CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 614/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
614 dell'anno 2022, vertente tra
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Campagnuolo. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(p.iva ), quale impresa designata, per la Regione Campania, per la Controparte_1 P.IVA_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Micaela Ottomano.
- APPELLATA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2919/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 3.9.2021, in tema di responsabilità extracontrattuale da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 3.3.2025 dalle difesa di entrambe le parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il Parte_1
12.2.2022, la (già quale impresa designata, per la Regione Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 10 Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n. 2919/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 3.9.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado, con ricorso depositato in data 15 maggio 2009, aveva agìto, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, ex sezione distaccata di Marcianise, chiedendo la condanna della
[...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Della Strada per la Campania, al Controparte_2 risarcimento dei danni (biologico, morale, alla vita di relazione e/o esistenziale;
rimborso per le spese sostenute) - quantificati in euro 260.000,00 o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia - patiti in seguito ad un sinistro stradale del 22.09.2006, imputabile alla condotta di guida (e, quindi, alla responsabilità esclusiva) del conducente di un'autovettura di colore scuro, di grossa cilindrata, rimasta ignota.
L'attore aveva esposto, in particolare: che in data 22.09.2006, alle ore 22.30 circa, in località San Felice a Cancello, in via Polvica, all'altezza del civico n.15 (in direzione da Cancello verso Polvica), il conducente di un'autovettura di colore scuro, di grossa cilindrata, rimasta ignota, mentre era in fase di sorpasso del ciclomotore (Gilera cc 50, tg. 9X4C6), da lui (dal Liberti, si intende) condotto, a causa del sopraggiungere di un'altra auto dal senso opposto di marcia e stringendosi troppo alla sua destra, aveva urtato il lato posteriore sinistro del ciclomotore provocando la sua (del Liberti, si intende) caduta;
che, a causa dell'urto, sia lui che il ciclomotore erano finiti contro una Ford Mondeo tg. AV396180, di proprietà di parcheggiata sul margine destro della strada;
che, a seguito del sinistro, era stato CP_3 trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Maddaloni, riportando lesioni personali (trauma cranico con emorragia sub-aracnoidea più lussazione della spalla destra), con postumi permanenti nella misura del 30%, avendo dovuto anche rinunciare a molteplici attività della vita quotidiana.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ( nella detta qualità) aveva eccepito, Controparte_2 preliminarmente, l'improcedibilità dell'avversa domanda ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. n. 209/2005, contestandola comunque, nel merito, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
All'esito dell'istruttoria espletata (escussione dei testi ammessi e ctu medico – legale), il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2919/2021 impugnata in questa sede, ha così statuito: “1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 8.000,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Controparte_2
IVA e CPA come per legge;
3. PONE definitivamente a carico di le spese di CTU.”. Parte_1
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi (dopo aver rilevato l'infondatezza della eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta) che non fosse stata provata la dinamica del sinistro così come descritta in citazione.
pagina 2 di 10 Ciò tenuto conto della inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi ( e ), Testimone_1 TE dell'assenza del verbale di intervento delle forze dell'ordine, nonché della mancata indicazione dei testimoni nella denuncia-querela proposta dal a due mesi dalla distanza dal fatto. Pt_1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, poi, anche ritenuto che non potesse assumere rilevanza la circostanza - dedotta dall'attore - che, in altro giudizio civile, un suo (del Liberti, si intende) parente avesse ottenuto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del medesimo sinistro oggetto della presente controversia, non operando il giudicato esterno nel caso di processi instaurati tra parti distinte.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 2919/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla Parte_1 base dei due seguenti motivi di gravame, contestando, sostanzialmente, la valutazione delle istanze istruttorie operata dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo ha sostenuto, in particolare, che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avesse errato nel ritenere inattendibili le dichiarazioni dei due testi escussi ( e ). Persona_1 TE
Ad avviso dell'appellante, invece, le dette testimonianze sarebbero state assolutamente attendibili e veritiere, con deposizioni logiche, coerenti, circostanziate nel tempo e nello spazio e ricche di dettagli, in base agli elementi evidenziati nell'atto di appello.
Con il secondo motivo ha, poi, lamentato la mancata considerazione, da parte del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, della sentenza (passata in cosa giudicato) del Giudice di pace di Marigliano n. 1803/2017, relativa allo stesso sinistro avvenuto il 22.09.2006 in San Felice a Cancello, evidenziando che con tale sentenza era stata accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo rimasto ignoto, con condanna della F.G.V.S. al risarcimento (per l'importo di euro 4.000,00, oltre che al pagamento delle spese di lite), CP_2 in favore di – ossia di sua (dell'appellante, si intende) sorella convivente - dei danni c.d. riflessi dalla CP_4 stessa subìti a seguito delle gravi lesioni da lui riportate in seguito a tale sinistro.
Secondo tale sentenza, per effetto del giudicato, avrebbe dovuto vincolare il giudice di primo Parte_1 grado il quale, dunque, ne avrebbe dovuto tenere conto in ordine al riconoscimento di responsabilità in capo al conducente del veicolo rimasto ignoto, con conseguente accoglimento della domanda da lui
(dall'attore/appellante, si intende) proposta.
L'appellante, inoltre, ha lamentato anche l'omessa valutazione, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, quanto alla dinamica del sinistro, delle risultanze della c.t.u. medico – legale, evidenziando che il consulente avesse ritenuto che le lesioni da lui (dall'attore/appellante, si intende) riportate fossero pienamente compatibili con la dinamica del sinistro riferito e risultante dagli atti processuali.
pagina 3 di 10 E, alla luce di quanto sposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità esclusiva e/o concorsuale del sinistro di cui in premessa in capo al conducente del veicolo rimasto ignoto, e per l'effetto condannare la soc. in persona del L.R.P.T., nella qualità di impresa Controparte_5 designata dalla CONSAP per i sinistri di competenza del Fondo Vittime della Strada per la Regione Campania, risarcimento in favore dell'istante per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per le lesioni Parte_1 riportate dall'istante, danni quantificati in euro 121.000,00 somma comprensiva di danno biologico, danno morale,
ITT, ITP, danno alla vita di relazione e/o esistenziale come indicate in premessa e le cui voci di danno saranno meglio specificate nel corso del giudizio all'esito della CTU medica e/o comunque di quella diversa somma che
l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere giusta e perequata, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, dal di dell'evento all'effettivo soddisfo. 2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese Controparte_6
e compensi legali relativi al giudizio di PRIMO grado oltre spese generali, iva e cpavv con attribuzione a favore del sottoscritto difensore dell'appellante quale antistatario;
3) Condannare la convenuta al Controparte_6 pagamento delle spese e compensi del giudizio di APPELLO oltre spese generali, iva e cpavv con attribuzione a favore del sottoscritto difensore dell'appellante quale antistatario;
”.
In via istruttoria ha poi chiesto;
“…di disporre ex art.356 c.p.c. e/o ex art. 257 c.p.c. la rinnovazione, totale o parziale, della prova per testimoni già avvenuti in primo grado dei testi nato a [...] il Persona_1
21.01.1948 e residente in [...] e nato a San Felice a [...]
Cancello il 11.10.1965 e residente in San Felice a Cancello alla via XXI giugno snc e/o disporre che siano nuovamente esaminati sugli stessi capi di prova ammessi in primo grado e cioè sui capi numero 1, 2, 3, 4, 5, 9, e
11 contenuti nella premessa del libello introduttivo del giudizio ed ammessi dal Tribunale all'udienza del
16.02.2010, capi di prova da aversi qui per riportati e trascritti preceduti dalla locuzione “vero è” i testimoni già esaminati/escussi in primo grado al fine di chiarire la loro deposizione e soprattutto con riferimento alla fase dei soccorsi al sig. . Si chiede anche che sia chiamato a deporre ex art. 257 c.p.c. il sig. Parte_1 CP
, nipote dell'attore, dom.to in San Felice a Cancello alla Piazza Castra Marcelli n.10, persona a cui si è
[...] riferito il teste nel corso della sua testimonianza.”. TE
Iscritta la causa al n. 614/2022 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
19.5.2022, la eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'avverso gravame (ove Controparte_1 riscontrata la tardiva costituzione, ex art. 165, co.1, c.p.c., dell'appellante, oppure, ai sensi dell'art. 165, co.2,
c.p.c., nel caso di deposito dell'originale della citazione oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione) o la sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Quanto al merito, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame sia in ordine all'an che al quantum debeatur, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondato l'appello proposto dal Sig. , avverso la sentenza n. 2919/2021 emessa Parte_1
pagina 4 di 10 dall'On.le Giudice del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Bonelli;
2) rigettare nel merito l'appello proposto dal Sig. Pt_1
, siccome infondato in fatto ed in diritto e non provata e non fondata la domanda attorea;
3) con condanna
[...] dell'appellante al pagamento dei compensi e delle spese di lite del giudizio di II grado anche ex art. 96 c.p.c.”.
Con ordinanza del 14.6.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.10.2023.
In data 11.7.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 5.2.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 4.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 3.3.2025 dalle difese di entrambe le parti costituite), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.3.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, la procedibilità dell'appello proposto da , essendosi costituito in giudizio il 15.2.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di 10 giorni dalla Parte_1 notifica (perfezionatasi il 12.2.2022) della citazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c..
****
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
pagina 5 di 10 ****
Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da – valutando Parte_1 congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi- la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
****
Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540; Sez. VI - 3,
Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450;
Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Ciò premesso, ad avviso della Corte il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che non fosse stata sufficientemente provata dall'attore la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, ossia che l'incidente fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Risulta condivisibile, infatti, innanzitutto, la valutazione operata dal giudice di prime cure circa l'inattendibilità - o, comunque, l'insufficienza- delle dichiarazioni dei testimoni al fine della prova rigorosa della dinamica del sinistro.
pagina 6 di 10 Il teste , escusso all'udienza del 15.11.2011 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo Persona_1 cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti), aveva riferito, in particolare, che stava passeggiando, “a fine settembre del 2006, verso le 22.30”, in via Polvica, con il suo cane, aggiungendo che: “ad un certo punto ho sentito un forte rumore ed ho visto un'auto di colore scuro di grossa cilindrata tipo Audi o Bmw, che scappava via;
poi ho visto l'attore per terra con il suo motorino ed era privo di sensi, non ricordo se indossasse il casco, anche se di solito lo indossava sempre;
il motorino era finito per l'urto contro una Ford Mondeo parcheggiata sul bordo della strada;
dopo un po' è arrivato il 118 che lo ha trasportato all'ospedale”.
Ad una domanda successiva, come rilevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva, invece, così risposto: “L'auto sconosciuta procedeva in direzione Polvica e nel tentativo di superare il motorino l'ha urtato per evitare le macchine che venivano dal senso opposto”.
Dunque la Corte condivide la contraddizione (e, dunque, l'inattendibilità intrinseca) delle dichiarazioni del detto testimone, se è vero che , mentre in un primo momento aveva dichiarato di avere sentito solo Persona_1 un forte rumore e di aver visto un'auto di colore scuro di grossa cilindrata che scappava via e, poi, l'attore per terra, privo di sensi (in sostanza di non avere assistito all'impatto), in un secondo momento aveva riferito circostanze precise sulla dinamica del sinistro;
il che, invece, presupponeva, logicamente, che avesse assistito all'incidente.
Condivisibile è, inoltre, il giudizio di inattendibilità del Tribunale anche in ordine alla testimonianza resa dall'altro teste, , escusso all'udienza del 24.6.2024 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo TE cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti), avendo il giudice di prime cure rilevato, ragionevolmente, che fosse poco credibile che il teste - il quale aveva fornito una descrizione dettagliata della dinamica del sinistro- pur avendo dichiarato di avere assistito al sinistro (a seguito del quale era rimasto vittima un suo conoscente), avesse riferito della sua presenza sui luoghi, ad un parente del solo 7 o 8 giorni dopo il sinistro. Pt_1
La valutazione compiuta dal Tribunale circa le riscontrate carenze probatorie risultano avvalorate, peraltro, ad avviso della Corte:
1) nelle circostanze – evidenziate dallo stesso giudice di prime cure- rappresentate dalla mancanza di chiamata delle forze dell'ordine dopo il sinistro (per la relativa ricostruzione), nonostante la gravità delle lesioni lamentate dal e dalla mancanza di indicazione, nella denuncia/querela presentata dall'attore (il Pt_1
17.11.2016) alla Stazione dei Carabinieri di Cancello Scalo (cfr. tale querela, ridepositata in questo secondo grado dall'appellante, in allegato all'atto di appello) - a distanza, quindi, di circa due mesi dall'evento - dei detti testimoni (al fine di poter consentire le ricerche per l'individuazione del responsabile dell'accaduto);
2) nella mancanza di documentazione fotografica del ciclomotore alla cui guida si sarebbe trovato l'attore al momento del sinistro, al fine di valutare la compatibilità dei danni ragionevolmente riportati dal detto mezzo (che pagina 7 di 10 aveva finito la propria corsa – secondo quanto dedotto dal in citazione- contro una autovettura, Ford Pt_1
Mondeo ferma in sosta) con l'incidente descritto nell'atto introduttivo del giudizio;
3) nella circostanza, evidenziata dall'appellata, relativa ai punti di impatto, nel senso che mentre il teste TE
aveva descritto l'urto tra il fianco/lato destro dell'auto “pirata” ed il lato/fianco posteriore sinistro del motociclo
[...] attoreo, nella denuncia-querela l'attore aveva, invece, esposto che il ciclomotore Gilera era stato urtato da “dietro” da tale vettura non identificata.
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
Non risultando, peraltro, le dette testimonianze, lacunose (e, quindi, non essendo necessari eventuali chiarimenti) ma, come detto, intrinsecamente inattendibili per quanto sopra evidenziato, non può essere disposta la rinnovazione dell'esame dei detti testimoni, sollecitata, invece, ai sensi dell'art. 257, co.2, c.p.c., dall'appellante
(cfr., sull'esercizio del potere, di natura discrezionale, anche in appello, nei limiti del "devolutum" e dell'appellatum", di rinnovazione dell'esame dei testi, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 16/09/2022, n. 27286; Sez. lavoro, 21/08/2019, n. 21557; Sez. VI - 2, Ord., 11/06/2018, n. 15141; Sez. II, 28/05/2014, n. 11992; 28/07/1983,
n. 5212).
Così come non va disposta l'assunzione del teste (persona alla quale si era riferito il teste Controparte_7
nel corso della sua testimonianza), come invece chiesto dall'appellante ai sensi dell'art. 257, co.1, TE
c.p.c. (che consente l'esercizio di un potere, anche in questo caso discrezionale, da parte del giudicante;
cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 09/07/2018, n. 17977), non essendovi elementi per ritenere che il teste possa fornire elementi ulteriori ed utili per il convincimento di questa Corte circa la dinamica del sinistro (nel senso che il testimone fosse presente all'evento), essendosi limitato a dichiarare di avere parlato con TE CP
, parente di , dell'incidente, dopo 7/8 giorni dall'accaduto.
[...] Parte_1
pagina 8 di 10 ****
Tali carenze probatorie non possono essere, poi, colmate dalla valutazione compiuta dal ctu, dott. Persona_2
circa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro riferita dall'attore (cfr. tale consulenza medico
[...]
– legale, contenuta nel fascicolo di ufficio di promo grado in parte telematico), trattandosi di una valutazione compiuta dal ctu, logicamente, soltanto ex post, non avendo il consulente, evidentemente, assistito ai fatti di causa.
****
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, inoltre, ha, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, correttamente ritenuto che non potesse costituire giudicato esterno (e, quindi, che non fosse vincolante, ai sensi dell'art. 2909 c.c.) – non essendo stata pronunciata tra le stesse parti- la sentenza emessa in altro giudizio (la n.1803/2017 del Giudice di pace di Marigliano, ridepositata dall'appellante in allegato all'atto di appello), con cui era stato riconosciuto alla sorella convivente ( ) di , il risarcimento dei danni patiti a CP_4 Parte_1 causa delle lesioni personali riportate dal fratello in conseguenza del sinistro in questione.
L'autorità del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32545).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della Controparte_8
.G.V.S., stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto)
[...] per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.26.000,01 ad €.
52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co. VI, c.p.c.) della controversia (avendo Parte_1 invocato il risarcimento dei danni nella misura di euro 121.000,00 o in altra misura ritenuta giusta e perequata;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/04/2021, n. 10984).
pagina 9 di 10 ****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dall'appellata nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 614/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2919/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 3.9.2021.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della quale impresa Parte_1 Controparte_1 designata, per la Regione Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 29.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
614 dell'anno 2022, vertente tra
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Campagnuolo. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(p.iva ), quale impresa designata, per la Regione Campania, per la Controparte_1 P.IVA_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Micaela Ottomano.
- APPELLATA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2919/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 3.9.2021, in tema di responsabilità extracontrattuale da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 3.3.2025 dalle difesa di entrambe le parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il Parte_1
12.2.2022, la (già quale impresa designata, per la Regione Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 10 Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n. 2919/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 3.9.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado, con ricorso depositato in data 15 maggio 2009, aveva agìto, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, ex sezione distaccata di Marcianise, chiedendo la condanna della
[...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Della Strada per la Campania, al Controparte_2 risarcimento dei danni (biologico, morale, alla vita di relazione e/o esistenziale;
rimborso per le spese sostenute) - quantificati in euro 260.000,00 o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia - patiti in seguito ad un sinistro stradale del 22.09.2006, imputabile alla condotta di guida (e, quindi, alla responsabilità esclusiva) del conducente di un'autovettura di colore scuro, di grossa cilindrata, rimasta ignota.
L'attore aveva esposto, in particolare: che in data 22.09.2006, alle ore 22.30 circa, in località San Felice a Cancello, in via Polvica, all'altezza del civico n.15 (in direzione da Cancello verso Polvica), il conducente di un'autovettura di colore scuro, di grossa cilindrata, rimasta ignota, mentre era in fase di sorpasso del ciclomotore (Gilera cc 50, tg. 9X4C6), da lui (dal Liberti, si intende) condotto, a causa del sopraggiungere di un'altra auto dal senso opposto di marcia e stringendosi troppo alla sua destra, aveva urtato il lato posteriore sinistro del ciclomotore provocando la sua (del Liberti, si intende) caduta;
che, a causa dell'urto, sia lui che il ciclomotore erano finiti contro una Ford Mondeo tg. AV396180, di proprietà di parcheggiata sul margine destro della strada;
che, a seguito del sinistro, era stato CP_3 trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Maddaloni, riportando lesioni personali (trauma cranico con emorragia sub-aracnoidea più lussazione della spalla destra), con postumi permanenti nella misura del 30%, avendo dovuto anche rinunciare a molteplici attività della vita quotidiana.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ( nella detta qualità) aveva eccepito, Controparte_2 preliminarmente, l'improcedibilità dell'avversa domanda ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. n. 209/2005, contestandola comunque, nel merito, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
All'esito dell'istruttoria espletata (escussione dei testi ammessi e ctu medico – legale), il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2919/2021 impugnata in questa sede, ha così statuito: “1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 8.000,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Controparte_2
IVA e CPA come per legge;
3. PONE definitivamente a carico di le spese di CTU.”. Parte_1
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi (dopo aver rilevato l'infondatezza della eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta) che non fosse stata provata la dinamica del sinistro così come descritta in citazione.
pagina 2 di 10 Ciò tenuto conto della inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi ( e ), Testimone_1 TE dell'assenza del verbale di intervento delle forze dell'ordine, nonché della mancata indicazione dei testimoni nella denuncia-querela proposta dal a due mesi dalla distanza dal fatto. Pt_1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, poi, anche ritenuto che non potesse assumere rilevanza la circostanza - dedotta dall'attore - che, in altro giudizio civile, un suo (del Liberti, si intende) parente avesse ottenuto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del medesimo sinistro oggetto della presente controversia, non operando il giudicato esterno nel caso di processi instaurati tra parti distinte.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 2919/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla Parte_1 base dei due seguenti motivi di gravame, contestando, sostanzialmente, la valutazione delle istanze istruttorie operata dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo ha sostenuto, in particolare, che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avesse errato nel ritenere inattendibili le dichiarazioni dei due testi escussi ( e ). Persona_1 TE
Ad avviso dell'appellante, invece, le dette testimonianze sarebbero state assolutamente attendibili e veritiere, con deposizioni logiche, coerenti, circostanziate nel tempo e nello spazio e ricche di dettagli, in base agli elementi evidenziati nell'atto di appello.
Con il secondo motivo ha, poi, lamentato la mancata considerazione, da parte del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, della sentenza (passata in cosa giudicato) del Giudice di pace di Marigliano n. 1803/2017, relativa allo stesso sinistro avvenuto il 22.09.2006 in San Felice a Cancello, evidenziando che con tale sentenza era stata accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo rimasto ignoto, con condanna della F.G.V.S. al risarcimento (per l'importo di euro 4.000,00, oltre che al pagamento delle spese di lite), CP_2 in favore di – ossia di sua (dell'appellante, si intende) sorella convivente - dei danni c.d. riflessi dalla CP_4 stessa subìti a seguito delle gravi lesioni da lui riportate in seguito a tale sinistro.
Secondo tale sentenza, per effetto del giudicato, avrebbe dovuto vincolare il giudice di primo Parte_1 grado il quale, dunque, ne avrebbe dovuto tenere conto in ordine al riconoscimento di responsabilità in capo al conducente del veicolo rimasto ignoto, con conseguente accoglimento della domanda da lui
(dall'attore/appellante, si intende) proposta.
L'appellante, inoltre, ha lamentato anche l'omessa valutazione, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, quanto alla dinamica del sinistro, delle risultanze della c.t.u. medico – legale, evidenziando che il consulente avesse ritenuto che le lesioni da lui (dall'attore/appellante, si intende) riportate fossero pienamente compatibili con la dinamica del sinistro riferito e risultante dagli atti processuali.
pagina 3 di 10 E, alla luce di quanto sposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità esclusiva e/o concorsuale del sinistro di cui in premessa in capo al conducente del veicolo rimasto ignoto, e per l'effetto condannare la soc. in persona del L.R.P.T., nella qualità di impresa Controparte_5 designata dalla CONSAP per i sinistri di competenza del Fondo Vittime della Strada per la Regione Campania, risarcimento in favore dell'istante per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per le lesioni Parte_1 riportate dall'istante, danni quantificati in euro 121.000,00 somma comprensiva di danno biologico, danno morale,
ITT, ITP, danno alla vita di relazione e/o esistenziale come indicate in premessa e le cui voci di danno saranno meglio specificate nel corso del giudizio all'esito della CTU medica e/o comunque di quella diversa somma che
l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere giusta e perequata, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, dal di dell'evento all'effettivo soddisfo. 2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese Controparte_6
e compensi legali relativi al giudizio di PRIMO grado oltre spese generali, iva e cpavv con attribuzione a favore del sottoscritto difensore dell'appellante quale antistatario;
3) Condannare la convenuta al Controparte_6 pagamento delle spese e compensi del giudizio di APPELLO oltre spese generali, iva e cpavv con attribuzione a favore del sottoscritto difensore dell'appellante quale antistatario;
”.
In via istruttoria ha poi chiesto;
“…di disporre ex art.356 c.p.c. e/o ex art. 257 c.p.c. la rinnovazione, totale o parziale, della prova per testimoni già avvenuti in primo grado dei testi nato a [...] il Persona_1
21.01.1948 e residente in [...] e nato a San Felice a [...]
Cancello il 11.10.1965 e residente in San Felice a Cancello alla via XXI giugno snc e/o disporre che siano nuovamente esaminati sugli stessi capi di prova ammessi in primo grado e cioè sui capi numero 1, 2, 3, 4, 5, 9, e
11 contenuti nella premessa del libello introduttivo del giudizio ed ammessi dal Tribunale all'udienza del
16.02.2010, capi di prova da aversi qui per riportati e trascritti preceduti dalla locuzione “vero è” i testimoni già esaminati/escussi in primo grado al fine di chiarire la loro deposizione e soprattutto con riferimento alla fase dei soccorsi al sig. . Si chiede anche che sia chiamato a deporre ex art. 257 c.p.c. il sig. Parte_1 CP
, nipote dell'attore, dom.to in San Felice a Cancello alla Piazza Castra Marcelli n.10, persona a cui si è
[...] riferito il teste nel corso della sua testimonianza.”. TE
Iscritta la causa al n. 614/2022 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
19.5.2022, la eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'avverso gravame (ove Controparte_1 riscontrata la tardiva costituzione, ex art. 165, co.1, c.p.c., dell'appellante, oppure, ai sensi dell'art. 165, co.2,
c.p.c., nel caso di deposito dell'originale della citazione oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione) o la sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Quanto al merito, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame sia in ordine all'an che al quantum debeatur, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondato l'appello proposto dal Sig. , avverso la sentenza n. 2919/2021 emessa Parte_1
pagina 4 di 10 dall'On.le Giudice del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Bonelli;
2) rigettare nel merito l'appello proposto dal Sig. Pt_1
, siccome infondato in fatto ed in diritto e non provata e non fondata la domanda attorea;
3) con condanna
[...] dell'appellante al pagamento dei compensi e delle spese di lite del giudizio di II grado anche ex art. 96 c.p.c.”.
Con ordinanza del 14.6.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.10.2023.
In data 11.7.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 5.2.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 4.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 3.3.2025 dalle difese di entrambe le parti costituite), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.3.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, la procedibilità dell'appello proposto da , essendosi costituito in giudizio il 15.2.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di 10 giorni dalla Parte_1 notifica (perfezionatasi il 12.2.2022) della citazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c..
****
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
pagina 5 di 10 ****
Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da – valutando Parte_1 congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi- la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
****
Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540; Sez. VI - 3,
Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III, 18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450;
Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Ciò premesso, ad avviso della Corte il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che non fosse stata sufficientemente provata dall'attore la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, ossia che l'incidente fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Risulta condivisibile, infatti, innanzitutto, la valutazione operata dal giudice di prime cure circa l'inattendibilità - o, comunque, l'insufficienza- delle dichiarazioni dei testimoni al fine della prova rigorosa della dinamica del sinistro.
pagina 6 di 10 Il teste , escusso all'udienza del 15.11.2011 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo Persona_1 cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti), aveva riferito, in particolare, che stava passeggiando, “a fine settembre del 2006, verso le 22.30”, in via Polvica, con il suo cane, aggiungendo che: “ad un certo punto ho sentito un forte rumore ed ho visto un'auto di colore scuro di grossa cilindrata tipo Audi o Bmw, che scappava via;
poi ho visto l'attore per terra con il suo motorino ed era privo di sensi, non ricordo se indossasse il casco, anche se di solito lo indossava sempre;
il motorino era finito per l'urto contro una Ford Mondeo parcheggiata sul bordo della strada;
dopo un po' è arrivato il 118 che lo ha trasportato all'ospedale”.
Ad una domanda successiva, come rilevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva, invece, così risposto: “L'auto sconosciuta procedeva in direzione Polvica e nel tentativo di superare il motorino l'ha urtato per evitare le macchine che venivano dal senso opposto”.
Dunque la Corte condivide la contraddizione (e, dunque, l'inattendibilità intrinseca) delle dichiarazioni del detto testimone, se è vero che , mentre in un primo momento aveva dichiarato di avere sentito solo Persona_1 un forte rumore e di aver visto un'auto di colore scuro di grossa cilindrata che scappava via e, poi, l'attore per terra, privo di sensi (in sostanza di non avere assistito all'impatto), in un secondo momento aveva riferito circostanze precise sulla dinamica del sinistro;
il che, invece, presupponeva, logicamente, che avesse assistito all'incidente.
Condivisibile è, inoltre, il giudizio di inattendibilità del Tribunale anche in ordine alla testimonianza resa dall'altro teste, , escusso all'udienza del 24.6.2024 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo TE cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti), avendo il giudice di prime cure rilevato, ragionevolmente, che fosse poco credibile che il teste - il quale aveva fornito una descrizione dettagliata della dinamica del sinistro- pur avendo dichiarato di avere assistito al sinistro (a seguito del quale era rimasto vittima un suo conoscente), avesse riferito della sua presenza sui luoghi, ad un parente del solo 7 o 8 giorni dopo il sinistro. Pt_1
La valutazione compiuta dal Tribunale circa le riscontrate carenze probatorie risultano avvalorate, peraltro, ad avviso della Corte:
1) nelle circostanze – evidenziate dallo stesso giudice di prime cure- rappresentate dalla mancanza di chiamata delle forze dell'ordine dopo il sinistro (per la relativa ricostruzione), nonostante la gravità delle lesioni lamentate dal e dalla mancanza di indicazione, nella denuncia/querela presentata dall'attore (il Pt_1
17.11.2016) alla Stazione dei Carabinieri di Cancello Scalo (cfr. tale querela, ridepositata in questo secondo grado dall'appellante, in allegato all'atto di appello) - a distanza, quindi, di circa due mesi dall'evento - dei detti testimoni (al fine di poter consentire le ricerche per l'individuazione del responsabile dell'accaduto);
2) nella mancanza di documentazione fotografica del ciclomotore alla cui guida si sarebbe trovato l'attore al momento del sinistro, al fine di valutare la compatibilità dei danni ragionevolmente riportati dal detto mezzo (che pagina 7 di 10 aveva finito la propria corsa – secondo quanto dedotto dal in citazione- contro una autovettura, Ford Pt_1
Mondeo ferma in sosta) con l'incidente descritto nell'atto introduttivo del giudizio;
3) nella circostanza, evidenziata dall'appellata, relativa ai punti di impatto, nel senso che mentre il teste TE
aveva descritto l'urto tra il fianco/lato destro dell'auto “pirata” ed il lato/fianco posteriore sinistro del motociclo
[...] attoreo, nella denuncia-querela l'attore aveva, invece, esposto che il ciclomotore Gilera era stato urtato da “dietro” da tale vettura non identificata.
Non è superfluo precisare, del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
Non risultando, peraltro, le dette testimonianze, lacunose (e, quindi, non essendo necessari eventuali chiarimenti) ma, come detto, intrinsecamente inattendibili per quanto sopra evidenziato, non può essere disposta la rinnovazione dell'esame dei detti testimoni, sollecitata, invece, ai sensi dell'art. 257, co.2, c.p.c., dall'appellante
(cfr., sull'esercizio del potere, di natura discrezionale, anche in appello, nei limiti del "devolutum" e dell'appellatum", di rinnovazione dell'esame dei testi, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 16/09/2022, n. 27286; Sez. lavoro, 21/08/2019, n. 21557; Sez. VI - 2, Ord., 11/06/2018, n. 15141; Sez. II, 28/05/2014, n. 11992; 28/07/1983,
n. 5212).
Così come non va disposta l'assunzione del teste (persona alla quale si era riferito il teste Controparte_7
nel corso della sua testimonianza), come invece chiesto dall'appellante ai sensi dell'art. 257, co.1, TE
c.p.c. (che consente l'esercizio di un potere, anche in questo caso discrezionale, da parte del giudicante;
cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 09/07/2018, n. 17977), non essendovi elementi per ritenere che il teste possa fornire elementi ulteriori ed utili per il convincimento di questa Corte circa la dinamica del sinistro (nel senso che il testimone fosse presente all'evento), essendosi limitato a dichiarare di avere parlato con TE CP
, parente di , dell'incidente, dopo 7/8 giorni dall'accaduto.
[...] Parte_1
pagina 8 di 10 ****
Tali carenze probatorie non possono essere, poi, colmate dalla valutazione compiuta dal ctu, dott. Persona_2
circa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro riferita dall'attore (cfr. tale consulenza medico
[...]
– legale, contenuta nel fascicolo di ufficio di promo grado in parte telematico), trattandosi di una valutazione compiuta dal ctu, logicamente, soltanto ex post, non avendo il consulente, evidentemente, assistito ai fatti di causa.
****
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, inoltre, ha, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, correttamente ritenuto che non potesse costituire giudicato esterno (e, quindi, che non fosse vincolante, ai sensi dell'art. 2909 c.c.) – non essendo stata pronunciata tra le stesse parti- la sentenza emessa in altro giudizio (la n.1803/2017 del Giudice di pace di Marigliano, ridepositata dall'appellante in allegato all'atto di appello), con cui era stato riconosciuto alla sorella convivente ( ) di , il risarcimento dei danni patiti a CP_4 Parte_1 causa delle lesioni personali riportate dal fratello in conseguenza del sinistro in questione.
L'autorità del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32545).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della Controparte_8
.G.V.S., stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto)
[...] per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.26.000,01 ad €.
52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co. VI, c.p.c.) della controversia (avendo Parte_1 invocato il risarcimento dei danni nella misura di euro 121.000,00 o in altra misura ritenuta giusta e perequata;
cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/04/2021, n. 10984).
pagina 9 di 10 ****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dall'appellata nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 614/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2919/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 3.9.2021.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della quale impresa Parte_1 Controparte_1 designata, per la Regione Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 29.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10