TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Modderno Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo
[...]
- resistente -
OGGETTO: aggravamento infortunio professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza
A seguito dell'udienza del 7.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, lette le note depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20.9.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
(d'ora in avanti Controparte_1 anche solo “ ”), deducendo, per quanto di interesse in questa sede: CP_1 − che, nello svolgimento di mansioni di aiuto cuoco alle dipendenze della CP_2
subiva un infortunio sul lavoro in data 24.2.2016;
[...]
− che riconosceva l'evento come infortunio sul lavoro, liquidando CP_1 all'assicurata l'indennità per inabilità temporanea assoluta;
− che, al termine del periodo di inabilità temporanea, l' procedeva alla CP_1 valutazione dei postumi permanenti ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000, riconoscendole un grado di menomazione dell'integrità psicofisica dell'8%, successivamente aumentato al 12%;
− che, in data 27.7.2018, accertava un peggioramento delle condizioni di CP_1
salute della ricorrente, riconoscendo alla stessa un grado di menomazione della integrità psico-fisica del 13%;
− che successivamente, a seguito di domanda di revisione proposta dalla ricorrente, CP_ con provvedimento del 23.11.2021, l' resistente confermava il grado di menomazione del 13 %;
Tanto premesso in fatto, con il presente giudizio ha chiesto al Parte_1
Tribunale di: “Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del
24/02/2016 la ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado attuale di inabilità pari al 18% (come da relazione ctp del Dott. ) o alla percentuale che risulterà più Per_1 esatta a seguito di CTU. di cui si chiede sin da ora l'ammissione, e, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito;
b) Per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle somme dovute a titolo CP_1
di rendita per il danno biologico permanente nella misura del 18 % o nella misura che risulterà a seguito di CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. c) In subordine, condannare l' in persona CP_1 del suo legale rappresentate, a corrispondere all'odierna ricorrente un indennizzo in capitale pari all'attuale grado di inabilità, così come stabilito dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. d) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto la domanda CP_1
della ricorrente chiedendone il rigetto.
Pag. 2 di 5 La causa, istruita documentalmente e a mezzo di consulenza medico-legale, è stata decisa all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono
***
Con l'odierna domanda, la ricorrente contesta l'esito della visita di revisione espletata dall'Istituto in seguito a domanda di riconoscimento dell'aggravamento, presentata il
23.10.2020, rispetto all'infortuno occorsole 24.2.2016 (cfr. doc.5, ricorso)
Occorre precisare che, l'art. 83 del D.P.R. n. 1165/1924 consente all'assicurato di avanzare domanda di revisione per l'aggravamento delle patologie derivanti da infortunio, disponendo che: “La misura della rendita di inabilità (ora indennizzo correlabile a danno biologico) può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita” (comma 1).
La medesima disposizione chiarisce altresì che, “Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento” (comma 8).
Infine, “In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento” (comma 9).
Ciò premesso, nel presente giudizio, l'aspetto controverso afferisce all'esatta quantificazione della menomazione dell'integrità fisica ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 riconoscibile all'assicurata in ragione dell'eventuale aggravamento delle patologie sopra indicate e conseguenti agli eventi infortunistici subìti.
Pag. 3 di 5 Per una concreta valutazione delle conseguenze lesive in questione è stata, dunque, disposta in corso di giudizio una C.T.U. medico-legale.
In particolare, il Consulente nominato, chiamato ad accertare, sulla base della documentazione medica in atti, se la ricorrente avesse subito un aggravamento del danno biologico già in precedenza riconosciuto da in misura del 13% ,ha affermato che: CP_1
“per le patologie presentate a seguito del trauma contusivo occorso mentre svolgeva la propria attività lavorativa, presenta una percentuale di invalidità del 16 %.” (cfr. le conclusioni contenute nella relazione a firma del dr. depositata in data Persona_2
15.1.2025).
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto sono state criticare dall' convenuto per ciò CP_1
che attiene all'attribuzione di 3 punti percentuali alla lesione del menisco, in quanto alla data di chiusura dell'infortunio (19.7.2016) era stata riscontrata una meniscosi a carico delle cartilagini meniscali, ma nessuna lesione e che, pertanto, la frattura evidenziata dalla
RM del 19.9.2016 non poteva addebitarsi all'evento traumatico del 24.2.2016.
Sul punto appare pienamente condivisibile, in quanto immune da vizi logici la risposta del
CTU, dr. alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte, Persona_2
dr.ssa Persona_3
In particolare, il CTU ha precisato che la meniscosi, ossia la degenerazione del menisco che “sicuramente si è presentata conseguentemente al danno traumatico subito dal ginocchio a seguito della frattura della rotula, […] ha portato alla successiva rottura del menisco”.
In ragione di tutto quanto precede, all'esito del giudizio risulta dunque accertata una lesione dell'integrità psicofisica pari al 16 % subìta da in Parte_1 conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 24.2.2016.
Ciò comporta, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 il diritto di al Parte_1
percepimento di un indennizzo in forma di rendita, con interessi dal dovuto al saldo.
All'importo derivante dalla liquidazione del danno de quo andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall'Ente per il minor grado di menomazione (13%) precedentemente ravvisato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pag. 4 di 5 Pertanto deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore di controparte, CP_1
liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi indicati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, previsti per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, determinato ai sensi dell'art. 13 comma 2 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (Cass. 15656/2012), congruamente ridotto in ragione della semplicità delle questioni esaminate, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Modderno, antistatario.
Le spese relative al compenso del C.T.U. dott. liquidate con separato Persona_2
decreto, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. doc.6, ricorso), vengono poste a carico dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
accerta che a seguito di un aggravamento delle patologie Parte_1 dall'infortunio occorsole in data 24.2.2016 ha subìto una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 16%;
condanna a corrispondere il differenziale correlato al grado di menomazione, oltre CP_1
accessori di legge dal 23.10.2020 al saldo effettivo, detratto quanto già corrisposto
CP_ dall' convenuto per il medesimo titolo;
condanna al pagamento delle spese di lite di € 2.900,00, oltre rimborso spese CP_1 generali 15%, IVA e CPA se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv.to Pasquale Modderno, antistatario;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. liquidato con separato Persona_2
decreto, in capo ad . CP_1
Sciacca, il 9.6.2025
IL GIUDICE
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Modderno Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo
[...]
- resistente -
OGGETTO: aggravamento infortunio professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza
A seguito dell'udienza del 7.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, lette le note depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20.9.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
(d'ora in avanti Controparte_1 anche solo “ ”), deducendo, per quanto di interesse in questa sede: CP_1 − che, nello svolgimento di mansioni di aiuto cuoco alle dipendenze della CP_2
subiva un infortunio sul lavoro in data 24.2.2016;
[...]
− che riconosceva l'evento come infortunio sul lavoro, liquidando CP_1 all'assicurata l'indennità per inabilità temporanea assoluta;
− che, al termine del periodo di inabilità temporanea, l' procedeva alla CP_1 valutazione dei postumi permanenti ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000, riconoscendole un grado di menomazione dell'integrità psicofisica dell'8%, successivamente aumentato al 12%;
− che, in data 27.7.2018, accertava un peggioramento delle condizioni di CP_1
salute della ricorrente, riconoscendo alla stessa un grado di menomazione della integrità psico-fisica del 13%;
− che successivamente, a seguito di domanda di revisione proposta dalla ricorrente, CP_ con provvedimento del 23.11.2021, l' resistente confermava il grado di menomazione del 13 %;
Tanto premesso in fatto, con il presente giudizio ha chiesto al Parte_1
Tribunale di: “Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del
24/02/2016 la ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado attuale di inabilità pari al 18% (come da relazione ctp del Dott. ) o alla percentuale che risulterà più Per_1 esatta a seguito di CTU. di cui si chiede sin da ora l'ammissione, e, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito;
b) Per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle somme dovute a titolo CP_1
di rendita per il danno biologico permanente nella misura del 18 % o nella misura che risulterà a seguito di CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. c) In subordine, condannare l' in persona CP_1 del suo legale rappresentate, a corrispondere all'odierna ricorrente un indennizzo in capitale pari all'attuale grado di inabilità, così come stabilito dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. d) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto la domanda CP_1
della ricorrente chiedendone il rigetto.
Pag. 2 di 5 La causa, istruita documentalmente e a mezzo di consulenza medico-legale, è stata decisa all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono
***
Con l'odierna domanda, la ricorrente contesta l'esito della visita di revisione espletata dall'Istituto in seguito a domanda di riconoscimento dell'aggravamento, presentata il
23.10.2020, rispetto all'infortuno occorsole 24.2.2016 (cfr. doc.5, ricorso)
Occorre precisare che, l'art. 83 del D.P.R. n. 1165/1924 consente all'assicurato di avanzare domanda di revisione per l'aggravamento delle patologie derivanti da infortunio, disponendo che: “La misura della rendita di inabilità (ora indennizzo correlabile a danno biologico) può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita” (comma 1).
La medesima disposizione chiarisce altresì che, “Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento” (comma 8).
Infine, “In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento” (comma 9).
Ciò premesso, nel presente giudizio, l'aspetto controverso afferisce all'esatta quantificazione della menomazione dell'integrità fisica ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 riconoscibile all'assicurata in ragione dell'eventuale aggravamento delle patologie sopra indicate e conseguenti agli eventi infortunistici subìti.
Pag. 3 di 5 Per una concreta valutazione delle conseguenze lesive in questione è stata, dunque, disposta in corso di giudizio una C.T.U. medico-legale.
In particolare, il Consulente nominato, chiamato ad accertare, sulla base della documentazione medica in atti, se la ricorrente avesse subito un aggravamento del danno biologico già in precedenza riconosciuto da in misura del 13% ,ha affermato che: CP_1
“per le patologie presentate a seguito del trauma contusivo occorso mentre svolgeva la propria attività lavorativa, presenta una percentuale di invalidità del 16 %.” (cfr. le conclusioni contenute nella relazione a firma del dr. depositata in data Persona_2
15.1.2025).
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto sono state criticare dall' convenuto per ciò CP_1
che attiene all'attribuzione di 3 punti percentuali alla lesione del menisco, in quanto alla data di chiusura dell'infortunio (19.7.2016) era stata riscontrata una meniscosi a carico delle cartilagini meniscali, ma nessuna lesione e che, pertanto, la frattura evidenziata dalla
RM del 19.9.2016 non poteva addebitarsi all'evento traumatico del 24.2.2016.
Sul punto appare pienamente condivisibile, in quanto immune da vizi logici la risposta del
CTU, dr. alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte, Persona_2
dr.ssa Persona_3
In particolare, il CTU ha precisato che la meniscosi, ossia la degenerazione del menisco che “sicuramente si è presentata conseguentemente al danno traumatico subito dal ginocchio a seguito della frattura della rotula, […] ha portato alla successiva rottura del menisco”.
In ragione di tutto quanto precede, all'esito del giudizio risulta dunque accertata una lesione dell'integrità psicofisica pari al 16 % subìta da in Parte_1 conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 24.2.2016.
Ciò comporta, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 il diritto di al Parte_1
percepimento di un indennizzo in forma di rendita, con interessi dal dovuto al saldo.
All'importo derivante dalla liquidazione del danno de quo andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall'Ente per il minor grado di menomazione (13%) precedentemente ravvisato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pag. 4 di 5 Pertanto deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore di controparte, CP_1
liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi indicati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, previsti per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, determinato ai sensi dell'art. 13 comma 2 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (Cass. 15656/2012), congruamente ridotto in ragione della semplicità delle questioni esaminate, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Modderno, antistatario.
Le spese relative al compenso del C.T.U. dott. liquidate con separato Persona_2
decreto, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. doc.6, ricorso), vengono poste a carico dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
accerta che a seguito di un aggravamento delle patologie Parte_1 dall'infortunio occorsole in data 24.2.2016 ha subìto una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 16%;
condanna a corrispondere il differenziale correlato al grado di menomazione, oltre CP_1
accessori di legge dal 23.10.2020 al saldo effettivo, detratto quanto già corrisposto
CP_ dall' convenuto per il medesimo titolo;
condanna al pagamento delle spese di lite di € 2.900,00, oltre rimborso spese CP_1 generali 15%, IVA e CPA se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv.to Pasquale Modderno, antistatario;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. liquidato con separato Persona_2
decreto, in capo ad . CP_1
Sciacca, il 9.6.2025
IL GIUDICE
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5