TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10190 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 53367 anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del 4/07/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 53367/2023 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.ssa ROBERTA SACRIPANTI, elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO CAMPANELLA 41, ROMA, attrice contro
(CF: ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.ssa RITA DI MEO, elettivamente domiciliata in VIA
DEL TEMPIO DI GIOVE 21, ROMA, convenuta dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Fatto e diritto.
Il 24.10.2023 ha notificato a un atto di accertamento CP_1 Parte_1 esecutivo ex art.1, comma 792, Legge 160/2019, n°6932868, per asseriti crediti per canoni/indennità di occupazione/oneri accessori concernenti un alloggio di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) maturati dal 31.12.2016 al 28 febbraio
2021, per complessivi €.10.644,80, più interessi moratori al 30.4.2023, per
€.309,27.
Avverso detto atto di accertamento esecutivo ha proposto opposizione Parte_1 davanti a questo Tribunale con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato il
22.11.2023, eccependo la prescrizione dei crediti maturati prima dell'ottobre 2018
1 e la mancata contabilizzazione di vari pagamenti effettuati dall'anno 2018 al
2023; ha quindi chiesto dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con vittoria di spese.
si è costituita eccependo a sua volta: la nullità e CP_1
l'inammissibilità del ricorso avversario, in quanto presentato ai sensi dell'art.281 decies c.p.c. anziché ai sensi del rito ordinario di cognizione, ai sensi dell'art.32 del decreto legislativo 150/2011; la tardività dell'opposizione e in ogni caso la sua infondatezza in fatto e diritto.
ha quindi chiesto la conferma della legittimità dell'atto impugnato, CP_1 con rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza in data 24.9.2024 l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato è stata sospesa;
quindi la causa, istruita con la produzione di documenti, è stata decisa all'udienza del 4.7.2025 e, al termine di detta udienza, è stata decisa con la lettura del dispositivo appresso trascritto.
Tanto premesso, questo giudice rileva:
-che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da non CP_1 possa essere accolta, posto che il ricorso ex art.281 decies c.p.c., introdotto dal d.lgs.149/2022, e poi modificato dal d.lgs.197/2022, è proponibile in tutte le cause, come la presente, in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica e la cui istruttoria non si prospetti complessa;
-che tutti i crediti di maturati anteriormente al 24 ottobre 2018, CP_1 per complessivi €.5.460,08, sono risultati prescritti, non essendo stato comunicato alla alcun atto interruttivo nei cinque anni successivi;
Pt_1
-che in relazione ai crediti maturati successivamente al 24.10.2018 la non Pt_1 ha contestato i conteggi sviluppati dalla controparte nella prodotta scheda contabile ma ha prodotto ricevute di pagamento per complessivi €.1.530,57;
-che quindi, alla data del 28.2.2021, risultavano insoluti crediti di
[...]
per complessivi €.3.210,44. CP_1
Ciò posto, occorrerà:
-annullare l'impugnato atto di accertamento esecutivo;
2 -dichiarare estinti per prescrizione i crediti di maturati CP_1 anteriormente al 24.10.2018, pari ad €.5.460,08;
-dichiarare che, a far tempo dal 24.10.2018, sono risultati estinti, per intervenuti pagamenti da parte della , crediti di per Pt_1 CP_1 complessivi €.1.530,57;
-condannare a corrispondere a la restante somma di Parte_1 CP_1
€.3.210,44, più gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiarare compensate per due terzi le spese del giudizio, attesa la parziale fondatezza delle eccezioni sollevate dalla;
Pt_1
-condannare la soccombente a rifondere a le restanti Parte_1 CP_1 spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-annulla l'atto di accertamento esecutivo ex art.1, comma 792, Legge 160/2019,
n°6932868, notificato il 24.10.2023 da nei confronti di CP_1 Pt_1
concernente crediti per indennità di occupazione di un alloggio di e.r.p.
[...] maturati dal 31.12.2016 al 28 febbraio 2021, per complessivi €.10.201,69;
-in relazione ai crediti oggetto del suddetto accertamento esecutivo dichiara: a) che risultano estinti per prescrizione i crediti maturati anteriormente al
24.10.2018, pari ad €.5.460,08; b) che a far tempo dal 24.10.2018 risultano estinti, per intervenuti pagamenti, crediti per complessivi €.1.530,57; c) che alla data del 28.2.2021 sono risultati insoluti crediti per complessivi
€.3.210,44;
-per l'effetto, condanna a corrispondere a la suddetta Parte_1 CP_1 somma di €.3.210,44, più gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara compensate per due terzi le spese del giudizio;
-condanna a rifondere a le spese del giudizio che, Parte_1 CP_1 effettuata la suddetta compensazione, si liquidano in €.900,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 140/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, il 15/07/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
3
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del 4/07/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 53367/2023 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.ssa ROBERTA SACRIPANTI, elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO CAMPANELLA 41, ROMA, attrice contro
(CF: ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.ssa RITA DI MEO, elettivamente domiciliata in VIA
DEL TEMPIO DI GIOVE 21, ROMA, convenuta dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Fatto e diritto.
Il 24.10.2023 ha notificato a un atto di accertamento CP_1 Parte_1 esecutivo ex art.1, comma 792, Legge 160/2019, n°6932868, per asseriti crediti per canoni/indennità di occupazione/oneri accessori concernenti un alloggio di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) maturati dal 31.12.2016 al 28 febbraio
2021, per complessivi €.10.644,80, più interessi moratori al 30.4.2023, per
€.309,27.
Avverso detto atto di accertamento esecutivo ha proposto opposizione Parte_1 davanti a questo Tribunale con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato il
22.11.2023, eccependo la prescrizione dei crediti maturati prima dell'ottobre 2018
1 e la mancata contabilizzazione di vari pagamenti effettuati dall'anno 2018 al
2023; ha quindi chiesto dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con vittoria di spese.
si è costituita eccependo a sua volta: la nullità e CP_1
l'inammissibilità del ricorso avversario, in quanto presentato ai sensi dell'art.281 decies c.p.c. anziché ai sensi del rito ordinario di cognizione, ai sensi dell'art.32 del decreto legislativo 150/2011; la tardività dell'opposizione e in ogni caso la sua infondatezza in fatto e diritto.
ha quindi chiesto la conferma della legittimità dell'atto impugnato, CP_1 con rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza in data 24.9.2024 l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato è stata sospesa;
quindi la causa, istruita con la produzione di documenti, è stata decisa all'udienza del 4.7.2025 e, al termine di detta udienza, è stata decisa con la lettura del dispositivo appresso trascritto.
Tanto premesso, questo giudice rileva:
-che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da non CP_1 possa essere accolta, posto che il ricorso ex art.281 decies c.p.c., introdotto dal d.lgs.149/2022, e poi modificato dal d.lgs.197/2022, è proponibile in tutte le cause, come la presente, in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica e la cui istruttoria non si prospetti complessa;
-che tutti i crediti di maturati anteriormente al 24 ottobre 2018, CP_1 per complessivi €.5.460,08, sono risultati prescritti, non essendo stato comunicato alla alcun atto interruttivo nei cinque anni successivi;
Pt_1
-che in relazione ai crediti maturati successivamente al 24.10.2018 la non Pt_1 ha contestato i conteggi sviluppati dalla controparte nella prodotta scheda contabile ma ha prodotto ricevute di pagamento per complessivi €.1.530,57;
-che quindi, alla data del 28.2.2021, risultavano insoluti crediti di
[...]
per complessivi €.3.210,44. CP_1
Ciò posto, occorrerà:
-annullare l'impugnato atto di accertamento esecutivo;
2 -dichiarare estinti per prescrizione i crediti di maturati CP_1 anteriormente al 24.10.2018, pari ad €.5.460,08;
-dichiarare che, a far tempo dal 24.10.2018, sono risultati estinti, per intervenuti pagamenti da parte della , crediti di per Pt_1 CP_1 complessivi €.1.530,57;
-condannare a corrispondere a la restante somma di Parte_1 CP_1
€.3.210,44, più gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiarare compensate per due terzi le spese del giudizio, attesa la parziale fondatezza delle eccezioni sollevate dalla;
Pt_1
-condannare la soccombente a rifondere a le restanti Parte_1 CP_1 spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-annulla l'atto di accertamento esecutivo ex art.1, comma 792, Legge 160/2019,
n°6932868, notificato il 24.10.2023 da nei confronti di CP_1 Pt_1
concernente crediti per indennità di occupazione di un alloggio di e.r.p.
[...] maturati dal 31.12.2016 al 28 febbraio 2021, per complessivi €.10.201,69;
-in relazione ai crediti oggetto del suddetto accertamento esecutivo dichiara: a) che risultano estinti per prescrizione i crediti maturati anteriormente al
24.10.2018, pari ad €.5.460,08; b) che a far tempo dal 24.10.2018 risultano estinti, per intervenuti pagamenti, crediti per complessivi €.1.530,57; c) che alla data del 28.2.2021 sono risultati insoluti crediti per complessivi
€.3.210,44;
-per l'effetto, condanna a corrispondere a la suddetta Parte_1 CP_1 somma di €.3.210,44, più gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara compensate per due terzi le spese del giudizio;
-condanna a rifondere a le spese del giudizio che, Parte_1 CP_1 effettuata la suddetta compensazione, si liquidano in €.900,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 140/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, il 15/07/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
3