Art. 4.
Il punto a) dell' articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e' sostituito dal seguente:
"a) avere statura non inferiore a metri 1,60".
Il punto a) dell' articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e' sostituito dal seguente:
"a) avere statura non inferiore a metri 1,60".