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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/11/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1014/22 pomossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. P. F. Cortesi, dom.ta come in atti Parte_1
ATTRICE
Contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Roberto M e Francesco M Danesi De Luca, dom,to come in atti
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato la Signora ha lamentato danno Parte_1 materiale occorso alla propria persona il giorno 15.05.2021 alle ore 9,15 mentre percorreva a piedi la strada via San Bernardino a quando cadeva a terra;
ha dedotto l'attrice che la sua caduta CP_1 era stata causata dall'aver poggiato il piede sul margine di una buca insistente sulla strada che ella percorreva. La caduta aveva determinato due fratture al metacarpo che avevano richiesto intervento chirurgico per la riduzione della frattura scomposta;
seguivano sedute di fisioterapia riabilitativa.
Aveva concluso pertanto: “accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla signora è da Pt_1 ascrivere alla piena responsabilità del , per tutti i motivi esposti in premessa;
- Controparte_2 per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_2 al risarcimento del danno dedotto nella misura complessiva pari a € 24.000,00, per danno biologico, per sofferenza soggettiva, per danno patrimoniale, per invalidità temporanea e parziale, per lucro cessante, per mancata ed involontaria percezione del premio di produzione ed indennità giornaliere dal datore di lavoro, oltre le spese mediche sostenute e documentate per € 705,00, ovvero nella diversa misura minore o maggiore che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- vinte le spese e le competenze del presente giudizio”.
Si è costituito il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 deducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato nonché la riconducibilità del sinistro alla condotta negligente dell'attrice pertanto così concludendo: “IN VIA PRINCIPALE insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso. IN VIA SUBORDINATA per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda di parte attrice e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi titolo, si Controparte_2 chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della Sig.ra , idoneo a diminuire, in proporzione Controparte_3 dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per CP_2
l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del , in questo caso con compensazione delle spese e Controparte_2 competenze di giudizio.”.
L'istruttoria ha visto soltanto prova documentale sullo stato dei luoghi;
precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc. con concessione dei termini per le rispettive difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta per mancanza di prova.
La vicenda oggetto del contendere è riconducibile astrattamente nell'ambito di operatività dell'art. 2051c.c. che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale responsabilità si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita. Come da costante giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Anche se la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del caso fortuito, tale da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 C.C.
Sul piano dell'onere probatorio, anche ai fini della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. si deve accertare e provare, con onere a carico del danneggiato, l'esatta dinamica del sinistro e l'attitudine della cosa ad arrecare danno in base ad un giudizio necessariamente condotto ex ante;
giudizio che non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato con la conseguenza che una cosa inerte può definirsi pericolosa solo quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) la S.C. ha avuto modo di precisare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la quale richieda che l'agire umano e in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi o il bene in sé presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. Dunque in tali casi il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità della cosa tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente puntualizzato che ove venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato, il caso fortuito. In particolare, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. In merito a tale aspetto la Cassazione ha avuto modo di specificare che: “La condotta del danneggiato è interruttiva del nesso di causalità sulla base della premessa che quanto più la situazione di possibile danno è percepibile tanto più incidente deve considerarsi la condotta del danneggiato, in presenza di molteplici e visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione data l'ora diurna e la piena visibilità” (Cass. Civ. n. 23462/2022); “In tema di responsabilità per il danno provocato dalle cose in custodia…quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (Cass. Civ. n. 28035/2021).
Ciò premesso in diritto, in relazione al caso in esame alla luce dell'istruttoria espletata occorre evidenziare che non è stata raggiunta una certezza processuale sulla esatta dinamica del sinistro.
Ed invero nessuno era presente all'episodio ed è stato chiamato a testimoniare sull'accaduto.
Quanto alle foto dei luoghi prodotte dall'attrice, dalle stesse si evince che si tratta di una strada senza nessun elemento materiale che potesse aver celato la buca che peraltro era illuminata dalla luce del giorno come tutta la zona, sicchè la signora avrebbe dovuto prestare maggiore Pt_1 cautela. Non avendo, pertanto, parte attrice adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e non essendo colmabile tale carenza mediante l'apprezzamento di diversi e concreti elementi emersi all'esito del giudizio, la domanda deve essere respinta.
La natura della causa e la pacifica produzione di un danno nella sfera giuridica della parte attrice a seguito dell'evento, suggeriscono la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede: a) Respinge la domanda proposta da parte attrice.
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in L'Aquila il 24 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(avv. Annarita Giuliani)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1014/22 pomossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. P. F. Cortesi, dom.ta come in atti Parte_1
ATTRICE
Contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Roberto M e Francesco M Danesi De Luca, dom,to come in atti
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato la Signora ha lamentato danno Parte_1 materiale occorso alla propria persona il giorno 15.05.2021 alle ore 9,15 mentre percorreva a piedi la strada via San Bernardino a quando cadeva a terra;
ha dedotto l'attrice che la sua caduta CP_1 era stata causata dall'aver poggiato il piede sul margine di una buca insistente sulla strada che ella percorreva. La caduta aveva determinato due fratture al metacarpo che avevano richiesto intervento chirurgico per la riduzione della frattura scomposta;
seguivano sedute di fisioterapia riabilitativa.
Aveva concluso pertanto: “accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla signora è da Pt_1 ascrivere alla piena responsabilità del , per tutti i motivi esposti in premessa;
- Controparte_2 per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_2 al risarcimento del danno dedotto nella misura complessiva pari a € 24.000,00, per danno biologico, per sofferenza soggettiva, per danno patrimoniale, per invalidità temporanea e parziale, per lucro cessante, per mancata ed involontaria percezione del premio di produzione ed indennità giornaliere dal datore di lavoro, oltre le spese mediche sostenute e documentate per € 705,00, ovvero nella diversa misura minore o maggiore che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- vinte le spese e le competenze del presente giudizio”.
Si è costituito il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 deducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato nonché la riconducibilità del sinistro alla condotta negligente dell'attrice pertanto così concludendo: “IN VIA PRINCIPALE insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso. IN VIA SUBORDINATA per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda di parte attrice e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi titolo, si Controparte_2 chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della Sig.ra , idoneo a diminuire, in proporzione Controparte_3 dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per CP_2
l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del , in questo caso con compensazione delle spese e Controparte_2 competenze di giudizio.”.
L'istruttoria ha visto soltanto prova documentale sullo stato dei luoghi;
precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc. con concessione dei termini per le rispettive difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta per mancanza di prova.
La vicenda oggetto del contendere è riconducibile astrattamente nell'ambito di operatività dell'art. 2051c.c. che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale responsabilità si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita. Come da costante giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Anche se la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del caso fortuito, tale da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 C.C.
Sul piano dell'onere probatorio, anche ai fini della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. si deve accertare e provare, con onere a carico del danneggiato, l'esatta dinamica del sinistro e l'attitudine della cosa ad arrecare danno in base ad un giudizio necessariamente condotto ex ante;
giudizio che non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato con la conseguenza che una cosa inerte può definirsi pericolosa solo quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) la S.C. ha avuto modo di precisare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la quale richieda che l'agire umano e in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi o il bene in sé presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. Dunque in tali casi il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità della cosa tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente puntualizzato che ove venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato, il caso fortuito. In particolare, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. In merito a tale aspetto la Cassazione ha avuto modo di specificare che: “La condotta del danneggiato è interruttiva del nesso di causalità sulla base della premessa che quanto più la situazione di possibile danno è percepibile tanto più incidente deve considerarsi la condotta del danneggiato, in presenza di molteplici e visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione data l'ora diurna e la piena visibilità” (Cass. Civ. n. 23462/2022); “In tema di responsabilità per il danno provocato dalle cose in custodia…quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (Cass. Civ. n. 28035/2021).
Ciò premesso in diritto, in relazione al caso in esame alla luce dell'istruttoria espletata occorre evidenziare che non è stata raggiunta una certezza processuale sulla esatta dinamica del sinistro.
Ed invero nessuno era presente all'episodio ed è stato chiamato a testimoniare sull'accaduto.
Quanto alle foto dei luoghi prodotte dall'attrice, dalle stesse si evince che si tratta di una strada senza nessun elemento materiale che potesse aver celato la buca che peraltro era illuminata dalla luce del giorno come tutta la zona, sicchè la signora avrebbe dovuto prestare maggiore Pt_1 cautela. Non avendo, pertanto, parte attrice adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e non essendo colmabile tale carenza mediante l'apprezzamento di diversi e concreti elementi emersi all'esito del giudizio, la domanda deve essere respinta.
La natura della causa e la pacifica produzione di un danno nella sfera giuridica della parte attrice a seguito dell'evento, suggeriscono la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede: a) Respinge la domanda proposta da parte attrice.
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in L'Aquila il 24 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(avv. Annarita Giuliani)