CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. US De RO Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. ROrio NE NO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 265/2025 R. G., promosso da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente in [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._1
NG TI.
- appellante -
Contro
nata in [...] il [...] (CF Controparte_1 C.F._2
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Francesca Cerase.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 1189/2024 del 10-16 luglio 2024 del
Tribunale di Modena.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. ROrio NE NO;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso proposto da , nei confronti di Controparte_1 Pt_1
il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1189/2024 del 10- 16 luglio
[...]
2024, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla sentenza di divorzio del medesimo Tribunale, n.1083/2022 pubblicata il 22 settembre 2022, ha affidato il figlio minore in modo esclusivo alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore Per_1
rilievo relative alla salute del minore fossero assunte in via esclusiva dalla ricorrente;
ha collocato il minore suddetto in via paritaria presso ciascun genitore, a settimane alternate, dal lunedì alla domenica;
ha ammonito le parti a collaborare per rendere effettivo tale regime, in maniera graduale anche eventualmente avvalendosi di una figura specializzata (psicologo) per illustrare al minore la decisione;
ha compensato interamente le spese del procedimento.
2- Il Tribunale di Modena, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che dall'ascolto del minore , condotto con l'ausilio del dott. psicologo Per_1 Per_2
presso la AUSL di Modena, era emersa la fondatezza delle doglianze della ricorrente: la decisione del ragazzo di trasferirsi presso il padre e interrompere le frequentazioni con la madre,
ridotta a quattro-cinque giornate al mese, era stata determinata da quanto riferitogli dall in ordine all'esito del procedimento di divorzio, e, in particolare, alla disposta Pt_1
assegnazione della casa familiare alla madre, con conseguente necessità per l'odierno resistente di rilasciare l'immobile;
pag. 2/9 -che la madre era colpevole, per , di aver mandato via il padre e dunque, in definitiva, Per_1
di aver cagionato la disgregazione della famiglia (“Prima del litigio tra i miei le cose andavano
bene anche con la mamma, è scoppiato tutto perché mia mamma voleva la casa di Nonantola
tutta per sé. Questa cosa me l'ha detta mio padre e quindi ho litigato con mia mamma per
questo. Speravo che lei cambiasse idea ma non è successo, anche questo me l'ha detto mio
padre. Lei poteva cambiare le cose, poteva annullare lo sfratto ma non l'ha fatto, quindi vuol
dire che non le importa veramente di me”);
-che trattavasi di scelta che non poteva essere avallata dal Tribunale, in quanto suscettibile di pregiudicare gravemente il benessere psico-fisico del minore;
-che non poteva omettersi di considerare, invero, che era afflitto da disabilità, essendo Per_1
portatore di handicap con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, come da verbale della
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico legale INPS del 27
giugno 2023;
-che tale patologia, da un lato, non consentiva di ritenere che la decisione del minore di allontanarsi dalla madre fosse stata adottata con piena consapevolezza e cognizione di causa: il ripetuto richiamo in sede di ascolto alla questione dello “sfratto” era emblematico del forte condizionamento paterno, trattandosi di problematica particolarmente sentita dall' , Pt_1
sin dagli albori del procedimento di separazione tra i coniugi, e, inidonea, invece ad impattare in maniera significativa sulla vita del ragazzo, tenuto conto che il padre era già uscito dalla casa familiare tre anni prima della pronuncia della sentenza di divorzio;
-che d'altro canto, il padre non sembrava avere piena consapevolezza della gravità della patologia del figlio, che ometteva di portare alle visite periodiche neuropsichiatriche di controllo
(“io non sono più stato chiamato, per quello non ho più portato . Se ci fosse un ordine del Per_1
pag. 3/9 giudice lo porterei”), e persino nei momenti di crisi era convinto che il ragazzo fosse in grado di farcela da solo e non necessitasse di alcun ausilio (“Recentemente avevo fissato un incontro con
il neuropsichiatra perché aveva avuto un crollo in dicembre, ma lui non ci è voluto Per_1
andare, e infatti ce l'ha fatta da solo”);
-che assecondare la volontà del minore, avallando in sostanza l'esclusione dalla sua vita della figura materna, avrebbe, dunque, comportato il rischio di affidare al solo padre la cura del ragazzo, e che tale soluzione appariva particolarmente pregiudizievole, per quanto appena detto,
sotto il profilo sanitario;
-che, pertanto, quanto al collocamento, era opportuno prevedere, a parziale modifica della sentenza di divorzio e anche per cercare di andare incontro al desiderio di di stare il più Per_1
possibile insieme al padre, un regime di alternatività, che consentiva di attuare pienamente il diritto del minore alla bigenitorialità e, dunque, ad essere accudito ed educato in maniera equilibrata da entrambi i genitori;
-che doveva, quindi, escludersi la modifica del provvedimento di assegnazione della casa familiare emesso in sede di divorzio;
-che i genitori dovevano essere ammoniti a collaborare per rendere effettivo tale regime, in maniera graduale, eventualmente avvalendosi di una figura specializzata (psicologo) per illustrare al minore la decisione;
-che, quanto all'affidamento, doveva ritenersi maggiormente tutelante per il minore, in considerazione delle evidenziate problematiche sanitarie, l'affido esclusivo alla madre,
riservando alla predetta le decisioni di maggior interesse per relative alla salute;
Per_1
-che, in considerazione della natura del giudizio e del suo complessivo esito, dovevano compensarsi integralmente le spese processuali.
pag. 4/9 3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurandola sul Parte_1
presupposto della errata e contraddittoria valutazione delle dichiarazioni del minore e delle parti e dell'assenza di prove a fondamento della decisione.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, Controparte_1
invocandone il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE non ha formulato conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025.
4-L'appello di risulta infondato, avendo il Giudice di prime cure Parte_1
operato corretta e condivisibile valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisite.
Dal documento 5 della produzione operata in primo grado da e dalle Controparte_1
stesse dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto (“Prima del litigio tra i miei le cose
andavano bene anche con la mamma, è scoppiato tutto perché mia mamma voleva la casa di
Nonantola tutta per sé. Questa cosa me l'ha detta mio padre e quindi ho litigato con mia
mamma per questo. Speravo che lei cambiasse idea ma non è successo, anche questo me l'ha
detto mio padre. Lei poteva cambiare le cose, poteva annullare lo sfratto ma non l'ha fatto,
quindi vuol dire che non le importa veramente di me”) emerge evidente, innanzitutto, che l'odierno appellante ha coinvolto il figlio nella vicenda giudiziaria relativa all'assegnazione della casa familiare, suscitando un forte risentimento del figlio nei confronti della madre.
Del resto, è stato lo stesso a dichiarare in primo grado “ è molto arrabbiato Pt_1 Per_1
con la mamma perché lui non accetta il fatto che mi abbia mandato via di casa. Non ne capisce
le ragioni…..”.
pag. 5/9 Appare evidente che non abbia illustrato correttamente al figlio Parte_1
quindicenne le ragioni del suo allontanamento dalla casa familiare, riconducibili al venir meno del vincolo coniugale con l'odierna appellata, determinando così la decisione di di Per_1
trasferirsi presso l'abitazione di esso appellante e di frequentare in misura estremamente ridotta la madre.
Rileva la Corte che la condotta di non è certo sintomatica di piena Parte_1
idoneità all'esercizio della funzione genitoriale, avendo causato l'allontanamento del figlio dalla madre e reso estremamente difficile il rapporto tra i due, con pregiudizio del benessere psico-
fisico del minore.
In siffatto contesto, non può non considerarsi che è portatore di handicap, con diagnosi Per_1
di disturbo autistico, come da verbale della Commissione Medica del Centro Medico Legale
INPS del 27 giugno 2013, con l'evidente conseguenza che la scelta del minore di interrompere la frequentazione con la madre o, comunque, di ridurla notevolmente, non può considerarsi,
nonostante l'età del ragazzo (oggi sedicenne), frutto di una scelta del tutto consapevole di quest'ultimo, tanto più che, come puntualmente rilevato dal Tribunale, il ripetuto richiamo, in sede di ascolto, allo sfratto del padre non può che essere frutto dell'opera di coinvolgimento del minore nel conflitto giudiziario tra i genitori.
ha, comunque, dimostrato di essere scarsamente consapevole della Parte_2
gravità della patologia dalla quale è affetto il figlio, come attestato dalle dichiarazioni rese dinanzi al Giudice di prime cure.
Risulta emblematico, invero, che l ometta di portare il figlio alle visite Pt_1
neuropsichiatriche di controllo e giustifichi tale condotta con l'affermazione” io non sono più
stato chiamato, per quello non ho più portato . Se ci fosse un ordine del Giudice lo Per_1
pag. 6/9 porterei”, che evidenzia che l'appellante non intenda attivarsi autonomamente per tenere sotto controllo la patologia del minore.
Le considerazioni ora svolte trovano riscontro nel convincimento dell che il ragazzo Pt_1
possa superare da solo i momenti di crisi, anche senza l'aiuto di un neuropsichiatra. Appare, in proposito, significativo quanto l'appellante ha dichiarato nel giudizio di primo grado
“Recentemente avevo fissato un incontro con il neuropsichiatra perché aveva avuto un Per_1
crollo a dicembre, ma lui non ci è voluto andare e infatti ce l'ha fatta da solo”.
Si è, invero, in presenza di condotte e di atteggiamenti rivelatori di una sottovalutazione della patologia dalla quale è affetto il minore, che espongono quest'ultimo a gravi rischi per la salute,
tanto più che, nella relazione psicologica del 28 maggio 2025 dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale di Modena, è stato evidenziato che ” si mostra ancora non completamente Per_1
autonomo, in particolare nella gestione della socialità, dove mostra eccessivi tratti di rigidità
caratteriale, difficoltà di instaurare relazioni con i pari, difficoltà nel trovare occasioni ludiche
e piacevoli che possano fungere da fattore protettivo, vista anche la storia familiare. Durante il
colloquio del test TTAP KI mostra tratti ossessivi, con pensieri intrusivi e modalità
talvolta compulsive di gestione dell'ansia. Quando la conversazione si porta sui potenziali
amici o sui pari che lo circondano (compagni di classe) il giudizio del ragazzo si fa impietoso e
il tono e i contenuti espressi diventano aggressivi. Questa tendenza alla rabbia e
all'aggressività di fronte ad alcuni argomenti è riferita anche dalla mamma. Si esprime
preoccupazione per eventuali agiti che possano, in futuro, accompagnare le espressioni verbali
di rabbia. Si consiglia valutazione psicodiagnostica, visto l'alto rischio, documentato dalla
letteratura, che ad un autismo ad alto funzionamento come quello di KI, possano
pag. 7/9 associarsi eventuali tratti psicopatologici. Si consiglia, inoltre, valutazione neuropsichiatrica.
Procederemo internamente alla prenotazione della visita. La mamma acconsente”.
6- Alla luce di quanto evidenziato, le esigenze di tutela della salute del minore impongono di confermare l'affidamento esclusivo di alla madre, dovendosi disporre che Persona_3
quest'ultima assuma in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la salute del figlio.
Del resto, il diritto alla bigenitorialità del minore risulta ampiamente salvaguardato dalla previsione di una sua frequentazione paritaria di entrambi i genitori.
7- L'appello va, pertanto, rigettato non essendo necessario l'espletamento di ulteriore attività
istruttoria.
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 4.358,00 Euro (1.701,00 Euro
per la fase di studio, 1.204,00 Euro per la fase introduttiva e 1.453,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase decisionale è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta in tale fase.
Alla appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n.
pag. 8/9
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di Parte_1
II- Condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1
grado, liquidate in 4.358,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 settembre
2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
ROrio NE NO US De RO
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. US De RO Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. ROrio NE NO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 265/2025 R. G., promosso da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) residente in [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._1
NG TI.
- appellante -
Contro
nata in [...] il [...] (CF Controparte_1 C.F._2
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Francesca Cerase.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 1189/2024 del 10-16 luglio 2024 del
Tribunale di Modena.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. ROrio NE NO;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso proposto da , nei confronti di Controparte_1 Pt_1
il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1189/2024 del 10- 16 luglio
[...]
2024, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla sentenza di divorzio del medesimo Tribunale, n.1083/2022 pubblicata il 22 settembre 2022, ha affidato il figlio minore in modo esclusivo alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore Per_1
rilievo relative alla salute del minore fossero assunte in via esclusiva dalla ricorrente;
ha collocato il minore suddetto in via paritaria presso ciascun genitore, a settimane alternate, dal lunedì alla domenica;
ha ammonito le parti a collaborare per rendere effettivo tale regime, in maniera graduale anche eventualmente avvalendosi di una figura specializzata (psicologo) per illustrare al minore la decisione;
ha compensato interamente le spese del procedimento.
2- Il Tribunale di Modena, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che dall'ascolto del minore , condotto con l'ausilio del dott. psicologo Per_1 Per_2
presso la AUSL di Modena, era emersa la fondatezza delle doglianze della ricorrente: la decisione del ragazzo di trasferirsi presso il padre e interrompere le frequentazioni con la madre,
ridotta a quattro-cinque giornate al mese, era stata determinata da quanto riferitogli dall in ordine all'esito del procedimento di divorzio, e, in particolare, alla disposta Pt_1
assegnazione della casa familiare alla madre, con conseguente necessità per l'odierno resistente di rilasciare l'immobile;
pag. 2/9 -che la madre era colpevole, per , di aver mandato via il padre e dunque, in definitiva, Per_1
di aver cagionato la disgregazione della famiglia (“Prima del litigio tra i miei le cose andavano
bene anche con la mamma, è scoppiato tutto perché mia mamma voleva la casa di Nonantola
tutta per sé. Questa cosa me l'ha detta mio padre e quindi ho litigato con mia mamma per
questo. Speravo che lei cambiasse idea ma non è successo, anche questo me l'ha detto mio
padre. Lei poteva cambiare le cose, poteva annullare lo sfratto ma non l'ha fatto, quindi vuol
dire che non le importa veramente di me”);
-che trattavasi di scelta che non poteva essere avallata dal Tribunale, in quanto suscettibile di pregiudicare gravemente il benessere psico-fisico del minore;
-che non poteva omettersi di considerare, invero, che era afflitto da disabilità, essendo Per_1
portatore di handicap con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, come da verbale della
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico legale INPS del 27
giugno 2023;
-che tale patologia, da un lato, non consentiva di ritenere che la decisione del minore di allontanarsi dalla madre fosse stata adottata con piena consapevolezza e cognizione di causa: il ripetuto richiamo in sede di ascolto alla questione dello “sfratto” era emblematico del forte condizionamento paterno, trattandosi di problematica particolarmente sentita dall' , Pt_1
sin dagli albori del procedimento di separazione tra i coniugi, e, inidonea, invece ad impattare in maniera significativa sulla vita del ragazzo, tenuto conto che il padre era già uscito dalla casa familiare tre anni prima della pronuncia della sentenza di divorzio;
-che d'altro canto, il padre non sembrava avere piena consapevolezza della gravità della patologia del figlio, che ometteva di portare alle visite periodiche neuropsichiatriche di controllo
(“io non sono più stato chiamato, per quello non ho più portato . Se ci fosse un ordine del Per_1
pag. 3/9 giudice lo porterei”), e persino nei momenti di crisi era convinto che il ragazzo fosse in grado di farcela da solo e non necessitasse di alcun ausilio (“Recentemente avevo fissato un incontro con
il neuropsichiatra perché aveva avuto un crollo in dicembre, ma lui non ci è voluto Per_1
andare, e infatti ce l'ha fatta da solo”);
-che assecondare la volontà del minore, avallando in sostanza l'esclusione dalla sua vita della figura materna, avrebbe, dunque, comportato il rischio di affidare al solo padre la cura del ragazzo, e che tale soluzione appariva particolarmente pregiudizievole, per quanto appena detto,
sotto il profilo sanitario;
-che, pertanto, quanto al collocamento, era opportuno prevedere, a parziale modifica della sentenza di divorzio e anche per cercare di andare incontro al desiderio di di stare il più Per_1
possibile insieme al padre, un regime di alternatività, che consentiva di attuare pienamente il diritto del minore alla bigenitorialità e, dunque, ad essere accudito ed educato in maniera equilibrata da entrambi i genitori;
-che doveva, quindi, escludersi la modifica del provvedimento di assegnazione della casa familiare emesso in sede di divorzio;
-che i genitori dovevano essere ammoniti a collaborare per rendere effettivo tale regime, in maniera graduale, eventualmente avvalendosi di una figura specializzata (psicologo) per illustrare al minore la decisione;
-che, quanto all'affidamento, doveva ritenersi maggiormente tutelante per il minore, in considerazione delle evidenziate problematiche sanitarie, l'affido esclusivo alla madre,
riservando alla predetta le decisioni di maggior interesse per relative alla salute;
Per_1
-che, in considerazione della natura del giudizio e del suo complessivo esito, dovevano compensarsi integralmente le spese processuali.
pag. 4/9 3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurandola sul Parte_1
presupposto della errata e contraddittoria valutazione delle dichiarazioni del minore e delle parti e dell'assenza di prove a fondamento della decisione.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, Controparte_1
invocandone il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE non ha formulato conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025.
4-L'appello di risulta infondato, avendo il Giudice di prime cure Parte_1
operato corretta e condivisibile valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisite.
Dal documento 5 della produzione operata in primo grado da e dalle Controparte_1
stesse dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto (“Prima del litigio tra i miei le cose
andavano bene anche con la mamma, è scoppiato tutto perché mia mamma voleva la casa di
Nonantola tutta per sé. Questa cosa me l'ha detta mio padre e quindi ho litigato con mia
mamma per questo. Speravo che lei cambiasse idea ma non è successo, anche questo me l'ha
detto mio padre. Lei poteva cambiare le cose, poteva annullare lo sfratto ma non l'ha fatto,
quindi vuol dire che non le importa veramente di me”) emerge evidente, innanzitutto, che l'odierno appellante ha coinvolto il figlio nella vicenda giudiziaria relativa all'assegnazione della casa familiare, suscitando un forte risentimento del figlio nei confronti della madre.
Del resto, è stato lo stesso a dichiarare in primo grado “ è molto arrabbiato Pt_1 Per_1
con la mamma perché lui non accetta il fatto che mi abbia mandato via di casa. Non ne capisce
le ragioni…..”.
pag. 5/9 Appare evidente che non abbia illustrato correttamente al figlio Parte_1
quindicenne le ragioni del suo allontanamento dalla casa familiare, riconducibili al venir meno del vincolo coniugale con l'odierna appellata, determinando così la decisione di di Per_1
trasferirsi presso l'abitazione di esso appellante e di frequentare in misura estremamente ridotta la madre.
Rileva la Corte che la condotta di non è certo sintomatica di piena Parte_1
idoneità all'esercizio della funzione genitoriale, avendo causato l'allontanamento del figlio dalla madre e reso estremamente difficile il rapporto tra i due, con pregiudizio del benessere psico-
fisico del minore.
In siffatto contesto, non può non considerarsi che è portatore di handicap, con diagnosi Per_1
di disturbo autistico, come da verbale della Commissione Medica del Centro Medico Legale
INPS del 27 giugno 2013, con l'evidente conseguenza che la scelta del minore di interrompere la frequentazione con la madre o, comunque, di ridurla notevolmente, non può considerarsi,
nonostante l'età del ragazzo (oggi sedicenne), frutto di una scelta del tutto consapevole di quest'ultimo, tanto più che, come puntualmente rilevato dal Tribunale, il ripetuto richiamo, in sede di ascolto, allo sfratto del padre non può che essere frutto dell'opera di coinvolgimento del minore nel conflitto giudiziario tra i genitori.
ha, comunque, dimostrato di essere scarsamente consapevole della Parte_2
gravità della patologia dalla quale è affetto il figlio, come attestato dalle dichiarazioni rese dinanzi al Giudice di prime cure.
Risulta emblematico, invero, che l ometta di portare il figlio alle visite Pt_1
neuropsichiatriche di controllo e giustifichi tale condotta con l'affermazione” io non sono più
stato chiamato, per quello non ho più portato . Se ci fosse un ordine del Giudice lo Per_1
pag. 6/9 porterei”, che evidenzia che l'appellante non intenda attivarsi autonomamente per tenere sotto controllo la patologia del minore.
Le considerazioni ora svolte trovano riscontro nel convincimento dell che il ragazzo Pt_1
possa superare da solo i momenti di crisi, anche senza l'aiuto di un neuropsichiatra. Appare, in proposito, significativo quanto l'appellante ha dichiarato nel giudizio di primo grado
“Recentemente avevo fissato un incontro con il neuropsichiatra perché aveva avuto un Per_1
crollo a dicembre, ma lui non ci è voluto andare e infatti ce l'ha fatta da solo”.
Si è, invero, in presenza di condotte e di atteggiamenti rivelatori di una sottovalutazione della patologia dalla quale è affetto il minore, che espongono quest'ultimo a gravi rischi per la salute,
tanto più che, nella relazione psicologica del 28 maggio 2025 dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale di Modena, è stato evidenziato che ” si mostra ancora non completamente Per_1
autonomo, in particolare nella gestione della socialità, dove mostra eccessivi tratti di rigidità
caratteriale, difficoltà di instaurare relazioni con i pari, difficoltà nel trovare occasioni ludiche
e piacevoli che possano fungere da fattore protettivo, vista anche la storia familiare. Durante il
colloquio del test TTAP KI mostra tratti ossessivi, con pensieri intrusivi e modalità
talvolta compulsive di gestione dell'ansia. Quando la conversazione si porta sui potenziali
amici o sui pari che lo circondano (compagni di classe) il giudizio del ragazzo si fa impietoso e
il tono e i contenuti espressi diventano aggressivi. Questa tendenza alla rabbia e
all'aggressività di fronte ad alcuni argomenti è riferita anche dalla mamma. Si esprime
preoccupazione per eventuali agiti che possano, in futuro, accompagnare le espressioni verbali
di rabbia. Si consiglia valutazione psicodiagnostica, visto l'alto rischio, documentato dalla
letteratura, che ad un autismo ad alto funzionamento come quello di KI, possano
pag. 7/9 associarsi eventuali tratti psicopatologici. Si consiglia, inoltre, valutazione neuropsichiatrica.
Procederemo internamente alla prenotazione della visita. La mamma acconsente”.
6- Alla luce di quanto evidenziato, le esigenze di tutela della salute del minore impongono di confermare l'affidamento esclusivo di alla madre, dovendosi disporre che Persona_3
quest'ultima assuma in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la salute del figlio.
Del resto, il diritto alla bigenitorialità del minore risulta ampiamente salvaguardato dalla previsione di una sua frequentazione paritaria di entrambi i genitori.
7- L'appello va, pertanto, rigettato non essendo necessario l'espletamento di ulteriore attività
istruttoria.
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato, ex DM 147/2022, in 4.358,00 Euro (1.701,00 Euro
per la fase di studio, 1.204,00 Euro per la fase introduttiva e 1.453,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase decisionale è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta in tale fase.
Alla appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n.
pag. 8/9
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di Parte_1
II- Condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1
grado, liquidate in 4.358,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 settembre
2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
ROrio NE NO US De RO
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).