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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 7242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7242 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIACOMO Parte_1
MILANA
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
EN AP
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (30.03.2023) sino al mese di settembre 2023, con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione dei ratei della prestazione maturati nel suddetto periodo, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 02.08.2024, questo Tribunale accertava la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/80 nonché di quello di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- che detto decreto di omologa veniva notificato all in data 02.08.2024; CP_1
- che, in data 07.08.2024, veniva altresì trasmesso il modello AP70 ai fini del pagamento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80;
- che l' , con lettera del 16.09.2024, gli comunicava la liquidazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80, con decorrenza dal
1°ottobre 2023;
- di avere effettivamente percepito le somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1, L. 18/80, con decorrenza dal mese suindicato;
- di avere diritto, tuttavia, a percepire altresì i ratei dovuti dal mese di aprile 2023
(successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 30.03.2023) sino al mese di settembre 2023, erroneamente non corrisposti dall . CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha rappresentato che “La sede CP_1 territorialmente competente in data 03/02/2025 ha provveduto alla liquidazione dei ratei (vedi Te08 allegato), relativi alla prestazione in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro 11.667,58. Detto importo, a cui sono stati detratti euro 7.962,60, pari alle mensilità già corrisposte
a parte ricorrente (relative al periodo successivo rispetto a settembre 2023), è stato corrisposto con data valuta 20/02/2025 (all. n. 2)”, ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
18.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine al pagamento, in data 20.02.2025, dell'importo dovuto a titolo CP_1 di ratei di indennità di accompagnamento maturati da aprile a settembre 2023, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale: a tal fine, ha evidenziato come il (corretto) pagamento sia intervenuto successivamente al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio (03.12.2024), resosi necessaria a causa dell'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa previsto dalla legge ai fini della liquidazione delle prestazione.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine al pagamento dei ratei della prestazione dedotta in lite relativi al periodo aprile – settembre 2023, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto al ricorrente solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e ben oltre il termine di legge.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia (commisurato ai ratei dovuti per il periodo dedotto in lite), nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 852,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 19/11/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7242 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIACOMO Parte_1
MILANA
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
EN AP
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (30.03.2023) sino al mese di settembre 2023, con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione dei ratei della prestazione maturati nel suddetto periodo, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 02.08.2024, questo Tribunale accertava la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/80 nonché di quello di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- che detto decreto di omologa veniva notificato all in data 02.08.2024; CP_1
- che, in data 07.08.2024, veniva altresì trasmesso il modello AP70 ai fini del pagamento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80;
- che l' , con lettera del 16.09.2024, gli comunicava la liquidazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80, con decorrenza dal
1°ottobre 2023;
- di avere effettivamente percepito le somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1, L. 18/80, con decorrenza dal mese suindicato;
- di avere diritto, tuttavia, a percepire altresì i ratei dovuti dal mese di aprile 2023
(successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 30.03.2023) sino al mese di settembre 2023, erroneamente non corrisposti dall . CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha rappresentato che “La sede CP_1 territorialmente competente in data 03/02/2025 ha provveduto alla liquidazione dei ratei (vedi Te08 allegato), relativi alla prestazione in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro 11.667,58. Detto importo, a cui sono stati detratti euro 7.962,60, pari alle mensilità già corrisposte
a parte ricorrente (relative al periodo successivo rispetto a settembre 2023), è stato corrisposto con data valuta 20/02/2025 (all. n. 2)”, ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
18.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine al pagamento, in data 20.02.2025, dell'importo dovuto a titolo CP_1 di ratei di indennità di accompagnamento maturati da aprile a settembre 2023, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale: a tal fine, ha evidenziato come il (corretto) pagamento sia intervenuto successivamente al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio (03.12.2024), resosi necessaria a causa dell'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa previsto dalla legge ai fini della liquidazione delle prestazione.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine al pagamento dei ratei della prestazione dedotta in lite relativi al periodo aprile – settembre 2023, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto al ricorrente solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e ben oltre il termine di legge.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia (commisurato ai ratei dovuti per il periodo dedotto in lite), nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 852,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 19/11/2025
Il Giudice
IO Busoli