Articolo 2 della Legge 30 agosto 1951, n. 963
Articolo 1Articolo 3
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13 ottobre 1951
Art. 2.
Alla predetta spesa si fara' fronte con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per riparazione di danni prodotti da eventi bellici, in ragione di L. 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1951-52 e di lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-53.
Entrata in vigore il 13 ottobre 1951