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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2073/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. LO Parte_1 C.F._1
BARTOLO VALENTINA e ANDREONI ENRICO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico con elezione di domicilio in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 30
PESARO presso avv. LO BARTOLO VALENTINA;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Controparte_1 C.F._3
SERRANI SERGIO e con elezione di domicilio in VIA EDMONDO DE AMICIS 16
FANO, presso e nello studio dell'avv. SERRANI SERGIO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
Parte opponente: in via pregiudiziale e preliminare rilevata la erroneità della motivazione della ordinanza che ha disposto l'assegnazione del credito, dichiarare la nullità e/o inefficacia del pagina 1 di 6 pignoramento opposto ed altresì improcedibile la procedura esecutiva n. 542/2024
R.G.E. siccome non è debitore di per l'importo di Parte_1 Controparte_1
€7.306,00 per intervenuto pagamento.
Dichiarare ed accertare altresì non dovuta la somma di €7.306,00 da Parte_1
a per inesistenza del credito azionato, ed in subordine per intervenuto Controparte_1
pagamento parziale della somma di €14.845,55 di cui €9.000,00 per assegni ed
€5.493,15 per spese anticipate;
dichiarare in via di subordine altresì che il credito di risulta ridotto Controparte_1
ad €1.554,45 per effetto degli intervenuti pagamenti effettuati da nel Parte_1
periodo di cui all'atto di precetto.
Con vittoria di spese e di onorari anche della fase sommaria avanti al G.E. stante la totale infondatezza della iniziativa proposta, come per legge.
Parte opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare parte debitrice esecutata, Sig.
, tenuto al pagamento della somma di cui al precetto e Parte_1
all'atto di pignoramento, respingendo la domanda dello stesso in quanto infondata e illegittima. Si rimette al Giudice sulle spese di lite.
In udienza le parti hanno chiesto poi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva che aveva ricevuto la notifica di atto di Parte_1
pignoramento presso terzi azionato da con cui ,sul presupposto di Controparte_1
pagina 2 di 6 avergli notificato atto di precetto di euro 7.588,26 per spese di natura straordinaria sostenute dalla medesima nell'interesse dei figli minori, l'aveva citato per la assegnazione del credito pignorato presso la datrice di lavoro OC SS .L'atto di pignoramento faceva riferimento al mancato pagamento di assegni di mantenimento.
Veniva proposta opposizione alla esecuzione e all'udienza di accertamento dell'obbligo del terzo, il G.E rigettava l'istanza di sospensione e concedeva gg. 45 per l'inizio del giudizio di merito. Assegnava a la quota di un quinto della Controparte_1
retribuzione netta sostenendo che le somme pretese in atto di precetto riguardavano le spese straordinarie.
Proponeva dunque opposizione in riassunzione il deducendo che Pt_1
l'ordinanza di assegnazione era erronea perchè la creditrice agiva non per spese straordinarie ma per assegni di mantenimento perchè questa era la pretesa effettiva fatta valere rispetto a quella apparente azionata in precetto;
la sentenza del Giudice di Pace era infatti stata appellata (sentenza che aveva respinto l'opposizione a precetto).Appunto pendeva giudizio di appello avverso la sentenza 72/2024 del Giudice di Pace che non aveva considerato l'illegittimo mutamento della domanda del precettante in corso di giudizio (dinanzi al Giudice di Pace il difensore della CP_1
deduceva che nell'atto di precetto si agiva per errore per spese straordinarie mentre in realtà intendeva agire per il mantenimento ordinario e solo per mero errore si era indicato il titolo “spese straordinarie”).
Infine l'atto di pignoramento era nullo per diversità della domanda azionata nel precetto
(ove si indicavano le spese straordinarie) rispetto a quella dell'atto di pignoramento
(ove si indicava il mantenimento ordinario); non sussisteva da ultimo il credito, per l'adempimento diretto da parte del e sulla scorta del provvedimento Pt_1
Presidenziale reso in sede di divorzio il 31.10.23. Chiedeva venisse sospesa l'esecuzione e dichiarato inefficace il pignoramento.
pagina 3 di 6 Si costituiva deducendo che l'atto di pignoramento era stato Controparte_1
redatto sulla base di un precetto dichiarato pienamente efficace dal Giudice di Pace di
Fano con la citata sentenza;
il Giudice di Pace aveva ritenuto legittimata la domanda, come mutata;
nel merito poi il provvedimento presidenziale reso in sede di divorzio aveva decorrenza dalla data di emissione dello stesso e quindi fino a tale data vigevano gli accordi di separazione come omologata. Infine la documentazione avversaria depositata in atti riguardava spese straordinarie e non il contributo ordinario di mantenimento dei minori e quindi erano dovute le differenze richieste a tale ultimo titolo.
Chiedeva quindi che fosse dichiarato tenuto al pagamento della Parte_1
somma di cui al precetto e al pignoramento con rigetto della domanda avversaria.
Le parti in udienza davano atto del deposito della sentenza di appello avverso le predetta sentenza del Giudice di Pace e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rimanevano distanti nelle posizioni relative alle spese di lite. Parte opponente insisteva nella condanna alle spese di lite mentre l'opposta si rimetteva al Giudice.
Viene dichiarata cessata la materia del contendere alla luce della sentenza del 13.2.25 di questo Ufficio con cui, in accoglimento dell'appello, in riforma totale della sentenza del
Giudice di Pace di Fano 72/2024 del 24.5.24, si accoglieva l'opposizione e si dichiarava l'inefficacia del precetto azionato;
si condannava la a rimborsare al CP_1 Pt_1
le spese di lite dei due gradi di giudizio. In tale sentenza si stabiliva che la domanda della introdotta in comparsa di risposta era domanda nuova rispetto al titolo CP_1
dedotto in precetto perchè la causa petendi del credito azionato era diversa ovvero il contributo di mantenimento dei minori che poteva essere azionato anche solo sulla scorta del decreto di omologa mentre il credito da spese straordinarie necessitava di pagina 4 di 6 specificazione e puntualizzazione ulteriore in un titolo ulteriore (quale un decreto ingiuntivo ad es.); parte opposta doveva proporre dunque tale domanda nuova nei termini di legge ovvero almeno 10 giorni prima della costituzione in giudizio mentre nel caso in esame la parte era incorsa nella decadenza ex art. 281 undecies cpc. Il precetto quindi andava dichiarato nullo perchè non conteneva la determinazione delle spese straordinarie e a monte neppure la deduzione delle stesse e si fondava solo sul decreto di omologa della separazione.
Va ora valutata la cd. soccombenza virtuale al fine della regolamentazione delle spese di lite. Ebbene l'opposizione, nel suo primo motivo di censura, risultava fondata alla luce di quanto già affermato dal Giudice nella ridetta sentenza di appello. Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo - cui si fa riferimento per analogia al caso de quo- l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. L'inosservanza di tale divieto è rilevabile anche d'ufficio. Può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria a condizione che siano introdotte nella comparsa (Cass. sez. Un.
26727/2024).
L'atto di precetto era quindi inefficace e quindi anche il pignoramento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3200,00 di cui euro 900 per la
[...]
fase di studio, euro 700 per la fase introduttiva, euro 1600 per la fase di trattazione, oltre pagina 5 di 6 IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 30.7.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2073/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. LO Parte_1 C.F._1
BARTOLO VALENTINA e ANDREONI ENRICO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico con elezione di domicilio in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 30
PESARO presso avv. LO BARTOLO VALENTINA;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Controparte_1 C.F._3
SERRANI SERGIO e con elezione di domicilio in VIA EDMONDO DE AMICIS 16
FANO, presso e nello studio dell'avv. SERRANI SERGIO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
Parte opponente: in via pregiudiziale e preliminare rilevata la erroneità della motivazione della ordinanza che ha disposto l'assegnazione del credito, dichiarare la nullità e/o inefficacia del pagina 1 di 6 pignoramento opposto ed altresì improcedibile la procedura esecutiva n. 542/2024
R.G.E. siccome non è debitore di per l'importo di Parte_1 Controparte_1
€7.306,00 per intervenuto pagamento.
Dichiarare ed accertare altresì non dovuta la somma di €7.306,00 da Parte_1
a per inesistenza del credito azionato, ed in subordine per intervenuto Controparte_1
pagamento parziale della somma di €14.845,55 di cui €9.000,00 per assegni ed
€5.493,15 per spese anticipate;
dichiarare in via di subordine altresì che il credito di risulta ridotto Controparte_1
ad €1.554,45 per effetto degli intervenuti pagamenti effettuati da nel Parte_1
periodo di cui all'atto di precetto.
Con vittoria di spese e di onorari anche della fase sommaria avanti al G.E. stante la totale infondatezza della iniziativa proposta, come per legge.
Parte opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare parte debitrice esecutata, Sig.
, tenuto al pagamento della somma di cui al precetto e Parte_1
all'atto di pignoramento, respingendo la domanda dello stesso in quanto infondata e illegittima. Si rimette al Giudice sulle spese di lite.
In udienza le parti hanno chiesto poi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva che aveva ricevuto la notifica di atto di Parte_1
pignoramento presso terzi azionato da con cui ,sul presupposto di Controparte_1
pagina 2 di 6 avergli notificato atto di precetto di euro 7.588,26 per spese di natura straordinaria sostenute dalla medesima nell'interesse dei figli minori, l'aveva citato per la assegnazione del credito pignorato presso la datrice di lavoro OC SS .L'atto di pignoramento faceva riferimento al mancato pagamento di assegni di mantenimento.
Veniva proposta opposizione alla esecuzione e all'udienza di accertamento dell'obbligo del terzo, il G.E rigettava l'istanza di sospensione e concedeva gg. 45 per l'inizio del giudizio di merito. Assegnava a la quota di un quinto della Controparte_1
retribuzione netta sostenendo che le somme pretese in atto di precetto riguardavano le spese straordinarie.
Proponeva dunque opposizione in riassunzione il deducendo che Pt_1
l'ordinanza di assegnazione era erronea perchè la creditrice agiva non per spese straordinarie ma per assegni di mantenimento perchè questa era la pretesa effettiva fatta valere rispetto a quella apparente azionata in precetto;
la sentenza del Giudice di Pace era infatti stata appellata (sentenza che aveva respinto l'opposizione a precetto).Appunto pendeva giudizio di appello avverso la sentenza 72/2024 del Giudice di Pace che non aveva considerato l'illegittimo mutamento della domanda del precettante in corso di giudizio (dinanzi al Giudice di Pace il difensore della CP_1
deduceva che nell'atto di precetto si agiva per errore per spese straordinarie mentre in realtà intendeva agire per il mantenimento ordinario e solo per mero errore si era indicato il titolo “spese straordinarie”).
Infine l'atto di pignoramento era nullo per diversità della domanda azionata nel precetto
(ove si indicavano le spese straordinarie) rispetto a quella dell'atto di pignoramento
(ove si indicava il mantenimento ordinario); non sussisteva da ultimo il credito, per l'adempimento diretto da parte del e sulla scorta del provvedimento Pt_1
Presidenziale reso in sede di divorzio il 31.10.23. Chiedeva venisse sospesa l'esecuzione e dichiarato inefficace il pignoramento.
pagina 3 di 6 Si costituiva deducendo che l'atto di pignoramento era stato Controparte_1
redatto sulla base di un precetto dichiarato pienamente efficace dal Giudice di Pace di
Fano con la citata sentenza;
il Giudice di Pace aveva ritenuto legittimata la domanda, come mutata;
nel merito poi il provvedimento presidenziale reso in sede di divorzio aveva decorrenza dalla data di emissione dello stesso e quindi fino a tale data vigevano gli accordi di separazione come omologata. Infine la documentazione avversaria depositata in atti riguardava spese straordinarie e non il contributo ordinario di mantenimento dei minori e quindi erano dovute le differenze richieste a tale ultimo titolo.
Chiedeva quindi che fosse dichiarato tenuto al pagamento della Parte_1
somma di cui al precetto e al pignoramento con rigetto della domanda avversaria.
Le parti in udienza davano atto del deposito della sentenza di appello avverso le predetta sentenza del Giudice di Pace e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rimanevano distanti nelle posizioni relative alle spese di lite. Parte opponente insisteva nella condanna alle spese di lite mentre l'opposta si rimetteva al Giudice.
Viene dichiarata cessata la materia del contendere alla luce della sentenza del 13.2.25 di questo Ufficio con cui, in accoglimento dell'appello, in riforma totale della sentenza del
Giudice di Pace di Fano 72/2024 del 24.5.24, si accoglieva l'opposizione e si dichiarava l'inefficacia del precetto azionato;
si condannava la a rimborsare al CP_1 Pt_1
le spese di lite dei due gradi di giudizio. In tale sentenza si stabiliva che la domanda della introdotta in comparsa di risposta era domanda nuova rispetto al titolo CP_1
dedotto in precetto perchè la causa petendi del credito azionato era diversa ovvero il contributo di mantenimento dei minori che poteva essere azionato anche solo sulla scorta del decreto di omologa mentre il credito da spese straordinarie necessitava di pagina 4 di 6 specificazione e puntualizzazione ulteriore in un titolo ulteriore (quale un decreto ingiuntivo ad es.); parte opposta doveva proporre dunque tale domanda nuova nei termini di legge ovvero almeno 10 giorni prima della costituzione in giudizio mentre nel caso in esame la parte era incorsa nella decadenza ex art. 281 undecies cpc. Il precetto quindi andava dichiarato nullo perchè non conteneva la determinazione delle spese straordinarie e a monte neppure la deduzione delle stesse e si fondava solo sul decreto di omologa della separazione.
Va ora valutata la cd. soccombenza virtuale al fine della regolamentazione delle spese di lite. Ebbene l'opposizione, nel suo primo motivo di censura, risultava fondata alla luce di quanto già affermato dal Giudice nella ridetta sentenza di appello. Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo - cui si fa riferimento per analogia al caso de quo- l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. L'inosservanza di tale divieto è rilevabile anche d'ufficio. Può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria a condizione che siano introdotte nella comparsa (Cass. sez. Un.
26727/2024).
L'atto di precetto era quindi inefficace e quindi anche il pignoramento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3200,00 di cui euro 900 per la
[...]
fase di studio, euro 700 per la fase introduttiva, euro 1600 per la fase di trattazione, oltre pagina 5 di 6 IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 30.7.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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