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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/09/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 373 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: riconoscimento abilitazione all'insegnamento e inserimento nella I fascia GPS,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Sirio Solidoro ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale all'indirizzo
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t.,
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 26.01.2024, la ricorrente ha esposto:
- di essere attualmente inserita nella II fascia delle GPS di;
CP_3
- di essere in possesso di diploma di laurea in lettere classiche, conseguito presso l'Università degli
Studi di Cassino in data 30.03.2010;
- di avere, altresì, conseguito i 24 CFU presso l'Università degli Studi del Molise in data
15.01.2020;
- di avere diritto all'inserimento nella I fascia delle GPS per le classi di concorso A011 (Discipline
Letterarie e Latino nella scuola secondaria di II grado), A012 (Discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado), A013 (Discipline letterarie, latino e greco nella scuola secondaria di II grado), A054 (Storia dell'Arte nella scuola secondaria di II grado) e A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), in virtù dei titoli in suo possesso, da considerarsi abilitanti all'insegnamento. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire “ove occorra previa CP_1 disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di , nella Prima Fascia delle GPS, CP_3 per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento”; con vittoria delle spese.
1 Il non si è costituito nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato;
ne va, pertanto, CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, non si ravvisa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti inclusi nelle graduatorie d'interesse della ricorrente, non trattandosi di soggetti titolari di una posizione incompatibile con l'affermazione del diritto rivendicato, affermazione che in nessun caso priva le graduatorie della loro validità.
Il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa essere resa se non nei confronti di una pluralità di soggetti. Ad esempio, in tema di procedure concorsuali il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con i controinteressati solo se sia domandato da parte ricorrente l'accertamento giudiziale del diritto all'inserimento nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) (cfr. fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 988 del 17/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 15912 del 07/07/2009; Sez. L, Sentenza n. 14914 del 05/06/2008).
Nel caso concreto non vi è, invece, una situazione sostanziale inscindibile, in quanto la pronuncia richiesta non è destinata a incidere direttamente sulla posizione dei soggetti già inclusi in graduatoria, determinando la perdita di utilità conseguite;
non occorre, quindi, integrare il contraddittorio.
Venendo al merito, le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
La ricorrente ha conseguito il diploma di laurea in lettere il 30.03.2010, e nell'a.a. 2018/19 ha acquisito i 24 crediti formativi relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 59/2017 e del
D.M. n. 616 del 10.08.2017.
Attualmente, è inserita nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di per le classi di concorso A011, A012, A013, A054, A022. CP_3
In questa sede, si duole del mancato riconoscimento del valore abilitante del diploma di laurea, congiunto al possesso dei 24 CFU, ai fini dell'inserimento nella I fascia delle medesime graduatorie per le classi di concorso di suo interesse.
Occorre premettere, in linea generale, che l'art. 4 della l. 124/99 prevede che “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3.
Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. […] 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina
2 del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”. È stato quindi emanato il D.M. 13 giugno 2007, n. 131 (“Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124”), che all'art. 5, co. 3 ha previsto che “Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Pertanto, in base a detto decreto condizione per l'insorgenza del diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto è il possesso di “specifica abilitazione all'insegnamento”, conseguibile tramite il positivo superamento dei percorsi formativi abilitanti previsti dal legislatore, oppure di “specifica idoneità a concorso” per la classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o istituto, e quindi a seguito del positivo superamento delle prove concorsuali.
Coerentemente, il D.M. 374/2017 ha disposto che hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia gli aspiranti, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che siano in possesso di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti
(esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G.
n. 107/2016), oppure ancora di uno dei titoli di abilitazione specificamente indicati dall'art. 2, comma
1, lett. A dello stesso D.M.
Successivamente, il d.l. 126/2019, conv. dalla l. 159/2019, ha modificato il 6° comma dell'art. 4 della l. 124/99 nel senso di prevedere che “Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis”, ossia specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso appositamente costituite.
L'ordinanza del n. 60/2020 ha disciplinato, in prima applicazione e per il Controparte_1 biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché
l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto all'art. 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, disponendo che, all'atto della costituzione delle nuove GPS, decadono le graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374/2017.
Successivamente, l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6.05.2022 ha dettato la disciplina dell'aggiornamento, del trasferimento e del nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
3 Detta ordinanza ministeriale, all'art. 3, ha previsto che le GPS – finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche – relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso [D.P.R.
14/02/2016, n. 19], possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.
L'art. 11 dispone poi che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del 10 Controparte_4 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.
La ricorrente non è, pacificamente, in possesso né di abilitazione specifica né di idoneità concorsuale, ma del diploma di laurea in lettere, che, in virtù del D.P.R. n. 19/2016, tabella A, costituisce titolo di studio valido per l'accesso ai percorsi abilitanti di cui ai decreti del
[...]
30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio 2005, n. 22 per Controparte_5 le cdc di suo interesse.
4 Deduce la parte ricorrente che il d.lgs. 59/2017 ha consentito ai soggetti in possesso di 24 crediti formativi (CFU), o in alternativa di almeno tre anni di insegnamento, l'accesso ai concorsi di cui all'art. 1, comma 110 delle legge delega n. 107/2015, che prescrive quale requisito di partecipazione ai medesimi concorsi il possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il conseguimento dei 24 CFU deve ritenersi – per espressa previsione normativa – equivalente all'abilitazione, con la conseguenza che la sua mancata inclusione fra i titoli che permettono l'inserimento nella II fascia delle g.i., riservata agli abilitati, implica un'ingiustificata disparità di trattamento. La richiesta di un titolo abilitativo si pone, inoltre, in contrasto con la normativa eurounitaria.
La tesi non è condivisibile.
Né il D.M. 131/2007, né l'O.M. 60/2020, né l'O.M. 112/2022 ammettono alla I fascia GPS/II fascia G.I. aspiranti docenti in possesso di un titolo valido per l'accesso ai concorsi a cattedre per la classe di concorso richiesta, bensì richiedono espressamente che l'interessato possieda uno specifico titolo di abilitazione all'insegnamento (oppure, nel sistema vigente prima dell'introduzione delle GPS, dell'idoneità all'insegnamento conseguita all'esito di un concorso).
Tale interpretazione, oltre ad essere coerente con il dato letterale, lo è anche con quello sistematico.
L'art. 402 del d.lgs. 297/94 dispone che “fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341”, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie è richiesto il possesso della laurea o di abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, “tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”. Quest'ultimo, dunque, è titolo utile per l'ammissione ai concorsi a cattedre finalizzati all'acquisizione dell'idoneità all'insegnamento – requisito alternativo all'abilitazione per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto – e non titolo che di per sé conferisce l'idoneità all'insegnamento. Nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione del diploma di laurea, congiunto al conseguimento di 24 CFU, al titolo di abilitazione all'insegnamento.
La norma che secondo parte ricorrente equiparerebbe – implicitamente – il possesso dei 24 CFU all'abilitazione, o addirittura li prevedrebbe in sostituzione di quest'ultima, è l'articolo 5 del d.lgs.
59/2017, che nel testo successivo alle modifiche apportate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dalla
145/2018 così recitava: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.
Tale norma non prevede in via generale l'equiparazione all'abilitazione del possesso congiunto dei titoli di cui ai punti a) e b), ma si limita a individuare i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per i docenti della scuola secondaria.
5 Occorre, in proposito, rimarcare la differenza fra titoli di partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso all'insegnamento e abilitazione all'insegnamento; l'art. 5, comma 1 disciplina i primi e non la seconda, rispetto alla quale il comma 4 ter dello stesso articolo chiarisce piuttosto che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Quest'ultima disposizione conferma, invero, che l'abilitazione all'insegnamento continua a esistere e che può essere conseguita, da parte dei soggetti muniti di titolo di studio idoneo, ma non ancora abilitati, non per il mero fatto di avere un titolo di studio idoneo e avere acquisito i 24 CFU, bensì per effetto del superamento della prova concorsuale.
La congiunzione “oppure” dimostra, del resto, l'intenzione del legislatore del 2018 di differenziare nettamente il possesso dell'abilitazione specifica dal possesso congiunto dei titoli sub a) e b), dal momento che essi vengono configurati come requisiti diversi e alternativi per la partecipazione al medesimo concorso.
Va, comunque, rilevato anche che la ricorrente risulta aver chiesto per la prima volta l'inserimento nella I fascia delle GPS, facendo valere il possesso della laurea congiunta ai 24 CFU, con email semplice del 5.05.2023, ovvero dopo l'entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv., con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022, n. 79.
L'art. 44 del suddetto d.l. ha modificato l'art. 5 del d.lgs. 59/2017, nel senso di prevedere, tra i requisiti per la partecipazione al concorso, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, unitamente all'abilitazione all'insegnamento specifica o al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione o comunque, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, al pregresso servizio in scuole statali di tre anni anche non continuativi, di cui uno nella specifica classe di concorso.
La norma vigente, applicabile ratione temporis alla fattispecie, non menziona dunque i 24 CFU quale requisito che, congiuntamente al diploma di laurea, consente l'accesso ai concorsi.
Anche l'art. 1, comma 79 della l. 107/2015, laddove prevede che per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica i dirigenti possano “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire
e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”, dimostra non solo la persistente rilevanza dell'abilitazione, anche dopo la riforma del 2015, ma anche la preferenza ad essa accordata rispetto al titolo di studio valido per l'insegnamento, quanto meno ai fini della scelta dei docenti rimessa ai dirigenti.
D'altra parte, non può non considerarsi come il legislatore abbia inteso per il futuro estendere, e non limitare, la richiesta dell'abilitazione, trasformata – da ultimo con decorrenza dall'a.s. 2022/23 (art. 1, comma 107 della l. 107/2015, come modificato dall'art.
1-quater, comma 4 del d.l. 126/2019, conv. dalla l. 159/2019) – in requisito indispensabile anche per l'accesso alla terza fascia delle graduatorie d'istituto.
Ed invero, nel quadro normativo attualmente vigente, e secondo un'impostazione seguita ormai da circa un trentennio, la possibilità di prestare servizio come insegnante di ruolo nella scuola statale è subordinata al possesso di un'apposita abilitazione, che consegue alla conclusione di specifici
6 percorsi formativi, variamente configurati dal legislatore nel corso degli anni, finalizzati all'acquisizione delle competenze – ulteriori rispetto alla conoscenza sostanziale della materia, assicurata dal possesso del titolo di studio specifico – necessarie per svolgere l'attività didattica.
I docenti della scuola statale – per quanto liberi nell'esercizio dell'attività didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza dei programmi e dal rispetto di alcuni principi fondamentali, dei quali non giova far cenno ai fini della presente controversia – sono pur sempre dipendenti dello Stato, legati a quest'ultimo dagli obblighi di fedeltà, di collaborazione e anche di subordinazione che sono propri dei pubblici impiegati.
Nei confronti di tali soggetti, l'accertamento del possesso dei requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l'esercizio dell'attività va dunque effettuato in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 97 Cost. Rientra, quindi, nella discrezionalità legislativa disciplinare i suddetti requisiti e le modalità di verifica degli stessi, nel rispetto del principio del pubblico concorso, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento.
Le medesime considerazioni valgono per i docenti supplenti, dal momento che il supplente è da considerare impiegato dello Stato al pari del docente di ruolo;
infatti l'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente revocabile, delle funzioni di insegnante lo pone in un rapporto con lo
Stato da cui discendono obblighi e diritti, caratteristici del pubblico impiego. Il supplente è tenuto a fornire una prestazione continuativa, con vincolo di collaborazione e di subordinazione e ha diritto ad una retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici dipendenti (cfr. Corte cost., sent. n. 77/1964).
Non è quindi revocabile in dubbio che sia facoltà del legislatore disciplinare i requisiti per l'accesso a incarichi di supplenza, in maniera sovrapponibile o anche eventualmente diversa rispetto alla disciplina dell'accesso al ruolo, in considerazione delle diverse esigenze del sistema scolastico e purché in maniera rispettosa dei principi di cui all'art. 97 Cost.
Si deve poi osservare che il d.lgs. 59/2017 ha introdotto per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado un articolato sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli, per selezionarli sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso annuale di formazione iniziale e prova;
detto sistema, unitario e coordinato, ambisce a costituire, “insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge
13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione”
(art. 1, commi 2-3).
Tale sistema di formazione iniziale e accesso è articolato in: 1) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
2) un percorso annuale di formazione iniziale e prova, che mira a “sviluppare e rafforzare nei futuri docenti: a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche
e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica”; 3) una procedura di accesso ai ruoli a tempo
7 indeterminato, previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova (art. 2, commi 1 e 4).
Ciò a ulteriore riprova che il mero possesso dei 24 CFU, congiunti al titolo di studio, non è stato considerato dal legislatore sufficiente per accedere all'insegnamento.
Quanto al richiamo alla direttiva 2005/36/CE, è risolutivo osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. VI, n. 1516 del 2017).
Entro il quadro normativo vigente, dunque, gli incarichi di supplenza possono essere conferiti anche a soggetti privi dell'abilitazione (indispensabile, come visto, per l'accesso ai ruoli), ma in via recessiva, per coprire posti che non sia stato possibile coprire tramite aspiranti abilitati;
senza, peraltro, che si configuri alcuna ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che i titoli abilitanti vengono rilasciati al termine di tirocini didattico-formativi e/o dopo il superamento di procedure concorsuali, condizioni non previste per i CFU, che si conseguono all'interno dell'ordinario percorso universitario.
Appare quindi del tutto legittimo che l'O.M. 112/2022, nello stabilire le regole di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, abbia richiesto per la I fascia il possesso dello specifico titolo di abilitazione, non ammettendovi i soggetti muniti del solo titolo di studio e dei 24 CFU.
Per le medesime considerazioni sopra svolte, appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale genericamente prospettata da parte ricorrente.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Nulla per le spese, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Benevento, 24 settembre 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 373 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: riconoscimento abilitazione all'insegnamento e inserimento nella I fascia GPS,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Sirio Solidoro ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale all'indirizzo
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t.,
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 26.01.2024, la ricorrente ha esposto:
- di essere attualmente inserita nella II fascia delle GPS di;
CP_3
- di essere in possesso di diploma di laurea in lettere classiche, conseguito presso l'Università degli
Studi di Cassino in data 30.03.2010;
- di avere, altresì, conseguito i 24 CFU presso l'Università degli Studi del Molise in data
15.01.2020;
- di avere diritto all'inserimento nella I fascia delle GPS per le classi di concorso A011 (Discipline
Letterarie e Latino nella scuola secondaria di II grado), A012 (Discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado), A013 (Discipline letterarie, latino e greco nella scuola secondaria di II grado), A054 (Storia dell'Arte nella scuola secondaria di II grado) e A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), in virtù dei titoli in suo possesso, da considerarsi abilitanti all'insegnamento. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire “ove occorra previa CP_1 disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di , nella Prima Fascia delle GPS, CP_3 per le classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento”; con vittoria delle spese.
1 Il non si è costituito nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato;
ne va, pertanto, CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, non si ravvisa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti inclusi nelle graduatorie d'interesse della ricorrente, non trattandosi di soggetti titolari di una posizione incompatibile con l'affermazione del diritto rivendicato, affermazione che in nessun caso priva le graduatorie della loro validità.
Il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa essere resa se non nei confronti di una pluralità di soggetti. Ad esempio, in tema di procedure concorsuali il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con i controinteressati solo se sia domandato da parte ricorrente l'accertamento giudiziale del diritto all'inserimento nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) (cfr. fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 988 del 17/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 15912 del 07/07/2009; Sez. L, Sentenza n. 14914 del 05/06/2008).
Nel caso concreto non vi è, invece, una situazione sostanziale inscindibile, in quanto la pronuncia richiesta non è destinata a incidere direttamente sulla posizione dei soggetti già inclusi in graduatoria, determinando la perdita di utilità conseguite;
non occorre, quindi, integrare il contraddittorio.
Venendo al merito, le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
La ricorrente ha conseguito il diploma di laurea in lettere il 30.03.2010, e nell'a.a. 2018/19 ha acquisito i 24 crediti formativi relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 59/2017 e del
D.M. n. 616 del 10.08.2017.
Attualmente, è inserita nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di per le classi di concorso A011, A012, A013, A054, A022. CP_3
In questa sede, si duole del mancato riconoscimento del valore abilitante del diploma di laurea, congiunto al possesso dei 24 CFU, ai fini dell'inserimento nella I fascia delle medesime graduatorie per le classi di concorso di suo interesse.
Occorre premettere, in linea generale, che l'art. 4 della l. 124/99 prevede che “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3.
Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. […] 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina
2 del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”. È stato quindi emanato il D.M. 13 giugno 2007, n. 131 (“Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124”), che all'art. 5, co. 3 ha previsto che “Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Pertanto, in base a detto decreto condizione per l'insorgenza del diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto è il possesso di “specifica abilitazione all'insegnamento”, conseguibile tramite il positivo superamento dei percorsi formativi abilitanti previsti dal legislatore, oppure di “specifica idoneità a concorso” per la classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o istituto, e quindi a seguito del positivo superamento delle prove concorsuali.
Coerentemente, il D.M. 374/2017 ha disposto che hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia gli aspiranti, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che siano in possesso di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti
(esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G.
n. 107/2016), oppure ancora di uno dei titoli di abilitazione specificamente indicati dall'art. 2, comma
1, lett. A dello stesso D.M.
Successivamente, il d.l. 126/2019, conv. dalla l. 159/2019, ha modificato il 6° comma dell'art. 4 della l. 124/99 nel senso di prevedere che “Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis”, ossia specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso appositamente costituite.
L'ordinanza del n. 60/2020 ha disciplinato, in prima applicazione e per il Controparte_1 biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché
l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto all'art. 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, disponendo che, all'atto della costituzione delle nuove GPS, decadono le graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374/2017.
Successivamente, l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6.05.2022 ha dettato la disciplina dell'aggiornamento, del trasferimento e del nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
3 Detta ordinanza ministeriale, all'art. 3, ha previsto che le GPS – finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche – relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso [D.P.R.
14/02/2016, n. 19], possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.
L'art. 11 dispone poi che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del 10 Controparte_4 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.
La ricorrente non è, pacificamente, in possesso né di abilitazione specifica né di idoneità concorsuale, ma del diploma di laurea in lettere, che, in virtù del D.P.R. n. 19/2016, tabella A, costituisce titolo di studio valido per l'accesso ai percorsi abilitanti di cui ai decreti del
[...]
30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio 2005, n. 22 per Controparte_5 le cdc di suo interesse.
4 Deduce la parte ricorrente che il d.lgs. 59/2017 ha consentito ai soggetti in possesso di 24 crediti formativi (CFU), o in alternativa di almeno tre anni di insegnamento, l'accesso ai concorsi di cui all'art. 1, comma 110 delle legge delega n. 107/2015, che prescrive quale requisito di partecipazione ai medesimi concorsi il possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il conseguimento dei 24 CFU deve ritenersi – per espressa previsione normativa – equivalente all'abilitazione, con la conseguenza che la sua mancata inclusione fra i titoli che permettono l'inserimento nella II fascia delle g.i., riservata agli abilitati, implica un'ingiustificata disparità di trattamento. La richiesta di un titolo abilitativo si pone, inoltre, in contrasto con la normativa eurounitaria.
La tesi non è condivisibile.
Né il D.M. 131/2007, né l'O.M. 60/2020, né l'O.M. 112/2022 ammettono alla I fascia GPS/II fascia G.I. aspiranti docenti in possesso di un titolo valido per l'accesso ai concorsi a cattedre per la classe di concorso richiesta, bensì richiedono espressamente che l'interessato possieda uno specifico titolo di abilitazione all'insegnamento (oppure, nel sistema vigente prima dell'introduzione delle GPS, dell'idoneità all'insegnamento conseguita all'esito di un concorso).
Tale interpretazione, oltre ad essere coerente con il dato letterale, lo è anche con quello sistematico.
L'art. 402 del d.lgs. 297/94 dispone che “fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341”, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie è richiesto il possesso della laurea o di abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, “tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”. Quest'ultimo, dunque, è titolo utile per l'ammissione ai concorsi a cattedre finalizzati all'acquisizione dell'idoneità all'insegnamento – requisito alternativo all'abilitazione per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto – e non titolo che di per sé conferisce l'idoneità all'insegnamento. Nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione del diploma di laurea, congiunto al conseguimento di 24 CFU, al titolo di abilitazione all'insegnamento.
La norma che secondo parte ricorrente equiparerebbe – implicitamente – il possesso dei 24 CFU all'abilitazione, o addirittura li prevedrebbe in sostituzione di quest'ultima, è l'articolo 5 del d.lgs.
59/2017, che nel testo successivo alle modifiche apportate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dalla
145/2018 così recitava: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.
Tale norma non prevede in via generale l'equiparazione all'abilitazione del possesso congiunto dei titoli di cui ai punti a) e b), ma si limita a individuare i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per i docenti della scuola secondaria.
5 Occorre, in proposito, rimarcare la differenza fra titoli di partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso all'insegnamento e abilitazione all'insegnamento; l'art. 5, comma 1 disciplina i primi e non la seconda, rispetto alla quale il comma 4 ter dello stesso articolo chiarisce piuttosto che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Quest'ultima disposizione conferma, invero, che l'abilitazione all'insegnamento continua a esistere e che può essere conseguita, da parte dei soggetti muniti di titolo di studio idoneo, ma non ancora abilitati, non per il mero fatto di avere un titolo di studio idoneo e avere acquisito i 24 CFU, bensì per effetto del superamento della prova concorsuale.
La congiunzione “oppure” dimostra, del resto, l'intenzione del legislatore del 2018 di differenziare nettamente il possesso dell'abilitazione specifica dal possesso congiunto dei titoli sub a) e b), dal momento che essi vengono configurati come requisiti diversi e alternativi per la partecipazione al medesimo concorso.
Va, comunque, rilevato anche che la ricorrente risulta aver chiesto per la prima volta l'inserimento nella I fascia delle GPS, facendo valere il possesso della laurea congiunta ai 24 CFU, con email semplice del 5.05.2023, ovvero dopo l'entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv., con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022, n. 79.
L'art. 44 del suddetto d.l. ha modificato l'art. 5 del d.lgs. 59/2017, nel senso di prevedere, tra i requisiti per la partecipazione al concorso, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, unitamente all'abilitazione all'insegnamento specifica o al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione o comunque, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, al pregresso servizio in scuole statali di tre anni anche non continuativi, di cui uno nella specifica classe di concorso.
La norma vigente, applicabile ratione temporis alla fattispecie, non menziona dunque i 24 CFU quale requisito che, congiuntamente al diploma di laurea, consente l'accesso ai concorsi.
Anche l'art. 1, comma 79 della l. 107/2015, laddove prevede che per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica i dirigenti possano “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire
e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”, dimostra non solo la persistente rilevanza dell'abilitazione, anche dopo la riforma del 2015, ma anche la preferenza ad essa accordata rispetto al titolo di studio valido per l'insegnamento, quanto meno ai fini della scelta dei docenti rimessa ai dirigenti.
D'altra parte, non può non considerarsi come il legislatore abbia inteso per il futuro estendere, e non limitare, la richiesta dell'abilitazione, trasformata – da ultimo con decorrenza dall'a.s. 2022/23 (art. 1, comma 107 della l. 107/2015, come modificato dall'art.
1-quater, comma 4 del d.l. 126/2019, conv. dalla l. 159/2019) – in requisito indispensabile anche per l'accesso alla terza fascia delle graduatorie d'istituto.
Ed invero, nel quadro normativo attualmente vigente, e secondo un'impostazione seguita ormai da circa un trentennio, la possibilità di prestare servizio come insegnante di ruolo nella scuola statale è subordinata al possesso di un'apposita abilitazione, che consegue alla conclusione di specifici
6 percorsi formativi, variamente configurati dal legislatore nel corso degli anni, finalizzati all'acquisizione delle competenze – ulteriori rispetto alla conoscenza sostanziale della materia, assicurata dal possesso del titolo di studio specifico – necessarie per svolgere l'attività didattica.
I docenti della scuola statale – per quanto liberi nell'esercizio dell'attività didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza dei programmi e dal rispetto di alcuni principi fondamentali, dei quali non giova far cenno ai fini della presente controversia – sono pur sempre dipendenti dello Stato, legati a quest'ultimo dagli obblighi di fedeltà, di collaborazione e anche di subordinazione che sono propri dei pubblici impiegati.
Nei confronti di tali soggetti, l'accertamento del possesso dei requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l'esercizio dell'attività va dunque effettuato in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 97 Cost. Rientra, quindi, nella discrezionalità legislativa disciplinare i suddetti requisiti e le modalità di verifica degli stessi, nel rispetto del principio del pubblico concorso, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento.
Le medesime considerazioni valgono per i docenti supplenti, dal momento che il supplente è da considerare impiegato dello Stato al pari del docente di ruolo;
infatti l'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente revocabile, delle funzioni di insegnante lo pone in un rapporto con lo
Stato da cui discendono obblighi e diritti, caratteristici del pubblico impiego. Il supplente è tenuto a fornire una prestazione continuativa, con vincolo di collaborazione e di subordinazione e ha diritto ad una retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici dipendenti (cfr. Corte cost., sent. n. 77/1964).
Non è quindi revocabile in dubbio che sia facoltà del legislatore disciplinare i requisiti per l'accesso a incarichi di supplenza, in maniera sovrapponibile o anche eventualmente diversa rispetto alla disciplina dell'accesso al ruolo, in considerazione delle diverse esigenze del sistema scolastico e purché in maniera rispettosa dei principi di cui all'art. 97 Cost.
Si deve poi osservare che il d.lgs. 59/2017 ha introdotto per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado un articolato sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli, per selezionarli sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso annuale di formazione iniziale e prova;
detto sistema, unitario e coordinato, ambisce a costituire, “insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge
13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione”
(art. 1, commi 2-3).
Tale sistema di formazione iniziale e accesso è articolato in: 1) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
2) un percorso annuale di formazione iniziale e prova, che mira a “sviluppare e rafforzare nei futuri docenti: a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche
e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica”; 3) una procedura di accesso ai ruoli a tempo
7 indeterminato, previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova (art. 2, commi 1 e 4).
Ciò a ulteriore riprova che il mero possesso dei 24 CFU, congiunti al titolo di studio, non è stato considerato dal legislatore sufficiente per accedere all'insegnamento.
Quanto al richiamo alla direttiva 2005/36/CE, è risolutivo osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. VI, n. 1516 del 2017).
Entro il quadro normativo vigente, dunque, gli incarichi di supplenza possono essere conferiti anche a soggetti privi dell'abilitazione (indispensabile, come visto, per l'accesso ai ruoli), ma in via recessiva, per coprire posti che non sia stato possibile coprire tramite aspiranti abilitati;
senza, peraltro, che si configuri alcuna ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che i titoli abilitanti vengono rilasciati al termine di tirocini didattico-formativi e/o dopo il superamento di procedure concorsuali, condizioni non previste per i CFU, che si conseguono all'interno dell'ordinario percorso universitario.
Appare quindi del tutto legittimo che l'O.M. 112/2022, nello stabilire le regole di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, abbia richiesto per la I fascia il possesso dello specifico titolo di abilitazione, non ammettendovi i soggetti muniti del solo titolo di studio e dei 24 CFU.
Per le medesime considerazioni sopra svolte, appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale genericamente prospettata da parte ricorrente.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Nulla per le spese, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Benevento, 24 settembre 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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