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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa Traversa, all'udienza del 6 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8970 dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ACQUAVIVA Nicola e Parte_1 dall'avv. NATOLA Silvana ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Bari, alla via Calefati, n. 133
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. TRAVI Raffaella e dall'avv. SOLLECITO Costanza ed elettivamente domiciliata presso di loro in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11 (struttura burocratico- legale)
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.07.2023, , dipendente dell' Parte_1 [...] dal 01.06.2007 con qualifica Controparte_1 di ausiliario specializzato (liv. A, Comparto Servizio Sanitario Nazionale) nel CP_3 reparto di Oculistica, esponeva di occuparsi quotidianamente di cura, igiene e assistenza dei pazienti, svolgendo in realtà da oltre 5 anni le mansioni di operatore socio sanitario,
e chiedeva, pertanto, l'inquadramento nel superiore livello BS e la conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 18.02.2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L si costituiva in Controparte_1 giudizio ed eccepiva: in via preliminare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., delle differenze retributive relative al periodo che precede il quinquennio dalla data di notifica del ricorso;
nel merito l'infondatezza della domanda e, in subordine, chiedeva di limitare la condanna al 15.09.2020, data di avvenuto inquadramento nella superiore qualifica di operatore socio sanitario (liv. BS).
All'odierna udienza la causa, istruita mediante prova testimoniale, veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3, d.lgs. n. 81 del 2015, dispone che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte […] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art.
2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” (cfr. Cass. 18418/2013).
Ciò posto, secondo il CCNL Comparto Servizio Sanitario Nazionale, allegato dalla ricorrente e la cui applicabilità al caso di specie è pacifica, appartengono alla categoria
B “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”.
pag. 2/8 Nel livello BS, nel quale chiede di essere inquadrata l'Accettura, rientrano “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
Nei profili professionali inseriti all'interno del livello BS vi è anche quello di Operatore sociosanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Premesso che risultano compiutamente descritte in ricorso le mansioni riconducibili al superiore inquadramento, e dunque non vi è il dedotto difetto di allegazione, è noto che, nelle controversie relative all'inquadramento di un lavoratore subordinato, secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice deve seguire un procedimento in tre fasi successive ovvero:
a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ex multis Cass. civ., n. 26233 del 2008, n. 5128 del 2007
e n. 3069 del 2005; in senso conforme Cass. civ., sez. VI-L, ord. n. 24360 del
14.11.2014; Cass. civ., n. 20272 del 2010 e n. 20284 del 2009).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, pag. 3/8 raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. Cass. civ. n. 8025 del 2003). In sostanza, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (cfr. Cass. civ., n. 1012 del 2003).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib.
Milano 15.02.2013).
Alla luce di quanto sopra, il lavoratore non solo deve aver svolto in concreto le mansioni inscritte nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato
“pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a suo carico compatibile con la qualifica superiore.
Tanto premesso, va osservato che il ricorrente esponeva di svolgere attività con assunzione diretta di responsabilità per il proprio operato, occupandosi quotidianamente di cura, igiene ed assistenza dei pazienti, collaborando, fra le altre, al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, al supporto diagnostico e all'organizzazione del lavoro, tanto da essere inserito nelle rotazioni dei turni con operatori socio sanitari.
Nel caso di specie, questo Giudicante ritiene che dalla prova testimoniale siano emersi elementi a favore dell'inquadramento giuridico ed economico del ricorrente nel livello
BS del CCNL di riferimento.
e , in servizio presso il reparto di Oculistica del Testimone_1 Testimone_2
(la sino al 2022) ed escussi come testimoni (citati da parte CP_1 Tes_2
pag. 4/8 ricorrente) nel corso delle udienze del 18.11.2024 e 19.05.2025, hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di cura, igiene e assistenza dei pazienti non autosufficienti.
In particolare, ha riferito che nel suddetto reparto “c'erano solo due o.s.s. e Tes_1 quattro ausiliari, incluso il ricorrente” e “spesso” quest'ultimo “era in turno con un infermiere senza l'o.s.s.”. Inoltre, per quanto concerne l'assunzione dei farmaci e la somministrazione dei pasti, l'istante svolgeva la mansione “rispetto ai pazienti non autosufficienti”, aiutandoli ad “ingerire le compresse” e “aprendo i contenitori” del cibo;
con riferimento alle attività di supporto assistenziale, mantenimento delle capacità psicofisiche residue ed ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche del paziente,
l'Accettura si occupava di “prenderlo dalla camera”, “accompagnarlo a fare le varie consulenze”, attendere e non lasciarlo solo (provvedendo anche a “tranquillizzare”), trattandosi di “responsabilità enormi”. Ancora, il ricorrente provvedeva al “lavaggio dei ferri allorquando venivano utilizzati”, “trasportava il paziente a fare la tac oppure la radiografia e le altre consulenze, aiutandolo a sedersi sul lettino”, in quanto era
“sempre” lui il “responsabile dei pazienti”. ha precisato che la parte “si occupa di tutto quello che riguarda il paziente, Tes_1 cioè pulizia del letto, dei comodini, degli armadi e dei tavoli”, con la conseguenza che
“tutto il resto è svolto dalla (pulizia dei bagni, lavaggio pavimento) […] CP_4 solo una volta al giorno” e che “le necessità di pulizia vengono svolte dal ricorrente se
c'è un caso specifico (paziente che vomita o urina per terra, rottura flebo)”. La circostanza è stata confermata anche dalla testimone Tes_2
Infine, ha riconosciuto che il ricorrente abbia partecipato ad un corso Tes_1 annuale di formazione per OSS, non sapendo se su richiesta dell'azienda, e ha Tes_2 aggiunto che lo stesso prestava supporto ai pazienti, nel senso di “essere vicino per tutte le esigenze personali”, e che gli capitava quotidianamente di svolgere i propri compiti senza la necessaria presenza di OSS, in quanto questi ultimi “erano in numero insufficiente per coprire i turni”.
Gli stessi testimoni citati da parte resistente hanno confermato la suddetta ricostruzione dei fatti.
In particolare, , professore e direttore della U.O.C. di Oftalmologia del Testimone_3
Policlinico di Bari, escusso nel corso dell'udienza del 18.11.2024, ha sì riferito che pag. 5/8 l'istante svolgeva, in modo prevalente, le attività semplici di tipo manuale, che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, e provvedeva all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, ma ha precisato che
“non” è “presente in reparto”, nel senso che “do le direttive ma nello svolgimento delle direttive da me impartite nulla posso dire”, sempre premessa “la quantità del personale con limitazioni lavorative prescritte dal medico competente ed il ridotto numero di personale”.
, professoressa associata conferita in convenzione presso l'U.O.C. di Testimone_4
Oftalmologia, ha aggiunto, nel corso della prova testimoniale (udienza del 27.01.2025), di aver lavorato con l' e “non” ricordare la “qualifica di appartenenza”, Parte_1 chiarendo che “l'attività di pulizia degli ambienti era svolta da specifico personale delle pulizie” e “non” rammentando se tale personale fosse dipendente dell'azienda. Inoltre,
l'istante “si occupava del trasporto del paziente all'interno del reparto e secondo le indicazioni in tal senso ricevute”.
Ciò che emerge in definitiva dalle suddette prove testimoniali è che l'annosa questione relativa alle scoperture in organico ha comportato l'impiego degli ausiliari, come il ricorrente, nello svolgimento di mansioni proprie non solo della relativa figura ma anche di quella di o.s.s., tanto che, ad esempio, l'attività di pulizia degli ambienti è stata giocoforza delegata ad altro personale, in particolare appartenente alla . CP_4
Pertanto, se si considera che nella declaratoria di Operatore Socio-sanitario è centrale la relazione con il paziente e che essa consiste nell'assistenza diretta attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale attinenti a tutti gli aspetti della vita del paziente, anche di tipo ambientale, risulta che le mansioni del ricorrente sono inquadrabili nella superiore posizione BS.
Nel caso di specie, infatti, si occupava di cura, igiene e assistenza dei Parte_1 pazienti, nonché supporto diagnostico e trasporto, mansioni che implicano quella costante relazione operatore-paziente che costituisce il proprium del profilo professionale richiesto.
Di talché, stante il corretto inquadramento delle mansioni svolte dal ricorrente nella categoria BS, anziché A, va riconosciuto in suo favore il diritto alle differenze pag. 6/8 retributive maturate nei limiti della prescrizione, ossia a far data dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso (08.09.2023).
Infatti, per le somme relative al periodo dal 18.02.2016 al 07.09.2018 è maturata la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., trattandosi di crediti derivanti da rapporto di lavoro pubblico per il quale il dies a quo viene individuato non a partire dalla cessazione del rapporto ma nel corso di esso, e più precisamente dal momento in cui il lavoratore matura il relativo diritto (cfr. Cass. civ. n. 26246 del 6 settembre 2022: “nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere” per avere “il pubblico impiego (...) una particolare disciplina normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro – eventuale ed illegittima – risoluzione, così da escludere che il “timor” del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti”).
In definitiva, la domanda va accolta con riconoscimento in favore dell'Accettura del diritto a percepire le differenze retributive, maturate a partire dall'08.09.2018 sino alla data di notifica del presente ricorso per svolgimento di mansioni riconducibili al superiore livello BS della classificazione del personale prevista dal C.C.N.L. Comparto
Servizio Sanitario Nazionale, e conseguente condanna dell'
[...] al pagamento delle somme così Controparte_1 individuate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato il 28.07.2023, così provvede:
[...]
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l
[...] al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni del livello economico BS della classificazione del personale prevista dal C.C.N.L. Comparto
Servizio Sanitario Nazionale, maturate dall'08.09.2018 alla data di notifica del presente pag. 7/8 ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
2) condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.700,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 6 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa Traversa, all'udienza del 6 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8970 dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ACQUAVIVA Nicola e Parte_1 dall'avv. NATOLA Silvana ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Bari, alla via Calefati, n. 133
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. TRAVI Raffaella e dall'avv. SOLLECITO Costanza ed elettivamente domiciliata presso di loro in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11 (struttura burocratico- legale)
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.07.2023, , dipendente dell' Parte_1 [...] dal 01.06.2007 con qualifica Controparte_1 di ausiliario specializzato (liv. A, Comparto Servizio Sanitario Nazionale) nel CP_3 reparto di Oculistica, esponeva di occuparsi quotidianamente di cura, igiene e assistenza dei pazienti, svolgendo in realtà da oltre 5 anni le mansioni di operatore socio sanitario,
e chiedeva, pertanto, l'inquadramento nel superiore livello BS e la conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 18.02.2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L si costituiva in Controparte_1 giudizio ed eccepiva: in via preliminare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., delle differenze retributive relative al periodo che precede il quinquennio dalla data di notifica del ricorso;
nel merito l'infondatezza della domanda e, in subordine, chiedeva di limitare la condanna al 15.09.2020, data di avvenuto inquadramento nella superiore qualifica di operatore socio sanitario (liv. BS).
All'odierna udienza la causa, istruita mediante prova testimoniale, veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3, d.lgs. n. 81 del 2015, dispone che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte […] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art.
2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” (cfr. Cass. 18418/2013).
Ciò posto, secondo il CCNL Comparto Servizio Sanitario Nazionale, allegato dalla ricorrente e la cui applicabilità al caso di specie è pacifica, appartengono alla categoria
B “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”.
pag. 2/8 Nel livello BS, nel quale chiede di essere inquadrata l'Accettura, rientrano “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
Nei profili professionali inseriti all'interno del livello BS vi è anche quello di Operatore sociosanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Premesso che risultano compiutamente descritte in ricorso le mansioni riconducibili al superiore inquadramento, e dunque non vi è il dedotto difetto di allegazione, è noto che, nelle controversie relative all'inquadramento di un lavoratore subordinato, secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice deve seguire un procedimento in tre fasi successive ovvero:
a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ex multis Cass. civ., n. 26233 del 2008, n. 5128 del 2007
e n. 3069 del 2005; in senso conforme Cass. civ., sez. VI-L, ord. n. 24360 del
14.11.2014; Cass. civ., n. 20272 del 2010 e n. 20284 del 2009).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, pag. 3/8 raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. Cass. civ. n. 8025 del 2003). In sostanza, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (cfr. Cass. civ., n. 1012 del 2003).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib.
Milano 15.02.2013).
Alla luce di quanto sopra, il lavoratore non solo deve aver svolto in concreto le mansioni inscritte nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato
“pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a suo carico compatibile con la qualifica superiore.
Tanto premesso, va osservato che il ricorrente esponeva di svolgere attività con assunzione diretta di responsabilità per il proprio operato, occupandosi quotidianamente di cura, igiene ed assistenza dei pazienti, collaborando, fra le altre, al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, al supporto diagnostico e all'organizzazione del lavoro, tanto da essere inserito nelle rotazioni dei turni con operatori socio sanitari.
Nel caso di specie, questo Giudicante ritiene che dalla prova testimoniale siano emersi elementi a favore dell'inquadramento giuridico ed economico del ricorrente nel livello
BS del CCNL di riferimento.
e , in servizio presso il reparto di Oculistica del Testimone_1 Testimone_2
(la sino al 2022) ed escussi come testimoni (citati da parte CP_1 Tes_2
pag. 4/8 ricorrente) nel corso delle udienze del 18.11.2024 e 19.05.2025, hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di cura, igiene e assistenza dei pazienti non autosufficienti.
In particolare, ha riferito che nel suddetto reparto “c'erano solo due o.s.s. e Tes_1 quattro ausiliari, incluso il ricorrente” e “spesso” quest'ultimo “era in turno con un infermiere senza l'o.s.s.”. Inoltre, per quanto concerne l'assunzione dei farmaci e la somministrazione dei pasti, l'istante svolgeva la mansione “rispetto ai pazienti non autosufficienti”, aiutandoli ad “ingerire le compresse” e “aprendo i contenitori” del cibo;
con riferimento alle attività di supporto assistenziale, mantenimento delle capacità psicofisiche residue ed ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche del paziente,
l'Accettura si occupava di “prenderlo dalla camera”, “accompagnarlo a fare le varie consulenze”, attendere e non lasciarlo solo (provvedendo anche a “tranquillizzare”), trattandosi di “responsabilità enormi”. Ancora, il ricorrente provvedeva al “lavaggio dei ferri allorquando venivano utilizzati”, “trasportava il paziente a fare la tac oppure la radiografia e le altre consulenze, aiutandolo a sedersi sul lettino”, in quanto era
“sempre” lui il “responsabile dei pazienti”. ha precisato che la parte “si occupa di tutto quello che riguarda il paziente, Tes_1 cioè pulizia del letto, dei comodini, degli armadi e dei tavoli”, con la conseguenza che
“tutto il resto è svolto dalla (pulizia dei bagni, lavaggio pavimento) […] CP_4 solo una volta al giorno” e che “le necessità di pulizia vengono svolte dal ricorrente se
c'è un caso specifico (paziente che vomita o urina per terra, rottura flebo)”. La circostanza è stata confermata anche dalla testimone Tes_2
Infine, ha riconosciuto che il ricorrente abbia partecipato ad un corso Tes_1 annuale di formazione per OSS, non sapendo se su richiesta dell'azienda, e ha Tes_2 aggiunto che lo stesso prestava supporto ai pazienti, nel senso di “essere vicino per tutte le esigenze personali”, e che gli capitava quotidianamente di svolgere i propri compiti senza la necessaria presenza di OSS, in quanto questi ultimi “erano in numero insufficiente per coprire i turni”.
Gli stessi testimoni citati da parte resistente hanno confermato la suddetta ricostruzione dei fatti.
In particolare, , professore e direttore della U.O.C. di Oftalmologia del Testimone_3
Policlinico di Bari, escusso nel corso dell'udienza del 18.11.2024, ha sì riferito che pag. 5/8 l'istante svolgeva, in modo prevalente, le attività semplici di tipo manuale, che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, e provvedeva all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, ma ha precisato che
“non” è “presente in reparto”, nel senso che “do le direttive ma nello svolgimento delle direttive da me impartite nulla posso dire”, sempre premessa “la quantità del personale con limitazioni lavorative prescritte dal medico competente ed il ridotto numero di personale”.
, professoressa associata conferita in convenzione presso l'U.O.C. di Testimone_4
Oftalmologia, ha aggiunto, nel corso della prova testimoniale (udienza del 27.01.2025), di aver lavorato con l' e “non” ricordare la “qualifica di appartenenza”, Parte_1 chiarendo che “l'attività di pulizia degli ambienti era svolta da specifico personale delle pulizie” e “non” rammentando se tale personale fosse dipendente dell'azienda. Inoltre,
l'istante “si occupava del trasporto del paziente all'interno del reparto e secondo le indicazioni in tal senso ricevute”.
Ciò che emerge in definitiva dalle suddette prove testimoniali è che l'annosa questione relativa alle scoperture in organico ha comportato l'impiego degli ausiliari, come il ricorrente, nello svolgimento di mansioni proprie non solo della relativa figura ma anche di quella di o.s.s., tanto che, ad esempio, l'attività di pulizia degli ambienti è stata giocoforza delegata ad altro personale, in particolare appartenente alla . CP_4
Pertanto, se si considera che nella declaratoria di Operatore Socio-sanitario è centrale la relazione con il paziente e che essa consiste nell'assistenza diretta attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale attinenti a tutti gli aspetti della vita del paziente, anche di tipo ambientale, risulta che le mansioni del ricorrente sono inquadrabili nella superiore posizione BS.
Nel caso di specie, infatti, si occupava di cura, igiene e assistenza dei Parte_1 pazienti, nonché supporto diagnostico e trasporto, mansioni che implicano quella costante relazione operatore-paziente che costituisce il proprium del profilo professionale richiesto.
Di talché, stante il corretto inquadramento delle mansioni svolte dal ricorrente nella categoria BS, anziché A, va riconosciuto in suo favore il diritto alle differenze pag. 6/8 retributive maturate nei limiti della prescrizione, ossia a far data dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso (08.09.2023).
Infatti, per le somme relative al periodo dal 18.02.2016 al 07.09.2018 è maturata la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., trattandosi di crediti derivanti da rapporto di lavoro pubblico per il quale il dies a quo viene individuato non a partire dalla cessazione del rapporto ma nel corso di esso, e più precisamente dal momento in cui il lavoratore matura il relativo diritto (cfr. Cass. civ. n. 26246 del 6 settembre 2022: “nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere” per avere “il pubblico impiego (...) una particolare disciplina normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro – eventuale ed illegittima – risoluzione, così da escludere che il “timor” del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti”).
In definitiva, la domanda va accolta con riconoscimento in favore dell'Accettura del diritto a percepire le differenze retributive, maturate a partire dall'08.09.2018 sino alla data di notifica del presente ricorso per svolgimento di mansioni riconducibili al superiore livello BS della classificazione del personale prevista dal C.C.N.L. Comparto
Servizio Sanitario Nazionale, e conseguente condanna dell'
[...] al pagamento delle somme così Controparte_1 individuate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato il 28.07.2023, così provvede:
[...]
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l
[...] al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni del livello economico BS della classificazione del personale prevista dal C.C.N.L. Comparto
Servizio Sanitario Nazionale, maturate dall'08.09.2018 alla data di notifica del presente pag. 7/8 ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
2) condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.700,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 6 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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