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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 331/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTICO DOMENICO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CROCITTI MARIA ROSA e dell'avv. CONTESTABILE SERGIO appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1.- in accoglimento del proposto appello, riformare l'appellata sentenza n. 1008/2019 emessa il 12.11.2019, depositata e pubblicata in pari data, dal
Tribunale di Palmi (Rc) in persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli, mai notificata;
2.- accertare e dichiarare la presenza di gravi vizi nell'immobile di proprietà del sig.
, dovuti a difetti di costruzione;
Parte_1
3.- accertare e dichiarare la responsabilità ex. art. 1669 c.c. del sig. e, per CP_1
l'effetto, condannare l'appellato al risarcimento in favore dell'odierno appellante di tutti i danni subìti che si quantificano in euro 42.690,00, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
4.- condannare l'appellato alla rifusione di spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria chiede ammettersi:
1) prova per testi sui contenuti della perizia giurata versata nel fascicolo di parte attrice, indicando a teste l'Arch. ; Testimone_1
2) C.T.U. tecnica al fine di accertare se i vizi presenti nell'abitazione del sig.
[...]
siano la conseguenza di gravi difetti di costruzione dell'immobile e, in caso Pt_1
affermativo, di quantificare l'entità dei danni sofferti dall'odierno appellante.
per parte appellata: 1) in via preliminare, dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello del sig. e per l'effetto, rigettarlo in ogni sua parte e Parte_1
confermare la sentenza di primo grado;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione/decadenza come argomentato in parte narrativa e per l'effetto rigettare le domande tutte spiegate dall'appellato;
3) rigettare comunque nel merito perché inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto, tutte le domande formulate nel presente giudizio dall'odierno attore;
in via subordinata, ridurre la quantificazione del danno;
4) Rigettarsi le istanze istruttorie attoree, siccome inammissibili, infondate e ininfluenti;
5) In via meramente subordinata e per scrupolo di difesa, ammettere i mezzi istruttori come articolati dalla difesa in atti e in particolare nella memoria ex art. 183 6. CP_1
comma n. 2 cpc datata 08.10.2018 e memoria ex art. 183 6. comma n. 3 cpc datata
29.10.2018, qui richiamate.
6) Con vittoria di spese e competenze di causa del primo e secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 23.3.2018, Parte_1
conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno
[...] Persona_1 derivante da vizi di costruzione del fabbricato acquistato dall'attore a dicembre 2005, vizi denunciati con missive del 20.07.2015 e 26.01.2016.
Si costituiva in giudizio , che contestava la fondatezza della domanda ed Persona_1
eccepiva la decadenza per tardiva denuncia e la prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.
pag. 2/6 Con sentenza n. 1008/2019, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda dell'attore, ritenendo prescritta l'azione ex art. 1669 c.c.
Con atto di citazione notificato il 15.06.2020, impugnava la predetta Parte_1
sentenza, ritenendo errata la decisione di prime cure, poiché la conoscenza della effettiva riconducibilità dei danni ai vizi di costruzione doveva datarsi quantomeno al momento della ricezione della consulenza tecnica del proprio perito, ed insisteva nella richiesta di istruzione della causa ed accoglimento dell'azione risarcitoria.
Si costituiva l'appellato, concludendo per il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, al momento della introduzione del giudizio mediante la notifica dell'atto di citazione, fosse decorso il termine annuale dalla denuncia dei vizi. La decisione è condivisa dalla Corte, dovendosi ritenere che l'azione sia stata esercitata oltre un anno dopo la scoperta e denuncia dei vizi.
In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera. (cfr. Cass. Sez. 3, 27/01/2025, n. 1909,
Rv. 673739 - 02).
Il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, primo comma c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri pag. 3/6 tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia (cfr. Cass. Sez. 2,
16/06/2022, n. 19343, Rv. 664999 - 01).
Nel caso in esame, l'acquirente ha inviato la prima lettera di denuncia dei vizi con raccomandata A/R del 20.07.2015 (oltre un decennio dopo il completamento dei lavori, ultimati in data 13.1.2005), affermando che gli stessi sarebbero verificati a partire dal
1.1.2015, e venivano descritti sommariamente nei seguenti termini “difettosa raccolta delle acque bianche, presenza di ponti termici, difetti sugli infissi, riflusso d'acqua dalla fognatura pubblica, mancanza di regimentazione dell'acqua della corte e strada privata, assenza di valvole di ritegno, infiltrazione acqua dal terrazzo, pendenza eccessiva rampa garage che lo rende non utilizzabile per autovetture.” A questa lettera seguiva una formale diffida ex art. 1669 c.c. del 26.1.2016, ricevuta in data 11.02.2016, in cui venivano nuovamente denunciati i medesimi vizi. Rispetto alla denuncia ex art. 1669
c.c., l'azione introdotta nel 2018 è evidentemente tardiva. contestava l'asserita tardività della domanda risarcitoria perché Parte_1
riteneva di non aver effettuato una vera e propria denuncia dei vizi nelle lettere del 2015
e 2016, poiché aveva acquisito conoscenza piena dei vizi solo a seguito delle indagini tecniche del consulente di parte, documentate nella relazione asseverata in data
15.1.2018. La tesi non è convincente, perché le missive costituiscono una vera e propria denuncia dei vizi, che sono sempre ed esattamente quelli descritti già nella prima missiva del 20.7.2015. I difetti della costruzione, sin dalla prima denuncia, sono descritti compiutamente non solo con riferimento alle manifestazioni esteriori
(infiltrazioni e muffa) ma con l'indicazione tecnica di cause specifiche: “difettosa raccolta delle acque bianche, presenza di ponti termici, difetti sugli infissi, riflusso d'acqua dalla fognatura pubblica, mancanza di regimentazione dell'acqua della corte e strada privata, assenza di valvole di ritegno, infiltrazione acqua dal terrazzo, pendenza eccessiva rampa garage che lo rende non utilizzabile per autovetture”.
Vista la specificità della denuncia dei vizi tecnici riguardanti la costruzione, coincidenti con le conclusioni del consulente di parte, la posteriorità delle missive rispetto alla conclusione dei sopralluoghi del tecnico di parte (intervenuti tra marzo 2013 e luglio
2015), se ne ricava che al momento dell'invio delle missive del 2015 e 2016 l'attore avesse una sufficiente conoscenza della portata e dell'estensione dei vizi riguardanti pag. 4/6 l'immobile acquistato. Si deve, pertanto, reputare irrilevante la data della asseverazione della relazione peritale di parte allegata, dovendosi anzi sottolineare come nel verbale di asseveramento il perito affermi di averla redatta in data 15.01.2017 e che in ogni caso la prova della consapevolezza della obiettiva esistenza dei gravi vizi e la loro derivazione da difetti di costruzione in data antecedente può essere ricavata dalla lettura delle dichiarazioni provenienti dalla parte appellante.
La conoscenza dei vizi, sufficiente ai fini della denuncia ex art. 1669 c.c., è ammessa dallo stesso che in entrambe le missive espressamente dichiara di effettuare la Pt_1
denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c., e nell'atto di citazione notificato in data 23.3.2018 – data in cui è pacifico che l'appellante avesse ormai raggiunto la piena consapevolezza dei presupposti per l'azione – nulla viene aggiunto quanto al tipo di danni subiti ed alle cause degli stessi. Al momento della notifica dell'atto di citazione, pertanto, era certamente decorso il termine annuale per l'introduzione dell'azione ex art. 1669 c.c., decorrente dalla denuncia dei vizi.
La conferma della decisione impugnata rende superfluo l'esame delle prove articolate dalla parte appellante, così come risulta irrilevante verificare se i vizi erano effettivamente emersi prima dello scadere del decennio dal completamento dell'opera e se la denuncia era stata tempestiva rispetto alla loro scoperta, eccezioni ribadite dalla parte appellata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche alle fasi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1008/2019, così Parte_1
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 331/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTICO DOMENICO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CROCITTI MARIA ROSA e dell'avv. CONTESTABILE SERGIO appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1.- in accoglimento del proposto appello, riformare l'appellata sentenza n. 1008/2019 emessa il 12.11.2019, depositata e pubblicata in pari data, dal
Tribunale di Palmi (Rc) in persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli, mai notificata;
2.- accertare e dichiarare la presenza di gravi vizi nell'immobile di proprietà del sig.
, dovuti a difetti di costruzione;
Parte_1
3.- accertare e dichiarare la responsabilità ex. art. 1669 c.c. del sig. e, per CP_1
l'effetto, condannare l'appellato al risarcimento in favore dell'odierno appellante di tutti i danni subìti che si quantificano in euro 42.690,00, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
4.- condannare l'appellato alla rifusione di spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria chiede ammettersi:
1) prova per testi sui contenuti della perizia giurata versata nel fascicolo di parte attrice, indicando a teste l'Arch. ; Testimone_1
2) C.T.U. tecnica al fine di accertare se i vizi presenti nell'abitazione del sig.
[...]
siano la conseguenza di gravi difetti di costruzione dell'immobile e, in caso Pt_1
affermativo, di quantificare l'entità dei danni sofferti dall'odierno appellante.
per parte appellata: 1) in via preliminare, dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello del sig. e per l'effetto, rigettarlo in ogni sua parte e Parte_1
confermare la sentenza di primo grado;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione/decadenza come argomentato in parte narrativa e per l'effetto rigettare le domande tutte spiegate dall'appellato;
3) rigettare comunque nel merito perché inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto, tutte le domande formulate nel presente giudizio dall'odierno attore;
in via subordinata, ridurre la quantificazione del danno;
4) Rigettarsi le istanze istruttorie attoree, siccome inammissibili, infondate e ininfluenti;
5) In via meramente subordinata e per scrupolo di difesa, ammettere i mezzi istruttori come articolati dalla difesa in atti e in particolare nella memoria ex art. 183 6. CP_1
comma n. 2 cpc datata 08.10.2018 e memoria ex art. 183 6. comma n. 3 cpc datata
29.10.2018, qui richiamate.
6) Con vittoria di spese e competenze di causa del primo e secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 23.3.2018, Parte_1
conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno
[...] Persona_1 derivante da vizi di costruzione del fabbricato acquistato dall'attore a dicembre 2005, vizi denunciati con missive del 20.07.2015 e 26.01.2016.
Si costituiva in giudizio , che contestava la fondatezza della domanda ed Persona_1
eccepiva la decadenza per tardiva denuncia e la prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.
pag. 2/6 Con sentenza n. 1008/2019, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda dell'attore, ritenendo prescritta l'azione ex art. 1669 c.c.
Con atto di citazione notificato il 15.06.2020, impugnava la predetta Parte_1
sentenza, ritenendo errata la decisione di prime cure, poiché la conoscenza della effettiva riconducibilità dei danni ai vizi di costruzione doveva datarsi quantomeno al momento della ricezione della consulenza tecnica del proprio perito, ed insisteva nella richiesta di istruzione della causa ed accoglimento dell'azione risarcitoria.
Si costituiva l'appellato, concludendo per il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, al momento della introduzione del giudizio mediante la notifica dell'atto di citazione, fosse decorso il termine annuale dalla denuncia dei vizi. La decisione è condivisa dalla Corte, dovendosi ritenere che l'azione sia stata esercitata oltre un anno dopo la scoperta e denuncia dei vizi.
In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera. (cfr. Cass. Sez. 3, 27/01/2025, n. 1909,
Rv. 673739 - 02).
Il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, primo comma c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri pag. 3/6 tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia (cfr. Cass. Sez. 2,
16/06/2022, n. 19343, Rv. 664999 - 01).
Nel caso in esame, l'acquirente ha inviato la prima lettera di denuncia dei vizi con raccomandata A/R del 20.07.2015 (oltre un decennio dopo il completamento dei lavori, ultimati in data 13.1.2005), affermando che gli stessi sarebbero verificati a partire dal
1.1.2015, e venivano descritti sommariamente nei seguenti termini “difettosa raccolta delle acque bianche, presenza di ponti termici, difetti sugli infissi, riflusso d'acqua dalla fognatura pubblica, mancanza di regimentazione dell'acqua della corte e strada privata, assenza di valvole di ritegno, infiltrazione acqua dal terrazzo, pendenza eccessiva rampa garage che lo rende non utilizzabile per autovetture.” A questa lettera seguiva una formale diffida ex art. 1669 c.c. del 26.1.2016, ricevuta in data 11.02.2016, in cui venivano nuovamente denunciati i medesimi vizi. Rispetto alla denuncia ex art. 1669
c.c., l'azione introdotta nel 2018 è evidentemente tardiva. contestava l'asserita tardività della domanda risarcitoria perché Parte_1
riteneva di non aver effettuato una vera e propria denuncia dei vizi nelle lettere del 2015
e 2016, poiché aveva acquisito conoscenza piena dei vizi solo a seguito delle indagini tecniche del consulente di parte, documentate nella relazione asseverata in data
15.1.2018. La tesi non è convincente, perché le missive costituiscono una vera e propria denuncia dei vizi, che sono sempre ed esattamente quelli descritti già nella prima missiva del 20.7.2015. I difetti della costruzione, sin dalla prima denuncia, sono descritti compiutamente non solo con riferimento alle manifestazioni esteriori
(infiltrazioni e muffa) ma con l'indicazione tecnica di cause specifiche: “difettosa raccolta delle acque bianche, presenza di ponti termici, difetti sugli infissi, riflusso d'acqua dalla fognatura pubblica, mancanza di regimentazione dell'acqua della corte e strada privata, assenza di valvole di ritegno, infiltrazione acqua dal terrazzo, pendenza eccessiva rampa garage che lo rende non utilizzabile per autovetture”.
Vista la specificità della denuncia dei vizi tecnici riguardanti la costruzione, coincidenti con le conclusioni del consulente di parte, la posteriorità delle missive rispetto alla conclusione dei sopralluoghi del tecnico di parte (intervenuti tra marzo 2013 e luglio
2015), se ne ricava che al momento dell'invio delle missive del 2015 e 2016 l'attore avesse una sufficiente conoscenza della portata e dell'estensione dei vizi riguardanti pag. 4/6 l'immobile acquistato. Si deve, pertanto, reputare irrilevante la data della asseverazione della relazione peritale di parte allegata, dovendosi anzi sottolineare come nel verbale di asseveramento il perito affermi di averla redatta in data 15.01.2017 e che in ogni caso la prova della consapevolezza della obiettiva esistenza dei gravi vizi e la loro derivazione da difetti di costruzione in data antecedente può essere ricavata dalla lettura delle dichiarazioni provenienti dalla parte appellante.
La conoscenza dei vizi, sufficiente ai fini della denuncia ex art. 1669 c.c., è ammessa dallo stesso che in entrambe le missive espressamente dichiara di effettuare la Pt_1
denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c., e nell'atto di citazione notificato in data 23.3.2018 – data in cui è pacifico che l'appellante avesse ormai raggiunto la piena consapevolezza dei presupposti per l'azione – nulla viene aggiunto quanto al tipo di danni subiti ed alle cause degli stessi. Al momento della notifica dell'atto di citazione, pertanto, era certamente decorso il termine annuale per l'introduzione dell'azione ex art. 1669 c.c., decorrente dalla denuncia dei vizi.
La conferma della decisione impugnata rende superfluo l'esame delle prove articolate dalla parte appellante, così come risulta irrilevante verificare se i vizi erano effettivamente emersi prima dello scadere del decennio dal completamento dell'opera e se la denuncia era stata tempestiva rispetto alla loro scoperta, eccezioni ribadite dalla parte appellata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche alle fasi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1008/2019, così Parte_1
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6