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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/06/2025 , ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3601 /2022 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] , cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 con l'avv. TUDISCA ANGELO;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FURCAS LAURA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente –
Avente ad oggetto: Pensione di vecchiaia, ricalcolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/10/2022 , conveniva in giudizio Parte_1
l' lamentando che l' aveva liquidato in suo favore la pensione di vecchiaia cat. CP_1 CP_1
VOART non tenendo conto di tutta la contribuzione maturata e versata, anche volontariamente, sul proprio conto previdenziale, e ne chiedeva la condanna alla rliquidazione ed al pagamento della detta pensione nella maggior misura risultante dal conteggio di tutti i contributi, con la decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Resisteva in giudizio l' rilevando di aver correttamente liquidato la pensione di CP_1
vecchiaia calcolando tutti i contributi presenti in posizione. Ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti di legge.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente e a mezzo di ctu contabile, veniva decisa con la presente sentenza.
1 L'oggetto della domanda è costituito dal diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione di vecchiaia cat. VOART, mercé il conteggio di tutti i contributi in suo possesso.
Nella contestazione dell' , è stata disposta CTU contabile affidando al nominato CP_1
Consulente il seguente quesito “ricostruire l'intero rapporto previdenziale tra il ricorrente e
l' indagando in particolare se la contribuzione allegata in ricorso sia stata effettivamente CP_1 versata nelle casse dell'Ente e se l'Istituto, nel procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico, l'abbia tenuta in considerazione sia ai fini del diritto che della misura della prestazione;
nel caso contrario, indichi il CTU la contribuzione che l' dovrà considerare ai CP_1 fini del ricalcolo della pensione”.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha analiticamente ricostruito tutta la storia lavorativa e
CP_ contributiva del giungendo a riferire che “La contribuzione utilizzata dall' ai fini Pt_1
della liquidazione della pensione è corretta in assenza di altra contribuzione utile da considerare.
In relazione all'anno 2014 nel caso in cui l' ritenga di considerare utili i versamenti CP_2
relativi alla 1° e alla 2° rata a titolo di contributi fissi accreditati ad altra posizione ( Per_1
CP_
, per indicazione errata del codice fiscale nel modello F24, l' dovrà ricalcolare la
[...] pensione tenendo conto in relazione all'anno 2014 di 4 mesi in più, per un totale di 12 mesi per il
2014.” (cfr. conclusioni del CTU, in atti).
Tali conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame contabile della contribuzione della parte ricorrente, integrato dalla documentazione inerente alla posizione assicurativa del e sorretto da un articolato calcolo Pt_1
matematico, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni tecniche svolte nella relazione.
Sostanzialmente, l' ha tenuto conto della contribuzione effettivamente in possesso del CP_1
sicché non è risultato dimostrato il rilevante scostamento tra quanto liquidato e quanto, a Pt_1
dire del ricorrente, avrebbe dovuto essere oggetto di ricalcolo.
L'unica discrepanza risultante dalla relazione peritale riguarda le due rate di contribuzione
2014, che effettivamente appaiono versate dall'odierno ricorrente, ma per errore imputate ad altro soggetto (il fratello), a causa dell'erronea indicazione del codice fiscale.
In tal senso, allora, e solo limitatamente a tale piccola porzione di contributi, la domanda è parzialmente fondata, dovendosi riconoscere il diritto di a vedersi conteggiati Parte_1
quattro mesi in più di contribuzione relativa al 2014, come da 1° e 2° rata a titolo di contributi fissi volontariamente versati.
2 La parziale reciproca soccombenza conduce alla compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, che vanno sostenute da entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
12/10/2022 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a vedersi Parte_1
conteggiati quattro mesi in più di contribuzione relativa al 2014, come da 1° e 2° rata a titolo di contributi fissi volontariamente versati;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite e pone a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, le spese di ctu già liquidate con separato provvedimento.
Patti, 10/06/2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
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