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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza dell'11.06.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3619/2023 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Trematore Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv.ta Chiara Contursi) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale;
trattenuta
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 28.04.2023, , premesso di essere titolare di prestazione Parte_1 cat. INVCIV n. 07910341 e che in data 26.12.2022 l' riliquidava in pejus la detta prestazione, CP_2 rideterminando la maggiorazione sociale e quella prevista dall'art. 38 L. n. 448/2001, finanziaria 2002
(c.d. aumento al milione), ritenendo non dovuta la somma complessiva di € 5.924,96 percepita a tale titolo dal 01.07.2020 al 31.12.2021 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), denunciata l'illegittimità dell'operato dell' , adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1 dichiarare illegittimo il mod. TE08 del 26.12.2022 e, per l'effetto, disapplicarlo al caso di specie;
2) nel merito, in via assorbente, dichiarare infondato o comunque irripetibile l'indebito quantificato
1 dall' in complessivi € 5.924,96 per tutti i motivi e le ragioni innanzi esposte e, comunque, CP_2
dichiarare il diritto della ricorrente alle maggiorazioni sociale ed ex l. n. 448/2001 per l'anno 2020 e
2021 nell'importo mensile corrisposto di € 354,60 stante il rispetto dei limiti reddituali personali e coniugale di cui alla vigente normativa;
3) nel merito, in subordine, relativamente all'indebito CP_ dell'anno 2020 di € 1.954,63, dichiarare prescritto il diritto di ripetibilità avanzato dall' poiché
l'indebita richiesta di restituzione delle somme è stata notificata dopo il 31 dicembre 2022 e quindi dopo l'anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi anno 2020. 4) per l'effetto, condannare
l' alla restituzione in favore del ricorrente delle somme già eventualmente recuperate mediante CP_2 trattenuta mensile, oltre agli interessi legali dovuti per legge dalla singola trattenuta e sino all'effettivo soddisfo;
5) condannare, infine, l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese e CP_2 competenze di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Tempestivamente costituitosi in giudizio a seguito di rinnovazione della notifica, l' deduceva di CP_2
aver provveduto all'annullamento dell'indebito in contestazione e al rimborso delle somme trattenute e chiedeva, per tale ragione, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, riassegnata alla scrivente in virtù del decreto della Presidente di Sezione n. 7/2024 del
26.01.2024, perveniva da ultimo all'odierna udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter
c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022.
Quindi la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti.
2. - Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei limiti di seguito precisati.
Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Nella specie, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale (che l' ha documentato di aver CP_3
abbandonato; v. verbale di storno/abbandono allegato alla memoria di costituzione) e di condanna dell' alla restituzione delle somme recuperate/trattenute, sia pure limitatamente alla sorte capitale, CP_2 pari ad €. 2.274,75, pacificamente trattenuta dall' e restituita all'odierna ricorrente. CP_2
Ed invero, successivamente alla costituzione in giudizio dell' , la ricorrente ha evidenziato che CP_2
“…Dal controllo effettuato dalla ricorrente si è appurato che in data 28.05.2025 ella ha ricevuto un
2 pagamento della somma di € 2.274,75 pari alla sola sorte capitale trattenuta sino al pagamento della rata INV CIV del 01.06.2025…” (v. note di TS depositate dalla ricorrente in vista dell'odierna udienza).
È, invece, fondata e meritevole di accoglimento la domanda attorea, reiterata nelle note di TS depositate dalla ricorrente in vista dell'odierna udienza, di condanna dell' al pagamento degli CP_2
interessi legali dovuti per legge dalle singole trattenute sino all'effettivo soddisfo.
Ed invero, nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto di aver “…provveduto all'annullamento CP_2 dell'indebito in contestazione e al rimborso delle somme trattenute” e non anche dei relativi interessi. CP_ Ne consegue che, in base alle convergenti allegazioni delle parti, deve ritenersi che l' non abbia corrisposto alla ricorrente gli interessi legali dovuti per legge, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento del relativo importo dalle singole trattenute sino all'effettivo soddisfo.
3. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si stima equo disporne la compensazione parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ed invero, la Suprema Corte ritiene che costituisca grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di giudizio “l'avere il creditore omesso di attivare, ante causam, specifici mezzi previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, abbiano la finalità di evadere più celermente la pretesa creditoria, evitando la causa, allorquando, rispetto a quest'ultima, in capo alla parte debitrice non si evidenzino elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo e la prestazione sia da essa attuata solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'azione giudiziale intrapresa e dunque prima che si svolga concreta attività istruttoria e di trattazione del giudizio” (Cass. Sez. Lav., 9 gennaio 2023, n. 273, punto 18 dei Motivi della decisione).
In senso conforme, si veda Cass. Sez. Lav., 23 agosto 2024, n. 23051, secondo cui “La scelta
d'imboccare senza indugi l'extrema ratio della strada contenziosa e di non esplorare una più agevole interlocuzione con l'autorità amministrativa può essere ponderata, insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio, come ragione giustificatrice della compensazione, anche quando una siffatta interlocuzione non si atteggi come formale condizione di proponibilità della domanda”.
Nella specie, la ricorrente non ha presentato un ricorso amministrativo e neppure ha formulato sollecitazioni di sorta, onde favorire la soluzione stragiudiziale della controversia.
CP_ A ciò si aggiunga che l' si è limitato a prendere atto dell'impostazione attorea, riconoscendo in toto la pretesa.
D'altro canto, l' non ha provveduto a liquidare i (pur dovuti) interessi legali, rendendo CP_1
necessaria la pronuncia del Tribunale sul punto.
3 Alla stregua di quanto sin qui esposto, le spese vengono compensate in misura della metà e sono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza di valore compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000,00 euro) con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
Avv. Salvatore Trematore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa n. 3619/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in motivazione;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali dalle singole trattenute e fino all'effettivo soddisfo;
c) liquida le spese di lite in complessivi €.
2.697 per compensi, dichiarandole compensate per metà e
CP_ condannando l' alla refusione della residua quota, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Mancaniello, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 11/06/2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza dell'11.06.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3619/2023 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Trematore Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv.ta Chiara Contursi) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale;
trattenuta
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 28.04.2023, , premesso di essere titolare di prestazione Parte_1 cat. INVCIV n. 07910341 e che in data 26.12.2022 l' riliquidava in pejus la detta prestazione, CP_2 rideterminando la maggiorazione sociale e quella prevista dall'art. 38 L. n. 448/2001, finanziaria 2002
(c.d. aumento al milione), ritenendo non dovuta la somma complessiva di € 5.924,96 percepita a tale titolo dal 01.07.2020 al 31.12.2021 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), denunciata l'illegittimità dell'operato dell' , adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1 dichiarare illegittimo il mod. TE08 del 26.12.2022 e, per l'effetto, disapplicarlo al caso di specie;
2) nel merito, in via assorbente, dichiarare infondato o comunque irripetibile l'indebito quantificato
1 dall' in complessivi € 5.924,96 per tutti i motivi e le ragioni innanzi esposte e, comunque, CP_2
dichiarare il diritto della ricorrente alle maggiorazioni sociale ed ex l. n. 448/2001 per l'anno 2020 e
2021 nell'importo mensile corrisposto di € 354,60 stante il rispetto dei limiti reddituali personali e coniugale di cui alla vigente normativa;
3) nel merito, in subordine, relativamente all'indebito CP_ dell'anno 2020 di € 1.954,63, dichiarare prescritto il diritto di ripetibilità avanzato dall' poiché
l'indebita richiesta di restituzione delle somme è stata notificata dopo il 31 dicembre 2022 e quindi dopo l'anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi anno 2020. 4) per l'effetto, condannare
l' alla restituzione in favore del ricorrente delle somme già eventualmente recuperate mediante CP_2 trattenuta mensile, oltre agli interessi legali dovuti per legge dalla singola trattenuta e sino all'effettivo soddisfo;
5) condannare, infine, l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese e CP_2 competenze di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Tempestivamente costituitosi in giudizio a seguito di rinnovazione della notifica, l' deduceva di CP_2
aver provveduto all'annullamento dell'indebito in contestazione e al rimborso delle somme trattenute e chiedeva, per tale ragione, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, riassegnata alla scrivente in virtù del decreto della Presidente di Sezione n. 7/2024 del
26.01.2024, perveniva da ultimo all'odierna udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter
c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022.
Quindi la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti.
2. - Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei limiti di seguito precisati.
Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Nella specie, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale (che l' ha documentato di aver CP_3
abbandonato; v. verbale di storno/abbandono allegato alla memoria di costituzione) e di condanna dell' alla restituzione delle somme recuperate/trattenute, sia pure limitatamente alla sorte capitale, CP_2 pari ad €. 2.274,75, pacificamente trattenuta dall' e restituita all'odierna ricorrente. CP_2
Ed invero, successivamente alla costituzione in giudizio dell' , la ricorrente ha evidenziato che CP_2
“…Dal controllo effettuato dalla ricorrente si è appurato che in data 28.05.2025 ella ha ricevuto un
2 pagamento della somma di € 2.274,75 pari alla sola sorte capitale trattenuta sino al pagamento della rata INV CIV del 01.06.2025…” (v. note di TS depositate dalla ricorrente in vista dell'odierna udienza).
È, invece, fondata e meritevole di accoglimento la domanda attorea, reiterata nelle note di TS depositate dalla ricorrente in vista dell'odierna udienza, di condanna dell' al pagamento degli CP_2
interessi legali dovuti per legge dalle singole trattenute sino all'effettivo soddisfo.
Ed invero, nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto di aver “…provveduto all'annullamento CP_2 dell'indebito in contestazione e al rimborso delle somme trattenute” e non anche dei relativi interessi. CP_ Ne consegue che, in base alle convergenti allegazioni delle parti, deve ritenersi che l' non abbia corrisposto alla ricorrente gli interessi legali dovuti per legge, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento del relativo importo dalle singole trattenute sino all'effettivo soddisfo.
3. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si stima equo disporne la compensazione parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ed invero, la Suprema Corte ritiene che costituisca grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di giudizio “l'avere il creditore omesso di attivare, ante causam, specifici mezzi previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, abbiano la finalità di evadere più celermente la pretesa creditoria, evitando la causa, allorquando, rispetto a quest'ultima, in capo alla parte debitrice non si evidenzino elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo e la prestazione sia da essa attuata solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'azione giudiziale intrapresa e dunque prima che si svolga concreta attività istruttoria e di trattazione del giudizio” (Cass. Sez. Lav., 9 gennaio 2023, n. 273, punto 18 dei Motivi della decisione).
In senso conforme, si veda Cass. Sez. Lav., 23 agosto 2024, n. 23051, secondo cui “La scelta
d'imboccare senza indugi l'extrema ratio della strada contenziosa e di non esplorare una più agevole interlocuzione con l'autorità amministrativa può essere ponderata, insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio, come ragione giustificatrice della compensazione, anche quando una siffatta interlocuzione non si atteggi come formale condizione di proponibilità della domanda”.
Nella specie, la ricorrente non ha presentato un ricorso amministrativo e neppure ha formulato sollecitazioni di sorta, onde favorire la soluzione stragiudiziale della controversia.
CP_ A ciò si aggiunga che l' si è limitato a prendere atto dell'impostazione attorea, riconoscendo in toto la pretesa.
D'altro canto, l' non ha provveduto a liquidare i (pur dovuti) interessi legali, rendendo CP_1
necessaria la pronuncia del Tribunale sul punto.
3 Alla stregua di quanto sin qui esposto, le spese vengono compensate in misura della metà e sono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza di valore compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000,00 euro) con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
Avv. Salvatore Trematore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa n. 3619/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in motivazione;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali dalle singole trattenute e fino all'effettivo soddisfo;
c) liquida le spese di lite in complessivi €.
2.697 per compensi, dichiarandole compensate per metà e
CP_ condannando l' alla refusione della residua quota, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Mancaniello, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 11/06/2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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