Con effetto dal 1 gennaio 1973 gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 , sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, e' soppressa.
((Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.)) ((10)) -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 ha disposto (con l'art. 25) che "le percentuali del 70% e del 30% previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono modificate rispettivamente in 90% e 10%"; inoltre ha disposto che "le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1982". -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 ha disposto (con l'art. 27) che "le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento". ------------ AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 10, commi 2-bis e 2-ter) che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell' articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto".