CASS
Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2024, n. 15956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15956 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso n. 7535-2015, proposto da: ZGONJANIN AL (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Trionfale n. 21, presso lo studio dell’avv. UG M. LI, dal quale è rappresentato e difeso - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente Avverso la sentenza n. 4329/64/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il 7.08.2014; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 dicembre 2023 dal Consigliere dott. Francesco Federici;
sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo;
Accertamento - Cessione ramo d’azienda –IV/Costi Civile Sent. Sez. 5 Num. 15956 Anno 2024 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 07/06/2024 2 RGN 7535/2015 Consigliere est. Federici FATTI DI CAUSA Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò al ricorrente, quale titolare di ditta individuale, l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2006, rideterminò l’imponibile ai fini Irpef, IR ed IV. Più precisamente, quanto alle imposte dirette, accertò maggiori ricavi mediante riscontri bancari e recuperò costi ritenuti non deducibili. Quanto all’IV, accertò la non detraibilità di quella relativa ad acquisti, ritenuti tutti riferibili ad operazioni frazionate di un'unica unitaria cessione di ramo d’azienda. Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Brescia rigettò le ragioni del contribuente con sentenza n. 96/08/12. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, accolse solo in parte l’appello dello GO con sentenza n. 4329/64/14. Il giudice regionale ha ridotto le pretese erariali quanto alle imposte dirette, avendo ritenuto giustificate alcune operazioni bancarie di versamento e di prelevamento. Ha invece confermato l’indeducibilità dell’iva per acquisto di beni dalla Alca s.r.l., confermando la riconducibilità della pluralità di operazioni ad un unico negozio avente per oggetto la cessione di un ramo d’azienda. Nell’argomentare tali conclusioni ha ritenuto che l’operazione fosse riconducibile alla cessione di un ramo e non della azienda nella sua totalità. Ha infine confermato l’indeducibilità delle fatture emesse dalla Immobiliare Mini Lease s.r.l. Il ricorrente ha censurato con tre motivi la pronuncia, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023, dopo la discussione, la causa è stata riservata in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) in relazione all’art. 132 c.p.c. e per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine all’eccezione di nullità del rilievo n. 2 dell’avviso d’accertamento per vizio della motivazione relativo alla ricostruzione di maggiori ricavi sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie». La decisione della Commissione regionale, al pari di 3 RGN 7535/2015 Consigliere est. Federici quella provinciale, sarebbe viziata perché avrebbe mancato di pronunciarsi sul denunciato vizio dell’atto impositivo in riferimento alla carenza di motivazione sul recupero a tassazione delle movimentazioni bancarie. Il motivo è inammissibile. A parte la sovrapposizione di una pluralità di parametri di censura, senza che le critiche risultino ben distinte, e in disparte la circostanza che il ricorso per cassazione deve esclusivamente riferirsi a carenze e vizi della sentenza impugnata, non dell’atto impositivo oggetto della controversia, in ogni caso la decisione è immune dai vizi denunciati con il motivo. Il giudice regionale, dopo aver rappresentato, nella sezione dedicata al “fatto”, che il contribuente aveva prodotto documentazione giustificativa di movimentazioni bancarie per l’importo di € 376.329,09, ha ritenuto, nella parte motiva, che quelle prove documentali supportassero la regolarità delle movimentazioni (entro quei limiti e con richiamo analitico a singole voci di spesa). Al contrario, ha ritenuto non giustificate le movimentazioni per il residuo valore di € 292.489,80. Diversamente da quanto afferma il ricorrente, la sentenza opera un esame approfondito, esente da errori o vizi logici, con il quale, implicitamente, risponde anche alla doglianza di carenza di motivazione dell’atto impositivo, conseguenzialmente rigettandola. Né, d’altronde, in ricorso, ai fini della specificità del motivo, il contribuente ha indicato quali documenti, ulteriori, non siano stati esaminati. In realtà, a fronte di una esauriente ponderazione delle prove, ogni ulteriore critica alla sentenza d’appello si traduce in una sollecitazione di revisione del giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) in relazione all’art. 132 c.p.c. e per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360 n. 5 c.p.c.), per mancanza della motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’avviso d’accertamento per vizio della motivazione e violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e degli artt. 42 DPR 600/73 e 56 DPR 633/72 quanto al rilievo n. 1 relativo alla indetraibilità dell’IVA esposta nelle fatture emesse da Alca S.r.l. n. 4/2006 relativa alla vendita di beni strumentali, avente imponibile di € 44.750,00 ed IV di € 4 RGN 7535/2015 Consigliere est. Federici 8.950,00 e nella fattura n. 3 del 30/06/2006 relativa alla cessione del contratto di leasing avente imponibile di € 12.000,00 ed IV di € 2.400,00». Il motivo è infondato. A parte, anche in questo caso, la confusa sovrapposizione di una pluralità di parametri di censura, la pronuncia esamina esaustivamente la questione relativa alla natura giuridica delle cessioni di beni strumentali tra la Alca s.r.l. (cedente) e l’impresa dello GO (cessionario). Perviene quindi alla conclusione che la cessione non potesse riguardare i singoli beni, ma un compendio aziendale. A tal fine, valorizzando una pluralità di elementi, chiarisce che la cessione solo di parte, sebbene specifici, beni aziendali, se escludeva che l’Alca avesse ceduto l’intera azienda, provava comunque la cessione di un ramo di essa. La parziale rettifica della ricostruzione della vicenda, rispetto a quanto prospettato dal giudice di primo grado, è consapevolmente e analiticamente finalizzata a sostenere come, sebbene l’intento dell’operazione non fosse quello di depauperare nella sua interezza il patrimonio dell’Alca, così da escludere ogni garanzia rispetto ad esposizioni debitorie di questa nei confronti dell’erario, parimenti essa, riconducendosi alla cessione di un ramo d’azienda, doveva essere sottoposta all’imposta di registro e non invece ad IV, con conseguente non spettanza del diritto dello GO alla detrazione dell’imposta. L’ampia motivazione esclude certamente l’omessa pronuncia, tenuto conto che la commissione regionale si è diffusa per oltre una pagina sull’argomento; esclude anche il vizio di motivazione, nei termini circoscritti dall’attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, e per il quale non ha rilievo il mancato esame di singoli elementi istruttori, che non integri di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.), in relazione all’art. 132 c.p.c., per mancanza/contraddittorietà/illogicità della motivazione in ordine al rilievo n. 1 relativo alla indetraibilità dell’IVA esposta nelle fatture emesse da Alca S.r.l. n. 4/2006 relativa alla vendita di beni strumentali, avente imponibile 5 RGN 7535/2015 Consigliere est. Federici di € 44.750,00 ed IV di € 8.950 e nella fattura n. 3 del 30/06/2006 relativa alla cessione del contratto di leasing avente imponibile di € 12.000,00 ed IV di € 2.400,00». Il ricorrente sostiene che il giudice d’appello, riconoscendo la parziale e modesta cessione di beni strumentali operata dalla Alca, che aveva trattenuto per sé beni strumentali di maggior valore, e tuttavia affermando che l’operazione andava assoggettata all’imposta di registro e non ad iva, sull’assunto che nell’insieme l’operazione concretizzava non già la cessione dell’intera azienda, ma pur sempre un ramo di essa, sarebbe contraddittoria. Anche questo motivo è inammissibile, perché, per quanto chiarito con riguardo al secondo motivo, la Commissione regionale ha esaminato la vicenda, giungendo alla conclusione che con quella operazione le parti negoziali avevano inteso non già porre in essere una cessione dell’intera azienda, ma solo di un suo ramo. Condivisibile o meno che sia da parte del ricorrente la ricostruzione del giudice regionale, essa è il portato dell’interpretazione che della vicenda ha reso la commissione regionale, e come tale rappresenta un accertamento in fatto. Si tratta peraltro di una ricostruzione immune da contraddittorietà logica, così come da confusioni sulla “lettura” degli elementi fattuali portati all’attenzione del giudice di merito. Ne consegue che la critica formulata con il terzo motivo, a parte la solita confusione e sovrapposizione di parametri di critica, impinge nel merito, pretendendo una revisione della ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso va dunque rigettato. All’esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che vanno liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della controricorrente nella misura di € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a 6 RGN 7535/2015 Consigliere est. Federici quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. Così decisa in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023
sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo;
Accertamento - Cessione ramo d’azienda –IV/Costi Civile Sent. Sez. 5 Num. 15956 Anno 2024 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 07/06/2024 2 RGN 7535/2015 Consigliere est. Federici FATTI DI CAUSA Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò al ricorrente, quale titolare di ditta individuale, l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2006, rideterminò l’imponibile ai fini Irpef, IR ed IV. Più precisamente, quanto alle imposte dirette, accertò maggiori ricavi mediante riscontri bancari e recuperò costi ritenuti non deducibili. Quanto all’IV, accertò la non detraibilità di quella relativa ad acquisti, ritenuti tutti riferibili ad operazioni frazionate di un'unica unitaria cessione di ramo d’azienda. Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Brescia rigettò le ragioni del contribuente con sentenza n. 96/08/12. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, accolse solo in parte l’appello dello GO con sentenza n. 4329/64/14. Il giudice regionale ha ridotto le pretese erariali quanto alle imposte dirette, avendo ritenuto giustificate alcune operazioni bancarie di versamento e di prelevamento. Ha invece confermato l’indeducibilità dell’iva per acquisto di beni dalla Alca s.r.l., confermando la riconducibilità della pluralità di operazioni ad un unico negozio avente per oggetto la cessione di un ramo d’azienda. Nell’argomentare tali conclusioni ha ritenuto che l’operazione fosse riconducibile alla cessione di un ramo e non della azienda nella sua totalità. Ha infine confermato l’indeducibilità delle fatture emesse dalla Immobiliare Mini Lease s.r.l. Il ricorrente ha censurato con tre motivi la pronuncia, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023, dopo la discussione, la causa è stata riservata in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) in relazione all’art. 132 c.p.c. e per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine all’eccezione di nullità del rilievo n. 2 dell’avviso d’accertamento per vizio della motivazione relativo alla ricostruzione di maggiori ricavi sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie». La decisione della Commissione regionale, al pari di 3 RGN 7535/2015 Consigliere est. Federici quella provinciale, sarebbe viziata perché avrebbe mancato di pronunciarsi sul denunciato vizio dell’atto impositivo in riferimento alla carenza di motivazione sul recupero a tassazione delle movimentazioni bancarie. Il motivo è inammissibile. A parte la sovrapposizione di una pluralità di parametri di censura, senza che le critiche risultino ben distinte, e in disparte la circostanza che il ricorso per cassazione deve esclusivamente riferirsi a carenze e vizi della sentenza impugnata, non dell’atto impositivo oggetto della controversia, in ogni caso la decisione è immune dai vizi denunciati con il motivo. Il giudice regionale, dopo aver rappresentato, nella sezione dedicata al “fatto”, che il contribuente aveva prodotto documentazione giustificativa di movimentazioni bancarie per l’importo di € 376.329,09, ha ritenuto, nella parte motiva, che quelle prove documentali supportassero la regolarità delle movimentazioni (entro quei limiti e con richiamo analitico a singole voci di spesa). Al contrario, ha ritenuto non giustificate le movimentazioni per il residuo valore di € 292.489,80. Diversamente da quanto afferma il ricorrente, la sentenza opera un esame approfondito, esente da errori o vizi logici, con il quale, implicitamente, risponde anche alla doglianza di carenza di motivazione dell’atto impositivo, conseguenzialmente rigettandola. Né, d’altronde, in ricorso, ai fini della specificità del motivo, il contribuente ha indicato quali documenti, ulteriori, non siano stati esaminati. In realtà, a fronte di una esauriente ponderazione delle prove, ogni ulteriore critica alla sentenza d’appello si traduce in una sollecitazione di revisione del giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) in relazione all’art. 132 c.p.c. e per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360 n. 5 c.p.c.), per mancanza della motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’avviso d’accertamento per vizio della motivazione e violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e degli artt. 42 DPR 600/73 e 56 DPR 633/72 quanto al rilievo n. 1 relativo alla indetraibilità dell’IVA esposta nelle fatture emesse da Alca S.r.l. n. 4/2006 relativa alla vendita di beni strumentali, avente imponibile di € 44.750,00 ed IV di € 4 RGN 7535/2015 Consigliere est. Federici 8.950,00 e nella fattura n. 3 del 30/06/2006 relativa alla cessione del contratto di leasing avente imponibile di € 12.000,00 ed IV di € 2.400,00». Il motivo è infondato. A parte, anche in questo caso, la confusa sovrapposizione di una pluralità di parametri di censura, la pronuncia esamina esaustivamente la questione relativa alla natura giuridica delle cessioni di beni strumentali tra la Alca s.r.l. (cedente) e l’impresa dello GO (cessionario). Perviene quindi alla conclusione che la cessione non potesse riguardare i singoli beni, ma un compendio aziendale. A tal fine, valorizzando una pluralità di elementi, chiarisce che la cessione solo di parte, sebbene specifici, beni aziendali, se escludeva che l’Alca avesse ceduto l’intera azienda, provava comunque la cessione di un ramo di essa. La parziale rettifica della ricostruzione della vicenda, rispetto a quanto prospettato dal giudice di primo grado, è consapevolmente e analiticamente finalizzata a sostenere come, sebbene l’intento dell’operazione non fosse quello di depauperare nella sua interezza il patrimonio dell’Alca, così da escludere ogni garanzia rispetto ad esposizioni debitorie di questa nei confronti dell’erario, parimenti essa, riconducendosi alla cessione di un ramo d’azienda, doveva essere sottoposta all’imposta di registro e non invece ad IV, con conseguente non spettanza del diritto dello GO alla detrazione dell’imposta. L’ampia motivazione esclude certamente l’omessa pronuncia, tenuto conto che la commissione regionale si è diffusa per oltre una pagina sull’argomento; esclude anche il vizio di motivazione, nei termini circoscritti dall’attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, e per il quale non ha rilievo il mancato esame di singoli elementi istruttori, che non integri di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.), in relazione all’art. 132 c.p.c., per mancanza/contraddittorietà/illogicità della motivazione in ordine al rilievo n. 1 relativo alla indetraibilità dell’IVA esposta nelle fatture emesse da Alca S.r.l. n. 4/2006 relativa alla vendita di beni strumentali, avente imponibile 5 RGN 7535/2015 Consigliere est. Federici di € 44.750,00 ed IV di € 8.950 e nella fattura n. 3 del 30/06/2006 relativa alla cessione del contratto di leasing avente imponibile di € 12.000,00 ed IV di € 2.400,00». Il ricorrente sostiene che il giudice d’appello, riconoscendo la parziale e modesta cessione di beni strumentali operata dalla Alca, che aveva trattenuto per sé beni strumentali di maggior valore, e tuttavia affermando che l’operazione andava assoggettata all’imposta di registro e non ad iva, sull’assunto che nell’insieme l’operazione concretizzava non già la cessione dell’intera azienda, ma pur sempre un ramo di essa, sarebbe contraddittoria. Anche questo motivo è inammissibile, perché, per quanto chiarito con riguardo al secondo motivo, la Commissione regionale ha esaminato la vicenda, giungendo alla conclusione che con quella operazione le parti negoziali avevano inteso non già porre in essere una cessione dell’intera azienda, ma solo di un suo ramo. Condivisibile o meno che sia da parte del ricorrente la ricostruzione del giudice regionale, essa è il portato dell’interpretazione che della vicenda ha reso la commissione regionale, e come tale rappresenta un accertamento in fatto. Si tratta peraltro di una ricostruzione immune da contraddittorietà logica, così come da confusioni sulla “lettura” degli elementi fattuali portati all’attenzione del giudice di merito. Ne consegue che la critica formulata con il terzo motivo, a parte la solita confusione e sovrapposizione di parametri di critica, impinge nel merito, pretendendo una revisione della ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso va dunque rigettato. All’esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, che vanno liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della controricorrente nella misura di € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a 6 RGN 7535/2015 Consigliere est. Federici quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. Così decisa in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023