Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero R.G. 4779/2023 e vertente TRA Parte_1
(Avv. Ernesto Grandinetti) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv.ti Cristiano Zulli e Ubaldo Perfetti)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 13210/2021 e la sentenza definitiva n. 11616/2023 emesse dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza non definitiva n. 13210/2021 ha così statuito “pronunciando sulle domande proposte dalla nei confronti Controparte_1 della e la ogni diversa Parte_1 Controparte_2 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'eccezione di inoperatività delle garanzie assicurative sulla base delle disposizioni di cui alle raccomandazioni CNR UNI 10011/67 e UNI 10012/67; dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.“. Con sentenza definitiva n. 11616/2023 ha poi così deciso “definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei confronti della Controparte_1
e della ogni diversa Parte_1 Controparte_2 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere tra la e la Controparte_1 Controparte_2 condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di euro 1.075.000,00 oltre interessi al tasso legale con decorrenza
[...] dal 05.10.2017 sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat; compensa integralmente le spese processuali tra la e la Controparte_1
Controparte_2 condanna la al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1
liquidate in euro 1.713,00 per esborsi e in euro 30.000,00 per compensi, oltre
[...] spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della . Parte_1
ha proposto appello e ha chiesto “previa Parte_1 sospensione dell'esecutorietà della sentenza definitiva n. 11616/2023 impugnata unitamente alla sentenza non definitiva n. 13210/2021 anche con decreto emesso inaudita altera parte, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:
- annullare e revocare la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma, n.
13210/2021, depositata in data 30 luglio 2021 (in relazione alla quale era stata formulata espressa e tempestiva riserva di appello), nonché la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 11616/2023, depositata in data 21 luglio 2023, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, entrambe rese nel giudizio iscritto al NRG 76184/2018, in quanto entrambe errate in fatto e in diritto, e per l'effetto:
- rigettare le domande attrici, in quanto infondate in fatto e in diritto per inoperatività della garanzia e per tutte le ragioni di cui al presente atto;
con vittoria di spese del doppio grado di grado di giudizio.”. Si è costituita che ha contestato la fondatezza dell'appello Controparte_1
e ha domandato “respinta “medio tempore” l'istanza di inibitoria dell'esecutività della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e diritto, dichiarare inammissibile, improponibile, ovvero infondato nel merito l'appello di , Parte_1 se del caso, ma solo in subordine all'accoglimento del relativo motivo di appello, stabilendo la decorrenza degli interessi dovuti sull'indennizzo accertato dal primo giudice dal 18.10.2017, o dal 27/28.11.2017. In accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto in via subordinata quanto alle parti della sentenza indicate sub § 2(a.1) e § 2(a.2) che precedono, accogliere la domanda svolta in primo grado adeguando la motivazione, confermando per il resto la sentenza quanto alla parte in cui accerta e dichiara il diritto dell'appellata a ottenere il pagamento dell'indennizzo di € 1.075.000,00 oltre interessi, svalutazione e spese. In accoglimento del secondo e terzo motivo di appello incidentale, ferma restando la condanna dell'appellata al pagamento dell'indennizzo per € 1.075.000,00:
– accogliere la domanda di condanna di al risarcimento Parte_1 del danno ulteriore e quindi condannare quest'ultima a pagare la somma di € 2.800.000,00 o quella maggiore, o minore, più ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
– accogliere, anche a prescindere dall'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, la domanda di condanna di al pagamento Parte_1 sulla somma riconosciuta a favore dell'appellata a titolo di indennizzo, degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e d. lgs 231/2002 ss.mm.ii. e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento della relativa somma. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato.”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione fissata per il 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
Il fatto da cui ha avuto origine il presente giudizio è così narrato nelle sentenze impugnate “La ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
e la chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_2 pagamento dell'indennizzo dovuto a seguito del crollo della campata laterale del lato nord del capannone condotto in locazione dall'attrice, sito in Fara Filorum Petri (Chieti). A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto di aver stipulato con la
[...] la polizza n. 106385918 denominata Protezione All Business e con Parte_1 la (ora la polizza n. 0000023611 a CP_3 Controparte_2 protezione dei rischi derivanti dai sinistri in grado di procurare danni al capannone industriale, sito in località Santa Eufemia n. 276, in Fara Filorum Petri e ai macchinari, alle attrezzature e alle merci ivi collocate per lo svolgimento della propria attività di impresa, consistente nella produzione di componenti di acciaio per calzature. A causa di una straordinaria nevicata verificatasi tra il 5.01.2017 e l'8.01.2017, nonché tra il 15.01.2017 e il 18.01.2017, presumibilmente a causa del peso della neve accumulatasi sul tetto, alle ore 15,20 del 18.01.2017 si verificava il crollo della campata laterale del lato nord della parte di capannone adibita a taglio dell'acciaio, all'imballaggio e al magazzino. L'attrice chiedeva pertanto il pagamento dell'indennizzo dovuto alla
[...]
e alla le quali provvedevano alla Parte_1 Controparte_2 nomina dei periti di parte per la stima, in base alle condizioni del regolamento contrattuale, dei danni subiti. I periti nominati della parti stimavano concordemente il danno subito dalla
[...] in euro 798.209,87 per danni alle merci, euro 30.000,00 per “perdita Controparte_1 locazione”, euro 249.411,76 per danni alle attrezzature e ai macchinari, per un totale indennizzabile di euro 1.075.000,00 a carico della Parte_1 nonché in euro 246.136,48 per danni alle merci ed euro 280.588,24 per danni ad attrezzature e macchinari per un totale indennizzabile di euro 525.000,00 a carico della Controparte_2
Le assicuratrici, tuttavia, omettevano il pagamento dell'indennizzo dovuto rilevando che il capannone non risultava, al momento della costruzione, rispondente alle norme di legge in materia di sovraccarichi di neve e, in particolare, le raccomandazioni CNR UNI 10011/67 e UNI 10012/67. L'attrice ha tuttavia dedotto che l'unica normativa applicabile al momento della costruzione del capannone, risalente al 1972, era costituita dalla legge n. 1684 del 25.11.1962, dal RDL n. 229/1939, dalla legge n. 1086 del 5.11.1971. In ogni caso, l'attrice ha rilevato che la costruzione risponderebbe comunque ai requisiti prescritti dalle raccomandazioni CNR UNI 10011/67 e UNI 10012/67 e che l'eccezionalità dell'evento atmosferico che ha interessato la struttura ne avrebbe, in ogni caso e a prescindere dalla tecnica costruttiva adottata, determinato il crollo. Da ultimo, l'attrice ha rilevato che il pagamento dell'indennizzo sarebbe dovuto anche in base al canone oggettivo della buona fede nell'esecuzione del contratto. L ha quindi chiesto il pagamento dell'indennizzo dovuto, nonché il Controparte_1 risarcimento degli ulteriori danni subiti per effetto della condotta delle controparti, quantificati in complessivi euro 2.800.000,00.
Si è costituita in giudizio la .ha rilevato che l'art. 13.2 Controparte_4 del contratto di assicurazione esclude l'indennizzo dei danni causati a fabbricati e al loro contenuto che non risultino conformi alle norme di legge sui sovraccarichi neve vigenti al momento della costruzione. Nella specie non risulterebbero rispettate le disposizioni di cui alle raccomandazioni CNR UNI 10011/67 e UNI 10012/67, entrambe in vigore al momento della costruzione del capannone...”. Il primo Giudice con la sentenza non definitiva ha preliminarmente esaminato le eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa sollevate dalle convenute e ha così motivato “..Deve pertanto escludersi che le disposizioni delle raccomandazioni
CNR UNI 10011/67 e UNI 10012/67, adottate nel 1967 dall'Ente Nazionale italiano di unificazione e, pertanto, non costituenti fonti del diritto, rientrino nel novero delle
“norme di legge” ai fini dell'applicazione dell'art. 13.2 del contratto stipulato con la e nel novero delle “norme … entrate in vigore” ai sensi Parte_1 dell'art. 13.3 del contratto stipulato con la Controparte_2
E' peraltro appena il caso di rilevare che difetterebbe nella specie persino una data di
“entrata in vigore” delle norme tecniche, non potendo essere qualificata come tale la mera pubblicazione delle stesse, avvenuta nel 1967. Secondo la prospettazione difensiva delle convenute le raccomandazioni CNR UNI 10011/67 e UNI 10012/67 sarebbero state in ogni caso recepite dall'art. 21 legge n. 1086/1971 L'assunto è fondato nei termini che seguono. L'art. 21 legge n. 1086/1971 dispone che il Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni. Le norme tecniche, secondo la prospettazione difensiva delle convenute, sarebbero state adottate con successivo D.M. 30 maggio 1972 entrato in vigore il 6 agosto 1972, il quale avrebbe di fatto recepito le raccomandazioni CNR UNI 10011/67 e UNI 10012/67.
Considerato che
alla data della entrata in vigore del D.M. 30 maggio 1972 la costruzione per cui è causa non era stata ancora ultimata ne discenderebbe la sua non conformità a norme tecniche ormai in vigore. L' ha invece dedotto che i lavori di costruzioni avrebbero avuto Controparte_1 inizio nel mese di marzo del 1972 e che, conseguentemente, non sarebbero applicabili al caso di specie disposizioni tecniche entrate in vigore cinque mesi dopo. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: ”….” (Cass. n. 24206/2018). Ritenuto che i principi che precedono debbano trovare applicazione anche in ipotesi di disposizioni di natura tecnica, …deve essere affermata l'immediata applicabilità delle diposizioni tecniche entrate in vigore il 06.08.1971 e il conseguente obbligo gravante sul costruttore di adeguare l'edificio alla disciplina vigente al momento della sua edificazione, ovviamente per la parte non ancora realizzata, tenuto conto dell'ambito di applicazione delle nuove norme e dello stato dei lavori (ad esempio, se le nuove norme hanno interessato le fasi di realizzazione della copertura, avrebbero dovuto essere immediatamente applicate dal costruttore, se la copertura non era stata ancora realizzata al momento dell'entrata in vigore del decreto). Tanto premesso è senz'altro necessario un approfondimento di natura tecnica al fine di accertare, ove possibile sulla base della documentazione prodotta in atti, se la costruzione per cui è causa sia stata realizzata in conformità alle regole in vigore al momento della sua costruzione, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori, con particolare riferimento all'entrata in vigore del D.M. 30 maggio 1972.
Resta riservata alla sentenza definitiva ogni valutazione in ordine al riparto dell'onere della prova in ordine allo stato avanzamento lavori, nell'ipotesi in cui il ctu non sia in grado di ricostruirlo sulla base della documentazione tecnica tempestivamente depositata dalle parti. In conclusione la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per essere adeguatamente istruita.”. Con la sentenza definitiva ha così pronunciato” Deve innanzitutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte dall' nei confronti della .. Controparte_1 Controparte_5
La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo proposta dall'attrice nei confronti della è fondata e deve pertanto essere Parte_1 accolta.
Deve innanzitutto essere osservato, stante il contraddittorio al riguardo articolato dalle parti nelle difese conclusive, che la questione della operatività della polizza in base all'art. 13.2 del regolamento contrattuale è stata già definita con sentenza n. 13210/2021, con la quale è stato accertato che l'eventuale violazione delle disposizioni contenute nelle raccomandazioni CNR UNI 10011/67 e UNI 10012/67 non determina l'inoperatività della polizza stipulata dalla con la Controparte_1
trattandosi di norme non aventi rango di fonte Parte_1 primaria.
…Ne discende che l'accertamento dell'eventuale violazione della disciplina in materia di sovraccarichi di neve è esclusivamente funzionale alla verifica dell'effettiva riconducibilità dei danni subiti dall'attrice ad un crollo determinato da sovraccarico di neve e non ad un fatto imputabile all'assicurato. A tale limitato fine è stato pertanto caso chiesto al ctu di verificare se effettivamente il capannone industriale sito in Fara Filorum Petri, prima del crollo, fosse conforme alla disciplina in materia di sovraccarichi di neve applicabile ratione temporis e se eventuali anomalie riscontrate abbiano avuto incidenza causale nel crollo verificatosi in data 18.01.2017. In applicazione del principio della ragione più liquida, deve evidenziarsi che le conclusioni del CTU in ordine a tale ultimo quesito appaiono dirimenti ai fini del riconoscimento del diritto dell'attrice ad ottenere l'indennizzo dovuto. Il CTU ha chiarito che, anche ritenendo nella specie applicabili le più stringenti raccomandazioni CNR UNI 10011/67 e UNI 10012/67 (assunto contestato dall'attrice), in quanto al momento della loro entrata in vigore, per effetto del recepimento ad opera del successivo D.M. 30 maggio 1972, la copertura del capannone non era stata ancora realizzata, in ogni caso non sussiste alcun nesso causale tra le anomalie riscontrate nella costruzione (di natura meramente formale) e il sinistro.
……..In conclusione, il CTU ha escluso che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 30.05.1972, in termini di adozione dei corretti criteri di verifica degli elementi strutturali (gli arcarecci) stabiliti mediante il rinvio alle raccomandazioni CNR-UNI 10011/67 e 10012/67, abbia avuto efficacia causale nella verificazione del sinistro del 18.01.2017, da imputarsi alla straordinaria quantità di neve caduta sul capannone e sul carico totale gravante sulla copertura dell'edificio. Resta pertanto assorbita, per le ragioni sopra esposte, ogni questione relativa all'applicabilità della disciplina contenuta nel D.M. 30.05.1972 ai lavori di costruzione del capannone interessato dal sinistro per cui è causa.”.
L'appellante ha criticato la sentenza con i vari motivi di seguito descritti. Con il primo, “erroneità del rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia”, ha assunto che era errata “la sentenza non definitiva n. 13210/2021 nella parte in cui ha ritenuto che il sintagma “norme di legge”, contenuto nella pattuizione di polizza, vada inteso in senso tecnico-giuridico e non esteso a raccomandazioni/istruzioni prive di forza di legge. … un'interpretazione di buona fede della clausola contrattuale induce necessariamente (e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale) a ricomprendere nel sintagma “norme di legge sui sovraccarichi neve” tutte le norme tecniche in uso sulla base della disciplina vigente all'epoca della costruzione, indipendentemente dal rango di legge in senso strettamente giuridico. L'interpretazione formalisticamente letterale adottata dal Giudice di prime cure conduce sostanzialmente a svuotare di significato la pattuizione contrattuale, rendendola in re ipsa inapplicabile, mentre, come è noto, ai sensi dell'art. 1367 cod. civ. “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devo (no) interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. È, inoltre, necessario tenere a mente la ratio della pattuizione contrattuale. La clausola prevede, infatti, una garanzia speciale aggiuntiva..Come unica contropartita all'assunzione di un rischio di tale entità, …è richiesto in via cautelativa che la struttura oggetto di garanzia sia rispettosa di tutte quelle regole tecniche che, essendo note alla comunità scientifica al momento della costruzione, assicurino un livello di sicurezza tecnica in linea con lo stato dell'arte esistente. … il progetto avrebbe dovuto comunque considerare le condizioni di sollecitazione, tra cui il sovraccarico della neve e, ove ritenuto di non fare ricorso alle raccomandazioni del CNR, predisporre “le calcolazioni” obbligatorie per legge e quanto altro dalla medesima legge previsto....
Non vi è, quindi dubbio che le “norme” UNI-CNR e le Circolari Ministeriali relative ai carichi e sovraccarichi da assumere nel calcolo degli edifici avrebbero dovuto essere assunte (e dovranno ora considerarsi) quale riferimento minimo cogente al momento dell'inizio della costruzione. “. Peraltro, la motivazione del Tribunale di Roma resa nella sentenza non definitiva era manifestamente contraddittoria ed illogica. Il Giudice nonostante avesse riconosciuto espressamente che, a partire dal 6 agosto 1972 poiché recepite dall'art. 21 della legge n. 1086/1971, una norma di rango primario imponesse di rispettare le raccomandazioni CNR UNI 10011/67 e UNI 10012/67, ha poi rigettato l'eccezione di inoperatività della garanzia fondata sulla mancata conformità “a quella medesima normativa rispetto alla quale doveva ancora svolgersi l'accertamento del CTU”. Secondo la l'illogicità e la contraddittorietà della statuizione di rigetto Pt_1 dell'eccezione di inoperatività della garanzia contenuta nella sentenza non definitiva, era a maggior ragione predicabile con riguardo alla sentenza definitiva, emessa successivamente al deposito della CTU, che aveva confermato che la costruzione per cui era causa non era stata realizzata nel rispetto di tutte le regole in vigore al momento della sua costruzione, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori, con particolare riferimento all'entrata in vigore del DM 30 maggio 1972. Con altro motivo, “An debeatur- Fraintendimento della garanzia assicurativa azionata”, ha rappresentato ulteriormente la illogicità della motivazione, laddove il Tribunale aveva sostenuto che l'accertamento del ctu era funzionale ad escludere una responsabilità dell'assicurato nella determinazione dell'evento, mentre la parte attrice aveva azionato una garanzia diretta che prescindeva da eventuali responsabilità imputabili all'assicurato. Per l'appellante “Ai fini dell'applicabilità della clausola contrattuale richiamata (art. 13.2) è, infatti, del tutto irrilevante che la violazione della normativa vigente al momento della costruzione abbia o meno avuto efficacia causale, posto che la polizza garantisce eventi di eccezionalità tale da non poter essere evitati neppure qualora siano state osservate le regole tecniche della migliore scienza ed esperienza dell'epoca di costruzione, e, a fronte dell'assunzione di un rischio così gravoso, è richiesta quale condizione decisiva che tali regole siano state effettivamente rispettate (a prescindere dalla successiva incidenza o meno sull'evento). “. Con un ulteriore motivo, “Interessi Errata individuazione del dies a quo”, ha inteso censurare la ritenuta decorrenza degli interessi dal deposito del verbale di perizia, pur se dal perito della società assicuratrice era stata espressa riserva di indennizzabilità; conseguentemente il credito indennitario non poteva ritenersi esigibile e gli interessi dovevano decorrere dalla pubblicazione della sentenza. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c.(Cass.27199/2017).
L'appello è altresì infondato e va rigettato. E' in atti allegata la relazione di perizia, espletata in primo grado dall'IN. CP_6
ove con riguardo ai quesiti formulati “dica il C.T.U. se il capannone industriale
[...]
…al momento della sua costruzione fosse conforme alla disciplina in materia di sovraccarichi di neve applicabile ratione temporis e, in particolare, al D.M. 30 maggio 1972, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori e dei principi di diritto espressi dalla sentenza non definitiva emessa in data odierna” si legge “…. in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza non definitiva del 30/07/21, i sovraccarichi di neve stabiliti dalla CNR-UNI 10012/67 erano normativamente applicabili al caso della copertura del capannone in esame, in quanto adottati con il
D.M. 30/05/1972, quando la costruzione della copertura non era ancora ragionevolmente iniziata, sebbene fosse già iniziata la costruzione del manufatto in cemento armato sottostante la suddetta copertura…. nel caso del crollo in esame, come risulta dalla relazione sottoscritta dai periti nominati dalle tre parti in causa, sul capannone si era accumulata neve bagnata di spessore pari a circa 110 cm, per un peso complessivo di 280 kg/mq. Quindi, il giorno del crollo si sarebbe accumulata una quantità di neve che ha dato origine ad un carico accidentale complessivo superiore a quello previsto Parte_2 dalle CNR-UNI 10012/67 (poi convertite in normativa cogente il 30/05/72 entrata in vigore il 06/08/72) e circa superiore a quello previsto dal progettista IN. Parte_3
. il sottoscritto C.T.U. osserva che gli eventi meteo del gennaio del 2017 CP_7 hanno fatto accumulare sulla copertura del capannone in oggetto una tale quantità di neve che ha generato un sovraccarico accidentale tre volte superiore a quello previsto dalle raccomandazioni CNR-UNI 10012/67 sui sovraccarichi di neve da considerare nel progetto di una copertura. … Pertanto, per quanto riguarda la verifica richiesta nel quesito (se il capannone in esame al momento della sua costruzione fosse conforme alla disciplina in materia di sovraccarichi di neve applicabile ratione temporis), il sottoscritto C.T.U. riferisce (dovendo applicare i principi della sentenza non definitiva del 30/07/21 e non essendo ancora stata ragionevolmente realizzata la copertura del capannone alla data del 30/05/72) che la normativa applicabile in termini di sovraccarichi di neve fosse il D.M. 30/05/1972 e con esso le raccomandazioni CNR-UNI 10011/67 e 10012/67. Detta normativa prevedeva per la zona in questione un sovraccarico di neve pari a 90,75 kg/mq: il progetto della copertura dell'IN. prevede alla Persona_1 base del calcolo un sovraccarico accidentale (neve) pari a 150 kg/mq, quindi maggiore rispetto alla previsione normativa. Tuttavia (come meglio illustrato in seguito), lo stesso progetto dell'IN. svolgeva una verifica incompleta ed Per_1 insufficiente sugli arcarecci della copertura. “. Il perito, poi, con riguardo al secondo quesito “chiarisca in ogni caso se le disposizioni di cui al D.M. 30 maggio 1972 siano state rispettate”, ha risposto “..il sottoscritto C.T.U. ritiene che il progettista della copertura abbia rispettato le disposizioni di cui al D.M. 30 maggio 1972, in termini di applicazione del sovraccarico di neve, ma non siano stati adottati i corretti criteri di verifica degli elementi strutturali (gli arcarecci). Con riguardo al terzo quesito “chiarisca il C.T.U. se eventuali anomalie riscontrate abbiano avuto incidenza causale nel crollo verificatosi in data 18.01.2017, tenuto conto delle cause del sinistro” , ha precisato “A parere del sottoscritto C.T.U., le
“anomalie” di cui sopra (non conformità dei calcoli di verifica degli arcarecci rispetto ai carichi di neve adottati in progetto, e rispetto a quanto previsto dal D.M. 30/05/72 e quindi dalle CNR-UNI 10011/67 e 10012/67) hanno una valenza più formale che sostanziale. Il sottoscritto C.T.U. ritiene infatti di sottoporre all'attenzione del Giudice il fatto che la copertura del capannone è crollata sotto un carico di 280 kg/mq, mentre nel 2012 la stessa copertura, sottoposta ad un sovraccarico di neve pari a 150 kg/mq (per 107 cm di spessore di neve accumulata), non era affatto crollata, restando al suo posto e resistendo egregiamente a tale gravosa condizione di carico, senza dare origine a fenomeni di snervamento, e senza deformazioni plastiche irreversibili…. Se quindi si considera che la copertura in oggetto è riuscita a resistere ad un sovraccarico di neve pari a 150 kg/mq, senza subire danni anche solo come snervamenti e deformazioni plastiche degli elementi maggiormente esposti (come ad esempio gli arcarecci), si deve osservare che la previsione di sovraccarico di neve utilizzata in sede di progettazione (conforme al D.M. 30/05/72 (ed alle CNR-UNI 10011/67 e 10012/67), sebbene associata ad un non adeguato calcolo di verifica degli arcarecci, ha comunque consentito alla copertura stessa di offrire prestazioni superiori a quelle attese con l'applicazione delle norme ratione temporis in vigore (come prescritto dalla sentenza non definitiva), che prevedevano un sovraccarico di neve pari a 90,75 kg/mq. E ha così concluso, a seguito delle risposte date alle osservazioni dei ctp, “ribadisce che a fronte del verificarsi di una nevicata tale da generare un sovraccarico pari quasi al doppio del sovraccarico previsto dalle norme, anche una copertura progettata nel rispetto delle norme può subire danni molto gravi, fino al manifestarsi di crolli parziali o totali.”. L'art. 13.2 “Sovraccarico neve” della polizza stipulata con Pt_1 (Protezione ALL Business) - come invocata e oggetto di esame -, prevede che “La Società indenizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni da bagnamento alle cose medesime. La società non indennizza i danni causati..a fabbricati e al loro contenuto che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo…”. Ora, tenuto conto delle risultanze tecniche che hanno evidenziato che la previsione di sovraccarico di neve utilizzata in sede di progettazione (conforme al D.M. 30/05/72 (ed alle CNR-UNI 10011/67 e 10012/67), sebbene associata ad un non adeguato calcolo di verifica degli arcarecci, ha comunque consentito alla copertura di offrire prestazioni addirittura superiori a quelle attese con l'applicazione delle norme in vigore che prevedevano un sovraccarico di neve pari a 90,75 kg/mq, nonché (tenuto conto sempre) del fatto che si è trattato di un carico accidentale complessivo superiore a quello previsto dalle CNR-UNI 10012/67 e circa Parte_2 superiore a quello previsto dal progettista IN. è condivisibile Parte_3 Per_1 perché corretta la statuizione cui è giunto il Primo Giudice di ritenere riconducibile il sinistro all'accidentalità di un sovraccarico, alla “straordinaria quantità di neve caduta sul capannone” la cui copertura era addirittura idoneo a sopportare un sovraccarico di neve superiore a quello indicato dalle norme in vigore.
Alla stregua di tali evidenze, deve ritenersi assorbito il profilo dedotto dalle parti circa il rispetto o meno delle disposizioni di cui al D.M. 30.5.1972 o delle raccomandazioni CNR-UNI 10012/67 -, a cui peraltro il perito ha dato risposta positiva pur se con il limite della “non conformità dei calcoli di verifica degli arcarecci” aventi peraltro una valenza più formale che sostanziale. Consegue che la previsione della clausola sopra riportata non può essere invocata nella presente fattispecie. Del resto, siffatta conclusione trova anche supporto nel principio affermato dalla Suprema Corte (Ordinanza n. 8940/24) e richiamato dalla parte appellata secondo cui “In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.”. Nel caso di specie, se alla lettura della clausola si desse il significato che anche in presenza di evento del tutto accidentale di sovraccarico di neve TRE VOLTE superiore a quello previsto dalle CNR-UNI 10012/67 e circa DUE VOLTE superiore a quello previsto dal progettista IN. , quest'ultimo esorbitante rispetto le Per_1 indicazioni contenute nelle raccomandazioni (e nelle norme) asseritamente applicabili, si scorgerebbe un significato illogico nel volere escludere comunque l'indennizzabilità per la sola non conformità dei calcoli di verifica degli arcarecci, che a dire dello stesso perito avrebbero piuttosto una valenza meramente formale. L'ulteriore motivo relativo alla decorrenza degli interessi, ovvero dalla data di pubblicazione della sentenza e non, come ritenuto, dalla data di deposito del verbale di perizia, va parimenti respinto. Il Tribunale ha condannato la al pagamento della Parte_1 somma di euro 1.075.000,00 oltre interessi legali con decorrenza dal 5.10.2017, data del processo verbale di perizia. Correttamente è stata indicata detta decorrenza poiché la circostanza allegata, che avendo fatto riserva di indennizzabilità il credito alla data della perizia non era esigibile, non è condivisibile;
con la perizia è stato comunque quantificato il credito indennitario dell'assicurato, tanto che l'obbligazione si è trasformata “da obbligazione di valore in obbligazione di valuta al momento del deposito della perizia” (Cass. set. 31345/2022); talchè, una volta accertata la sussistenza del diritto al pagamento dell'indennizzo (e di contro l'infondatezza dell'eccezione di non indennizzabilità), ne segue che la somma dovuta come concordata era esigibile sin dalla data dell'accordo, e da questa data, dalla quale l'assicuratore-creditore era costituito in mora, dovevano (e devono) essere calcolati gli interessi. L'appello principale per tutte le ragioni sopra esposte va quindi rigettato. Anche la parte appellata ha censurato la sentenza, mediante la Controparte_1 proposizione di impugnazione incidentale, esplicitando le seguenti doglianze. Con la prima, “Difetto di motivazione e, comunque, erroneità del giudizio circa la non ultimazione della costruzione al 6.8.1972; in subordine, errata/falsa applicazione alla fattispecie dei principi in materia di ius superveniens. Motivazione contraddittoria.”, ha evidenziato che la sentenza non definitiva conteneva due affermazioni errate, sia perché non constava da alcuna risultanza istruttoria la circostanza della mancata ultimazione della costruzione al 6.8.1972 (essendo a quell'epoca ultimata), sia per avere affermato l'immediata applicabilità delle disposizioni tecniche entrate in vigore il 6.8.1972 e l'obbligo del costruttore di adeguare l'edificio alla disciplina vigente al momento dell'edificazione, commettendo un errore di diritto non essendo i principi richiamati applicabili alla fattispecie, bensì relativi allo ius superveniens in materia di distanze legali tra costruzioni. Orbene, poiché detti motivi di doglianza sono stati espressamente proposti solo subordinatamente all'accoglimento dei motivi di appello, che invece sono stati rigettati, sugli stessi conseguentemente nessuna pronuncia va resa (neppure con riguardo all'eccezione di inammissibilità). Con i restanti motivi – due e tre - ha riproposto le domande non accolte perché assorbite, ovvero di ritenersi fondata la richiesta di indennizzo, pur tenendo conto della tesi del Tribunale secondo cui le norme di legge erano applicabili a seconda dello stadio di completamento dello ius aedificandi, poiché la realizzazione del tetto era stata ultimata il 6.8.1972 e comunque non era stato affatto assolto l'onere della prova da parte dell'appellante di dimostrare che a quell'epoca non era stata ancora realizzata, onere di cui era stata sgravata con l'ammissione di ctu. Le cui risultanze, con riguardo all'epoca di ultimazione dell'opera, erano erronee avendo dimostrato il ctp che a tale data la copertura era terminata. Ha poi insistito nella richiesta di ammissione della prova per testi qualora non fossero sufficienti le considerazioni svolte. Siffatti argomenti, parimentim stante il rigetto dell'appello devono ritenersi assorbiti dalla statuizione resa. Con il quarto motivo la ha eccepito l'errato rigetto della domanda Controparte_1 di risarcimento del danno, fondato sul fatto che non esisteva un rapporto di causalità tra l'inadempimento e l'evento dannoso consistito nella decisione di alienare alla società la partecipazione di maggioranza al capitale della NN Gas. CP_8
L'appellata ha argomentato che il crollo aveva comportato la necessità di ingenti spese, poiché aveva distrutto una parte significativa delle giacenze delle materie prime e del magazzino prodotti finiti, come si rilevava dal verbale di quantificazione;
nonché, come descritto nella perizia asseverata, aveva determinato la totale paralisi delle attività produttive per trentacinque giorni ed il riavvio del processo produttivo si era reso possibile solo dopo la demolizione della parte residua della campata crollata, lo sgombero dei materiali di risulta, la realizzazione di coperture provvisorie e il ripristino degli impianti elettrici e idraulici. Successivamente, riavviata la produzione, si era reso necessario ricostituire lo stock di prodotti finiti. Inoltre, di fronte al rifiuto di indennizzo si era poi trovata a fronteggiare una grave condizione di illiquidità, che aveva determinato l'impossibilità di fare fronte a delle obbligazioni e ciò a sua volta aveva determinato la revoca di alcuni affidamenti bancari a seguito del peggioramento del rating aziendale. Nel settembre 2017, resasi conto che l'indennizzo le sarebbe stato negato, aveva dovuto assumere la decisione di dismettere in tempi rapidissimi la “Divisione Energia” per riequilibrare, almeno in parte, la situazione finanziaria con la cessione, a condizioni più svantaggiose, della predetta alla società IN NN s.a., con la quale aveva in corso avanzate trattative per lo sviluppo di un rapporto di partenariato. Orbene, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22512/2021) “Nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ove il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso ed alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento.”. Dai documenti depositati (tra i tanti, verbale di perizia ove sono indicati i danni indennizzabili, verbale di quantificazione, comunicazione di sospensione dell'utilizzo della linea di affidamento da parte della Banca, cessione quote, cda e offerta CP_8 solleciti di pagamento da parte dei fornitori), tenuto conto altresì della mancata espressa contestazione delle circostanze allegate, oltre che della necessità di dovere riprendere la produttività, ben può presumersi che la Società istante abbia dovuto fare ricorso ad altre forme di approviggionamento della liquidità. E la quantificazione del danno maggiore, così come ritenuto dal Giudice di legittimità, può essere fatta equitativamente poiché “In tema di obbligazioni pecuniarie, qualora il creditore chieda la liquidazione del maggior danno da ritardo nell'adempimento, senza fornire la prova del danno effettivo, il giudice ha comunque il potere di procedere ad una valutazione equitativa dello stesso, ove lo ritenga sicuramente maggiore degli interessi legali.” (Cass. 2139/2000) (Cass. 3954/2015 “In caso di inadempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. - spettante a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria - è determinato in via presuntiva nell'eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali.”). Cosicchè facendo riferimento al rendimento medio netto dei BOT a 3,6, e 12 mesi , con tassi medi annuali, dal 5.10.2017 al 31.1.2024, la liquidazione del maggior danno sull'importo di € 1.075.000,00 come liquidato, deve ritenersi pari a € 352,10
Alla stregua delle ragioni esposte, l'appello incidentale sul punto va accolto e la parte appellante , va condannata al pagamento dell'ulteriore importo Parte_1 di € 352,10. Con un ulteriore motivo “Errore di diritto consistito nell'escludere l'applicabilità della disciplina degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e D.Lgs. 231/2002 ss.mm.ii”, la parte appellata ha eccepito che la decisione di rigetto era frutto di un errore di diritto perché gli interessi ex art. 1284 co. 4, c.c. e d lgs. 231/2002 erano dovuti non solo nel caso di inadempimento di obbligazioni nascenti da contratto, ma anche da fatto illecito o da altre causarum figurae contrattuali (Cass. 3.1.2023, n. 61). Il Tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione degli interessi nella misura di cui al citato d.lgs., assumendo che all'indennizzo assicurativo per la responsabilità civile non si applicassero siffatti interessi di mora perché, pur trovando la somma corrisposta dall'assicuratore a tale titolo fondamento nel contratto di assicurazione, serviva a ristorare il danneggiante dall'esborso compiuto a titolo di risarcimento del danno, per il quale il citato decreto escludeva l'applicazione degli interessi predetti. Invero, secondo il principio affermato dal Giudice di legittimità (Cass. Ordinanza n. 61/2023), al quale questo Collegio, come già in precedenza deciso dalla stessa sezione, ritiene di uniformarsi “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”. Del resto, il tasso di interessi previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 è applicabile, non solo “al rapporto che intercorre tra professionista ed ente pubblico (Cass. n. 28151/2019)”, ma anche qualora ricorre la previsione di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. “che prevede che, in caso di condanna giudiziale, il tasso di interessi sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.” (Cass. n. 8611/2022 in parte motiva). Da quanto ritenuto consegue che anche in tal senso la sentenza va riformata e la parte appellante va condannata al pagamento degli interessi ex art. 1284 comma 4 d.lgs.
231/2002 sulla somma già liquidata di € 1.075.00, 00.
Le spese del presente grado di giudizio - restando ferma la statuizione di condanna alle spese di lite resa con la sentenza che ha definito il precedente grado perché sostanzialmente rimane immutato l'esito della lite - seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21), considerando lo scaglione di riferimento con riguardo alla sola maggiore somma accordata in tale sede rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellata (Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto…” (Cass. 25195/22).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna la parte appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata al pagamento dell'ulteriore somma di € 352,10; Controparte_1 condanna la parte appellante al pagamento degli interessi sull'importo già liquidato nella misura ex art. 1284 comma 4 c.c.; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi € 14.239,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%. resta ferma la statuizione di condanna alle spese di lite resa con la sentenza che ha definito il precedente grado di giudizio. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino