Articolo 11 della Legge 8 agosto 1957, n. 776
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 settembre 1957
Art. 11.
L'espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dalla Amministrazione centrale per la sostituzione del personale assente.
Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale.
Entrata in vigore il 6 settembre 1957