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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere estensore ha pronunciato seguente Oggetto:
SENTENZA TÙ nella causa civile di II grado iscritta sub n. 193/2020R.G.
promossa
da
, c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 02.11.1955, , c.f. Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_3
, nato a [...] il [...], CodiceFiscale_3
c.f. , nato a [...] Parte_4 CodiceFiscale_4
il 02.11.1986, tutti residenti in 39046 Santa Cristina/Val
Gardena (BZ), Strada Col da Messa 12, rappresentati e difesi,
giusta delega allegata all'atto di citazione in appello dagli avv.ti
Manfred Schullian e Christoph Senoner, con domicilio eletto presso il loro studio in 39100 Bolzano (BZ), Viale Stazione 5
1
- appellanti -
contro
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_5
il 10.12.1975, residente a [...](Francia), Rue de Berite 5,
, c.f. , nato a Controparte_2 CodiceFiscale_6
Milano (MI) il 28.02.1951, residente in [...], , c.f. Parte_5 [...]
, nata a [...] il [...], residente C.F._7
in 20145 Milano (MI), via Andrea Verga 4, , c.f. Parte_6
, nato a [...]/Val Gardena (BZ) il CodiceFiscale_8
23.02.1945, residente in [...], , c.f. , Parte_7 CodiceFiscale_9
nata a [...] il [...], residente in 20090 Segrate (MI),
via F.lli Cervi, Residenza Cerchi, tutti rappresentati e difesi,
giuste deleghe in calce alla comparsa di costituzione e risposta di data 06.07.2017 (RG 6057/2016 Tribunale di Bolzano) dagli
Avv.ti Alexander Ausserer e con domicilio eletto CP_3
nello studio degli stessi in 39100 Bolzano (BZ), via Alto Adige 40
- appellati -
nonché contro
, c.f. , nato a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_10
(BZ) il 28.02.1938, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Belardi
e Albert Palfrader del Foro di Bolzano, entrambi con studio in
2
domicilio presso lo studio degli stessi, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta
- appellato -
nonché contro
, c.f. , nata a [...] il CP_5 CodiceFiscale_11
01.08.1973, residente in [...], , c.f. , nato a CP_6 CodiceFiscale_12
Bressanone (BZ) il 27.11.1970, residente in [...]
- appellati contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 342/2020 del
Tribunale di Bolzano di data 01.04.2020 - TÙ -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2024 con assegnazione del termine perentorio del 02.12.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 23.12.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata e ad integrazione della sentenza non definitiva n. 181/2022 del 23.11.2022:
1.1 accertare e dichiarare per le ragioni esposte con atto di citazione dd. 21.11.2016 ed ai sensi dell'art. 1079 c.c. l'esistenza,
validità ed efficacia della servitù di passaggio a piedi, con veicoli e con carri, intavolata sub G.N. 307/62, di Controparte_7
3
, a favore delle pp.ff. 660/38 e 660/39, C.C. Ortisei, ed a CP_8
carico della p.f. 655/2, C.C. Ortisei;
1.2. accertare e dichiarare per le ragioni esposte con atto di citazione dd. 21.11.2016, che, in forza di destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. si è costituita a favore delle pp.ff. 660/38 e 660/39, C.C. Ortisei, una servitù di passaggio a piedi e con veicoli, a carico della p.f. 660/40, lungo il confine su di tale particella e precisamente a carico della superficie contrassegnata nel piano della servitù elaborato dal CTU Ing.
del 30.10.2023 dalle lettere a-b-c-d-a; Persona_1
1.3. accertare e dichiarare che la servitù intavolata sub G.N.
307/62, , a favore delle pp.ff. 660/38 e Controparte_9
660/39, C.C. Ortisei, ed a carico della p.f. 655/2, C.C. Ortisei, e la servitù costituita per destinazione del padre di famiglia a favore delle pp.ff. 660/38 e 660/39, C.C. Ortisei, ed a carico della p.f. 660/40, C.C. Ortisei, comprendono anche la facoltà di passare a piedi e con veicoli sui rispettivi fondi serventi per accedere alle abitazioni da realizzarsi sulle pp.ff. 660/38 e
660/39, C.C. Ortisei, e per poter eseguire le opere necessarie per la realizzazione di tali abitazioni;
1.4. in subordine alla domanda di cui al precedente punto 1.3.:
accertare e dichiarare l'intervenuta costituzione della servitù di passaggio a piedi e con veicoli in favore delle pp.ff. 660/38 e
660/39, C.C. Ortisei, ed a carico della p.f. 660/11, C.C. Ortisei,
per destinazione del padre di famiglia oppure, in subordine, in
4
forza di intervenuta usucapione per esercizio ultraventennale;
1.5. in subordine alla domanda di cui ai precedenti punti 1.3 e
1.4: disporre in via coattiva ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c.
l'ampliamento del passaggio oggetto delle sopra menzionate servitù gravante sulle pp.ff. 655/2 e 660/40, C.C. Ortisei, per consentire ai proprietari del fondo dominante pp.ff. 660/38 e
660/39, C.C. Ortisei, di accedere a piedi e con veicoli alle proprie abitazioni da realizzarsi sul fondo suddetto e di poter eseguire le opere necessarie per la realizzazione di tali abitazioni, stabilendo,
per quanto occorrer possa, la larghezza del passaggio in misura adeguata ed equa e determinando la giusta indennità in favore dei proprietari dei fondi serventi ai sensi dell'art. 1053, c.c.
2. in via subordinata alle domande di cui ai punti 1.1., 1.2., 1.3.
e 1.4. e 1.5: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande avanzate in via principale, pronunciare ex art. 1051 c.c., previo accertamento dell'interclusione delle pp.ff. 660/38 e 660/39,
C.C. Ortisei e previa determinazione della relativa indennità, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, a piedi e con veicoli, per soddisfare anche le esigenze edificatorie del fondo dominante, ovvero, in via di ulteriore subordine, per uso agricolo,
in favore delle pp.ff. 660/38 e 660/39, C.C. Ortisei, ed a carico delle pp.ff. 660/40 e 655/2, C.C. Ortisei, ovvero, in via di ulteriore subordine, a carico della p.f. 660/11, C.C. Ortisei.
3. in ogni caso:
3.1. ordinare al competente Ufficio tavolare di Chiusa di eseguire
5
le operazioni necessarie per l'intavolazione delle servitù accertate e/o costituite con la sentenza non definitiva n. 181/2022 del
23.11.2022 e con l'emananda sentenza definitiva e di provvedere alla cancellazione dell'annotazione di lite sub G.N. 1657/2017,
Ufficio tavolare di Chiusa;
3.2. con la rifusione delle spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore delle parti appellate Controparte_1
, , Controparte_2 Parte_5 Parte_6
e :
[...] Parte_7
I procuratori delle parti Parte_8
- impregiudicata la già formulata riserva di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza n. 181/2022 (RG 193/2020 –
Corte d'Appello di Trento - Sez. Distaccata di Bolzano), riserva qui espressamente riproposta,
- confermano, per il resto, le conclusioni già formulate con note scritte per l'udienza del 01.06.2022, depositate in data
31.05.2022 (incluse le richieste istruttorie),
del procuratore di parte appellata : Controparte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, contrariis rejectis:
- rigettare la domanda di costituzione di servitù ex art. 1051 c.c.
sulla p.f. 660/11 C.C. Ortisei di proprietà del convenuto
[...]
ed in favore delle pp.ff. 660/38 e 660/39 C.C. Ortisei CP_4
di proprietà degli appellanti , , Parte_1 Parte_2
6
e poiché infondata in diritto ed in Parte_3 Parte_4
fatto.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 181/2022, pubblicata in data 23.11.2022, l'intestata Corte, pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché sull'appello incidentale di Parte_4 [...]
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_5 [...]
e avverso la sentenza n. 342/2020 Parte_6 Parte_7
del Tribunale di Bolzano di data 01.04.2020, così provvedeva:
in parziale accoglimento dell'impugnazione principale ed in
accoglimento del terzo motivo dell'appello incidentale, respinti gli
altri, in riforma della sentenza gravata,
accerta e dichiara
l'esistenza della servitù di passaggio a piedi, con veicoli e con
carri, intavolata sub G.N. 307/62, , a Controparte_10
favore delle pp.ff. 660/38 e 660/39, C.C. Ortisei, ed a carico della
p.f. 655/2, C.C. Ortisei;
accerta e dichiara
la costituzione, per destinazione del padre di famiglia, della
servitù prediale di passaggio pedonale e con mezzi agricoli in
favore delle pp.ff. 660/38 e 660/39, entrambe in C.C. Ortisei, ed
a carico della p.f. 660/40 C.C. Ortisei, attraverso il sentiero
raffigurato nella “documentazione fotografica” del 29.06.2009 del
7
geom. CP_11
dispone
che con separata ordinanza la causa sia rimessa in istruttoria ai
fini della predisposizione della documentazione necessaria per
l'intavolazione della servitù di passaggio in favore delle pp.ff.
660/38 e 660/39 C.C. Ortisei ed a carico della p.f. 660/40 C.C.
Ortisei, come accertata al punto precedente, nonché allo scopo di
verificare le concrete possibilità edificatorie dei fondi degli
appellanti; […].
In seguito alla rimessione della causa in istruttoria, veniva quindi affidato al consulente tecnico d'ufficio, ing. il Persona_1
seguente incarico:
1) predisporre la documentazione necessaria ai fini
dell'intavolazione della servitù di passaggio pedonale e con mezzi
agricoli in favore delle pp.ff. 660/38 e 660/39, entrambe in C.C.
Ortisei, ed a carico della p.f. 660/40 C.C. Ortisei, attraverso il
sentiero raffigurato nella “documentazione fotografica” del
29.06.2009 del geom. come accertato con la CP_11
sentenza non definitiva;
2) verificare le concrete possibilità edificatorie dei fondi attorei
pp.ff. 660/38 e 660/39 assumendo altresì tutte le necessarie e
più opportune informazioni presso gli uffici competenti;
3) accertare la possibilità di ampliamento del passaggio di cui alle
servitù gravanti sulle pp.ff. 655/2 e 660/40, come Persona_2
accertate con la sentenza non definitiva, per consentire agli
8
appellanti di accedere alle pp.ff. 660/38 e 660/39, C.C. Ortisei, a
piedi e con veicoli, ai fini abitativi, ovvero individuare l'accesso ai
predetti fondi attorei più idoneo a soddisfare i bisogni inerenti al
godimento di un fabbricato di civile abitazione, quantificando,
quindi, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c.;
4) predisporre, nell'ipotesi di accertata possibilità edificatoria, sin
d'ora – salva ogni decisione sulla domanda ex art. 1051 c.c. svolta
dagli appellanti - la documentazione necessaria per l'intavolazione
della servitù di passaggio, a piedi e con veicoli, idonea a
soddisfare le predette esigenze edificatorie dei fondi attorei pp.ff.
660/38 e 660/39.
Esaurito l'incombente istruttorio, il Collegio fissava nuovamente udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno
2.10.2024, al termine della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2. In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire sollevata nella propria comparsa conclusionale dagli appellati , Controparte_1 [...]
, , e Controparte_2 Parte_5 Parte_6 [...]
sul presupposto che la proprietà dei fondi pp.ff. Parte_7
660/38 e 660/39 appartenenti agli appellanti sia stata trasferita,
in corso di causa, a tale , proprietario Persona_3
delle pp.mm. 1-2-4-5 della confinante p.ed. 1778 (doc. 3 degli appellati pag. 7 dell'elaborato del CTU Parte_8 Per_1
9
d.d. 31.10.2023). Per_1
L'eccezione è infondata.
In caso di trasferimento in corso di causa del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, l'art. 111 c.p.c. prevede che il processo prosegua tra le parti originarie.
A tal proposito, va precisato che la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso incide sulla titolarità
attiva e passiva dell'azione, senza tuttavia influire sulla capacità
processuale delle parti. Ne consegue che essa non determina il venir meno né dell'interesse ad agire o a resistere in capo agli originari attori e convenuti, né della legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, assume carattere meramente sostitutivo e processuale, sicché gli effetti sostanziali della pronuncia si producono esclusivamente nei confronti del nuovo effettivo titolare del diritto, indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio (Cass. Sez. 3, 23/10/2014, n. 22503,
Rv. 633101 - 01).
Alla luce di quanto precede, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, anche a seguito dell'intervenuto trasferimento della proprietà delle pp.ff. 660/38 e 660/39, permane in capo agli appellanti l'interesse ad agire.
3. Ciò posto, si rende innanzitutto necessario individuare, ai fini dell'intavolazione, l'esatto tracciato della servitù di passaggio a carico della p.f. 669/40, accertata con la sentenza non definitiva n. 181/2022.
10
Si rinvia a tal fine al “piano di servitù 1” predisposto dal CTU ing.
e depositato unitamente al proprio elaborato in Persona_1
data 31.10.2023.
Viene pertanto accertato che il tracciato della servitù prediale di passaggio pedonale e con mezzi agricoli in favore delle pp.ff.
660/38 e 660/39, entrambe in e gravante sulla p.f. Persona_2
660/40 C.C. Ortisei, accertata con sentenza non definitiva n.
181/2022, pubblicata in data 23.11.2022, della Corte d'Appello
di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano, è compreso tra i punti
A-B-C-D, come rappresentato nel piano redatto dall'ing. Per_1
in data 30.10.2023, allegato in copia a pagina 20 della
[...]
presente sentenza, della quale costituisce parte integrante.
4. Tanto stabilito, poiché la sentenza non definitiva n.
181/2022 ha statuito sui primi quattro motivi dell'appello principale, nonché sui tre motivi dell'appello incidentale, occorre,
in questa sede, scrutinare le restanti doglianze degli appellanti principali, alla luce degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio esperita nel presente giudizio di gravame.
Si impone, dunque, l'esame del quinto motivo di impugnazione,
con cui gli appellanti contestano l'impostazione adottata dal
Tribunale in merito alla pretesa di costituzione di una servitù
coattiva a favore dei fondi di loro proprietà per soddisfare le esigenze abitative da essi rappresentate.
Con specifico riferimento al quesito concernente la verifica delle concrete possibilità edificatorie dei fondi pp.ff. 660/38 e 660/39,
11
dall'elaborato tecnico depositato in data 31.10.2023 dal consulente d'ufficio, ing. emerge quanto segue. Persona_1
I due fondi degli appellanti sono contenuti nella parte più a sud
(valle) in zona residenziale B2 e nella restante parte a monte in
zona di verde agricolo […].
Negli anni 2008-2009 gli appellanti presentarono due domande di variazione urbanistica che furono respinte con le motivazioni
di accesso inadeguato e dimensione troppo grande.
Con riferimento alle particelle fondiarie pp.ff. 660/38 e 660/39
già di proprietà degli appellanti, nonché alla confinante p.ed.
1778, allo stato, pende una domanda rivolta al Comune di Ortisei
(BZ) di ampliamento della zona residenziale B2 presentata in data 12.5.2023 dall'attuale proprietario dei fondi,
[...]
. Persona_3
Rileva il CTU, sulla base di informazioni ricevute dal Comune,
che tale domanda verrà esaminata nell'ambito della elaborazione
del nuovo Piano urbanistico (PCTP), che avverrà successivamente
alla redazione e approvazione del Piano di Sviluppo (PSCTP), il cui
iter è stato avviato in data 27.09.2022. […]; conclude quindi:
sulle concrete attuali possibilità edificatorie delle PF 660/38 e
660/39 si può affermare che i due fondi sono oggi ricompresi in
zona edificabile di completamento B2 solo in minima parte, in
misura insufficiente per una autonoma edificazione. Per quanto
relativo alle possibilità future, occorre distinguere tra due ipotesi
possibili di edificabilità "onerosa":
12
(a) impianto di nuova zona mista, allargata a fondi confinanti da
inserire necessariamente in una pianificazione unitaria e
condivisa, in funzione degli attuali indirizzi normativi e sotto la
condizione di equilibrio tra interesse pubblico e privato. Per quanto
riguarda la viabilità in questo caso è necessaria10 l'individuazione
e l'esproprio di una nuova strada comunale di tipo D (art. 35
NAPUC), con larghezza comprensiva di banchine laterali e
marciapiedi pari a 5 metri. Ciò rende superfluo l'asservimento
preliminare di percorsi che saranno da definire successivamente
tramite studio di fattibilità e progettazione esecutiva;
(b) modifica del perimetro dell'attuale zona edificabile B2 con
estensione di complessivi mille metri quadrati. Per quanto riguarda
la viabilità, in questo caso non sussiste il vincolo di cui sopra e
diventa ammissibile e necessaria la definizione di percorsi da
asservire. Per i fondi degli appellanti e quelli confinanti pendono
ora domande di variazione urbanistica che verranno esaminate
dal Comune in tempi molto lunghi. Considerati tutti gli elementi di
valutazione, ad avviso del CTU in entrambi i casi sussiste la
possibilità che i fondi degli appellanti diventino edificabili in tutto
o in parte. Nell'ipotesi (a) della zona mista tale possibilità si deve
ritenere molto scarsa in funzione della topografia e preesistenze
non favorevoli. Nell'ipotesi (b) della variazione del perimetro di
zona B2 la possibilità appare invece più concreta, per quanto né
immediata né certa.
Dalle domande in atto non risulta se gli istanti siano interessati ad
13
una delle due ipotesi sopra indicate, che prevedono oneri molto
rilevanti a loro carico.
Tanto premesso in fatto, in diritto va considerato che la costituzione di una servitù coattiva, e dunque l'imposizione ex
lege di un peso su un fondo indipendentemente dal consenso del proprietario, trova giustificazione non in una mera utilità per il fondo dominante, come avviene nel caso delle servitù volontarie,
bensì nella necessità di realizzare l'esigenza a cui la servitù è
destinata.
Ne discende che, mentre le parti possono volontariamente costituire una servitù in presenza di un'utilitas – eventualmente anche secondo una valenza prospettica – l'imposizione di una servitù coattiva presuppone invece una necessità di carattere immediato e concreto.
Qualora una siffatta necessità non sia ravvisabile, non risulta giustificata una limitazione del diritto di proprietà imposta dall'ordinamento.
Ciò posto, nel caso di specie, dalle risultanze della consulenza emerge che l'esigenza abitativa prospettata dagli appellanti non
è attuale, essendo subordinata ad un provvedimento di variazione della destinazione urbanistica dei terreni interessati,
soggetto ad una valutazione discrezionale del competente ente locale.
Non sussiste, dunque, in concreto la necessità immediata di un accesso più esteso – per esigenze abitative – alle pp.ff. 660/38 e
14
660/39 già di proprietà degli appellanti, atteso che un'edificazione a fini abitativi su tali terreni, allo stato, non risulta realizzabile. Inoltre, sulla base della ricostruzione effettuata dal consulente d'ufficio, una futura modifica della destinazione urbanistica in termini astrattamente idonei a consentire l'edificazione di tali fondi, appare in prospettiva possibile, ma del tutto incerta ed eventuale.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi escludersi che,
nella specie, ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di ampliamento della servitù di passaggio oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c., ovvero di costituzione ex novo
di una servitù coattiva, al fine di consentire l'accesso con ogni mezzo ai fondi dominanti in vista della futura realizzazione su tali fondi di edifici abitativi.
Le relative domande devono pertanto essere respinte.
5. L'intervenuto accertamento, in favore dei fondi di proprietà
degli appellanti principali, dell'esistenza della servitù intavolata sub G.N. 307/62 a carico della p.f. 655/2, nonché della costituzione, per destinazione del padre di famiglia, della servitù
prediale di passaggio pedonale e con mezzi agricoli a carico della p.f. 660/40, comporta l'assorbimento del sesto motivo di gravame principale, con cui gli appellanti lamentavano la mancata costituzione di una servitù coattiva a fini meramente agricoli.
6. Infine, l'accoglimento parziale dell'appello principale e
15
dell'appello incidentale, con la conseguente riforma della sentenza impugnata, comporta la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra gli appellanti principali e gli appellanti incidentali, con conseguente assorbimento del settimo motivo di appello principale, con cui veniva contestata la decisione del primo giudice sull'allocazione delle spese di lite.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, considerato l'esito complessivo della lite (Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 16526 del
13/06/2024, Rv. 671298 – 03), sono integralmente compensate tra gli appellanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e gli appellati , Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
in ragione della reciproca soccombenza.
[...]
Resta fermo il capo della sentenza di primo grado che ha disposto la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4
Gli appellanti vanno altresì condannati alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del giudizio di appello, Controparte_4
che vengono liquidate in complessivi euro 4.887,50 (tab. n. 12 –
scaglione di valore indeterminabile: da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00 – valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% per la fase istruttoria), oltre 15%
per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite nei rapporti
16
tra gli appellanti principali e gli appellati contumaci CP_5
ed , avendo gli appellanti richiesto la rifusione delle CP_6
spese solo in caso di opposizione.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio sono definitivamente poste a carico degli appellanti principali.
PQM
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e contro
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
e nonché contro Parte_6 Parte_7 CP_4
e avverso la sentenza n.
[...] CP_5 CP_6
342/2020 del Tribunale di Bolzano di data 01.04.2020, nonché
sull'appello incidentale di , Controparte_1 Controparte_2
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
così provvede:
[...]
in parziale accoglimento dell'impugnazione principale ed in accoglimento del terzo motivo dell'appello incidentale, respinti gli altri, in parziale riforma della sentenza gravata,
accerta e dichiara
che il tracciato della servitù prediale di passaggio pedonale e con mezzi agricoli in favore delle pp.ff. 660/38 e 660/39, entrambe in C.C. Ortisei, e gravante sulla p.f. 660/40 C.C. Ortisei,
accertata con sentenza non definitiva n. 181/2022, pubblicata
17
in data 23.11.2022, della Corte d'Appello di Trento – Sezione
Distaccata di Bolzano, è compreso tra i punti A-B-C-D, come rappresentato nel piano redatto dall'ing. in data Persona_1
30.10.2023, allegato in copia a pagina 20 della presente sentenza, della quale costituisce parte integrante;
disattende
per il resto l'appello principale e l'appello incidentale;
condanna
gli appellanti principali Parte_1 Parte_2 [...]
e tra loro in solido, a rifondere a Pt_3 Parte_4
le spese del presente grado di giudizio che si Controparte_4
liquidano nell'importo complessivo di euro 4.887,50, oltre 15%
per spese generali, IVA e CAP come per legge;
compensa
integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra gli appellanti principali Parte_1 Parte_2 [...]
e e gli appellati , Pt_3 Parte_4 Controparte_1 [...]
, , e Controparte_2 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7
pone
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, di entrambi i gradi di giudizio definitivamente a carico degli appellanti principali Pt_1
e in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido tra loro;
conferma,
18
per il resto, la sentenza gravata;
dispone,
al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione dell'annotazione di lite sub G.N. 1657/2017,
[...]
. Controparte_10
Bolzano, così deciso il 5 febbraio 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
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39100 Bolzano (BZ), Via Leonardo da Vinci 1/, eleggendo