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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2809/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 2809/2025 promossa da:
nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Daniela Radi e dell'avv. Maria Giuseppina Picasso, del Foro Cremona
e nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Nadine Generali ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio è nata in [...]
Cremona il 25.3.2019.
Terminata la loro relazione, con ricorso congiunto del 25/07/2025, le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista ed al contributo al mantenimento della figlia.
La causa è stata trattenuta in decisione il 17.10.2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse di cui ascolto è superfluo, stante l'età- sicché le stesse possano essere Parte_2 omologate.
Le spese di lite vanno dichiarate non sono ripetibili, stante la natura congiunta del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 conserverà come residenza anagrafica quella della madre quale genitore collocatario in Cremona, via Bonomelli n. 41.
La madre e la figlia con il consenso del padre, prima dell'inizio Per_1 dell'anno scolastico 2025/2026 si trasferiranno a vivere stabilmente a
Milano presso un appartamento idoneo che la Signora è in procinto di locare.
La Signora si impegna a comunicare al padre Parte_1
l'indirizzo del luogo in cui in Milano verrà trasferita la residenza di non appena avrà stipulato il contratto di locazione. Per_1
2) I genitori si impegnano a rispettare il seguente programma, sempre compatibilmente con le esigenze, le necessità e gli impegni scolastici della minore e dei genitori medesimi e salvo diverso accordo di volta in volta concordato tra i genitori stessi, anche telefonicamente: a) Il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati Per_1 con la madre, dal venerdì finita la scuola o, comunque dalle 14, alla domenica sera alle ore 18. Nel weekend di competenza del padre, il medesimo provvederà a prelevare dalla scuola a Milano al Per_1 termine delle lezioni, o subito dopo dalla casa della madre, ed a riportare a Milano a casa della mamma la domenica sera alle 18. Per_1
b) Il padre potrà stare con un pomeriggio infrasettimanale, con Per_1 preferenza il martedì, indicativamente dalle 14 alle 18 e la madre dovrà avere cura di portare al domicilio del papà o in luogo concordato Per_1 con lo stesso, a Cremona entro le ore 14 e di riprenderla alle ore 18 per portarla a Milano;
Nelle settimane in cui non starà con il padre il weekend, il Sig. Per_1 terrà con sé la minore anche un altro giorno infrasettimanale, da CP_1 concordare ogni volta con la madre, dalla fine della scuola o, comunque, dalle 14 alle ore 18 e sarà il padre stesso a recarsi presso la scuola o al domicilio della madre in Milano e a tenere la minore sino alle ore 18 indicativamente, salvo che la madre non si rechi ella stessa a Cremona, nel qual caso sarà lei a portare la figlia dal padre e a riprenderla.
c) Durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre Per_1 quattro settimane anche non consecutive, così come con la madre. I genitori indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno, a fini programmativi, si comunicheranno reciprocamente il periodo di vacanza con la figlia. Quanto alle vacanze estive 2025, starà con Per_1 la madre dal 1 al 31 agosto e trascorrerà un soggiorno con la famiglia materna ad Ibiza.
d) Le festività verranno alternate di anno in anno fra i genitori, con eventuale possibilità per la figlia, nei periodi di vacanza dalla scuola, di trascorrere un pari periodo di tempo con i genitori (a titolo esemplificativo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo quanto previsto per i giorni festivi da calendario).
e) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno la figlia e garantire contatti quotidiani, almeno una volta al giorno, con il genitore assente, pur con elasticità. f) I genitori concordano che, ove si presentasse l'occasione, potranno trascorrere con altri ed ulteriori periodi previo accordo tra di loro. Per_1
I genitori concordano altresì che possa conservare rapporti Per_1 significativi con i parenti che vivono in Argentina e Brasile, quindi condividono che la madre possa portare in Argentina ed in Per_1
Brasile, per periodi che verranno valutati di volta in volta, previa comunicazione al padre del giorno di partenza e di rientro con preavviso di almeno un mese e, comunque, con previsione di recupero dei giorni del diritto di visita spettante al padre nelle settimane successive al rientro, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia.
3) Il Sig. corrisponderà dal prossimo mese di Agosto alla CP_1
Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, la Per_1 somma mensile di € 250,00 - rivalutabile secondo gli indici Istat- a decorrere dal mese di Agosto.
Il Sig. contribuirà inoltre nella misura del 40% al CP_1 pagamento delle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Cremona, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cremona e AIAF Cremona sottoscritto il 28.11.2024, da intendersi qui integralmente riportato.
Il padre prende atto dell'iscrizione effettuata dalla madre per Per_1 presso l'Istituto Zaccaria in Milano - via Della Commenda n. 5, per l'intero ciclo scolastico di scuola primaria, e acconsente alla frequenza della figlia, e la Sig.ra si impegna a sostenere per intero i Parte_1 costi della scuola privata per l'intero ciclo scolastico così come i costi per l'eventuale pre-scuola e doposcuola e per l'eventuale baby-sitter.
4) Non appena il padre reperirà una occupazione lavorativa con retribuzione netta non inferiore ad € 1.500,00 mensili, corrisponderà alla madre a titolo di concorso al mantenimento di l'importo di € Per_1
350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da corrispondersi nelle modalità di cui al punto 3) del presente atto.
5) Il Sig. non si oppone, come già sta avvenendo, a che CP_1
l'intero importo dell'assegno unico venga percepito dalla signora impegnandosi ad ogni incombente che si rendesse Parte_1 necessario per tale scopo.
6) Le deduzioni o le detrazioni per le spese relative alla figlia rilevanti fiscalmente saranno fruite da ciascuno dei genitori sulla base di quanto effettivamente pagato da ciascuno di loro, con obbligo per il genitore anticipatario dell'intero importo di spesa, di fornire la documentazione della spesa e la quietanza dell'ammontare del rimborso ricevuto proprio anche – ma non esclusivamente – ai fini fiscali.
7) I genitori acconsentono fin da ora al rilascio della carta d'identità e del passaporto valido per l'espatrio della figlia minore
Per_2 le spese non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 2809/2025 promossa da:
nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Daniela Radi e dell'avv. Maria Giuseppina Picasso, del Foro Cremona
e nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Nadine Generali ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio è nata in [...]
Cremona il 25.3.2019.
Terminata la loro relazione, con ricorso congiunto del 25/07/2025, le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista ed al contributo al mantenimento della figlia.
La causa è stata trattenuta in decisione il 17.10.2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse di cui ascolto è superfluo, stante l'età- sicché le stesse possano essere Parte_2 omologate.
Le spese di lite vanno dichiarate non sono ripetibili, stante la natura congiunta del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 conserverà come residenza anagrafica quella della madre quale genitore collocatario in Cremona, via Bonomelli n. 41.
La madre e la figlia con il consenso del padre, prima dell'inizio Per_1 dell'anno scolastico 2025/2026 si trasferiranno a vivere stabilmente a
Milano presso un appartamento idoneo che la Signora è in procinto di locare.
La Signora si impegna a comunicare al padre Parte_1
l'indirizzo del luogo in cui in Milano verrà trasferita la residenza di non appena avrà stipulato il contratto di locazione. Per_1
2) I genitori si impegnano a rispettare il seguente programma, sempre compatibilmente con le esigenze, le necessità e gli impegni scolastici della minore e dei genitori medesimi e salvo diverso accordo di volta in volta concordato tra i genitori stessi, anche telefonicamente: a) Il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati Per_1 con la madre, dal venerdì finita la scuola o, comunque dalle 14, alla domenica sera alle ore 18. Nel weekend di competenza del padre, il medesimo provvederà a prelevare dalla scuola a Milano al Per_1 termine delle lezioni, o subito dopo dalla casa della madre, ed a riportare a Milano a casa della mamma la domenica sera alle 18. Per_1
b) Il padre potrà stare con un pomeriggio infrasettimanale, con Per_1 preferenza il martedì, indicativamente dalle 14 alle 18 e la madre dovrà avere cura di portare al domicilio del papà o in luogo concordato Per_1 con lo stesso, a Cremona entro le ore 14 e di riprenderla alle ore 18 per portarla a Milano;
Nelle settimane in cui non starà con il padre il weekend, il Sig. Per_1 terrà con sé la minore anche un altro giorno infrasettimanale, da CP_1 concordare ogni volta con la madre, dalla fine della scuola o, comunque, dalle 14 alle ore 18 e sarà il padre stesso a recarsi presso la scuola o al domicilio della madre in Milano e a tenere la minore sino alle ore 18 indicativamente, salvo che la madre non si rechi ella stessa a Cremona, nel qual caso sarà lei a portare la figlia dal padre e a riprenderla.
c) Durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre Per_1 quattro settimane anche non consecutive, così come con la madre. I genitori indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno, a fini programmativi, si comunicheranno reciprocamente il periodo di vacanza con la figlia. Quanto alle vacanze estive 2025, starà con Per_1 la madre dal 1 al 31 agosto e trascorrerà un soggiorno con la famiglia materna ad Ibiza.
d) Le festività verranno alternate di anno in anno fra i genitori, con eventuale possibilità per la figlia, nei periodi di vacanza dalla scuola, di trascorrere un pari periodo di tempo con i genitori (a titolo esemplificativo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo quanto previsto per i giorni festivi da calendario).
e) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno la figlia e garantire contatti quotidiani, almeno una volta al giorno, con il genitore assente, pur con elasticità. f) I genitori concordano che, ove si presentasse l'occasione, potranno trascorrere con altri ed ulteriori periodi previo accordo tra di loro. Per_1
I genitori concordano altresì che possa conservare rapporti Per_1 significativi con i parenti che vivono in Argentina e Brasile, quindi condividono che la madre possa portare in Argentina ed in Per_1
Brasile, per periodi che verranno valutati di volta in volta, previa comunicazione al padre del giorno di partenza e di rientro con preavviso di almeno un mese e, comunque, con previsione di recupero dei giorni del diritto di visita spettante al padre nelle settimane successive al rientro, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia.
3) Il Sig. corrisponderà dal prossimo mese di Agosto alla CP_1
Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, la Per_1 somma mensile di € 250,00 - rivalutabile secondo gli indici Istat- a decorrere dal mese di Agosto.
Il Sig. contribuirà inoltre nella misura del 40% al CP_1 pagamento delle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Cremona, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cremona e AIAF Cremona sottoscritto il 28.11.2024, da intendersi qui integralmente riportato.
Il padre prende atto dell'iscrizione effettuata dalla madre per Per_1 presso l'Istituto Zaccaria in Milano - via Della Commenda n. 5, per l'intero ciclo scolastico di scuola primaria, e acconsente alla frequenza della figlia, e la Sig.ra si impegna a sostenere per intero i Parte_1 costi della scuola privata per l'intero ciclo scolastico così come i costi per l'eventuale pre-scuola e doposcuola e per l'eventuale baby-sitter.
4) Non appena il padre reperirà una occupazione lavorativa con retribuzione netta non inferiore ad € 1.500,00 mensili, corrisponderà alla madre a titolo di concorso al mantenimento di l'importo di € Per_1
350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da corrispondersi nelle modalità di cui al punto 3) del presente atto.
5) Il Sig. non si oppone, come già sta avvenendo, a che CP_1
l'intero importo dell'assegno unico venga percepito dalla signora impegnandosi ad ogni incombente che si rendesse Parte_1 necessario per tale scopo.
6) Le deduzioni o le detrazioni per le spese relative alla figlia rilevanti fiscalmente saranno fruite da ciascuno dei genitori sulla base di quanto effettivamente pagato da ciascuno di loro, con obbligo per il genitore anticipatario dell'intero importo di spesa, di fornire la documentazione della spesa e la quietanza dell'ammontare del rimborso ricevuto proprio anche – ma non esclusivamente – ai fini fiscali.
7) I genitori acconsentono fin da ora al rilascio della carta d'identità e del passaporto valido per l'espatrio della figlia minore
Per_2 le spese non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria