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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3732/2022 + 3741/2022
Verbale di udienza del 20/05/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Maddalena Codella, che si riporta al ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento;
L'avv. Codella dichiara che la situazione reddituale del nucleo familiare del ricorrente ha subito una variazione in diminuzione e che sussistono le condizioni per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza e si riserva di depositare la relativa autocertificazione debitamente sottoscritta dalla parte.
E' presente per parte resistente l'avv. che si riporta alla memoria di costituzione CP_1
e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 20/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nei ricorsi riuniti iscritti al n. 3732/2022 e 3741/2022 R.G., aventi ad oggetto
“Ripetizione di indebito” e vertenti
TRA
, (c.f. indicato ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maddalena Codella ed elettivamente domiciliato in Calitri (AV) alla Via Concezione, 116 (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_2 indicato in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 procura generale alle liti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla via Roma n. 17 (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro,
2 chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 2.979,65 avanzata dall' nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
; b) Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 2.979, 65
[...] erogata dall' in favore del ricorrente nel periodo dal 31/07/2021- 31/12/2021 o CP_1 per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, e, per l'effetto annullare il relativo provvedimento restitutorio;
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva di aver svolto il servizio di L.S.U. presso il
Comune di Calitri (AV) dal 1997 al 20.12.2021 e di essere poi stato assunto con determinazione n. 284 del 17.12.2021 come operaio qualificato cat. A a seguito di partecipazione ad avviso pubblico indetto dal stesso. CP_3
Precisava che il contratto di assunzione prevedeva efficacia ex tunc al 31.07.2021.
Deduceva di aver ricevuto, in data 7.03.2024, comunicazione da parte dell' avente CP_1 ad oggetto indebita percezione, per il periodo dal 31/07/2021 al 31/12/2021, dell'assegno per attività socialmente utili di cui si richiedeva la restituzione, per un importo totale di euro 2.979,65.
Rappresentava di aver proposto ricorso in via amministrativa al Comitato Provinciale
rimasto privo di riscontro. CP_1
Affermava l'assenza di dolo quanto alla percezione degli assegni corrisposti dall' CP_1 per l'attività espletata in qualità di LSU dal 31.07.2021 al 31.12.2021, precisando che la prestazione era stata erogata in data antecedente all'assunzione, ritenendo applicabile per analogia l'art. 52 della l. 88/1989, stante la natura assistenziale dell'indebito in questione.
Sosteneva che, in ogni caso, non esisteva alcun tipo di incompatibilità tra il sussidio percepito dal lavoratore socialmente utile e la retribuzione ricevuta per l'ulteriore prestazione lavorativa svolta a tempo parziale.
Rassegnava quindi le conclusioni come innanzi riportate.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio l' si costituiva con memoria CP_1 depositata nel giudizio recante n. R.G. 3741/2022.
In via preliminare, faceva rilevare la litispendenza dei due giudizi ritenendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
In particolare, affermava l'applicabilità nel caso di specie della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. evidenziando che l'onere della prova ricadeva sul ricorrente.
3 Formulava, dunque le seguenti conclusioni: “-accertata la pendenza dinanzi a codesto
G.L. di altro procedimento per la medesima causa, rubricato al n. RGL 3732/2022
(Giudice titolare Dr.ssa di Gennaro – udienza: 06/10/2023), dichiarare la litispendenza e dare i consequenziali provvedimenti;
in ogni caso, respingere il ricorso in ogni sua parte, perché inammissibile, infondato nonché sprovvisto di prova. Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' . CP_1
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, previa riunione dei giudizi ex art. 273 c.p.c., alla odierna udienza di discussione il Tribunale ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Vale preliminarmente osservare che la questione sottoposta all'attenzione del
Giudicante è stata risolta da altro giudice di questo Tribunale con le sentenze n.
192/2024 e 484/2024, rese a definizione dei procedimenti R.G. 2431/2022 e
3724/2022 aventi ad oggetto un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011; v. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”). Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.
4. Orbene anche nel presente giudizio la parte in epigrafe ha contestato la richiesta, avanzata dal resistente con provvedimento dell'08.3.2022, di restituzione della CP_2 somma di €#2.979,65# (duemilanovecentosettantanove/65) erogatagli a titolo di assegno per attività socialmente utili da 31.7.2021 a 31.12.2021, invocando la propria buona fede: l'indebito si è formato perchè in data 20.12.2021 esso ricorrente stipulava
4 contratto di assunzione con il per posto a tempo indeterminato, con Controparte_4 retrodatazione degli effetti al 31.7.2021. Secondo la prospettazione attorea nulla gli era quindi imputabile nel periodo in cui, appunto dal 31.7.2021 alla stipula del contratto, aveva percepito, nulla ostandovi, l'assegno in questione.
Per l' il ricorrente ha percepito indebitamente la prestazione previdenziale a CP_2 favore dei lavoratori socialmente utili per i mesi da agosto 2021 a dicembre 2021.
Pacifici i termini della questione, si osserva che con riferimento ad altra prestazione, ma con principi perfettamente sovrapponibili al caso di specie: “
9. Il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati) e tanto basterebbe per escludere la fattispecie all'esame della
Corte dall'alveo di applicabilità del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989, volto
a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico. 10. Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n.28517 del 2008; Cass.
n.3824 del 2011). 11. Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato articolo 52 della legge n.88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn.28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 cod.civ. proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018). 12. Non si rinvengono, pertanto, argomenti pregnanti per rimettere in discussione il perimetro di applicabilità delle disposizioni speciali sull'indebito pensionistico. La pretesa dell' di integrale ripetizione delle somme indebitamente pagate, potrebbe, al più, CP_1 incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 c.c., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento (cfr. Cass. n. 3824 del 2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità), (Cass. n. 31373 del 02/12/2019).
5 In applicazione della opzione ermeneutica di cui innanzi, escluso quindi che l'ipotesi di indebito previdenziale non pensionistico sia sottratto alla disciplina di cui all'art. 2033 Cod. civ., ai sensi della disposizione codicistica citata, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
La questione della buona fede, su cui si fonda il ricorso di parte ricorrente, non è quindi rilevante, al più assumendo rilievo solo ed esclusivamente quanto alla decorrenza dell'obbligo di corrispondere anche frutti ed interessi, sui quali nel caso di specie non vi è contestazione.
5. Ciò detto e venendo alla pretesa cumulabilità dell'assegno erogato dall' con il CP_1 reddito da lavoro part time- si osserva che parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, adducendo elementi atti a consentire di risolvere in termini positivi l'accertamento richiesto.
A tal fine giova osservare che i dati normativi di riferimento per la disciplina del lavoro socialmente utile (LSU) sono rappresentati dall'art. 14 d.l. 299/1994, poi abrogato dal d.lgs. 468/1997, che ha introdotto una disciplina organica, e dal d.lgs. 81/2000.
Dalla normativa in questione emerge come il rapporto instaurato con l'ammissione ai l.s.u. non è da considerare rapporto di lavoro subordinato anche perché la sua costituzione non comporta cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
Il compenso viene corrisposto non già dall'ente utilizzatore, bensì dall' ed è CP_1 disciplinato dalle norme sull'indennità di mobilità in quanto non sia diversamente disposto dalla legge. Non si tratta, quindi, di retribuzione.
L'art. 14 co. 1, 3 e 4 d.l. 299/1994, anche a seguito delle modifiche operate dal d.l. 51
0/1996, prevedeva che ai lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni potevano essere avviati o i titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità, ovvero i disoccupati di lunga durata ex art. 25 co.
5 l. 223/1991, prevedendo che il compenso per l'opera prestata fosse pari alla prestazione previdenziale in godimento (cassa integrazione o indennità di mobilità), salvo il diritto ad un compenso integrativo per il lavoro ulteriore svolto ovvero, per i disoccupati che non godevano di alcuna prestazione previdenziale, un sussidio a carico dell' CP_1
In base alla norma in esame, inoltre, l'utilizzazione dei lavoratori non determinava l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implicava la perdita del trattamento
6 straordinario di integrazione salariale e non comportava la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Si stabilì ancora con l'art. 20 l. 197/1997 che detto sussidio fosse a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 co. 7 d.l. 148/1993.
In un momento successivo l'art. 8 co. 3 d.lgs. 468/1997 confermò la previsione secondo cui per i lavoratori utilizzati nella attività di lavori socialmente utili non percettori di trattamenti previdenziali competeva un importo mensile di L. 800.000 erogato dall' per un impegno di 20 ore settimanali e di un importo integrativo per il surplus CP_1 orario a carico dell'ente utilizzatore.
L'art. 4 d.lgs. 81/2000 ha aumentato a 850.000 lire mensili l'importo dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, fermo restando il compenso dovuto dall'utilizzatore per le ore eccedenti, che non può ritenersi abrogato dalla norma successiva (cfr. Cass. 8643/2014).
Da ultimo, è intervenuto l'art. 26 d.lgs. 150/2015che ha ridisciplinato l'istituto in esame prevedendo l'erogazione, a favore di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché di lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, chiamati a svolgere attività a fine di pubblica utilità in favore delle comunità territoriali di appartenenza sulla base di apposite convenzioni stipulate tra Regioni e P.A., di un sussidio di importo pari all'assegno sociale per un orario di lavoro che non può eccedere le 20 ore settimanali.
Il comma 12 della disposizione in esame, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l.
154/2015, prevede che la disciplina di cui agli artt. 7 e 8 d.lgs. 468/1997 continui ad applicarsi ai progetti iniziati prima della adozione della convezione quadro suindicata.
Si tratta, infatti, di una disposizione transitoria stante l'abrogazione del d.lgs. 468/1997 da parte dell'art. 34 d.lgs. 150/2015.
Nel caso in esame, però, devono trovare ancora applicazione gli artt. 7 e 8 d.lgs.
468/1997 in quanto è pacifico che il ricorrente è stato assegnato ininterrottamente dal
1997 al 31/7/2021 ai lavori socialmente utili presso l'amministrazione comunale.
Secondo l'art. 8 co. 4 d.lgs. 468/1997, applicabile ratione temporis, però, “l'assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati”.
Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha allegato circa la retribuzione lorda percepita dal Comune di Calitri per l'arco di tempo 1/8/2021-31/12/2021 e, conseguentemente,
7 non ha provato la ricorrenza delle condizioni di cumulabilità con il sussidio a carico dell' (cfr. contratto di assunzione in atti), come sarebbe stato suo onere in base CP_1 all'art. 2697 cod. civ..
6. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche, integrano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti iscritti al n.
3732/2022 e 3741/2022 R.G. lavoro proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria eccezione e deduzione respinta così decide: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, 20.05.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3732/2022 + 3741/2022
Verbale di udienza del 20/05/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Maddalena Codella, che si riporta al ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento;
L'avv. Codella dichiara che la situazione reddituale del nucleo familiare del ricorrente ha subito una variazione in diminuzione e che sussistono le condizioni per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza e si riserva di depositare la relativa autocertificazione debitamente sottoscritta dalla parte.
E' presente per parte resistente l'avv. che si riporta alla memoria di costituzione CP_1
e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 20/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nei ricorsi riuniti iscritti al n. 3732/2022 e 3741/2022 R.G., aventi ad oggetto
“Ripetizione di indebito” e vertenti
TRA
, (c.f. indicato ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maddalena Codella ed elettivamente domiciliato in Calitri (AV) alla Via Concezione, 116 (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_2 indicato in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 procura generale alle liti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla via Roma n. 17 (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro,
2 chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 2.979,65 avanzata dall' nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
; b) Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 2.979, 65
[...] erogata dall' in favore del ricorrente nel periodo dal 31/07/2021- 31/12/2021 o CP_1 per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, e, per l'effetto annullare il relativo provvedimento restitutorio;
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva di aver svolto il servizio di L.S.U. presso il
Comune di Calitri (AV) dal 1997 al 20.12.2021 e di essere poi stato assunto con determinazione n. 284 del 17.12.2021 come operaio qualificato cat. A a seguito di partecipazione ad avviso pubblico indetto dal stesso. CP_3
Precisava che il contratto di assunzione prevedeva efficacia ex tunc al 31.07.2021.
Deduceva di aver ricevuto, in data 7.03.2024, comunicazione da parte dell' avente CP_1 ad oggetto indebita percezione, per il periodo dal 31/07/2021 al 31/12/2021, dell'assegno per attività socialmente utili di cui si richiedeva la restituzione, per un importo totale di euro 2.979,65.
Rappresentava di aver proposto ricorso in via amministrativa al Comitato Provinciale
rimasto privo di riscontro. CP_1
Affermava l'assenza di dolo quanto alla percezione degli assegni corrisposti dall' CP_1 per l'attività espletata in qualità di LSU dal 31.07.2021 al 31.12.2021, precisando che la prestazione era stata erogata in data antecedente all'assunzione, ritenendo applicabile per analogia l'art. 52 della l. 88/1989, stante la natura assistenziale dell'indebito in questione.
Sosteneva che, in ogni caso, non esisteva alcun tipo di incompatibilità tra il sussidio percepito dal lavoratore socialmente utile e la retribuzione ricevuta per l'ulteriore prestazione lavorativa svolta a tempo parziale.
Rassegnava quindi le conclusioni come innanzi riportate.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio l' si costituiva con memoria CP_1 depositata nel giudizio recante n. R.G. 3741/2022.
In via preliminare, faceva rilevare la litispendenza dei due giudizi ritenendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
In particolare, affermava l'applicabilità nel caso di specie della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. evidenziando che l'onere della prova ricadeva sul ricorrente.
3 Formulava, dunque le seguenti conclusioni: “-accertata la pendenza dinanzi a codesto
G.L. di altro procedimento per la medesima causa, rubricato al n. RGL 3732/2022
(Giudice titolare Dr.ssa di Gennaro – udienza: 06/10/2023), dichiarare la litispendenza e dare i consequenziali provvedimenti;
in ogni caso, respingere il ricorso in ogni sua parte, perché inammissibile, infondato nonché sprovvisto di prova. Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' . CP_1
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, previa riunione dei giudizi ex art. 273 c.p.c., alla odierna udienza di discussione il Tribunale ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Vale preliminarmente osservare che la questione sottoposta all'attenzione del
Giudicante è stata risolta da altro giudice di questo Tribunale con le sentenze n.
192/2024 e 484/2024, rese a definizione dei procedimenti R.G. 2431/2022 e
3724/2022 aventi ad oggetto un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011; v. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”). Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi.
4. Orbene anche nel presente giudizio la parte in epigrafe ha contestato la richiesta, avanzata dal resistente con provvedimento dell'08.3.2022, di restituzione della CP_2 somma di €#2.979,65# (duemilanovecentosettantanove/65) erogatagli a titolo di assegno per attività socialmente utili da 31.7.2021 a 31.12.2021, invocando la propria buona fede: l'indebito si è formato perchè in data 20.12.2021 esso ricorrente stipulava
4 contratto di assunzione con il per posto a tempo indeterminato, con Controparte_4 retrodatazione degli effetti al 31.7.2021. Secondo la prospettazione attorea nulla gli era quindi imputabile nel periodo in cui, appunto dal 31.7.2021 alla stipula del contratto, aveva percepito, nulla ostandovi, l'assegno in questione.
Per l' il ricorrente ha percepito indebitamente la prestazione previdenziale a CP_2 favore dei lavoratori socialmente utili per i mesi da agosto 2021 a dicembre 2021.
Pacifici i termini della questione, si osserva che con riferimento ad altra prestazione, ma con principi perfettamente sovrapponibili al caso di specie: “
9. Il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati) e tanto basterebbe per escludere la fattispecie all'esame della
Corte dall'alveo di applicabilità del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989, volto
a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico. 10. Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n.28517 del 2008; Cass.
n.3824 del 2011). 11. Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato articolo 52 della legge n.88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn.28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 cod.civ. proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018). 12. Non si rinvengono, pertanto, argomenti pregnanti per rimettere in discussione il perimetro di applicabilità delle disposizioni speciali sull'indebito pensionistico. La pretesa dell' di integrale ripetizione delle somme indebitamente pagate, potrebbe, al più, CP_1 incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 c.c., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento (cfr. Cass. n. 3824 del 2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità), (Cass. n. 31373 del 02/12/2019).
5 In applicazione della opzione ermeneutica di cui innanzi, escluso quindi che l'ipotesi di indebito previdenziale non pensionistico sia sottratto alla disciplina di cui all'art. 2033 Cod. civ., ai sensi della disposizione codicistica citata, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
La questione della buona fede, su cui si fonda il ricorso di parte ricorrente, non è quindi rilevante, al più assumendo rilievo solo ed esclusivamente quanto alla decorrenza dell'obbligo di corrispondere anche frutti ed interessi, sui quali nel caso di specie non vi è contestazione.
5. Ciò detto e venendo alla pretesa cumulabilità dell'assegno erogato dall' con il CP_1 reddito da lavoro part time- si osserva che parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, adducendo elementi atti a consentire di risolvere in termini positivi l'accertamento richiesto.
A tal fine giova osservare che i dati normativi di riferimento per la disciplina del lavoro socialmente utile (LSU) sono rappresentati dall'art. 14 d.l. 299/1994, poi abrogato dal d.lgs. 468/1997, che ha introdotto una disciplina organica, e dal d.lgs. 81/2000.
Dalla normativa in questione emerge come il rapporto instaurato con l'ammissione ai l.s.u. non è da considerare rapporto di lavoro subordinato anche perché la sua costituzione non comporta cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
Il compenso viene corrisposto non già dall'ente utilizzatore, bensì dall' ed è CP_1 disciplinato dalle norme sull'indennità di mobilità in quanto non sia diversamente disposto dalla legge. Non si tratta, quindi, di retribuzione.
L'art. 14 co. 1, 3 e 4 d.l. 299/1994, anche a seguito delle modifiche operate dal d.l. 51
0/1996, prevedeva che ai lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni potevano essere avviati o i titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità, ovvero i disoccupati di lunga durata ex art. 25 co.
5 l. 223/1991, prevedendo che il compenso per l'opera prestata fosse pari alla prestazione previdenziale in godimento (cassa integrazione o indennità di mobilità), salvo il diritto ad un compenso integrativo per il lavoro ulteriore svolto ovvero, per i disoccupati che non godevano di alcuna prestazione previdenziale, un sussidio a carico dell' CP_1
In base alla norma in esame, inoltre, l'utilizzazione dei lavoratori non determinava l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implicava la perdita del trattamento
6 straordinario di integrazione salariale e non comportava la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Si stabilì ancora con l'art. 20 l. 197/1997 che detto sussidio fosse a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 co. 7 d.l. 148/1993.
In un momento successivo l'art. 8 co. 3 d.lgs. 468/1997 confermò la previsione secondo cui per i lavoratori utilizzati nella attività di lavori socialmente utili non percettori di trattamenti previdenziali competeva un importo mensile di L. 800.000 erogato dall' per un impegno di 20 ore settimanali e di un importo integrativo per il surplus CP_1 orario a carico dell'ente utilizzatore.
L'art. 4 d.lgs. 81/2000 ha aumentato a 850.000 lire mensili l'importo dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, fermo restando il compenso dovuto dall'utilizzatore per le ore eccedenti, che non può ritenersi abrogato dalla norma successiva (cfr. Cass. 8643/2014).
Da ultimo, è intervenuto l'art. 26 d.lgs. 150/2015che ha ridisciplinato l'istituto in esame prevedendo l'erogazione, a favore di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché di lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, chiamati a svolgere attività a fine di pubblica utilità in favore delle comunità territoriali di appartenenza sulla base di apposite convenzioni stipulate tra Regioni e P.A., di un sussidio di importo pari all'assegno sociale per un orario di lavoro che non può eccedere le 20 ore settimanali.
Il comma 12 della disposizione in esame, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l.
154/2015, prevede che la disciplina di cui agli artt. 7 e 8 d.lgs. 468/1997 continui ad applicarsi ai progetti iniziati prima della adozione della convezione quadro suindicata.
Si tratta, infatti, di una disposizione transitoria stante l'abrogazione del d.lgs. 468/1997 da parte dell'art. 34 d.lgs. 150/2015.
Nel caso in esame, però, devono trovare ancora applicazione gli artt. 7 e 8 d.lgs.
468/1997 in quanto è pacifico che il ricorrente è stato assegnato ininterrottamente dal
1997 al 31/7/2021 ai lavori socialmente utili presso l'amministrazione comunale.
Secondo l'art. 8 co. 4 d.lgs. 468/1997, applicabile ratione temporis, però, “l'assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati”.
Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha allegato circa la retribuzione lorda percepita dal Comune di Calitri per l'arco di tempo 1/8/2021-31/12/2021 e, conseguentemente,
7 non ha provato la ricorrenza delle condizioni di cumulabilità con il sussidio a carico dell' (cfr. contratto di assunzione in atti), come sarebbe stato suo onere in base CP_1 all'art. 2697 cod. civ..
6. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche, integrano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti iscritti al n.
3732/2022 e 3741/2022 R.G. lavoro proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria eccezione e deduzione respinta così decide: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, 20.05.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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