Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/05/2026, n. 7979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7979 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07979/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05229/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5229 del 2023, proposto da
Frank2020 S.r.l., Bingo Galleria S.r.l., Joker Game S.r.l.s, Lucky Bet S.r.l.s, F&F Games S.r.l.s, Lucky Games S.r.l.s, Dama Bet S.r.l.s, Smart Win S.r.l., Daf Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Lepore, Maria IA Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota registro ufficiale. U. 0032218.11-01-2023 della Regione Lazio, Direzione Regionale
Sviluppo Economico, Attività Produttive e la Ricerca; Direzione Regionale per l'inclusione sociale.
(chiarimenti sulla LR Lazio 5/13, come modificata dalla Legge Regionale 11 agosto 2022, n.16;
alleg.1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. CO TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. I ricorrenti - in qualità di proprietari degli apparecchi di gioco denominati AWP, titolari di negozi di gioco o di sale dedicate nonché meri esercenti - hanno adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento della nota, di cui in epigrafe, mediante la quale la Regione Lazio, nel tentativo di chiarire il regime normativo previsto dalla legge regionale n.5/2013 del 5.8.2013, come modificata dalle leggi regionali nn. 16 e 19, in punto di prevenzione del gioco d’azzardo patologico (nello specifico: “1. riduzione della frequenza delle giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi di cui all’art.110 TULPS comma 6 lett. a - b (art.4 comma 1° lett.b n.1); 2. separazione dello spazio dedicato agli apparecchi di gioco dalla restante struttura complessivamente considerata mediante installazione di pannelli o pareti divisorie e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi (art.4 comma 1° lett.b n.2); 3. pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente (art.4 comma1° lett.b n.3); 4. interdizione al gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza (art.4 comma 1° lett.b n.4); 5. divieto di fumo nei luoghi ove sono installate le postazioni di gioco (art.4 comma 1° lett.b n.5); 6. adeguamento da parte degli esercenti agli obblighi di cui sopra entro centocinquanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della predetta normativa (art.11 bis comma 2°); 7. previsione (art.12), in caso di violazione dell’art.4 comma 1 lett.b, di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra Euro 5.000,00 ed 15.000,00. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 comma 1, reiterata per più di due volte, è disposta la chiusura dell’esercizio (art.12 comma 1° e 1° bis)”, illegittimamente introduceva, ex novo, i seguenti ulteriori obblighi, correlati alla pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio da parte del singolo cliente: “- collocazione di un orologio di diametro non inferiore a cm 35 ogni tre videoterminali purché rientri nel raggio visivo di ogni giocatore che utilizzi gli apparecchi; - collocazione di un cartello di cm 100 X 70 che indichi l’interruzione del gioco per 5 minuti ogni 30 minuti di gioco nonché le ragioni di tutela della salute individuale alla base di tale prescrizione; gli esercenti dovranno inserire in ogni cartello il riferimento telefonico dell’Unità Operativa Dipendenze Patologiche dell’ASL competente per territorio; - installazione di un sistema di diffusione sonora dove un segnale acustico è seguito da un messaggio vocale programmato ogni trenta minuti preregistrato ove viene ricordato al cliente di rispettare una pausa di cinque minuti ogni trenta minuti di gioco”.
In ragione di quanto sinteticamente riportato in punto di fatto, deducevano quindi in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
1) “ Eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di istruttoria del provvedimento impugnato; violazione dell’art.1 legge 689/1981 ” atteso che, mentre l’art.4, comma 1, lett.b (n.3), della citata legge regionale aveva meramente previsto la pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente, la norma regionale era intervenuta sul punto legiferando sulle caratteristiche tecniche degli apparecchi e sulla fruizione del gioco nonostante la competenza in materia appartenesse in via esclusiva al legislatore nazionale e, in via delegate, all’ Agenzia Dogane e Monopoli. Peraltro, le misure previste nella circolare erano, da un lato, di incerta attuazione considerato che non erano stati indicati i destinatari dei predetti obblighi (salvo il riferimento agli esercenti per l’indicazione del numero telefonico della ASL da inserire nel cartello), ossia se il concessionario, il gestore o l’esercente; dall’altro, inattuabili, salvo modificare il software dell’apparecchio o adottare una vigilanza costante degli apparecchi. Senza tacere, infine, che l’obbligo di installare un sistema di diffusione sonora con segnale acustico rivolto ai giocatori, adempimento non contemplato dalla normativa regionale, non era comunque conciliabile con gli esercizi ove si svolgevano attività differenti dalla raccolta del gioco (come la somministrazione di alimenti e bevande);
2) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti; violazione della
direttiva CE 2015/1535 del 9.9.2015 ” atteso che la nota imponeva, di fatto, una modifica del software che, tuttavia, non poteva essere effettuata né dal gestore e né dall’esercente, sui quali vigeva l’obbligo inderogabile di non modificare gli apparecchi di gioco ex art.38 della legge n. 388/2000. Ne conseguiva che la nota impugnata, intervenendo sulle regole tecniche, si poneva in contrasto con la direttiva CE 2015/1535 del 9.9.2015 che imponeva un preventivo obbligo di notifica del progetto di regola tecnica alla Commissione CE affinché si possa legittimamente procedere con l’adozione di tale tipologia di norma (art.5 e 6 della citata Direttiva);
3) “ Questione di legittimità costituzionale ” per violazione degli artt.3, 41 e 42 della Costituzione e dell’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU, in quanto la norma imponeva di fatto ai gestori, per non incorrere nelle gravi sanzioni, l’interruzione dell’attività di raccolta delle giocate e la rimozione degli apparecchi installati sul territorio laziale senza alcuna previsione di indennizzo e/o ristoro. Senza tacere, da un lato, che, invero, non esistevano sul mercato apparecchi in linea con le previsioni tecniche imposte; dall’altro, che le nuove regole previste dalla nota si applicavano solo sul territorio della Regione Lazio; infine, che le regole sul distanziamento di due metri fra gli apparecchi costituiva materia riservato allo Stato in quanto correlata in via primaria e assorbente all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza.
2. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti deducendo, da un lato, l’inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto una mera circolare amministrativa; dall’altro, l’infondatezza del ricorso nel merito.
3. In vista dell’udienza di smaltimento del 24 aprile 2026, tenutasi da remoto, le parti depositavano memorie conclusive. Quindi, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
5. In limine litis , deve essere rigettata l’eccezione sollevata dalla Regione Lazio di inammissibilità dell’odierno ricorso per carenza di interesse, assumendo che la circolare n. 32218/2023 sia atto meramente interno ed interpretativo, privo di autonoma lesività.
Come infatti già rilevato sul punto da T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 22896 del 19 novembre 2025, “ la nota oggetto di gravame in questa sede, pur qualificandosi come "chiarimento", introduce specifiche modalità di adempimento (quali l'installazione di orologi, cartellonistica specifica e messaggi vocali), definendo le condotte attese dagli esercenti per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie o nella chiusura dell'esercizio, e possiede, quindi, una portata conformativa immediata dell'attività d'impresa.
In estrema sintesi, l'interesse a ricorrere risulta attuale e concreto secondo i dettami forniti dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa, nella misura in cui la circolare gravata pone oneri aggiuntivi e specifici in capo agli operatori, avuto riguardo all’utilità ritraibile con la pronuncia giurisdizionale ”.
6. Quanto al merito, il ricorso risulta, come anticipato, manifestamente infondato dovendosi ribadire – ai sensi dell’art. 74 c.p.a., per il quale “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – il percorso argomentativo di recente elaborato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5176 del 13 giugno 2025 (emessa con riferimento a fattispecie pienamente sovrapponibile (in quanto avente ad oggetto la medesima nota regionale) alla vicenda in esame) che ha rigettato tutti i profili di gravame sollevati (anche) nella presente sede.
Nella citata ultima pronuncia, il Consiglio di Stato ha stabilito – su ciascuno dei punti di gravame sollevati dai ricorrenti - quanto segue: “ 11.2. L’obbligo di assicurare una “pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente” è stato introdotto dalla l.r. n. 16 del 2022, attraverso la modifica dell’art. 4 della l.r. n. 5 del 2013, con particolare riferimento al comma 1 lett. b punto 3 della l.r. n. 5 del 2013), prevedendo un periodo transitorio di 150 giorni per l’adeguamento alle stesse.
L’obbligo di adeguarsi trova fonte quindi nella legge e preesiste alla nota.
Le indicazioni, contenute nella nota, relative agli orologi, al cartello, al segnale acustico e al messaggio vocale costituiscono, come anticipato, modalità per adempiere all’obbligo di assicurare la pausa obbligatoria di cui all’art. 4 comma 1 lett. b punto 3 della l.r. n. 5 del 2013.
Dette indicazioni non precludono invece agli esercenti, come anticipato, di ottemperare al suddetto obbligo con altre modalità.
Di conseguenza, come illustrato, il potere sanzionatorio riconosciuto dall’art. 12 della l.r. n. 5 del 2013 sarà esercitato avendo come parametro la prescrizione legislativa.
Il sopra richiamato autovincolo, che deriva dalla nota, non pregiudica pertanto coloro che intendono adempiere diversamente e che hanno saputo di dover adempiere a far data dall’entrata in vigore delle modifiche di cui alla l.r. n. 16 del 2022.
Ne deriva che non può convenirsi:
- in merito alla portata novativa di dette indicazioni;
- in merito alla rilevanza della tempistica di adozione della nota, atteso che l’obbligo è stato introdotto con legge regionale, che ha previsto un termine di 150 giorni per l’adeguamento, e che la fonte primaria non condiziona l’entrata in vigore degli obblighi all’adozione di futuri provvedimenti amministrativi;
- in merito all’asserita violazione della riserva di legge in materia sanzionatoria dal momento che la sanzione e la fattispecie da sanzionare sono determinati dalla fonte primaria. […].
12.2. Considerata la portata (non novativa e non vincolante in merito alle modalità di adempimento delle prescrizioni legislative) della nota gravata, già sopra analizzata, le doglianze debbono intendersi riferite alla legge regionale, che non può che essere valutate alla luce del parametro costituzionale.
Pertanto la censura può essere scrutinata, facendo riferimento direttamente alla legge regionale, al quale sono ascrivibili le imposizioni di cui si controverte. E ciò anche considerando che la necessità di distinguere la materia della salute da quella dell’ordine pubblico e della sicurezza, per come dedotta, attiene alla suddivisione delle competenze legislative di cui all’art. 117 Cost.
La suddivisione delle competenze amministrative (alle quali è riconducibile detta nota non avendo portata novativa, come visto) risponde invece a criteri diversi, indicati dall’art. 118 Cost. nel principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
[…] 13. Con successivo (e subordinato) motivo l’appellante ha dedotto, criticando sul punto la pronuncia del giudice di primo grado, l’illegittimità costituzionale della “novella complessivamente rinveniente dall’art. 6, co. 1 LR n. 16/22 (che ha introdotto la lett b) all’interno dell’art. 4, co. 1 LR n. 5/13) e dall’art. 9, comma 91 LR n. 19/22 (il quale ha successivamente modificato il punto n. 1 dell’art. 4 comma 1 della stessa l.r. n. 5 del 2013)”, oltre ad avere dedotto l’impraticabilità di alcune prescrizioni e la violazione delle competenze statali.
13.1. Il motivo è infondato.
13.2. Non rileva in questa sede il modello organizzativo di esercizio del gioco pubblico (richiamato dall’appellante), caratterizzato in Italia da un sistema a doppio binario, basato su una concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (conseguenza della riserva contenuta nell’art. 1 della legge n. 496 del 1948) e sull’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931.
Piuttosto rileva constatare, per quanto di interesse in questa sede, che la regolamentazione dei giochi è volta a limitarne l’esercizio, in considerazione di motivi di interesse generale.
Nella prospettiva del diritto dell’Unione europea, infatti, le restrizioni alle libertà economiche debbono sono giustificate se basate su motivi imperativi di interesse generale (Cgue, 8 settembre 2016, C-225/15) e se proporzionate (Cgue, 24 gennaio 2013, C-186/11).
In particolare, “gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate nell’ambito dei giochi e delle scommesse, considerati complessivamente, si ricollegano, di regola, alla tutela dei destinatari dei servizi interessati e, più in generale, dei consumatori nonché alla tutela dell’ordine sociale. Essa ha altresì sottolineato che siffatti obiettivi rientrano nel novero dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi” (Cgue, sez. VIII, 30 giugno 2011, C 212/08)
In tale contesto la disciplina italiana di settore è preordinata al soddisfacimento di interessi generali variegati, mirando a prevenire fenomeni di criminalità connessi alla gestione dei giochi e a tutelare la salute contrastando la ludopatia, con conseguenze sulla competenza legislativa (l’ordine pubblico e la sicurezza rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e la tutela della salute rientra nella competenza legislativa concorrente).
La disciplina dei giochi leciti è riconducibile alla “materia di «ordine pubblico e sicurezza» per le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e per l’individuazione dei giochi leciti”.
Nondimeno ciò non comporta che ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricada nella competenza statale sull’ordine pubblico, “ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire il fenomeno della ludopatia”, e quindi a tutela della salute (Corte cost. 27 febbraio 2019 n. 27).
Ai fini dell'individuazione della materia nella quale si collocano le disposizioni censurate, “si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da essa stabilita, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi”, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (Corte cost. 11 maggio 2017 n. 108).
[…] La stessa separazione dello spazio dedicato agli apparecchi per il gioco dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e il distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi non è volto a stabilire le regole di svolgimento dell’attività in concessione, così come l’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 e le disposizioni da esso richiamate, ma è funzionale a evitare comportamenti emulativi che potrebbero incentivare, anche per tale via, l’attrazione per il gioco.
Rientrano infatti nella competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di tutela della salute gli interventi volti a “evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d'azzardo” (Corte cost. 11 maggio 2017 108). Sicché è la stessa Corte costituzionale a ritenere che le scelte di ubicazione dei macchinari possano rilevare ai fini del contrasto alla ludopatia e quindi nella prospettiva della tutela della salute pubblica. […]. Il complesso delle prescrizioni, pertanto, risulta finalizzato a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, o comunque a “prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo” attraverso varie misure concrete (Corte cost. 27 febbraio 2019 n. 27).
Secondo la Corte di giustizia, infatti, “la facilità tutta particolare e la permanenza dell’accesso ai giochi proposti su Internet, nonché il volume e la frequenza potenzialmente elevati di una simile offerta a carattere internazionale, in un ambiente per di più caratterizzato dall’isolamento del giocatore, dall’anonimato e da un’assenza di controllo sociale, costituiscono altrettanti fattori idonei a favorire uno sviluppo della dipendenza dal gioco e delle spese eccessive legate a quest’ultimo e, di conseguenza, ad accrescere le conseguenze sociali e morali negative che vi si ricollegano, così come evidenziate da una costante giurisprudenza” (Cgue, 8 settembre 2009, C-42/07).
Le disposizioni censurate contengono quindi misure di prevenzione della ludopatia mentre non si rinviene in dette disposizioni una finalità di ordine pubblico e sicurezza, “attinente alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale” (Corte cost. 11 maggio 2017 n. 108).
Né la circostanza che l’attuazione delle sopra richiamate prescrizioni possa richiedere alcuni accorgimenti tecnici consente di ricondurle alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza. La tecnica non è infatti fine a sé stessa, non contiene, di norma, uno scopo intrinseco, costituendo piuttosto uno strumento a disposizione per perseguire gli scopi che l’ordinamento si prefigge.
Laddove la Corte costituzionale ha affermato che ricade nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza la disciplina delle “modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti” (Corte cost. 11 maggio 2017 n. 108) non ha inteso dire che sempre le prescrizioni tecniche siano finalizzate al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, in quanto lo ha fatto in riferimento all’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931. [..] Il fatto che la regolamentazione statale individui i parametri per la produzione e l’installazione degli apparecchi per il gioco non comporta che tutte le discipline tecniche di settore attengano alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza.
Dipende infatti dalla finalità che è attribuita alle regole tecniche.
Nel caso di specie le regole sono dettate, come visto, per finalità di prevenzione della ludopatia, potendosi al più ritenere che vi siano marginali profili che interessano altre materie.
Il contenuto dele disposizioni controverse, infatti, non incide direttamente sulla individuazione e installazione dei giochi leciti (invece disciplinato dalla normativa statale di cui alla disciplina sopra richiamata di cui all’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931), ma su fattori che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni e, dall’altro, compulsare una pratica eccessiva del gioco (Corte cost. 10 novembre 2011 n. 300).
Sicché risulta rispettato il limite entro il quale la Regione, nell’esercizio della predetta competenza concorrente in materia sanitaria, può introdurre restrizioni al gioco pubblico, individuato nel fatto che il legislatore regionale non intervenga “per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti” (Corte cost. 11 maggio 2017 108).
La disposizione censurata persegue, piuttosto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranea alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientrante piuttosto nella materia di legislazione concorrente della tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale (Corte cost. 11 maggio 2017 108). Né la mancata definizione a livello nazionale di regole uniformi sul punto potrebbe costituire un ostacolo all’approvazione di norme specifiche a livello regionale (“non potendosi ritenere che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale”, così la Corte costituzionale nella sentenza n. 108 del 2017).
13.4. Neppure si può pervenire a ritenere violata la libertà di impresa muovendo, come fa l’appellante, dall’asserita impraticabilità delle prescrizioni ritenute di natura tecnica, quali la possibilità che le apparecchiature in commercio siano idonee ad assicurare che non sia svolta più di una partita ogni 30 secondi, o dall’asserito sovrapporsi a regole tecniche statali.
Invero l’art. 4 comma 1 lett. b) n. 1, laddove prescrive la “riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi”, non fa necessariamente riferimento a impostazioni predefinite dei software degli apparecchi o dei sistemi di gioco, cioè a nuove regole tecniche di produzione degli stessi, che restano di competenza dell’Agenzia delle dogane. Ciò trova conferma nella nota 6 ottobre 2022 (l’asserito deposito tardivo della stessa non risulta determinante ai fini della presente decisione in quanto la nota è richiamata a titolo di mera conferma e comunque acquisibile d’ufficio da questo Giudice).
Detta nota non solo contiene rassicurazioni sul fatto che la norma regionale (non) intende riferirsi a “impostazioni predefinite dei software degli apparecchi o dei sistemi di gioco o a nuove regole tecniche di produzione degli apparecchi e dei sistemi stessi, che restano di competenza dell’Agenzia delle dogane”, ma contiene altresì precisazioni altresì sulle concrete modalità di attuazione delle suddette prescrizioni da parte degli esercenti. In particolare si legge che “gli stessi potranno ricorrere, a titolo esemplificativo, all’utilizzo di ulteriori messaggi visibili nei locali e/o direttamente sull’apparecchio videoterminale, in armonia con quanto previsto dall’articolo 14 (Tutela del giocatore) del decreto ADM 4 aprile 2017”.
Pertanto risulta confermato che le concrete modalità di attuazione delle prescrizioni saranno prescelte da parte degli esercenti e dei gestori delle sale avendo come parametro la necessità di promuovere comportamenti responsabili di gioco. Del resto, che le prescrizioni non richiedano di intervenire sulle caratteristiche tecniche degli apparecchi si desume anche dal contenuto della nota impugnata.
Quest’ultima, laddove prevede modalità di attuazione della prescrizione relativa alla pausa obbligatoria, avente la stessa valenza cogente relativa alla frequenza delle giocate e la stessa caratteristica relativa alla tempistica del gioco, individua misure, quali la collocazione di un orologio, di un cartello informativo e di un sistema di diffusione sonora, che non richiedono di intervenire sugli apparecchi di gioco ma compulsano altrimenti la finalità perseguita.
Sicché non si pone un tema di uniformità nazionale degli apparecchi per il gioco.
In tale prospettiva deve essere valutata anche la prescrizione riguardante la distanza di due metri lineari tra un apparecchio e l’altro: la disposizione, come visto, è funzionale alla tutela della salute, né richiede particolari accorgimenti tecnici. Pertanto non risulta determinante la circostanza che non coincida con le previsioni statali riguardanti i metri quadrati minimi richiesti per l’installazione di ogni singolo apparecchio (art. 9 della determinazione primo giugno 2021 n. 172999/RU), preordinata a perseguire altre finalità.
Né può addebitarsi al legislatore regionale la regolamentazione della sorte dei macchinari che, in tesi, non potrebbero essere più utilizzati.
In disparte la valutazione concreta di quanto possa essere l’impatto della misura, che sconta considerazioni connesse alla specifica struttura dei locali, si rileva che non è demandato alla Regione di valutare l’incidenza riflessa dei vincoli imposti. Sul punto la Corte costituzionale ha infatti affermato che “la supposta perdita totale o parziale del capitale investito (di cui l’ordinanza di rimessione non fornisce tuttavia alcun riscontro, a fronte del presumibile ammortamento dei relativi costi, come ha rilevato la difesa dello Stato) costituirebbe al più un’incidenza solo riflessa dei vincoli di gestione imposti dalle norme denunciate, e si collocherebbe, come tale, fuori dall’ambito di protezione della norma costituzionale” (Corte cost. 31 marzo 2015 n. 56).
14. Tanto basta per respingere l’appello, assorbita ogni altra deduzione, considerazione ed eccezione.
15. La complessità e la novità delle questioni sottese alla presente controversia giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio ”.
7. In chiusura, è utile evidenziare che la riportata sentenza del Consiglio di Stato ha peraltro confermato le statuizioni, sempre di rigetto, già decise dal giudice di prime cure (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 22896 del 19 novembre 2025) rispetto all’azione di annullamento proposta da altrettanta società concessionaria.
8. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della presente lite, si ritiene di poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LA, Presidente FF
CO TE, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CO TE | IA LA |
IL SEGRETARIO