Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta dai sigg.ri magistrati
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.SA Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.SA Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 13/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 826/2024 di R.G. promoSA in grado d'appello da
(C.F. Parte_1
), in persona del Presidente, Arch. con sede in Milano, via Francesco P.IVA_1 Parte_2
Sforza, 28, con il patrocinio degli avv.ti Cristina Soma, Simone Izar e Massimo Izar e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Besana, 4,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Cultrera Controparte_1 C.F._1
e domicilio eletto presso il suo studio di Corso di Porta Romana, 52,
-appellato-
Oggetto: impugnazione sanzione disciplinare conservativa.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Nel merito:
In via principale:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla , come Parte_1
sopra rappresentata e difesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Giudice Unico del lavoro,
Dott.SA Francesca Maria Claudia Capelli, n. 2043/2024 resa inter partes all'esito del giudizio n. 2221/2023 e pubblicata il 12.6.2024, notificata in data 28.6.2024, respingere tutte le domande proposte dal Dott. CP_1
pagina 1 di 20
ogni caso la steSA da ogni domanda proposta nei suoi confronti dal medesimo e Parte_1 conseguentemente condannare il Dott. alla restituzione in favore di Controparte_2 [...]
di tutte le somme da questa versate in adempimento Parte_1
dell'ordinanza del Tribunale di Milano n. 8608 del 27.3.2023 e della sentenza n. 2043 del 12.6.2024, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
In via istruttoria:
- non ammettere i mezzi di prova indicati dal ricorrente in primo grado;
- ammettere i mezzi istruttori indicati dall'odierna appellante;
In ogni caso:
- condannare il Dott. alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e al rimborso del Parte_1
contributo unificato versato per il presente giudizio.”; per parte appellata:
“Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, respinta ogni contraria istanza, difesa, deduzione e/o eccezione: nel merito a) in principalità:
respingere l'appello proposto dalla contro la Parte_1
sentenza n.2043/2024 emeSA nel giudizio di lavoro n.2221/2023 in data 17.4.24 e pubblicata il 12.6.24 dal
Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro, Dott.SA Capelli e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata per insussistenza dei fatti contestati in sede disciplinare al dott. e/o per violazione del CP_2 principio di terzietà e imparzialità della disciplinare giudicante e/o per vizio di motivazione del CP_3
provvedimento disciplinare impugnato in primo grado, con conseguente conferma anche dell'annullamento del Con provvedimento sanzionatorio prot. n. 0005089 del 3.2.2023 adottato dall , con tutte le conseguenze di legge;
b) in subordine: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, revocare comunque il provvedimento sanzionatorio Con impugnato prot. n. 0005089 del 3.2.2023 adottato dall' , per violazione del principio di proporzionalità tra l'addebito contestato e la sanzione irrogata e per l'effetto rideterminare ex art. 63 comma 2-bis d.lgs. 165/2001 la sanzione in termini di minor gravosità tenuto conto della minima offensività del comportamento tenuto dal dott. . CP_2
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria pagina 2 di 20 Si chiede non ammettersi le istanze istruttorie avanzate da controparte, essendo tutti testi inconferenti ai fini del decidere e comunque: inammissibili (come il dott. che, essendo stato membro della Persona_1
Commissione giudicante, non può essere considerato “teste indifferente” ai fatti di causa ex art 246 c.p.c., perché avente un evidente interesse, ovvero che siano confermati gli addebiti contro il (inviso per il CP_2
calibro professionale ed accademico), essendo stato, il , anche il motore e protagonista della diffusione Per_1
delle voci sul ed anche perché si è già espresso in sede disciplinare in senso sanzionatorio e una CP_2
eventuale “ritrattazione” potrebbe riverberarsi nei suoi confronti sul piano disciplinare/lavorativo e risarcitorio, sicché la sua audizione testimoniale non sarebbe scevra da condizionamenti); oppure ancora inammissibili in quanto solo testi “ de relato”, non a diretta conoscenza dei fatti addebitati al dott. ( come i testi CP_2
Tes
, e ), ovvero superflui, in quanto già sentiti in primo grado (come la dott.SA e il Tes_2 Tes_3 Tes_4
Per_ dott. ), oppure già sentiti durante il procedimento disciplinare ( come la dott.SA e il dott. , Per_2 Per_4 dei quali sono state acquisite le dichiarazioni nel giudizio di primo grado).
In subordine, nel caso di loro ammissione, si chiede ammettersi: testi a prova contraria con i testi qui indicati a prova diretta in primo grado sui capitoli di prova di parte avversa;
prova diretta su quanto dedotto in narrativa in primo grado nell'atto introduttivo da intendersi precedute dalle parole “vero che” e sui seguenti capitoli di prova: (capp. da 1 a 2).“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. e istanza cautelare ex articolo 700 c.p.c, il OT - Controparte_2
medico presso il consultorio della conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, in funzione di giudice del lavoro, la datrice di lavoro, impugnando il provvedimento disciplinare protocollo numero 0005089 del 3 febbraio 2023, con il quale gli era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'incarico e dal trattamento economico della durata pari a un mese (dal 1.3.2023 al 31.3.2023).
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente esponeva quanto segue:
- che la contestazione di addebito disciplinare riportava le dichiarazioni rese dalla dott.SA Persona_5 alla direzione medica del Presidio, poi portate all'attenzione dell'Ufficio Compente per i procedimenti disciplinari in data 30.9.2022, relative ad apprezzamenti poco lusinghieri alla steSA fatti e ad atteggiamenti che l'avevano meSA a disagio;
- di aver respinto ogni singolo addebito durante l'audizione del 23.11.2022 resa innanzi alla commissione giudicante;
pagina 3 di 20 - che, nondimeno, con provvedimento prot. n. 0005089 del 3.2.2023, la Controparte_5
gli aveva irrogato la predetta sanzione disciplinare della sospensione dall'incarico e dal
[...]
relativo trattamento economico;
- di avere impugnato il provvedimento per le seguenti ragioni: in via preliminare per illegittima formazione della commissione preposta all'UPD e conseguente violazione del principio di terzietà, per la non veridicità dei fatti e l'insufficienza degli elementi probatori, per vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio e per violazione del principio di proporzionalità.
Ciò premesso, il ricorrente concludeva, chiedendo l'annullamento della sanzione, con riammissione dello stesso nel posto di lavoro precedentemente occupato, nella medesima posizione economica e giuridica rivestita e con ripristino retributivo e contributivo per il monte ore non lavorato.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Parte_1
contestando, in fatto ed in diritto, le pretese del Dott. e opponendosi all'accoglimento CP_2 dell'istanza cautelare dal medesimo proposta.
Con ordinanza del 27.3.2023 (numero cron. 8608/2023), a scioglimento della riserva, il Tribunale accoglieva l'istanza avanzata in via cautelare dal Dott. , ordinando alla «previa CP_2 Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio numero 0005089 del
03/02/2023…di riammettere immediatamente il OT nel posto precedentemente Controparte_2
occupato, nella medesima posizione economica e giuridica dallo stesso rivestita alla data della sanzione, con ripristino retributivo e contributivo per il monte ore non lavorato».
Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. del 6.4.2023 la chiedeva la revoca dell'ordinanza Parte_1 ex art. 700 c.p.c. per l'insussistenza del periculum in mora e/o del fumus boni iuris.
Con ordinanza del 12.5.2023, a scioglimento della riserva, il Collegio accoglieva il reclamo della revocando l'ordinanza n. 8608 del 27.3.2023 per carenza del requisito del periculum in Parte_1
mora.
Nel merito, escussi i testimoni, il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 2043/24, pubblicata in data 12.6.2024, recante: “revoca il provvedimento sanzionatorio impugnato prot. n. 0005089 del
3.2.2023 per insussistenza dei fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare e per l'effetto ordina alla il ripristino retributivo e Parte_3
contributivo per il monte ore non lavorato in virtù del provvedimento impugnato;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro
11.327,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese”.
Il primo giudice, esaminate le risultanze dell'istruttoria testimoniale, dichiarava l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata con revoca del provvedimento sanzionatorio impugnato per insussistenza pagina 4 di 20 dei fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare e, per l'effetto, ordinava alla
[...]
il ripristino retributivo e contributivo per il monte Parte_1
ore non lavorato in virtù del provvedimento impugnato.
In particolare, il Tribunale riteneva -in primo luogo- fondata l'eccezione relativa all'illegittima formazione della commissione preposta all'UPD per difetto di terzietà, osservando che, come lamentato dal ricorrente e dimostrato dall'istruttoria testimoniale, uno dei suoi componenti, il dr. Tes_
, aveva riferito a terze persone i commenti del nei confronti della Dott.SA Per_1 CP_2
Quanto al merito degli addebiti, rilevava, nel contempo, che dall'istruttoria testimoniale non erano emersi comportamenti tali da giustificare la sanzione irrogata.
Sul punto il primo giudice, infatti, così statuiva: “Le testimonianze sopra riportate escludono che da parte del OT ci sia stato alcun comportamento che sia dal punto di vista oggettivo, che dal CP_2
punto di vista soggettivo, poSA configurarsi come molestia a sfondo sessuale o anche più semplicemente come inopportuno…… Dalla ampia e articolata istruttoria l'impressione che questo Tes_ giudice ha tratto della vicenda è che la OTeSA sicuramente in buona fede, ma fuorviata da un clima di pettegolezzi e pesanti illazioni, abbia equivocato dei gesti assolutamente normali ed anzi cortesi tra colleghi. Tale convincimento è rafforzato da quanto riferito dalla teste Testimone_6
, che ha descritto un clima tossico e sicuramente non libero da invidie e pettegolezzi, che
[...] caratterizza il consultorio”.
La , con atto depositato in data 25.7.2024, Parte_1
ha proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di rigettare l'impugnazione proposta dal e di condannarlo alla rifusione in suo favore delle spese di entrambi i gradi di CP_2
giudizio.
Con il primo motivo di gravame, titolato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 55 e 55bis del D.lgs. n. 165/2001 e agli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento al capo della sentenza che statuisce la «violazione del principio di imparzialità» nella composizione dell'UPD”, l'appellante impugna il seguente capo della sentenza di prime cure: “Senza dubbio fondata Contr l'eccezione preliminare relativa all'illegittima formazione della commissione preposta all' che ha visto tra i membri il OT , con violazione del principio di imparzialità”, ribadendo che la Per_1 terzietà dell'organo giudicante in sede disciplinare non è codificata da alcun principio costituzionale o legislativo, come avviene, invece, nella diversa sede processuale per l'autorità giudiziaria. Infatti, nell'impiego pubblico e in quello privato, la potestà punitiva compete al datore di lavoro attraverso un suo ufficio interno (l'UPD o il Dirigente Capostruttura).
pagina 5 di 20 Riporta, quindi, giurisprudenza favorevole sul punto, che sulla scorta di tali principi, ha ritenuto che l'identità tra la persona fisica titolare dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari e la persona fisica della struttura nella quale è collocato il dipendente incolpato (che, quindi, ovviamente viene a conoscenza delle eventuali inadempienze di quest'ultimo direttamente e in fase antecedente all'avvio del procedimento disciplinare) non configura alcuna incompatibilità, né inficia, quindi, la validità del procedimento disciplinare e del provvedimento sanzionatorio conclusivo;
ciò anche alla luce di quanto previsto dal comma 9-ter dell'art. 55-bis del D.lgs. 165/2001.
Contr Sul punto ribadisce poi che la procedura prevista dall'art. 39 dell' – che impone «in caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale» di sostituire «un componente dell'UPD…[con] un componente in rapporto di convenzionamento di cui al presente Accordo» - è stata doverosamente seguita dalla dal momento che la steSA aveva provveduto a sostituire un Parte_1 membro titolare dell'UPD con il Dott. , specialista in regime di convenzionamento. Per_1
Chiede, quindi, che la sanzione comminata al venga confermata anche sotto il profilo della CP_2
formazione del collegio UPD, dal momento che non vi era stata alcuna violazione del principio di imparzialità, in quanto il Dott. non aveva, nell'ambito del procedimento disciplinare, alcun Per_1
«interesse personale e diretto» che potesse «legittimare un proprio intervento nel procedimento in qualità di parte»; nemmeno erano poi state prospettate dal ragioni di inimicizia o dissidi CP_2
personali con il Dott. o, ancora, situazioni tali da far desumere «un suo interesse alla Per_1
deliberazione, e da far presumere che il coinvolgimento nella situazione oggetto del provvedimento non lo inducesse a determinarsi con la dovuta imparzialità in relazione a circostanze concernenti i rapporti personali con l'intereSAto».
Con il secondo motivo d'appello, titolato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento al capo della sentenza che ha escluso «che da parte del OT ci sia stato alcun comportamento che sia dal punto di vista oggettivo, che dal punto CP_2
di vista soggettivo, poSA configurarsi come molestia a sfondo sessuale o anche più semplicemente come inopportuno» e, su tale presupposto, ha statuito la «insussistenza dei fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare» che ha condotto alla sanzione impugnata”, la impugna la Parte_1
sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, sulla base dell'istruttoria testimoniale, potesse escludersi che il Dott. avesse posto in essere un comportamento che, «sia dal punto di vista oggettivo, che CP_2
dal punto di vista soggettivo potesse configurarsi come molestia a sfondo sessuale o anche semplicemente come inopportuno».
La sentenza, lamenta in particolare parte appellante, si limita a riprendere i singoli episodi riferiti dalla
Dott.SA nella sua denuncia (anzi, per vero, ne riprende solo quattro su cinque) e, per Persona_5
pagina 6 di 20 ognuno, fornisce una lettura “atomistica”, fondata solo su una parte delle testimonianze raccolte, Cont ignorando le dichiarazioni raccolte dall' e allegate dalla alla propria memoria. Parte_1
Sul punto premette -prima di entrare nel merito dei singoli addebiti- che i fatti oggetto di contestazione rientrano fra quelle condotte (molestie e/o atti discriminatori), la cui dimostrazione e prova è maggiormente difficile in considerazione del fatto che, in genere, si tratta di comportamenti attuati subdolamente, pressoché mai alla presenza di testimoni e, per lo più, approfittando di momenti in cui agente e vittima sono soli.
In relazione ai singoli fatti ribatte che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di prime cure, Tes_ le circostanze riferite dalla Dott.SA e oggetto di contestazione di addebito avevano trovato conferma nell'istruttoria disciplinare, come pure in quella condotta nel corso del giudizio di primo grado.
Tes_ In particolare, quanto al primo episodio, relativo ad apprezzamenti nei confronti della Dott.SA espressi dal Dott. ed uditi dal Dott. al termine di una riunione di équipe, il teste CP_2 Per_1
Cont
aveva dichiarato all' : «Il dott. , al termine di una riunione, mi ha riferito che il Per_2 Per_1
dott. (che si trovava al suo fianco) ha fatto un apprezzamento sgradevole e poco rispettoso nei CP_2 confronti della collega che la dott.SA uscisse dalla palazzina l'ho Parte_4 Tes_3
Tes_ raggiunta per informarla di ciò. Dopo tale occasione più volte la collega si è lamentata della situazione di disagio nei confronti del dott. e io Le ho consigliato di parlarne chiaramente con CP_2
lui magari assieme a qualcuno» (vedi ns. doc. 11 fasc. primo grado). La medesima circostanza era stata Tes_ ulteriormente confermata dalla che davanti all'UPD, il giorno 17.1.2023, aveva dichiarato:
«Riguardo il commento che ho segnalato, aggiungo che questo mi è stato riferito dalla collega Per_3
che a sua volta lo ha saputo da e dal Dott. che credo abbiano assistito e che Persona_6 Per_1
erano andati a riferirlo alla dott.SA e ancora «Io stavo molto male sul luogo di lavoro e non Tes_3
sapevo come gestire i giorni lavorativi quando era presente il dott. . Avevo paura del OTe CP_2
erano successi degli episodi che mi avevano fatto stare male».
Quanto al secondo episodio, lo stesso era relativo alle condotte tenute dal Dott. nell'ambito di CP_2
Tes_ un'altra riunione di équipe e, segnatamente, all'addebito di aver fiSAto i piedi della Dott.SA e, successivamente, dopo essere entrato nell'ufficio della medesima, di aver commentato definendoli
“grossi” e affermando che, quindi, la steSA “avrebbe potuto giocare a calcio”. Cont Tale commento, ricorda parte appellante, era stato confermato da (sentita dall' il Persona_7
19.12.2022) e dallo stesso dott. , che tuttavia aveva cercato di sminuirne la gravità, CP_2
qualificandolo come una «semplice battuta goliardica».
pagina 7 di 20 Quanto al terzo episodio, riguardante quanto occorso in un tardo pomeriggio dell'estate 2022: la
Tes_ Dott.SA aveva riferito che, mentre si trovava seduta alla scrivania della stanza 19 (primo piano
Palazzina Bertarelli), il Dott. era entrato nella stanza fermandosi sulla porta e dicendole CP_2
testualmente «Guarda qua che sirena!»; che, spaventata e rendendosi conto che il consultorio a quell'ora era pressoché deserto, ella aveva raccolto immediatamente i suoi effetti personali e si era diretta verso l'ingresso per uscire;
che il Dott. , tuttavia, «non ha fatto cenno a spostarsi CP_2 dall'uscio», impedendole un'uscita agevole dalla stanza;
che, quindi, al suo paSAggio, aveva appoggiato la sua mano all'altezza della zona lombare, costringendola a svicolare dal suo
“inappropriato toccamento” e facendola sentire “profondamente in gabbia, spaventata, vulnerabile ed impotente”; che il l'aveva poi seguita fino all'esterno del consultorio, chiedendole quale fosse CP_2
il suo periodo di ferie e che allora ella, per congedarlo definitivamente ed evitare ulteriori toccamenti, gli aveva teso la mano in segno di «perentorio saluto»; che, a quel punto, il Dott. le aveva CP_2
afferrato la mano e l'aveva tirava a sé; quindi, intuitane l'intenzione, la steSA aveva girato repentinamente la testa, ricevendo un bacio sulla guancia.
Nell'impugnata sentenza, denuncia parte appellante, non si faceva alcun cenno né alla mano del Tes_
posta sul fianco della né (cosa a suo avviso ancor più grave) al bacio che l'appellato le CP_2
aveva imposto, mettendola a disagio.
Tes_ Quanto al quarto episodio, occorso nel tardo pomeriggio del 15.9.2022, la Dott.SA aveva dichiarato che quel giorno aveva incontrato il all'uscita dal Padiglione Bertarelli e che, CP_2
successivamente, mentre percorreva a piedi via Pace in direzione via Lamarmora, questi si era avvicinato con l'auto al marciapiede, l'aveva chiamata e le aveva offerto ripetutamente un paSAggio in auto.
La teste, in particolare, sul punto aveva così dichiarato: «A settembre sono uscita dal consultorio e fuori nel parcheggio ho visto il dott. che mi ha fatto un cenno e io non l'ho salutato e quindi CP_2
mi sono incamminata verso la metro e lui mi ha chiamata mentre era in macchina e ha accostato e mi ha chiesto dove stavo andando, io non ho risposto e lui mi ha chiesto qualcosa tipo diciamo ti porto io, però io non avevo risposto, quindi mi ha chiesto se volevo entrare nella sua macchina… insomma adesso non ricordo esattamente, però io non avevo risposto.
Avevo detto sto andando alla metro, ero stata zitta… continuavo a camminare, non mi ero fermata e lui quindi andava diciamo a passo d'uomo e io facevo finta di non sentirlo e lui mi ha chiesto ripetutamente di entrare nella sua macchina.
pagina 8 di 20 Io mi ero molto agitata, cioè anche lì non riuscivo a capire perché stesse succedendo questa cosa. Ad un certo punto mi sono girata e ho detto no a quel punto eravamo arrivati alla fine della via
Lamarmora e quindi lui comunque ha dovuto svoltare e io sono andata subito dall'altra parte».
Tale episodio, pur essendo avvenuto in assenza di testimoni, era stato ritenuto dalla Parte_1
Tes_ attendibile, in quanto, da un lato, la Dott.SA non aveva alcun interesse a raccontare fatti non veri e, dall'altro, esisteva un elemento di riscontro: dall'esame dei cartellini era, infatti, emerso che effettivamente il giorno 15.9.2022 il Dott. aveva timbrato in uscita in orario pressoché CP_2
Tes_ concomitante con quello di usuale uscita della Dott.SA (la steSA aveva infatti timbrato l'uscita alle ore 17.37, mentre il Dott. – che solitamente timbrava ben oltre le ore 19.00 – aveva timbrato CP_2
alle ore 17.34); inoltre, lo stesso Dott. aveva ammesso, nel corso del procedimento CP_2
Tes_ disciplinare, di avere incontrato la mentre la steSA percorreva un tratto di strada a piedi, di averla salutata dalla propria auto e, nel ricorso con istanza cautelare, di averle anche offerto un paSAggio in auto.
Quanto al quinto episodio, non menzionato nella sentenza, lo stesso era occorso in data 21.9.2022: la
Tes_ Dott.SA seguita dal Dott. sino alla segreteria del Consultorio, «esasperata dalla CP_2
situazione», gli aveva intimato di non avvicinarsi più a lei e di non rivolgerle più la parola, circostanza confermata da che, in data 19.12.2022, sentito nell'istruttoria del procedimento CP_7 disciplinare, aveva dichiarato: «l'unico episodio che ricordo è avvenuto…nel mio ufficio quando la Tes_ dott.SA ha alzato il tono della voce nei confronti del dott. . Non ho ascoltato l'argomento CP_2
Tes_ di cui parlavano, ho solo sentito la che diceva di non voler parlare e vedere CP_2
allontanandosi dal mio ufficio» (doc. 9 fasc. primo grado). Nella testimonianza resa nel giudizio di
Tes_ primo grado, la ne aveva, inoltre, confermato e dettagliato l'accadimento. Lo stesso , nel CP_2
Tes_ corso del procedimento disciplinare, aveva dichiarato di essere stato «aggredito verbalmente» dalla e di avere riferito l'episodio al Dott. e alla Dott.SA . Per_1 Per_8
L'appellante insiste, quindi, per la conferma del provvedimento disciplinare adottato, attesa la sussistenza e la gravità dei comportamenti posti in essere dall'appellato.
Con memoria depositata in data 29.10.2024, il si è costituito, chiedendo di rigettare l'appello e CP_2
di confermare la sentenza di primo grado, in quanto fondata su di una puntuale analisi del merito della vicenda e delle risultanze istruttorie, alla luce delle quali i comportamenti allo stesso addebitati non potevano considerarsi provati.
Ripercorrendo i singoli addebiti, li respinge tutti, sostenendo che, dall'istruttoria svolta in primo grado, non era emersa alcuna forma di responsabilità disciplinare in capo allo stesso in quanto tutte le accuse pagina 9 di 20 rivoltegli dalla erano manifestatamente infondate e i fatti allo stesso addebitati erano Parte_1
insussistenti. Contr Sul punto, rileva che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 comma 4 dell' di categoria per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, “l'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi”, in assenza dei quali il potere sanzionatorio non può essere esercitato.
Evidenzia che gli occasionali momenti di contatto tra lo stesso e erano sempre avvenuti Persona_5 nella cornice istituzionale dell' nel contesto di un rapporto di colleganza superficiale e, Pt_1
soprattutto, alla presenza di altri colleghi e/o operatori.
Conclude, quindi, riportando quanto affermato dal Giudice di prime cure a conclusione dell'analisi di tutti gli addebiti posti a carico del (p. 14 della sentenza): “Da quanto sopra si deve escludere CP_2 nella maniera più assoluta l'esistenza di alcun comportamento che poSA essere passibile di sanzione disciplinare”.
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata discuSA e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, ritiene la Corte che il presente appello sia meritevole di accoglimento.
Fondato è, innanzi tutto, il primo motivo gravame, relativo all'accoglimento, da parte del Tribunale, Cont dell'eccezione di difetto di terzietà dell' , in quanto composto, tra gli altri, anche dal Dott. , Per_1
nonostante lo stesso, prima dell'apertura del procedimento disciplinare, avesse riferito a terze persone
Tes_ dei commenti proferiti dal nei confronti della CP_2
Va, al riguardo, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è comunque condotto dal datore, parte del rapporto. Ne consegue che qualora l'U.P.D. abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare, nella specie dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. in fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 1, comma 7, della l. n. 190 del 2012, ad opera dell'art. 41 del d.lgs. n. 97 del
2016, ha ritenuto correttamente costituito l'ufficio disciplinare di cui era membro il responsabile della prevenzione della corruzione). In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla pagina 10 di 20 struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è comunque condotto dal datore, parte del rapporto.
Ne consegue che qualora l'U.P.D. abbia composizione collegiale e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare, nella specie dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. in fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 1, comma 7, della l. n. 190 del 2012, ad opera dell'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016, ha ritenuto correttamente costituito l'ufficio disciplinare di cui era membro il responsabile della prevenzione della corruzione).” (così, da ultimo, Cass. n.
15239/2021, preceduta, in senso conforme, da Cass. nn. 1753/2017 e n. 17582/2019).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è, pertanto, da escludere che la terzietà dell'organo disciplinare collegiale sia stata pregiudicata per il fatto che uno dei suoi componenti, nella specie il Dott. , avendo ricevuto dal la relativa confidenza, aveva riferito a Per_1 CP_2 Per_6
(infermiere del consultorio) e a (Direttrice della Struttura Semplice Consultori
[...] Testimone_7
Familiari e P.S. Ostetrico Ginecologico) del commento a sfondo sessuale esternatogli dall'odierno
Tes_ appellato con riferimento alla persona della (circostanza che trova conferma nelle deposizioni rese
Tes_ nel processo di primo grado dai testi e . Per_2
In ogni caso, è decisivo osservare che l'eventuale vizio di composizione dell'UPD non comporta la nullità del procedimento, né del provvedimento disciplinare adottato all'esito dello stesso, salvo che non abbia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare. In tal senso dispone, invero, l'art. 55-bis, comma 9-ter, del D. lgs. n. 165/2001:
“La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da
55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui eSA sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.”.
Nel caso esaminato non ricorre nessuna delle ipotesi considerate, in quanto il ha avuto modo CP_2
di esercitare le sue difese per iscritto e verbalmente, con l'assistenza del rappresentante sindacale e del procuratore legale, nell'incontro del 23.11.2022 (vd. memoria difensiva sub doc. 5 fascicolo primo grado e verbale sub doc. 8 fascicolo primo grado e il procedimento disciplinare si CP_2 Parte_1
è svolto regolarmente, essendo stato istruito anche con la raccolta delle dichiarazioni rese dai pagina 11 di 20 dipendenti della struttura informati sui fatti ( ) e delle CP_7 Persona_7 Persona_6
precisazioni rese in data 17.1.2023 da in ordine ai fatti dalla medesima già segnalati alla Persona_5
Direzione sanitaria della struttura in dara 21.9.2022 (vd. docc. 3, 9, 10, 11 e 12 fascicolo primo grado
. Parte_1
Ciò premesso, avuto riguardo al secondo motivo d'appello, pure fondato, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto valutato dal giudice di primo grado, i comportamenti contestati all'appellato trovino adeguato riscontro nelle dichiarazioni rese dai soggetti informati sui fatti nell'ambito dell'istruttoria disciplinare svolta dalla come pure nelle testimonianze assunte nell'ambito Parte_1
del processo di primo grado, a partire dalla dettagliata deposizione della steSA assistente Persona_5
sociale presso il consultorio dall'aprile 2022, la quale, in sede giudiziale, ha confermato le circostanze riferite in merito ai comportamenti segnalati ai superiori gerarchici (e, segnatamente, alla Direzione
Medica del Presidio, nella persona del dr. al Prof. Direttore Controparte_8 Controparte_9
della Struttura CompleSA P.S. e Accettazione ostetrico – ginecologica e PMA e alla dott.SA Tes_7
Direttrice della Struttura Semplice Consultori Familiari) con l'e-mail del 21.9.2022 (“Io avevo
[...]
parlato con la OTeSA e con il OT per segnalare gli episodi fino a quel giorno Tes_3 Tes_2
settembre del 2022. Io stavo molto male sul luogo di lavoro e non sapevo come gestire i giorni lavorativi quando era presente il dott. . Io dividevo la stanza con la collega era una CP_2 Per_9
stanza al piano terra tra i laboratori. A volte nel pomeriggio stavo al piano di sopra in una altra stanza da sola. Avevo paura del OTe erano successi degli episodi che mi avevano fatto stare male”) e, in particolare, ha dichiarato, quanto al primo episodio: “In primis era stato abbastanza, se posso dire la parola, umiliante che quando ero appena arrivata mi era stato detto che erano stati fatti commenti su di me dal OT
a sfondo sessuale e quindi come inizio era stato brutto, mi ero sentita abbastanza male, CP_2
insomma. AD: chi le ha riferito i commenti? R: (RIZZI: d.n.e.) mi aveva riferito questi Per_7
commenti, aveva detto che il ricorrente il dott. , aveva detto al dott. dei commenti. CP_2 Per_1
ADR: Quali commenti? R: io ho capito che voleva avere dei rapporti sessuali con me, così mi è stato riferito da , che, a sua volta, lo aveva saputo dal dott. o da l'infermiere, Per_7 Per_1 Per_6
non sono sicura le riferisco un po' quello che era stato riferito a me. Però la dott.SA che è la Tes_3
coordinatrice, mi ha confermato di aver parlato con il dott. , che aveva riferito questo Per_1
commento a sfondo sessuale nei miei confronti. Mi è stato riferito da solo questo, io non Per_7
ho mai parlato direttamente con il dott. e nemmeno so esattamente quale fosse il commento a Per_1
sfondo sessuale, non mi è mai stato precisato. Non ho mai neanche voluto chiedere. Così ho pensato di stare alla larga dal dott. . Io ho iniziato a lavorare a metà aprile. Mi è stato riferito questo CP_2
pagina 12 di 20 commento appena arrivata. mi ha riferito che c'era preoccupazione e altri si erano Per_7 allarmati il dott. e l'infermiere si erano preoccupati e avevano riferito alla Per_1 Per_6
coordinatrice sarà stato a maggio. Io già sapevo chi era il dott. Forse lo avevo già Tes_3 CP_2 visto, mi sembra di ricordare che avevo bevuto forse un caffè in sala riunioni con anche .”; Per_7
quanto al secondo episodio: “Dopo a seguito di una riunione nel periodo estivo, forse a giugno, io avevo i sandali e ho notato che durante la riunione il dott. mi fiSAva insistentemente i CP_2
piedi. Lui era di fronte a me, non mi sembra ci fosse un tavolo di mezzo. Non ero sola. In quel momento non ho avuto paura. Mi riferivo ad un altro episodio. Questo episodio mi ha scatenato un po' di inquietudine. Adr: Non so perché ho detto 'altro fatto grave” mi è uscito da dire così, ma l'episodio che ho descritto non l'ho percepito come grave, ma che mi metteva in difficoltà.”; quanto al terzo episodio: “Il fatto che ho vissuto con paura è successo in estate, forse luglio, quando mi trovavo nella stanza al primo piano del consultorio, era pomeriggio abbastanza tardo 17 o 17,30 circa. Non era più presente nessuno al piano, io stavo lavorando alla mia scrivania e il dott. CP_2
si appoggiato allo stipite della porta e ha fatto un gesto con la mano in quanto io nel frattempo mi ero alzata perché volevo andarmene dalla stanza e mi ha detto “che sirena” io ho preso le mie cartelle e mi sono avvicinata alla porta sulla quale stava il dott. . CP_2
Par A me sembra di ricordare che era sempre lì sulla porta. A non mi ricordo se era entrato nella stanza. Io per uscire sono andata verso la porta a quel punto lui è rimasto fermo sulla porta non si è spostato. Penso fosse palese che avendo preso le mie cose che volessi uscire. Non ricordo se ho detto voglio uscire. Mi sono agitata e quindi ho deciso di uscire comunque, che lui si spostasse o meno. Non ho mai chiesto di spostarsi. Tra la raccolta delle mie cose e il fatto che mi trovassi davanti alla porta, sono paSAti pochi istanti. Mi portavo sempre nella stanza di sopra la mia borsa dove avevo la borraccia, quindi io ho raccolto tutto, anche le cartelle e mi sono diretta verso la porta per uscire, nel frattempo stavamo anche parlando di qualcosa e quindi io adesso non ricordo esattamente le parole che sono state usate, però io ho manifestato la mia intenzione ad uscire dalla stanza. Nel senso che ripeto non ricordo le parole che sono state utilizzate, però penso che se una persona raccoglie tutto ciò che ha sulla scrivania e si muove verso la porta di solito è perché vuole uscire dalla stanza;
comunque la mia intenzione era quella e quindi sono arrivata vicino al OT , ma non vicino perché CP_2
volevo stare vicino al OT ma per uscire e lui non ha fatto cenno a spostarsi e quindi io CP_2
che, in quel momento mi sono agitata, e quindi forse anche perché ero agitata, non ho detto voglio uscire, perché non… non… capivo bene la situazione… Non capivo perché non si spostava e quindi pur di poter uscire dalla stanza, constatato anche il fatto che sapevo benissimo che sul piano non c'era nessuno, sono paSAta tra il corpo del OT e lo stipite della porta, che era uno spazio stretto CP_2
pagina 13 di 20 e lui anche in quel momento non ha fatto cenno di spostarsi. L'unica cosa che ha fatto è stata quella di appoggiarmi una mano sotto qua (il teste indica un punto della schiena sotto la vita e sopra le natiche all'altezza dei reni) così per accompagnarmi. Io sono paSAta, la sua intenzione non era assolutamente quella di spostarsi, perché io l'ho percepita questa cosa e a quel punto io volevo soltanto uscire dalla struttura, ma appunto, mi sono sentita congelata, in quel momento non riuscivo a parlare e forse anche per questo non ho detto al OT si sposti perché mi ha proprio CP_2
colto, diciamo, di sorpresa. Con la mano mi ha accompagnata fuori e non si è mosso di un centimetro, dopo di che siamo scesi lui continuava a parlarmi, ma non ricordo cosa mi stesse dicendo, perché pensavo soltanto che volevo uscire, ero agitata e volevo soltanto uscire. Lui è venuto con me mentre stavamo parlando, mi sembra di ricordare delle vacanze. Una volta fuori dalla struttura l'ho salutato e gli ho dato la mano per un saluto professionale e formale e invece lui mi ha tirata verso di se e mi ha baciata sulla guancia perché mi sono voltata. Lui mi ha tirato con forza a sé. E dopo me ne sono andata. Dopo questo episodio lo evitavo, ma è successo- anche se non mi ricordo esattamente quando- a me sembra successivamente, però non ne sono sicura, che entrando in consultorio una mattina l'ho intravisto e quindi mi sono subito recata nel mio ufficio e lui mi ha seguita è entrato nella mia stanza, quella che dividevo con;
che però non c'era e mi ha chiesto se lo stessi Per_7
evitando e ho risposto che dovevo lavorare. Io ero seduta alla scrivania e lui era di fronte alla scrivania e poi lui se ne è andato e forse è arrivata e questo era prima che io andassi in Per_7
ferie (più o meno io sono andata in ferie da metà agosto fino alla fine del mese). Adr. Io non ho ritenuto di chiarire la situazione in quanto non riuscivo. In tutto questo periodo io ho vissuto disagio ma non riuscivo ad esprimerlo verbalmente. Però penso che si cogliesse che non avevo interesse ad interagire con il dott. Io ho percepito con il dott. era intereSAto a me, ma non c'era CP_2 CP_2 un comportamento esplicito di interesse nei miei confronti;
… era un'altra cosa che mi metteva a disagio era un atteggiamento che mi ha creato disagio a partire dal principio. Una cosa mi aveva lasciata perpleSA quando ero appena arrivata: il dott. mi aveva telefonato per propormi di CP_2
prendere un caffè nella stanza Comune di sopra insieme a e mi è sembrato strano che Per_7
avesse il mio numero e che chiamasse me che ero appena arrivata, ricordo poi che al caffè c'era anche
.”; Per_7 quanto al quarto episodio “A settembre sono uscita dal consultorio e fuori nel parcheggio ho visto il dott. che mi ha fatto un cenno e io non l'ho salutato e quindi mi sono incamminata verso la CP_2
metro e lui mi ha chiamata mentre era in macchina e ha accostato e mi ha chiesto dove stavo andando, io non ho risposto e lui mi ha chiesto qualcosa tipo diciamo ti porto io, però non io non avevo risposto, quindi mi ha chiesto se volevo entrare nella sua macchina… insomma adesso non pagina 14 di 20 ricordo esattamente, però io non avevo risposto. Avevo detto sto andando alla metro, ero stata zitta… continuavo a camminare, non mi ero fermata e lui quindi andava diciamo a passo d'uomo e io facevo finta di non di non sentirlo e lui mi ha chiesto ripetutamente di entrare nella sua macchina.
Io mi ero molto agitata, cioè anche lì non riuscivo a capire perché stesse succedendo questa cosa. Ad un certo punto mi sono girata e ho detto no a quel punto eravamo arrivati alla fine della via
Lamarmora e quindi lui comunque ha dovuto svoltare e io sono andata subito dall'altra parte. Io sono arrivata al punto che c'erano altre persone che mi paSAvano di fianco e le guardavo ma ero proprio bloccata e quindi ho pensato torno indietro, cioè io sono arrivata a pensare in quel momento adesso io mi giro e torno indietro, così lui non può seguirmi, poi invece mi sono calmata e mi son girata ho detto, no, però a quel punto eravamo alla fine della via e quindi lui comunque ha dovuto per forza svoltare. Io dopo ho proceduto a piedi verso la metro.”; quanto al quinto episodio: “A Settembre ero sempre al primo piano e dovevo scendere al piano terra e sono uscita dall'ufficio il OT mi ha salutata e non l'ho salutato. Mi ha seguito fino al CP_2
piano terra e ho deciso di recarmi al gabbiotto perché non volevo entrare nel mio ufficio, perché
Per_1 sapevo che non c'era, quindi sono entrata nella segreteria che c'è all'ingresso perché sapevo che c'era (n.d.e. , che è il segretario, quindi sono entrata e lui mi ha seguita fino a CP_7 Per_4
dentro il la segreteria e io a quel punto mi sono girata e gli ho detto che doveva lasciarmi stare e che non ne potevo più e gli ho chiesto di spostarsi a quel punto perché anche lì era sempre parato davanti alla porta e poi me ne sono andata e a quel punto ho deciso che non c'è la facevo più e ho parlato con la OTeSA A seguito di questi episodi ho detto lasciami stare non perché avesse fatto Tes_3
qualcosa in quel momento.
ADR Mi ero accorta che c'erano degli screzi tra l'infermiere ed una segretaria che ho visto Per_6 una volta fino a settembre;
io andavo d'accordo con tutti. Ho saputo dopo circa due o tre mesi che ero lì che i colleghi dicevano che non lavorava molto e non aveva pazienti e dicevano che durante CP_2
la pandemia non era arrivato nessun paziente per il dott. . A seguito del colloquio con la CP_2
dott.SA avvenuto a settembre, alla quale ho detto dopo che sono successi tutti gli episodi e che Tes_3 ero in difficoltà, ho scritto l'esposto. A settembre la dott.SA mi ha suggerito di scrivere tutto Tes_3 quanto è successo e mi ha chiesto di farlo con la dott.SA…… di cui non ricordo il nome, che si occupa di violenze sessuali e si occupa della nostra unità operativa. A settembre quando io avevo già espresso quello che mi era capitato, la dott.SA mi ha riferito che una sua ex collega psicologa che se ne era andata che condivideva per alcuni giorni la stanza con il dott. si era trovata in difficoltà e CP_2
aveva riferito anche a lei che si sentiva a disagio con il dott. , ma non mi ha detto niente di CP_2
preciso non è entrata nel dettaglio. Viene mostrato il doc. 3 confermo è la segnalazione che ho fatto.
pagina 15 di 20 ADR: Può essere che quello che le hanno riferito sugli apprezzamenti che avrebbe fatto il OT
, abbia influenzato la sua valutazione dei comportamenti tenuti da quest'ultimo? Sicuramente CP_2
quello che mi hanno riferito all'inizio sul dott. mi è dispiaciuto… appunto essendo appena CP_2
arrivata in un nuovo posto di lavoro non volevo proprio che si che si creassero delle situazioni brutte, io avevo anche investito molto, cioè ero molto contenta io di andare a lavorare lì, quindi non volevo assolutamente che ci fossero delle brutte situazioni, quindi quello che mi hanno riferito sicuramente mi ha colpita, mi è dispiaciuto e però…. io sono sempre, anche diciamo…. se posso dire questa cosa…. voglio dirla bene… non mi sento di essere una persona che nella vita quotidiana si fa spaventare facilmente, perché ripeto io veramente ho lavorato tanto;
ho lavorato anche con persone con problematiche, non mi sento di essere una persona facilmente influenzabile …tant'è che io avevo deciso, dentro di me, di prendere le distanze, ma sono sempre stata cordiale con il OT , nel CP_2
senso che se all'inizio mi salutava, io salutavo… se voleva chiedermi dove vai in vacanza …gli rispondevo anche, ma mantenendo una certa distanza, se non fossero successe tutte le cose successive, sarebbe stato per me niente, avrei mantenuto un rapporto lavorativo, purtroppo poi sono successe delle cose che mi hanno messo inquietudine… nella mia vita non è stata di certo la prima volta che mi poteva capitare di sentire un commento o qualcos'altro sul luogo di lavoro, però devo dire che effettivamente non mi era mai capitata una cosa del genere, che mi riferissero commenti. Mi ha colpito ma non mi ha influenzato.”. Tes_ Le dichiarazioni rese dalla dott.SA la quale, era alla sua prima esperienza all'interno del consultorio di parte appellante, risultano intrinsecamente attendibili, essendo circostanziate e prive di contraddizioni interne e rinvenendo, inoltre, adeguati elementi di riscontro nella testimonianza di
, oltre che nelle dichiarazioni rese in sede disciplinare dagli altri colleghi informati sui Persona_6
fatti e nelle dichiarazioni parzialmente ammissive dello stesso in ordine a tre dei cinque CP_2
episodi contestati (quelli di cui al secondo, al quarto e al quinto punto della contestazione disciplinare).
Quanto al , lo stesso, escusso quale testimone, dopo aver confermato le dichiarazioni rese nel Per_2 corso dell'istruttoria disciplinare (vd. doc. 11 fascicolo di primo grado di parte appellante), ha Tes_ dichiarato: “La OTeSA mi ha riferito che era infastidita dall'atteggiamento un po' preSAnte del OT Non mi ha riferito alcun episodio concreto, mi diceva semplicemente che aveva CP_2
questo fastidio.”.
In particolare, avuto riguardo al primo addebito, il si è così espresso: “Il dott. mi ha Per_2 Per_1
Tes_ riferito che il OT gli aveva detto che la OTeSA era piacevole, nel senso bella CP_2
Tes_ fisicamente, ma non lo aveva detto direttamente alla OTeSA si era confidato con il OT
, gli aveva fatto una confidenza. Quello del OT era un po' uno sfogo con me, me l'ha Per_1 Per_1
pagina 16 di 20 me l'ha detto per sfogo, come dire ma guarda te cosa sta succedendo. il OT mi ha detto che Per_1 gli sembrava un po' fuori luogo.”; il teste, in sede d'istruttoria disciplinare, sentito in data 23.1.2023 nell'ambito del procedimento disciplinare, sulle medesime circostanze aveva dichiarato (vd. doc. 11 fascicolo primo grado : “Il dott. , al termine di una riunione, mi ha riferito che il Parte_1 Per_1
dott. (che si trovava al suo fianco) ha fatto un commento sgradevole e poco rispettoso nei CP_2
confronti della collega non ricordo esattamente i termini. Prima che la dott.SA Persona_5 Tes_3 uscisse dalla palazzina l'ho raggiunta per informarla di ciò. Dopo tale occasione più volte la collega Tes_ si è lamentata della situazione di disagio nei confronti del dott. e io le ho consigliato di CP_2
parlarne chiaramente con lui magari assieme a qualcuno. Non ho avuto testimonianze dirette di altre situazioni”.
E' convincimento del Collegio che, sebbene in sede giudiziale il abbia sfumato le Per_2
connotazioni negative dei commenti confidenziali del allo stesso riportati dal dr. , dalla CP_2 Per_1
complessiva lettura delle dichiarazioni sopra trascritte emerga una sostanziale conferma dell'episodio contestato, colto tanto dal dr. , quanto dal quale indicativo segnale d'allarme in ordine Per_1 Per_2
Tes_ alla natura delle attenzioni del nei confronti della CP_2
La teste , invece, non essendo a conoscenza diretta di alcuno degli episodi contestati, nulla è Tes_6
stata in grado di riferire riguardo agli addebiti, ma si è limitata ad esternare commenti sull'ambiente di lavoro, dalla steSA definito “tossico” e a formulare giudizi e opinioni personali (senza riferimento a fatti specifici), oltre ad aver riferito di non essere al corrente di comportamenti scorretti del CP_2
Tes_ (così la teste: “Conosco anche la dott.SA L'avevo coinvolta in un progetto di mediazione familiare. Io avevo notato una difficoltà relazionale nella gestione delle comunicazioni Mi aspettavo una maggiore capacità relazionale e comunicativa. Mi aveva colpito una modalità di blocco anche nei confronti dei pazienti. La vicenda che ha coinvolto entrambi i soggetti che conosco per quella che è la mia esperienza la colloco in una dinamica di difficili rapporti proprio all'interno dell'ambiente di lavoro per quello che posso dire la mia esperienza tre colleghe prima di messi hanno lasciato anche se mancava poco ad andare in pensione. Diciamo un clima non facile e un tossico. La vicenda non mi ha stupito in quanto non vi era un buon gruppo di lavoro, periodicamente c'erano delle persone prese di mira e anche la gestione di chi avrebbe dovuto coordinare difficile. Io sono venuta a conoscenza della
Tes_ situazione del dott. e dott.SA da parte della dott.SA mia ex collega, che lo CP_2 Per_11
riferiva come voce da parte di altri colleghi. E poi anche dalla responsabile dott.SA che mi ha Tes_3
chiesto una opinione rispetto a quello che era accaduto, e aveva una sorta di perplessità nei giorni appena successivi ai provvedimenti. Io penso che il calibro del collega poteva suscitare delle invidie.
Nella mia conoscenza ultradecennale non ho mai avuto esperienza diretta né ho mai sentito episodi il pagina 17 di 20 cui il dott. si sia Comportato in maniera scorretta. Assolutamente mai in molti anni. Abbiamo CP_2
avuto molti casi e collaborazioni con specializzande e mai e poi mai ho avuto né ho sentito di problemi di questo genere che coinvolgessero il dott. . Conosco il dott. lo conosco da più tempo CP_2 Per_1
del dott. , in quanto marito di una collega e io sono stata anche sua paziente. La moglie è CP_2
collega ginecologa nel nostro servizio, eravamo negli stessi uffici gli uni di fronte agli altri. La dott.SA
, moglie del Dott. , aveva rapporti superficiali con il dott. La relazione Persona_12 Per_1 CP_2 tra l'area medica e quella psicologica non è delle migliori. L'area psicologica non era molto ben vista.
Non c'era scambio nel lavoro di equipe. La svalutazione dell'ambito psicologico si percepiva. La gestione complessiva del servizio era difficile in quanto l'area psicologica era complessivamente svalutata.”).
Ritiene la Corte che tale deposizione -valorizzata dal primo giudice per sminuire la portata dei fatti contestati e per declaSArli a comportamenti privi di rilievo disciplinare in ragione del contesto lavorativo nella steSA descritto- non fornisca, in realtà, alcun apporto concreto ai fini istruttori.
Quanto alle ulteriori dichiarazioni raccolte in sede di procedimento disciplinare in data 19.12.2022,
con riferimento all'ultimo episodio (il 5° della contestazione disciplinare), occorso il CP_7
Tes_ medesimo giorno in cui la si è determinata a segnalare i fatti ai suoi superiori, ha confermato che questa aveva espreSAmente ammonito il di non avvicinarsi più a lei (“L'unico episodio che CP_2
Tes_ ricordo è avvenuto un paio di mesi fa nel mio ufficio quando la dott.SA ha alzato il tono della voce nei confronti del dott. . Non ho sentito l'argomento di cui parlavano. Ho solo sentito la CP_2
Tes_ che diceva di non voler parlare e vedere allontanandosi dall'ufficio”), mentre CP_2
quanto al secondo episodio contestato, ha dichiarato che “capitava spesso di parlare Persona_7 di calcio con il dott. “ e ha confermato che il “nell'ambito di tali conversazioni ha CP_2 CP_2
Tes_ fatto delle battute nei confronti della collega , precisando ulteriormente che la si era Tes_5
confidata con lei in ordine al malessere vissuto in ambito lavorativo nel rapporto con (vd. CP_2
verbali di dichiarazioni sub docc. 9 e 10 fascicolo primo grado . Parte_1
Quanto al quarto episodio, occorso per strada, lo stesso ha ammesso di aver offerto un CP_2
Tes_ paSAggio alla sostenendo di averlo fatto quale gesto di cortesia, tesi, questa, che, tuttavia, mal si concilia con quanto da questa riferito in merito al silenzio dalla steSA serbato a fronte dell'insistente richiesta del e all'espresso rifiuto successivamente opposto. CP_2
Ciò premesso, la complessiva disamina delle risultanze istruttorie concorre a corroborare la piena
Tes_ attendibilità della testimonianza della non solo per i fatti verificatisi alla presenza di terzi, che ne hanno confermato l'accadimento, ma anche per gli altri.
pagina 18 di 20 Tes_ A tal fine non va sottaciuto, ma dev'essere anzi sottolineato che la dott.SA da poco arrivata all'interno del Consultorio, denunciando ai superiori il proprio disagio per le attenzioni ricevute dal
, tenuto conto anche del marcato divario di anzianità anagrafica e professionale tra i due, si è CP_2
esposta al rischio di compromettere la sua esperienza lavorativa presso la (rischio non certo Parte_1
remoto, tanto che in seguito alle vicende per cui è causa la steSA ha cambiato lavoro, come riferito nella testimonianza resa al primo giudice e confermato dalla procuratrice dalla che, Parte_1
Tes_ liberamente interrogata, ha dichiarato che la ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto); né
Tes_ risulta che la dott.SA avesse qualsivoglia interesse personale o motivo di attrito tale da indurla a compromettere l'immagine e la posizione lavorativa del collega né che avesse ricevuto pressioni in tal senso dall'esterno.
La credibilità della quale ha ribadito più volte nella sua testimonianza di non essere stata affatto Pt_6
influenzata, nella valutazione dei comportamenti tenuti nei suoi confronti dal , dai commenti CP_2
che questi aveva espresso, in sua assenza, sul suo conto, ma di essersi semplicemente dispiaciuta nel venirne a conoscenza- è confortata, inoltre, dalla ripetuta esigenza dalla steSA avvertita di manifestare ai colleghi il suo disagio nel rapportarsi con l'appellato (circostanza confermata tanto dal , Per_2
quanto dalla . Per_3
Neppure si ravvisano, quanto al terzo episodio in contestazione, i profili di criticità prospettati dalla difesa del . CP_2
Tes_ Infatti, se è pur vero che la nella segnalazione riportata nella contestazione disciplinare, lo aveva collocato “All'incirca all'inizio di agosto” e che, solo nella testimonianza resa nel processo di primo grado (dopo che la preso atto delle difese del quale sin dalla fase disciplinare Parte_1 Per_13
aveva dimostrato, mediante produzione dei cartellini presenze, che in quel periodo egli non era in servizio, essendosi assentato per ferie dal 21 luglio al 24 agosto- lo aveva anticipato al 20.7.2022), ha dichiarato che il fatto – dalla steSA vissuto con più paura- era successo “in estate, forse luglio”, tutto ciò, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, non inficia né la validità del procedimento disciplinare, non comportando alcuna sostanziale modifica dell'addebito, ricondotto temporalmente a un tardo pomeriggio del periodo estivo in epoca prossima alle ferie, né l'attendibilità della teste, che, salve le comprensibili incertezze sulla puntuale datazione dell'evento, ha dettagliato l'accaduto, descrivendolo, per quanto di rilievo, con dovizia di particolari.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono questa Corte ritiene, in conclusione, che i comportamenti contestati all'appellato siano adeguatamente provati e che negli stessi siano ravvisabili gli estremi delle molestie (particolarmente evidenti e apprezzabili come tali nel terzo episodio, in cui il Tes_
, nonostante la avesse manifestato la sua chiara intenzione di uscire, in quanto a disagio, CP_2
pagina 19 di 20 non si è spostato dall'ingresso e ha ricercato un contatto fisico, toccandola nella zona del fondo schiena, per poi inseguirla e, al suo gesto di saluto, avvicinarla forzatamente a sé finendo per baciarla alla sprovvista sulla guancia;
grave, più per il disagio psicologico indotto nella giovane donna, che per l'effettiva pericolosità, è anche il quarto episodio relativo all'insistente offerta di paSAggio in auto Tes_ rivolta dal alla offerta reiterata nonostante l'evidente, seppure tacito, disappunto della CP_2
Tes_
che, rimasta inizialmente in silenzio, aveva affrettato il passo, salvo poi all'ennesima richiesta esplicitare il suo rifiuto con un “no”).
Contr Rilevato che l'allegato 6, comma 2, lett. c), n. VIII, dell' contempla espreSAmente tra i comportamenti sanzionabili con la sospensione dall'incarico e dal trattamento economico “gli atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali”, la sanzione di un mese di sospensione in concreto irrogata risulta senz'altro proporzionata alla gravità delle condotte addebitate, insistite nonostante l'imbarazzo e la contrarietà dell'intereSAta e da valutarsi con particolare rigore, tenuto conto dello specifico contesto lavorativo (un consultorio familiare) e della qualifica professionale del , medico psicoterapeuta. CP_2
In riforma della sentenza di primo grado, le domande dallo stesso proposte avverso la sanzione disciplinare applicata dalla vanno, pertanto, rigettate, con conseguente sua condanna a Parte_1 rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014, nel complessivo importo di € 8.000,00 per compensi (di cui € 4.500,00 per il primo grado ed
€ 3.500,00 per il secondo), oltre al rimborso del CU del presente grado, pari a € 388,50 e al rimborso forfettario per spese generali (15%) ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA.
PQM
- in riforma della sentenza n. 2043/2024 del Tribunale di Milano, rigetta le domande proposte dall'appellato nei confronti dell'appellante;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, che liquida nel complessivo importo € 8.000,00 oltre al rimborso del CU del presente grado, pari a €
388,50 e al rimborso forfettario per spese generali (15%) ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA.
Milano, 13/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Gianni Casella
pagina 20 di 20