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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16.1.2025:
Visto il provvedimento dell'8.2.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 12582/2020 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento dell'8.2.2024;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL OT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
NA Pizzuto
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
NA Pizzuto, ha emesso – ex art. 127 ter cpc - la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G.A.C. n. 12582/2020 vertente
Tra
elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_1
Notarbartolo n. 2/G presso lo studio dell'Avv. Emanuela Di Marco che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato ex art. 83 III comma cpc in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Celesia giusta procura generale alle liti rep. n. 15 del 4.5.2021 in atti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
Convenuto
E
2 con sede in Palermo, Controparte_2
piazzetta B. Cairoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Gertrude Bonura del Foro di
Gela ed elettivamente domiciliata in Gela presso il suo studio corso
Vittorio Emanuele n. 161;
Convenuta
OGGETTO: Domanda di risarcimento danni.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
In accoglimento della domanda proposta dall'attrice:
Condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 58.147,17 oltre interessi così come determinati in parte motiva;
Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute dall'attrice che liquida ex DM n. 55/2014 in complessivi euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Rigetta la domanda spiegata dal nei riguardi di Controparte_1
CP_2
3 Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute dalla in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, che liquida ex DM n. 55/2014 in complessivi euro
7.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Pone definitivamente a carico del le spese della Controparte_1
espletata ctu liquidate come da decreto in atti;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attrice conveniva in giudizio il e la al fine di Controparte_1 CP_2
ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi in data 19.1.2018, alle ore 23,15 circa.
Allegava l'attrice che rientrando col marito da casa di amici, mentre percorreva a piedi la via PP Di VA improvvisamente inciampava, anche per la scarsa illuminazione, in un tratto del suddetto percorso stradale dissestato a causa della omessa o inesatta manutenzione dello stesso rovinando al suolo, dove atterrava dopo aver sbattuto con forza su una macchina parcheggiata lungo il
4 marciapiede, avvertendo forti dolori al braccio ed alla spalla sinistra.
L'attrice si recava presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello dove, a seguito di visita generale ortopedica ed esame rx grafico, le veniva diagnosticata “frattura del collo chirurgico e della testa omerale spalla sinistra”.
Tanto premesso, dedotto che a seguito della caduta aveva subito lesioni fisiche, l'attrice conveniva in giudizio il Controparte_1
e la quali proprietario e custode della strada, per sentirli CP_2
condannare al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attrice.
Il convenuto chiedeva, inoltre, di essere manlevato dalla CP_1
(giusto contratto di servizio del 6.8.2014) rispetto alle CP_2
domande risarcitorie proposte dall'attrice.
Costituita in giudizio la deduceva preliminarmente il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'assoluta assenza di responsabilità nell'occorso, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, vinte le spese del giudizio.
5 Espletata la prova per testimoni ed una ctu, la causa è stata posta in decisione.
La domanda dell'attrice, di condanna del al Controparte_1
risarcimento del danno per cui è causa, va accolta.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria orale espletata, deve anzitutto ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia.
Depongono, invero, in tal senso, le deposizioni dei testi
[...]
(marito dell'attrice), e Tes_1 Testimone_2 [...]
i quali, premesso di non essere parenti dell'attrice e di Tes_3
essere indifferenti all'esito della lite, hanno dichiarato (per quel che qui più rileva) di avere assistito al sinistro occorso alla sig.ra secondo le modalità così come descritte in citazione. Pt_1
Depongono, altresì, in tal senso anche le foto dello stato dei luoghi
(di cui al fascicolo di parte), le quali raffigurano il punto in cui è avvenuta la caduta.
Orbene, tali deposizioni consentono di ritenere provato che la caduta si è verificata a causa di un (non segnalato) dissesto parziale del manto stradale percorso dall'attrice e detta circostanza di fatto appare più che sufficiente per imputare la responsabilità del fatto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al , quale custode della Controparte_1
rete viaria cittadina e, dunque, quale soggetto cui incombe l'onere di garantirne la normale manutenzione.
Ed invero, “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt.
6 16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del
1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia…” (Cass. 18325/2018).
In particolare, con riferimento al “titolo” della responsabilità dell'ente proprietario, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la stessa va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
E' stato, infatti, in diverse occasioni precisato dalla Suprema Corte, che “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze…” (Cass. 2481/2018).
In particolare, si è precisato in giurisprudenza che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva
7 incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. 27724/2018).
Deduce, ciò nondimeno, il che, proprio in ragione del CP_1
principio di diritto che precede, la responsabilità del fatto andrebbe ascritta in via esclusiva a colpa (per distrazione) della stessa attrice, la cui condotta disattenta avrebbe determinato l'interruzione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso occorsogli.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Ritiene, invero, il Tribunale che la presenza del dissesto di cui s'è detto non fosse in concreto “prevedibile”.
Per tale ragione, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione spiegata dal ai sensi dell'art. 1227 c.c. CP_1
Deduce, ancora, il che, in ogni caso, lo stesso difetta di CP_1
legittimazione passiva, per essere la Controparte_3
” custode ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 c.c.,
[...]
delle strade e marciapiedi pubblici della , giusta Controparte_4
contratto di servizio del 6 agosto 2014.
L'eccezione va disattesa. Contro E' stato, invero, condivisibilmente osservato in contrario da che la medesima può essere chiamata a manlevare il in CP_1
ordine agli infortuni legati ai dissesti della sede stradale cittadina solo limitatamente a quelli in cui lo stato dissesto (causa dell'infortunio) è imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni contrattuali relative all'espletamento di tale servizio.
8 Occorre, dunque, verificare quali siano tali obbligazioni onde poterne configurare l'inadempimento imputabile.
In altre parole - contrariamente a quanto ritenuto dal CP_1
Contro (secondo cui l'obbligo di vigilanza e di custodia di si estenderebbe indiscriminatamente a tutte le strade comunali) - da un attento esame delle disposizioni negoziali contenute nel contratto intercorso tra le parti (cfr., in particolare, l'art.11 del Contratto di
Servizio) emerge che l'obbligo di RAP di svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione deve intendersi assunto solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale (per mq/annuo) di cui ai periodi 2° 3° e 4° dello stesso articolo, che qui di seguito si riportano: “Sarà cura della Pubblica Amministrazione fornire, alla sottoscrizione del contratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento”.
“ ...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle CP_2
sedi stradali e pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
Ebbene, come può evincersi agevolmente dal tenore letterale delle superiori clausole negoziali, queste circoscrivono entro limiti ben precisi l'ambito di operatività dell'obbligo di vigilanza e di
9 manutenzione di RAP, da intendersi esteso dunque non già a tutta l'intera sede stradale della , quanto piuttosto a Controparte_4
quelle aree oggetto di apposita attività annuale di manutenzione programmata della rete viaria e pedonale.
Del resto, che così stiano le cose, è ulteriormente confermato anche da quanto si legge ai successivi periodi di cui ai nn 6 e 7, ove è detto che: “La società costituita custode ai sensi e per gli CP_5
effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato”; Contro
“La società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale”.
Né, infine, a diverse conclusioni può condurre il tenore dell'ottavo periodo dell'art.11, ove è detto che “L'Amministrazione Comunale Contro rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'autorità giudiziaria…”, tenuto conto di quanto si legge nel prosieguo del medesimo ottavo periodo: “in ogni caso verranno operate le relative
10 compensazioni tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di provvedimenti giudiziari di condanna del per inadempimenti contrattuali ascrivibili a CP_1
Contro nella gestione del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale”.
Ed invero, l'espressione “inadempimenti contrattuali ascrivibili a
Contro
Contro
induce chiaramente a ritenere che un obbligo di di rivalere il delle somme dovute a terzi in virtù di CP_1
provvedimenti giudiziari di condanna del è configurabile CP_1
solo in presenza di un inadempimento contrattuale ascrivibile a Contro nella gestione del servizio di tutela e manutenzione della rete stradale e, secondo quanto si è sopra detto, l'obbligo di sorveglianza Contro e di custodia assunto da con il contratto in esame non si estende indiscriminatamente su tutto il tessuto viario cittadino ma solo sulle strade preventivamente individuate nell'apposito elenco annualmente aggiornato.
Così circoscritto l'esatto ambito di operatività del contratto di Contro servizio intercorso tra il e - e, in Controparte_1
particolare, una volta delineate le condizioni in presenza delle quali Contro è configurabile un obbligo di custodia a carico di - quel che adesso mette conto rilevare è che, pur avendone l'onere il
[...]
non ha neppure dedotto, ancor prima che provato, che CP_1
via PP Di VA sia mai stata inserito all'interno dell'elenco di cui s'è detto, né che l'ente proprietario abbia mai dato
11 Contro disposizioni a di provvedere alla sua manutenzione, né infine
(considerato che, nel caso di specie, più che di omessa manutenzione, deve parlarsi di manutenzione inadeguata) che l'intervento di riparazione sia stato (malamente) eseguito da CP_2
Per tale ragione, la domanda spiegata dall'ente territoriale nei confronti di quest'ultima non può essere accolta.
Una volta individuato il soggetto tenuto a rispondere dei danni lamentati dall'attrice, può adesso passarsi alla determinazione del
“quantum” allo stesso spettante.
Per l'esatta determinazione dei danni riportati dall'attrice va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU Dott. nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono Persona_1
essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Il consulente ha infine quantificato nel 16% il danno biologico patito dall'attrice calcolando il danno biologico temporaneo come segue: ITA gg 30 e ITP al 50% di giorni 90.
Le spese sanitarie sostenute e documentate che ammontano a euro
1.334,17 sono state riconosciute congrue dal ctu.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico- fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da
12 invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo
Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n°
12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011).
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attrice, la quale all'epoca dell'evento aveva 64 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad euro 48.188,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle tabelle, già aumentato della percentuale del 32% per tener conto della quota di danno ascrivibile alla “sofferenza interiore”.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 3.450,00 in valori attuali, per l'inabilità totale e euro 5.175,00 in valori attuali per l'inabilità parziale.
A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche documentate di euro 1.334,17.
Nulla potrà invece essere liquidato a titolo di “personalizzazione” del danno potendosi riconoscere questa voce – distinta ed aggiuntiva rispetto al danno morale già considerato - soltanto al ricorrere di (comprovate) circostanze eccezionali e specifiche che nel caso di specie sono del tutto assenti.
13 Il risarcimento complessivo dovuto all'attrice è, dunque, pari ad euro 58.147,17. A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente
14 al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attrice, va corrisposta la somma di € 58.147,17 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l'integrale accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese di lite sostenute dall'attrice e dalla vanno poste a CP_2
carico del e liquidate come in dispositivo, in Controparte_1
base ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore del “decisum”, così come a carico del CP_1
convenuto vanno poste le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 16.1.2025
Il Got
NA Pizzuto
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