Articolo 1 della Legge 19 agosto 2003, n. 258
Articolo 2
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16 settembre 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003