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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12719 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10643/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Parte_1
Pittella per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti in notaio Per_1 di Fiumicino,
[...]
- resistente -
OGGETTO: assegno sociale. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 marzo 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, e premesso di essersi separata consensualmente dal marito, sig.
, con sentenza del Tribunale di Roma del 4 dicembre 2024, di Controparte_2 avere residenza separata da quella dell'ex coniuge e di versare in stato di bisogno, nonché di possedere tutti i requisiti reddituali richiesti dall'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha domandato a questo Tribunale di “Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla percezione Parte_1 dell'Assegno Sociale, in virtù della domanda presentata il 12.12.2024, con conseguente condanna del resistente alla erogazione, in favore della CP_3 ricorrente, della prestazione sin dalla data di presentazione della suindicata domanda, unitamente alle mensilità maturate nelle more della trattazione del presente contenzioso, oltre interessi e rivalutazione”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
in CP_1 particolare, l' ha contestato la sussistenza del requisito reddituale, di cui CP_3 parte ricorrente non ha fornito prova e non allegato alcuna documentazione a supporto, nonché anche la ricorrenza dello stato di bisogno, non avendo l'istante formulato domanda di attribuzione di assegno di mantenimento nel procedimento di separazione. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Autorizzato il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Legge n. 335 del 1995, “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
3. Nonostante la contestazione svolta in memoria di costituzione in merito alla consistenza della situazione reddituale, nessuna prova è stata fornita in giudizio dalla ricorrente, essendosi questa, piuttosto limitata, anche nelle note autorizzate, a dedurre in ordine alla circostanza che l'assenza dello stato di bisogno non può essere desunta soltanto dalla mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione tra i coniugi. All'uopo, invero, la ricorrente ha richiamato la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23341 del 15 agosto 2025, la quale ha affermato che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n.335/1995 spetti anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato “atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”; in tali condizioni l'intento fraudolento deve essere oggetto di accertamento giudiziale nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte nell'ordinanza n.22755/2024 e n.33513/2023 (in quest'ultima pronuncia si rammenta che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi)”. Detti principi, tuttavia, non rilevano nel caso di specie, giacché prima ancora di valutare se lo stato di bisogno possa essere escluso dalla sola mancata richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale, occorre verificare se la situazione patrimoniale dell'istante sia effettivamente e obiettivamente inferiore ai limiti di legge. Come ricordato dalla stessa pronuncia n. 23341/2025, sopra citata, invero,
“Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale disciplinato dall'art. 3, co. 6, della L. n.335/1995, prevede come requisito socio-economico lo “stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (in tal senso cfr. Cass. ord. n.14513/2020)”. E, nel caso di specie, nessun riscontro sulla situazione reddituale è stato fornito in giudizio dalla ricorrente, sebbene di ciò onerata.
4. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (cfr. Cass., sez. lav., n. 23477 del 19 novembre 2010). Per contro, la ricorrente ha affermato l'assenza di titolarità di redditi senza articolare alcuna istanza di prova – documentale o di altra natura – a supporto dell'affermazione, pur contestata dall' , sicché si tratta di generica CP_3 allegazione supportata da una mera autocertificazione, per di più prodotta – eventualmente – soltanto nella fase amministrativa e non in questo giudizio. Come correttamente evidenziato dall'Istituto, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. e in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni. Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimità è univoca: cfr., ex plurimis, Cass., sez. Un., n. 12065 del 29 maggio 2014 in tema di prova della qualità di erede, con cui è stato ribadito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi. Anche di recente, con specifico riferimento alle controversie di cui agli artt. 442 ss. c.p.c., il Supremo Collegio ha avuto modo di ribadire che “per costante orientamento di questa Corte (Cass.5708/18, Cass.5471/23), cui va data continuità in questa sede, la prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21853 del 29 luglio 2025).
4.1 Non si ravvisano, peraltro, i presupposti per l'attivazione dei poteri officiosi del Tribunale, non soltanto per l'assenza financo di una autodichiarazione della parte resa in questo giudizio, ma anche perché la ricorrente – malgrado le deduzioni sul punto dell'Istituto, anche in ordine all'irrilevanza probatoria di una autocertificazione – non ha nemmeno sollecitato il loro esercizio mediante una richiesta di produzione, ancorché tardiva, di documentazione idonea a comprovare il requisito reddituale. 4.2 Non può operare, infine, il principio di non contestazione. Anzitutto, perché la situazione reddituale effettiva della parte non è conosciuta dall' CP_1
La Suprema Corte, invero, ha ormai chiarito che “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali” (cfr. Cass., sez. lav., n. n. 2174 dell'1 febbraio 2021). In ogni caso, poi, malgrado la genericità e parzialità delle deduzioni attoree, l' ha provveduto a contestare la circostanza, sottolineando altresì CP_3
l'onere dell'istante di fornire prova rigorosa sul requisito reddituale.
5. In definitiva, il ricorso va rigettato per carenza di prova, non avendo parte ricorrente, nemmeno nelle note autorizzate, fornito elementi probatori in ordine al requisito reddituale previsto dal legislatore per conseguire la prestazione assistenziale ed essendosi, invero, limitata a prendere posizione sull'irrilevanza della mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di procedimento di separazione. Giova peraltro osservare che la ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso, solo una dichiarazione volta all'esonero dal pagamento del contributo unificato, nella quale ha rappresentato di essere unico componente del suo nucleo familiare e di non possedere un reddito triplo a quello richiesto dall'art. 9, comma 1 bis, del testo unico sulle spese di giustizia, mentre non ha presentato la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., sicché fornendo elementi indiziari sul possesso di redditi in misura superiore a quella richiesta per il conseguimento dell'assegno sociale. Peraltro, in assenza della predetta dichiarazione, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell liquidate CP_1 come in dispositivo in base alla regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 10 dicembre 2025. Il giudice Cesare Russo