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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/10/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco
Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2613/2022 del R.A.C.C. in data
24/11/2022, iniziata con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2022
d a
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. INFANTI MAURO, giusto mandato in atti,
attore
c o n t r o
- (C.F.: , con Controparte_1 CodiceFiscale_2 il patrocinio dell'avv. MICHELE DE CESCO, giusto mandato in atti,
convenuta
avente per oggetto: mutuo, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 giugno 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta: - condannare la sig.ra nata in [...]_1
Faso in data 21.05.1988 (C.F. a restituire al sig. C.F._3
la somma di euro 30.425,00, oltre interessi legali al saldo da Parte_1 calcolarsi dalla data della domanda, o la diversa somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di compensi, rimborso forfettario per spese generali
(15%), CPA ed IVA, come per legge. In via istruttoria insiste nella richiesta,
Pag. 1 formulata con la seconda memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. d.d.
08.04.2024”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito in via preliminare: - accertare e di dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata 23.05.2022 che è da ritenersi apocrifa. Nel merito in via principale: - respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa - Condannare Pt_1
(cf: ) ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento
[...] C.F._1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via istruttoria: - Senza alcuna inversione dell'onere probatorio e per mero scrupolo difensivo, ritenendo dirimente l'esito della C.T.U., si rinvia alle istanze istruttorie già ritualmente formulate e come articolate in sede di memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c., cui si fa espresso rinvio e si chiede il rigetto di quelle avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi compresi diritti ed accessori di legge (spese generali, IVA, ove dovuta e CPA), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che le ha anticipate e non riscosse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra Controparte_1
Riferiva in sintesi l'attore: i) di aver a più riprese concesso a prestito alla convenuta, che lamentava di trovarsi in grosse difficoltà finanziarie, delle somme di denaro;
ii) di aver sempre avuto ampie rassicurazioni da parte della sig.ra che tali somme gli sarebbero state restituite “un po' alla volta”, CP_1 non appena avesse reperito un lavoro;
iii) che la sig.ra malgrado gli CP_1 accordi, non provvedeva a restituire quanto dovuto costringendo il sig. Pt_1
a citarla in giudizio per vedersi riconoscere il diritto alla restituzione delle somme percepite.
Pag. 2 Con propria comparsa di costituzione e risposta la convenuta contestava integralmente la domanda attorea: (I) disconoscendo formalmente ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata prodotta sub doc. 2 di parte attrice, nonché la sottoscrizione in calce alla stessa;
(II) affermando di non aver mai contratto mutui o prestiti con l'attore (ammettendo al più la ricezione di piccoli importi quale corrispettivo amicale di servizi resi nel tempo); (III) ricordando come, solo a seguito di un'accesa discussione intercorsa tra le parti originata dalla recisione unilaterale del rapporto amicale con lo stesso, il sig. avesse iniziato a richiederle la restituzione delle somme di denaro Pt_1 erogate, cui erano seguiti comportamenti molesti e pressioni indebite;
comportamenti per i quali si riservava azione risarcitoria separata.
Con i decreti del 22.09.2023, e del 18.11.2023, l'udienza veniva differita all'11.01.2024 e, in tale sede, parte attrice depositava l'originale della scrittura, disconosciuta dalla convenuta e anticipava la richiesta di verificazione e il Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., la convenuta confermava il disconoscimento della scrittura privata del 23.05.2022, ritenuta apocrifa, contestava l'infondatezza della pretesa creditoria: le somme ricevute non erano prestiti, ma liberalità o corrispettivi per prestazioni rese e richiamava il comportamento molesto del sig. , fonte di disagio per la convenuta. Pt_1
Chiedeva conseguentemente il rigetto integrale delle pretese attoree e la condanna del sig. ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con Pt_1 risarcimento danni da liquidarsi equitativamente.
Con la successiva memoria ex art. 183, la convenuta ribadiva il disconoscimento e articolava prova per testi e interpello.
In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.p. la convenuta negava l'ammissibilità della prova per testimoni richiesta dall'attore, in violazione dei limiti ex art. 2721 c.c. contestando i capitoli di prova richiesti dallo stesso
(attore) e disconosceva e contestava, in quanto non proveniente né riconducibile alla convenuta, il documento sub 5 allegato dall'attore alla memoria istruttoria, ribadendo, infine, le conclusioni, anche istruttorie, già formulate, con espressa riserva.
Pag. 3 All'udienza del 07.05.2024, il Giudice disponeva CTU grafologica, nominando la dott.ssa che prestava giuramento alla Persona_1 successiva udienza dell'11.06.2024.
La consulente tecnica d'ufficio, con relazione depositata in data
19.11.2024, ha concluso con giudizio di certezza tecnica per l'apocrifia della firma apparentemente apposta dalla convenuta sulla scrittura privata del
23.05.2022.
All'udienza del 10.12.2024, la difesa dell'attore insisteva per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie e la convenuta chiedeva, visto l'esito della C.T.U., la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il G.I. con decreto emesso in pari data, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni, delle produzioni e dell'esito della CTU, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 13.06.2025, poi disposta con trattazione scritta.
Le parti precisavano, quindi, le rispettivamente le conclusioni.
L'attore ribadendo la necessità dell'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze dedotte (prestiti per complessivi euro
30.425,00, finalizzati a coprire spese ordinarie e straordinarie, con accordo di restituzione al reperimento di un lavoro stabile da parte della convenuta) insisteva nella domanda di condanna della sig.ra alla restituzione di CP_1 euro 30.425,00 o della diversa somma accertata in causa, oltre interessi legali, con vittoria di spese.
La convenuta, richiamandosi ai precedenti scritti difensivi e alle dichiarazioni rese, sottolineava l'esito della C.T.U. grafologica che aveva accertato la falsità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del
23.05.2022, dichiarandola apocrifa, e ribadiva pertanto l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto. La convenuta domandava, poi, la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con risarcimento da liquidarsi in via equitativa, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Pag. 4 Le domande come formulate da parte attrice risultano solo in parte fondate per le ragioni di seguito indicate.
L'esito della CTU grafologica, peraltro non contestato dalle parti, ha accertato che la firma in verifica è apocrifa.
Ne consegue che la scrittura privata del 23.05.2022 è priva di efficacia probatoria nei confronti della convenuta
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 19475 del 06/10/2005 (Rv. 584780) secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché
l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico
d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
La sig.ra ha ammesso, in comparsa di risposta, di aver CP_2 ricevuto delle somme dal sig. , in particolare non ha potuto negare la Pt_1 ricezione di euro 9.800,00 tramite assegno a lei intestato (cfr. doc. 1 di parte attrice), quello che ha contestato è di averli ricevuti a titolo di prestito/mutuo,
Pag. 5 sostenendo che si sarebbe trattato di una somma data a titolo di
“remunerazione amicale”.
Tale giustificazione se può essere ritenuta credibile per la dazione di piccole somme di denaro, non può certo ritenersi credibile per un importo, oggettivamente rilevante, quale la somma portata dall'assegno circolare consegnato dall'attore alla convenuta e dalla stessa incassato.
Tale ricostruzione risulta ulteriormente avvalorata dalla circostanza che il sig. ha dovuto a propria volta ricorrere ad un prestito non avendo Pt_1
a disposizione (cfr. doc. 4 di parte attrice) la somma concessa alla convenuta.
Si osserva che l'importo di euro 9.800,00 non può considerarsi in alcun caso una donazione visto che avrebbe eventualmente richiesto l'atto pubblico (e la presenza di due testimoni) a pena di nullità. Nell'ipotesi, quindi, in cui i 9.800,00 euro non fossero considerati un prestito ma una donazione, comunque, il sig. avrebbe diritto alla loro restituzione, non Pt_1 potendo ritenersi detto denaro mai uscito dalla sfera giuridica del donante (si cfr. Corte di Cassazione – Sezioni Unite - sentenza n. 18725 del 27 luglio
2017).
Per tutte queste ragioni la somma pari ad euro 9.800,00 risulta concessa alla convenuta a titolo di mutuo e in quanto tale va restituita alla parte mutuante, odierna parte attrice, che ne ha chiesto la restituzione agendo giudizialmente.
La circostanza che all'epoca della dazione dell'assegno non sia stato sottoscritto alcun contratto di mutuo non fa venir meno la ricostruzione di cui sopra atteso che il contratto de quo non richiede la forma scritta, e, comunque, la dazione è documentata dall'emissione e dal successivo incasso dell'assegno.
Non comprovate, invece, risultano le ulteriori dazioni di denaro
(avvenute in contanti secondo la ricostruzione di parte attrice) come documentate dalla scrittura privata di data 23 maggio 2022: tale scrittura, come sopra chiarito, non è utilizzabile alla luce delle chiare risultanze della
CTU che ha riconosciuto come apocrifa la firma asseritamente apposta dalla convenuta in calce a tale scrittura.
La prova per testi come articolata da parte attrice non è stata ammessa in quanto i relativi capitoli sono stati formulati senza alcuna indicazione di
Pag. 6 tempo e luogo in cui le supposte dazioni, peraltro cumulativamente indicate, sarebbero avvenute.
Per tali ragioni parte convenuta va condannata alla restituzione della somma pari ad euro 9.800,00, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
Sussistono, in ragione della parziale reciproca soccombenza, giustificati motivi per compensare in ragione di due terzi le spese legali tra le parti con condanna di parte convenuta al pagamento del residuo terzo delle spese del presente procedimento come liquidato in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
Le spese della CTU vanno poste a carico della sola parte attrice atteso l'esito della stessa in relazione alla scrittura privata prodotta dalla parte stessa.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per addivenire alla condanna di parte attrice per cd. lite temeraria alla luce del fatto che le domande dalla stessa svolte sono state parzialmente accolte.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) in parziale accoglimento delle domande come svolte da parte attrice, per le ragioni di cui alla parte motiva, condanna parte convenuta a restituire a parte attrice la capital somma pari ad euro 9.800,00, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le ulteriori domande come formulate dalle parti;
3) pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di attrice;
4) compensa tra le parti le spese di lite in ragione di due terzi e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice il restante terzo delle spese legali del presente procedimento che si liquida in euro 173,00 per esborsi e in euro 2.538,66 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche.
Pag. 7 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rachele Darpin, tirocinante ex art. 73 D.L. 69 del 2013.
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