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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3473 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Assunta Rotella;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 a seguito di procedimento per ATP n. 3464/23. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste relative al riconoscimento dell'invalidità civile, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva coma da dispositivo letto in udienza e mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU ha riscontrato che la ricorrente, affetta da varie patologie, non fosse in condizioni tali da poterle riconoscere il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento e, parimenti, di accedere ai benefici di cui all'art. 3, comma
3, della Legge 104/92 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa dei requisiti sanitari secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 3464/23.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU, ivi comprese quelle liquidate in favore del CTU nel procedimento 3464/23 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
2 c) pone definitivamente a carico della resistente le spese in favore CP_1
del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico della resistente le spese liquidate CP_1
in favore del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica Persona_2
di Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 3464/23, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 16 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3473 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Assunta Rotella;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 a seguito di procedimento per ATP n. 3464/23. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste relative al riconoscimento dell'invalidità civile, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva coma da dispositivo letto in udienza e mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU ha riscontrato che la ricorrente, affetta da varie patologie, non fosse in condizioni tali da poterle riconoscere il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento e, parimenti, di accedere ai benefici di cui all'art. 3, comma
3, della Legge 104/92 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa dei requisiti sanitari secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 3464/23.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU, ivi comprese quelle liquidate in favore del CTU nel procedimento 3464/23 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
2 c) pone definitivamente a carico della resistente le spese in favore CP_1
del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico della resistente le spese liquidate CP_1
in favore del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica Persona_2
di Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 3464/23, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 16 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
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