di risultato) che, insieme ad eventuali voci ulteriori di cui alla contrattazione, individuano gli "assegni" cui le citate norme primarie stabiliscono la competenza al dirigente in servizio all'estero «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
l'inciso appena ricordato legittima il disposto limitativo dell'art. 48, co. 4, qui in esame;
infatti, il trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime c.d. privatizzato
è demandato primariamente alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 3 e 40 ss. d. lgs. n. 165 del 2001) e dunque è evidente che le diverse disposizioni consentite dagli art. 658 e 29 sopra menzionati ben possono riguardare disposizioni negoziali del CCNL di Area;
anzi - così rispondendo agli argomenti che si incentrano sul rapporto generale tra legge e contrattazione collettiva - va detto che quella facoltà di deroga non poteva che riferirsi a quest'ultima, perché sarebbe un non senso che una legge si esprimesse nel senso che un'altra legge sia abilitata a derogare ad essa, trattandosi di fenomeno del tutto fisiologico tra fonti di pari livello;
non vi sono dunque fondate ragioni per affermare la nullità dell'art. 48, co. 4, cit.
3.3 non a caso, ora, il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, prevede, all'art. 31, co. 3
«a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all'estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero»; si è in tal modo innovata la precedente disposizione limitativa, introducendosi anche il criterio, ovviamente in precedenza mancante perché l'assegno non era previsto, di definizione della misura
(pari a quella in godimento prima dell'avvio all'estero), pur in mancanza di una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale, alla quale evidentemente fanno riferimento i criteri di cui all'art. 13 del CCNL 2000/2001 cit.; 4. in definitiva, la specialità dell'art. 48, co. 4 cit e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt. 658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire dell'ultima contrattazione, ai dirigenti scolastici in servizio all'estero quell'emolumento non spettava;
le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altro argomento spese nei motivi di ricorso e valgono per quanto di ragione ad integrazione e rettifica della motivazione sviluppata dalla Corte territoriale;
5. peraltro, la disciplina di cui all'ultimo CCNL, costituisce ius superveniens, da conoscere d'ufficio (v. Cass. 9 marzo 2022, n. 7641) e che interferisce con la domanda giudiziale, in quanto essa comprende il periodo fino al 31.8.2025; in effetti, l'art. 31 del CCNL
2024 cit., prevede una specifica decorrenza dell'attribuzione in esso contenuta, fissata nell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della nuova contrattazione e tale nuova previsione, introdotta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, va qui considerata, in quanto strettamente pertinente all'oggetto del contendere ed ai motivi di impugnazione (Cass. 20 settembre 2024, n. 25273; Cass. 24 luglio 2018, n. 19617; Cass. 8 maggio 2006, n. 10547); la previsione del momento iniziale del riconoscimento del diritto contenuta nell'art. 31 cit. attua la possibilità per le disposizioni del CCNL di regolare la decorrenza dei propri effetti, ai sensi dell'art. 2, co. 2, sempre di quel CCNL;
il CCNL è stato stipulato ai primi di agosto del 2024 e dunque il diritto sussiste per l'anno scolastico successivo, che è il 2024/2025; in ragione di tale ius superveniens il ricorso può dirsi parzialmente fondato, perché effettivamente da quell'anno scolastico la componente rivendicata è dovuta e ciò secondo le modalità di calcolo indicate nella sopravvenuta norma collettiva sopra citata e del tutto chiare;
6. ciò comporta l'accoglimento del ricorso per cassazione, nei limiti di cui sopra e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la decisione della causa nel merito, con riconoscimento del diritto rivendicato a far data dall'anno scolastico 2024/2025 e fino al 31.8.2025, come da formulazione della domanda;
7. l'accoglimento in misura del tutto parziale della domanda e la novità della questione, giunta per la prima volta davanti a questa S.C., giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo". La Corte ha argomentato l'esistenza di norme contrattuali attributive dell'emolumento dell'indennità di posizione parte variabile per il periodo di collocamento del dirigente scolastico fuori ruolo all'estero, nella identica misura di quella spettante quando svolgeva le sue funzioni nell'istituto di appartenenza solo per i periodi successivi all'anno scolastico 2024/2025, sulla scorta di un mutamento di disciplina in ambito contrattuale. Infatti solo ai sensi dell'art. 31 comma 3 del CCNL 7.8.24 che richiama l'art. 13 del CCNL 2000/2001, i Dirigenti Scolastici hanno diritto anche alla quota variabile della retribuzione di posizione, nella identica misura di quella in godimento prima dell'avvio all'estero, ma con decorrenza dall'a.s. successivo alla entrata in vigore dell'accordo collettivo, e cioè dell'anno scolastico 2024/2025, risultando, in relazione a tali periodi,
l'eventuale decurtazione della parte variabile della retribuzione di posizione, del tutto illegittima. L'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, integralmente condiviso dal collegio perché frutto di un attento e accurato esame delle fonti normative primarie e contrattuali, costituisce dunque il fondamento della presente decisione".
Invero, nel caso di specie, nelle conclusioni del ricorso originario l'appellante chiedeva
"1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dell'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla "quota variabile" della retribuzione di posizione per tutto il periodo di servizio svolto e da svolgere all'estero a decorrere dall'a.s. 2020/2021 fino al 31.08.2026; Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione, per il periodo di servizio prestato all'estero, delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente dal mese di giugno 2023, pari a
€964,75, per tutto il periodo di servizio svolto all'estero a decorrere dall'a.s. 2020/2021 e per l'effetto Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente a titolo di quota variabile della retribuzione di posizione, pari a €964,75, con decorrenza dal mese di giugno 2023 per tutto il periodo all'estero, ovvero sino al deposito del ricorso, o fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo;
Condannare
l'Amministrazione resistente a restituire e a ripristinare al ricorrente le trattenute in busta paga corrispondenti alla "quota variabile" della retribuzione di posizione, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto fino al saldo. 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del debito posto a carico del ricorrente, come risulta dalla comunicazione allegata al cedolino di giugno 2023 (cfr. all.5) e condannare l'Amministrazione all'annullamento del debito rateizzato in quote mensili pari a €568,08, con decorrenza dal mese di giugno 2023 fino a novembre 2027, e del relativo provvedimento emesso dalla stessa per il recupero della quota variabile della retribuzione di posizione corrisposta durante il servizio all'estero svolto da settembre 2020 fino a maggio 2023 per l'effetto 3)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione, della ulteriore somma pari a
€568,08, detratta mensilmente a titolo di arretrati a debito dal mese di giugno 2023 con scadenza a novembre 2027, e per l'effetto: 4) Condannare l'Amministrazione a restituire l'ulteriore somma (oltre quella di €964,75) pari a €568,08 detratta a partire dal mese di giugno 2023 per tutto il periodo all'estero, ovvero sino al deposito del ricorso o della pubblicazione della sentenza;
e dunque a restituire la complessiva somma pari a €964,75 +
€568,08, per un totale di €1.532,83, mensilmente trattenuta con decorrenza dal mese di giugno 2023; Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario".
Ebbene, attesa la predetta rinuncia c'è richiesta dell'appellante di riconoscimento dell'importo della quota variabile della retribuzione di posizione solo a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 e la condanna dell'amministrazione alle relative corresponsioni anche per il futuro. In questi termini l'atto di appello può essere accolto, salvo nell'ultima voce delle conclusioni in cui l'appellante reitera la richiesta di restituzione delle trattenute in buste paga corrispondente alla quota variabile della retribuzione di posizione. In effetti, considerato che l'erogazione della retribuzione di posizione parte variabile è stata sospesa da giugno 2023, il recupero ha riguardato i periodi precedenti all'entrata in vigore dell'anno scolastico 2024/2025, quando l'indennità di posizione parte variabile non era affatto dovuta e nulla è dovuto in considerazione della detta rinuncia. Le spese di lite sono compensate per metà in ragione del recente pronunciamento della Corte di legittimità e della solo parziale fondatezza della pretesa originariamente azionata dall'odierno appellato.
PQM
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara il diritto di Parte_1 al ripristino della integrale retribuzione comprensiva della quota variabile della retribuzione di posizione per il periodo di servizio svolto all'estero ricorrente dell'anno scolastico 2024/2025 e fino alla conclusione del mandato all'estero; condanna l'amministrazione a corrispondere a la Parte_1 retribuzione di posizione quota variabile a decorrere dall'anno scolastico
2024/2025, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. compensa per metà le spese di lite e condanna il Controparte_1
[...] al pagamento della restante metà, liquidata, per il primo grado, in complessivi euro 1.900,00 e, per il presente grado, in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, cpa e spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 16.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dott. Alberto CELESTE dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
Consigliere relatore dott. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2630/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4832/2024, vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliato in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p,c, nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, "Con ricorso telematico pervenuto il 11/10/2023 conveniva qui in giudizio il [...] Parte_1
Esposto (in sintesi): di essere dipendente di ruolo di questo Controparte_1 con la qualifica di dirigente scolastico;
che dall'a.s. 2020/21 era in posizione di destinazione all'estero (fuori ruolo) presso la Scuola statale di Madrid (Spagna), fino al 31/8/2026; che dal giugno 2023 il suo trattamento economico "metropolitano" era stato decurtato della quota variabile della retribuzione di posizione, della quale fruiva quando lavorava in Italia nella misura fissa mensile di €. 964,75, e della quale aveva continuato a fruire all'estero fino al maggio 2023; dallo stesso mese di giugno 2023, il convenuto aveva altresì preso a recuperare il preteso precedente indebito, mediante trattenute mensili in busta paga di €.
568,08; con previsto integrale recupero nel novembre 2027; così erogando mensilmente una retribuzione inferiore al dovuto di €. 1.532,83; dedotto che la trattenuta ed il recupero erano illegittimi, spettandogli la voce in questione anche all'estero, perché (in sintesi): la retribuzione di posizione, introdotta dall'art. 42 del CCNL per la dirigenza scolastica del
1/3/2002, e confermata all'art. 52 dal vigente CCNL del personale dirigente dell'Area V del
11/4/2006 (2006/2009), era articolata in una parte fissa, spettante ad ogni dirigente, ed una variabile, dipendente dalle responsabilità dirigenziali connesse alla posizione, i cui valori erano rimessi alla contrattazione integrativa regionale, sulla base di criteri stabiliti dal CCNL;
aveva natura chiaramente retributiva, e carattere fisso e continuativo;
ed era erogata
(come la quota fissa e la retribuzione di risultato) in base alle risorse previste da apposito
Fondo; non sussisteva alcuna incompatibilità tra questa e l'assegno di sede di cui all'art. 658 del d.lgs n.297/94 e s.m., posto che questo non aveva natura retributiva, ed indennizzava costi ed oneri discendenti dall'impiego all'estero (costo della vita, oneri scolastici e sanitari, eventuali rischi e disagi ambientali); L'art. 13, co.4, del CCNL 2006 prevedeva espressamente che al personale impiegato all'estero competesse la retribuzione di posizione in entrambe le relative voci;
chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi il suo diritto al ripristino della voce in questione;
2) dichiararsi il suo diritto alla restituzione del trattenuto e del recuperato, con le conseguenti condanne. Resisteva il [...]
(tramite I Controparte_2 Controparte_1 per la provincia di Roma), chiedendo respingersi le avverse domande perché (in sintesi): l'art. 48 del CCNL prevedeva che al personale all'estero fosse erogata solo la parte fissa della retribuzione di posizione;
ciò era coerente con la funzione della parte variabile, che era rimessa alla contrattazione regionale proprio per tener conto, anche a soprattutto, dello specifico contesto socio- economico nel quale il dirigente era chiamato ad operare;
peraltro, poiché la voce variava regione per regione, era per definizione impossibile individuarne la misura per il dirigente impiegato all'estero; ed irragionevole assegnarla fuori dal contesto che ne individuava i presupposti;
l'art. 13, co.4 si riferiva generalmente a comando distacchi e collocamenti fuori ruolo e non trovava pertanto applicazione al caso di specie, regolato solo e per specialità dall'art. 48; né v'era contrasto con l'art. 658 del TU, e con l'art. 29 co. 1, del d.lgs n. 64/2017, perché la parte variabile non aveva carattere fisso e continuativo, in quanto variabile di anno in anno e regione per regione;
peraltro spettava proprio alla contrattazione determinare il trattamento economico;
ed ancora, la voce era legata a specificità locali al pari dell'assegno di sede.".
Il Tribunale respingeva le domande attoree e compensava le spese di lite.
Parte 1Avverso tale sentenza del Tribunale ha proposto che censura lamentando una non esatta "INTERPRETAZIONE DELL'ART. 48, COMMA 4 E DELLA
NORMATIVA", deducendo che "1) dall'interpretazione della normativa disposto dal CCNL
2006 dal precedente 2002, la ratio e l'intenzione delle parti è quella di garantire la retribuzione al Dirigente Scolastico anche se non in servizio presso la sua titolarità di sede;
2) posto che la contrattazione collettiva, può derogare la legge che espressamente non vieti la sua derogabilità, l'art. 29 Dlgs 64/2017, non ha espressamente disposto la derogabilità della quota variabile;
3) da un interpretazione letterale dell'art. 48, nulla viene disposto in merito alla quota variabile, ma ciò non vuol dire che quest'ultima sia stata esclusa, difatti l'art.48 rinvia all'art.56 al fine di determinare la somma relativa alla retribuzione della posizione parte fissa, e lo stesso art.56 rinvia all'art. 13, comma 5 del CCNL del 2002, che al comma 5 rinvia all'art 50, il quale al comma 3 del CCNL così dispone La retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nella misura media nel caso in cui il dirigente non sia utilizzato presso l'amministrazione centrale o regionale. Tale articolo, quindi, risolve anche come determinare la quota variabile quando il Dirigente Scolastico non è utilizzato presso l'amministrazione centrale o regionale ...
Dunque, la presente difesa insiste nell'affermare che l'art. 48, comma 4, non esclude espressamente la quota variabile, in quanto dispone come determinare la parte fissa rinviano all'art. 56 del CCNL 2006 che come sopra esposto rimanda all'art. 50, comma 3 che dispone la determinazione della quota variabile, dunque, l'art.48, comma 4, rinvia implicitamente alla quota variabile che non può quindi ritenersi esclusa”.
Deduce, altresì, l'appellante la: "DIVERSITA' DI NATURA E FUNZIONE DELLA QUOTA
VARIABILE E DELL'ASSEGNO DI SEDE", sostenendo che "L'errato presupposto su cui si fonda una simile eventuale interpretazione dell'Amministrazione resistente, sarebbe, quindi, costituito dall'identità della natura e delle funzioni assolte rispettivamente dalla parte variabile della retribuzione di posizione e dall'assegno di sede, con la conseguenza che percependo l'una non si avrebbe diritto a percepire l'altro e viceversa. Ma la differente natura degli emolumenti di cui sopra, nonché la funzione non compensativa degli stessi emerge proprio dalla normativa vigente. Al personale all'estero viene erogato dal Ministero degli Affari Esteri un assegno di sede, che non ha carattere retributivo;
tale assegno è commisurato, per ciascun posto previsto negli organici degli uffici all'estero, in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio.
L'assegno di sede ha quindi natura indennitaria, non retributiva, in quanto accordato al personale in servizio all'estero allo scopo di sopperire agli oneri derivanti dal servizio stesso: esso, in parte, è infatti determinato in considerazione del costo della vita e delle sue variazioni, risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U. (statistiche aventi funzione analoga a quelle nazionali effettuate dall'ISTAT) (cfr. art. 658 del decreto legislativo
16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art. 27 del D.L.vo 27 febbraio 1998 n. 62)1.
Orbene, l'assegno di sede, in quanto destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e non avente natura retributiva, è costituito: a) da un assegno base;
b) dalle maggiorazioni, da corrispondersi annualmente, secondo i coefficienti di sede, basate essenzialmente sul costo della vita, sentita la Commissione Firmato Da: SO CO
Emesso Da: IR CA Firma Qualificata Serial#: C.F. 1 12 permanente di finanziamento, che ha la funzione di esprimere il proprio parere sulle questioni attinenti al trattamento economico del personale in servizio all'estero. Riguardo, invece, alla parte variabile della retribuzione di posizione va detto che essa non riveste natura indennitaria: viceversa, essa ha solo ed esclusivamente funzione retributiva".
|| Controparte_1 pur ritualmente intimato, è rimasto contumace.
In data 29.7.2025 parte appellante ha depositato note con cui "intende rinunciare alla domanda relativa al periodo antecedente la nuova contrattazione collettiva, insistendo tuttavia nel chiedere la riforma della sentenza, con riconoscimento del diritto alla quota variabile della retribuzione di posizione, con decorrenza dal 2024/25 e relativo ripristino da tale periodo, in favore dell'appellante nella somma pari a €964,75, come si evince dai cedolini allegati al ricorso da cui si evince tale importo versato a tale titolo sino a maggio 2023, è poi cessato da giugno 2023 (All.
2-3 al ricorso ex art. 414 cpc), ca tutt'oggi la quota variabile non è corrisposta, come si evince dagli ultimi cedolini che si depositano.
Il Sig. Pt 1 concluderà il suo mandato all'estero nel 2029, e ha diritto alla quota variabile in applicazione del nuovo CCNL, per cui si insiste per il suo ripristino e per la condanna alla corresponsione delle somme non versate da settembre 2024, con condanna delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Al riguardo, nel decidere, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisa pronuncia di questa Corte n. 1457/2025, cui si rinvia integralmente, che ha specificato che:
"La Corte di Cassazione nella ordinanza RG 24295 del 24.10.2024 era chiamata a pronunciarsi su caso sovrapponibile a quello in esame in cui il Tribunale di Roma aveva, invece, originariamente accolto la domanda del dirigente scolastico in servizio all'estero presso | Parte_2 per il riconoscimento del diritto '
alla percezione della parte variabile della retribuzione di posizione, con riferimento al periodo 2019-2025; la Corte d'Appello di Roma, adita dal Controparte_1
, aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarando infondata la pretesa del dirigente ed evidenziando come per regolare la parte variabile della retribuzione, avrebbe dovuto aversi riguardo alla tipologia di istituto scolastico, allo specifico contesto socio-economico e alle funzioni attribuite, con connesse responsabilità, con la conseguenza che non sussistevano concreti elementi riferibili ad un incarico all'estero, né poteva sapersi a quel contrattazione regionale fare riferimento;
inoltre secondo la Corte d'Appello, l'art. 48, co.
4, del CCNL, che riconosceva al personale all'estero solo il diritto alla parte fissa della retribuzione di posizione era norma speciale, su cui non interferivano le norme in generale riguardanti tale retribuzione, né vi era contrasto con l'art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994 o con il sopravvenuto art. 29 del d.lgs. n. 64 del 2017, in quanto l'emolumento non costituiva un'autonoma voce retributiva privo delle caratteristiche di fissità e continuatività richieste da quelle norme. La pronuncia impugnata in questa sede si muove sulla falsariga della pronuncia della Corte di appello di Roma che ha costituito oggetto del ricorso al giudice di legittimità. La Corte di legittimità, nella pronuncia del 30.10.2024 RG 24295/2023 ha così deciso: "il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3
c.p.c.) dell'art. 48, co. 4, del CCNL dell'Area V dirigenza del 1.4.2006 ed inadeguatezza della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso si censura il passaggio motivazionale con cui la Corte d'Appello aveva ritenuto che non valesse ad opinare nel senso ritenuto dalla ricorrente l'art. 13, co. 4, del CCNL del 2002, in quanto riguardante il trattamento del personale fuori ruolo, quali in realtà erano anche i dirigenti destinati al servizio estero;
viceversa, sostiene il motivo, il concatenarsi dei richiami dell'art. 48, co. 4 all'art. 56 del CCNL del 2006 e quindi all'art. 13 del CCNL ed alla salvezza da questo operata dell'art. 50 del medesimo CCNL, comportavano il generale riconoscimento al personale fuori ruolo dell'intera retribuzione di posizione, ivi compresa la parte variabile, da determinarsi in misura "media"; il secondo motivo adduce ancora la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 13, co. 4 e 48, co. 4 dei menzionati CCNL e richiama ragionamenti analoghi a quelli contenuti nel primo motivo, sostenendo che, sulla base di essi, dovesse riconoscersi l'esistenza di norme collettive attributive dell'emolumento anche al personale in servizio all'estero ed affermando che non sussistevano effettive difficoltà di determinazione della parte variabile rivendicata, in quanto essa era da attribuire dell'identica misura riconosciuta presso la sede di titolarità; il terzo motivo richiama anch'esso gli art. 13, co. 4, 52 e 48, co. 4, citt. dei diversi CCNL, sostenendo che la relazione tra essi e l'art. 658 del d. lgs. n. 197 del 1994 dovesse essere definita ritenendo che l'intera retribuzione di posizione fosse da riportare nell'ambito dei corrispettivi fissi e continuativi che la norma primaria salvaguardava per i lavoratori destinati su sede estera;
il quarto motivo denuncia la violazione di norme di diritto e di contrattazione collettiva, con riferimento agli artt. 48, co. 4, 52 e 658 citt., sostenendo che sarebbe contraddittoria l'affermazione della
Corte d'Appello secondo cui le specificità locali delle sedi estere troverebbero compenso in quote aggiuntive dell'assegno di sede, sicché non sarebbe irragionevole la sottrazione della quota variabile della retribuzione di posizione, in quanto è da ritenere illogico che una quota di natura retributiva possa essere paragonata, al fine di sottrarne il riconoscimento,
a quote attribuite a titolo di indennizzo;
2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questione giuridica e - salvo quanto si dirà per l'anno scolastico 2024/2025 - vanno disattesi;
3. l'art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994, poi abrogato e cui ora corrisponde il disposto dell'art. 29 del d.lgs. n. 64 del 2017, prevedono che al personale scolastico in servizio all'estero «oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede»; secondo l'art. 48, co. 4, del CCNL
11.4.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002-2003), con riferimento ai dirigenti scolastici all'estero, «per quanto riguarda la retribuzione di posizione questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56 del presente CCNL»;
3.1 l'art. 48, co. 4, cit. prevede dunque il riconoscimento soltanto della parte fissa della retribuzione di posizione e non di quella variabile, che l'art. 56 riconosce in generale ai dirigenti scolastici rinviando, al proprio comma 2, alla disciplina dell'art. 13 del CCNL 2000/2001 per i criteri di definizione di quest'ultima; è pertanto mal posto il richiamo al fatto che l'art. 13 del CCNL 2000/2001, cui fa rinvio l'art. 56, a propria volta faccia salvo il disposto dell'art. 50 del medesimo CCNL che, al comma 3, riconosce al personale fuori ruolo (oltre che in distacco, esonero etc.) il diritto alla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile;
infatti, l'art. 48, co. 4, cit. nel regolare la retribuzione di posizione e nel riconoscere solo la parte fissa di essa, si riferisce indubbiamente ai dirigenti scolastici all'estero» e costituisce dunque disciplina speciale rispetto alle altre norme appena citate – sicché non vi è luogo a discorrere di parità di trattamento ex art. 45
-
del d.lgs. n. 165 del 2001, stante la eterogeneità delle situazioni - mentre non è conferente il fatto che esso richiami l'art. 56 del medesimo CCNL, perché nell'ambito di quest'ultima disposizione è regolata anche la parte fissa della retribuzione di posizione e tanto basta a giustificare quel rinvio;
3.2 quanto al raffronto tra l'art. 48, co. 4 cit. con l'art. 658 cit. e con l'art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, è evidente che queste ultime norme richiamino distintamente lo "stipendio" e gli "assegni" previsti per il territorio nazionale;
non può quindi non osservarsi come lo "stipendio" e la "retribuzione di posizione", nel contesto dell'art. 37 del CCNL 2000/2001 dedicato alla “struttura della retribuzione" dei dirigenti scolastici, siano voci distinte, essendo richiamate rispettivamente alla lettera a) ("stipendio tabellare") ed alla lettera d ("retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile"), insieme poi ad altre voci (lett. b, c ed e, riguardanti l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità e la retribuzione di risultato) che, insieme ad eventuali voci ulteriori di cui alla contrattazione, individuano gli "assegni" cui le citate norme primarie stabiliscono la competenza al dirigente in servizio all'estero «tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
l'inciso appena ricordato legittima il disposto limitativo dell'art. 48, co. 4, qui in esame;
infatti, il trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime c.d. privatizzato
è demandato primariamente alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 3 e 40 ss. d. lgs. n. 165 del 2001) e dunque è evidente che le diverse disposizioni consentite dagli art. 658 e 29 sopra menzionati ben possono riguardare disposizioni negoziali del CCNL di Area;
anzi - così rispondendo agli argomenti che si incentrano sul rapporto generale tra legge e contrattazione collettiva - va detto che quella facoltà di deroga non poteva che riferirsi a quest'ultima, perché sarebbe un non senso che una legge si esprimesse nel senso che un'altra legge sia abilitata a derogare ad essa, trattandosi di fenomeno del tutto fisiologico tra fonti di pari livello;
non vi sono dunque fondate ragioni per affermare la nullità dell'art. 48, co. 4, cit.
3.3 non a caso, ora, il sopravvenuto CCNL 7.8.2024, prevede, all'art. 31, co. 3
«a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all'estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero»; si è in tal modo innovata la precedente disposizione limitativa, introducendosi anche il criterio, ovviamente in precedenza mancante perché l'assegno non era previsto, di definizione della misura
(pari a quella in godimento prima dell'avvio all'estero), pur in mancanza di una prestazione resa in concreto sul territorio nazionale, alla quale evidentemente fanno riferimento i criteri di cui all'art. 13 del CCNL 2000/2001 cit.; 4. in definitiva, la specialità dell'art. 48, co. 4 cit e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt. 658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire dell'ultima contrattazione, ai dirigenti scolastici in servizio all'estero quell'emolumento non spettava;
le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altro argomento spese nei motivi di ricorso e valgono per quanto di ragione ad integrazione e rettifica della motivazione sviluppata dalla Corte territoriale;
5. peraltro, la disciplina di cui all'ultimo CCNL, costituisce ius superveniens, da conoscere d'ufficio (v. Cass. 9 marzo 2022, n. 7641) e che interferisce con la domanda giudiziale, in quanto essa comprende il periodo fino al 31.8.2025; in effetti, l'art. 31 del CCNL
2024 cit., prevede una specifica decorrenza dell'attribuzione in esso contenuta, fissata nell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della nuova contrattazione e tale nuova previsione, introdotta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, va qui considerata, in quanto strettamente pertinente all'oggetto del contendere ed ai motivi di impugnazione (Cass. 20 settembre 2024, n. 25273; Cass. 24 luglio 2018, n. 19617; Cass. 8 maggio 2006, n. 10547); la previsione del momento iniziale del riconoscimento del diritto contenuta nell'art. 31 cit. attua la possibilità per le disposizioni del CCNL di regolare la decorrenza dei propri effetti, ai sensi dell'art. 2, co. 2, sempre di quel CCNL;
il CCNL è stato stipulato ai primi di agosto del 2024 e dunque il diritto sussiste per l'anno scolastico successivo, che è il 2024/2025; in ragione di tale ius superveniens il ricorso può dirsi parzialmente fondato, perché effettivamente da quell'anno scolastico la componente rivendicata è dovuta e ciò secondo le modalità di calcolo indicate nella sopravvenuta norma collettiva sopra citata e del tutto chiare;
6. ciò comporta l'accoglimento del ricorso per cassazione, nei limiti di cui sopra e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la decisione della causa nel merito, con riconoscimento del diritto rivendicato a far data dall'anno scolastico 2024/2025 e fino al 31.8.2025, come da formulazione della domanda;
7. l'accoglimento in misura del tutto parziale della domanda e la novità della questione, giunta per la prima volta davanti a questa S.C., giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo". La Corte ha argomentato l'esistenza di norme contrattuali attributive dell'emolumento dell'indennità di posizione parte variabile per il periodo di collocamento del dirigente scolastico fuori ruolo all'estero, nella identica misura di quella spettante quando svolgeva le sue funzioni nell'istituto di appartenenza solo per i periodi successivi all'anno scolastico 2024/2025, sulla scorta di un mutamento di disciplina in ambito contrattuale. Infatti solo ai sensi dell'art. 31 comma 3 del CCNL 7.8.24 che richiama l'art. 13 del CCNL 2000/2001, i Dirigenti Scolastici hanno diritto anche alla quota variabile della retribuzione di posizione, nella identica misura di quella in godimento prima dell'avvio all'estero, ma con decorrenza dall'a.s. successivo alla entrata in vigore dell'accordo collettivo, e cioè dell'anno scolastico 2024/2025, risultando, in relazione a tali periodi,
l'eventuale decurtazione della parte variabile della retribuzione di posizione, del tutto illegittima. L'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, integralmente condiviso dal collegio perché frutto di un attento e accurato esame delle fonti normative primarie e contrattuali, costituisce dunque il fondamento della presente decisione".
Invero, nel caso di specie, nelle conclusioni del ricorso originario l'appellante chiedeva
"1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dell'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla "quota variabile" della retribuzione di posizione per tutto il periodo di servizio svolto e da svolgere all'estero a decorrere dall'a.s. 2020/2021 fino al 31.08.2026; Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione, per il periodo di servizio prestato all'estero, delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente dal mese di giugno 2023, pari a
€964,75, per tutto il periodo di servizio svolto all'estero a decorrere dall'a.s. 2020/2021 e per l'effetto Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente a titolo di quota variabile della retribuzione di posizione, pari a €964,75, con decorrenza dal mese di giugno 2023 per tutto il periodo all'estero, ovvero sino al deposito del ricorso, o fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo;
Condannare
l'Amministrazione resistente a restituire e a ripristinare al ricorrente le trattenute in busta paga corrispondenti alla "quota variabile" della retribuzione di posizione, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto fino al saldo. 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del debito posto a carico del ricorrente, come risulta dalla comunicazione allegata al cedolino di giugno 2023 (cfr. all.5) e condannare l'Amministrazione all'annullamento del debito rateizzato in quote mensili pari a €568,08, con decorrenza dal mese di giugno 2023 fino a novembre 2027, e del relativo provvedimento emesso dalla stessa per il recupero della quota variabile della retribuzione di posizione corrisposta durante il servizio all'estero svolto da settembre 2020 fino a maggio 2023 per l'effetto 3)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione, della ulteriore somma pari a
€568,08, detratta mensilmente a titolo di arretrati a debito dal mese di giugno 2023 con scadenza a novembre 2027, e per l'effetto: 4) Condannare l'Amministrazione a restituire l'ulteriore somma (oltre quella di €964,75) pari a €568,08 detratta a partire dal mese di giugno 2023 per tutto il periodo all'estero, ovvero sino al deposito del ricorso o della pubblicazione della sentenza;
e dunque a restituire la complessiva somma pari a €964,75 +
€568,08, per un totale di €1.532,83, mensilmente trattenuta con decorrenza dal mese di giugno 2023; Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario".
Ebbene, attesa la predetta rinuncia c'è richiesta dell'appellante di riconoscimento dell'importo della quota variabile della retribuzione di posizione solo a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 e la condanna dell'amministrazione alle relative corresponsioni anche per il futuro. In questi termini l'atto di appello può essere accolto, salvo nell'ultima voce delle conclusioni in cui l'appellante reitera la richiesta di restituzione delle trattenute in buste paga corrispondente alla quota variabile della retribuzione di posizione. In effetti, considerato che l'erogazione della retribuzione di posizione parte variabile è stata sospesa da giugno 2023, il recupero ha riguardato i periodi precedenti all'entrata in vigore dell'anno scolastico 2024/2025, quando l'indennità di posizione parte variabile non era affatto dovuta e nulla è dovuto in considerazione della detta rinuncia. Le spese di lite sono compensate per metà in ragione del recente pronunciamento della Corte di legittimità e della solo parziale fondatezza della pretesa originariamente azionata dall'odierno appellato.
PQM
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara il diritto di Parte_1 al ripristino della integrale retribuzione comprensiva della quota variabile della retribuzione di posizione per il periodo di servizio svolto all'estero ricorrente dell'anno scolastico 2024/2025 e fino alla conclusione del mandato all'estero; condanna l'amministrazione a corrispondere a la Parte_1 retribuzione di posizione quota variabile a decorrere dall'anno scolastico
2024/2025, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. compensa per metà le spese di lite e condanna il Controparte_1
[...] al pagamento della restante metà, liquidata, per il primo grado, in complessivi euro 1.900,00 e, per il presente grado, in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, cpa e spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 16.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste