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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12636/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MANZONI N. 14 21013 GALLARATE presso il difensore avv. BIANCO ROBERTO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI della parte attrice:
Piaccia all'On.le Tribunale di Milano adito, reiectis adversis, in via principale: previo ogni opportuno provvedimento di revoca e/o annullamento dell'atto di “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il 29.02.2024 (cfr. DOC. 6 fasc. Pt_1 e/o dell'atto di “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il 15.04.2024 (cfr. DOC. 9 fasc. ) impugnati nella presente causa, accertare e dichiarare che il Sig. CP_2 Pt_1 nulla deve alla in ragione dell'utilizzo dal 14.09.2016 al 25.01.2024 dell'unità immobiliare
[...] CP_2 sita in Cuggiono (MI), Via Cicogna n. 7 (identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Cuggiono, al
Foglio 20, Particella 243, Subalterno 1), per i motivi di cui agli atti attorei;
in via subordinata (salvo gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, sempre previo ogni opportuno provvedimento di revoca e/o annullamento dell'atto di
“prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il 29.02.2024 (cfr. DOC. 6 fasc.
e/o dell'atto di “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il Pt_1
15.04.2024 (cfr. DOC. 9 fasc. ) impugnati nella presente causa, in accoglimento dell'eccezione di CP_2 prescrizione svolta in atti, accertare e dichiarare che l'importo dovuto dal Sig. alla Parte_1
pagina 1 di 6 in ragione dell'utilizzo dal 14.09.2016 al 25.01.2024 dell'unità immobiliare sita in Cuggiono (MI), CP_2
Via Cicogna n. 7 (identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Cuggiono, al Foglio 20, Particella 243, Subalterno 1), ammonta ad € 52.554,25 (somma comprensiva di interessi) ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, anche in ragione del parziale accoglimento dei motivi dedotti nella narrativa del capitolo 1 dell'atto di citazione. In ogni caso: condannare la al pagamento di spese, spese generali e compensi professionali del CP_2 presente giudizio.
Produzioni documentali come in atti.
Salvis iuribus.
CONCLUSIONI della parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, integralmente rigettare tutte le domande formulate dagli attori in citazione in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.
8.5.2014 n. 9936, Cass.
28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass.
9.1.2019 ord. n.
363).
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha premesso di Parte_1
essere un imprenditore operante nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e di aver stipulato, in data 01.05.2009, un contratto di locazione con avente ad oggetto un immobile ad CP_3
uso deposito, strumentale al ricovero dei mezzi, sito in Cuggiono (MI) alla Via Cicogna,7. Nel proseguire la narrazione, l'attore ha precisato che il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione si è rinnovato automaticamente fino all'anno 2024 e l'immobile è stato regolarmente detenuto ed utilizzato. Sin dalla stipula del contratto di locazione i canoni di locazione erano stati puntualmente corrisposti a fino a quando, in data 25.01.2024, dava CP_3 CP_2
esecuzione ai propri provvedimenti di sgombero, intimando il rilascio e concedendogli trenta giorni per la liberazione da cose e persone dell'unità immobiliare in parola. Solo in tale occasione, veniva a conoscenza della circostanza secondo cui l'immobile oggetto della locazione con era CP_3
stato confiscato per effetto della sentenza della Corte di Cassazione 1° Sez. Penale n. 26542/17.
Successivamente a tale accadimento, in data 29.02.2024, notificava a una CP_2 Parte_1 prima richiesta di pagamento di indennità per abusiva occupazione dell'importo complessivo di Euro
78.670,00, per il periodo dal 14.09.2016 al 25.01.2024. A fronte di tale richiesta, in data 14.03.2024,
pagina 2 di 6 veniva formulata da istanza di riesame dell'atto di intimazione anche alla luce Parte_1 dell'intervenuta prescrizione. Proponeva, quindi, opposizione avverso tale atto.
A sostegno della propria domanda, la parte attrice eccepiva l'illegittimità della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, riferendo che la richiesta avrebbe avuto una giustificazione solo dal momento in cui, nella qualità di conduttore del locatore avesse ricevuto CP_3
comunicazione della confisca, cosa verificatasi unicamente negli accadimenti del 25.01.2024, allorquando si è recata in loco per lo sgombero. Aggiungeva che non era qualificabile nelle CP_2
vicende di causa un'occupazione senza titolo, atteso che egli, in assenza di comunicazioni precedenti al
25.01.2024, aveva continuato a fruire dell'immobile e a corrispondere come documentato in atti il canone di locazione a . CP_3
Quindi, il preteso pagamento di lo costringeva a pagare per la seconda volte le somme già CP_2 corrisposte al locatore per l'utilizzo dell'immobile per il medesimo periodo. In funzione di tali circostanze, concludeva la propria esposizione in diritto l'attore sostenendo che, non sussistendo l'occupazione sine titulo, non era legittima alcuna ipotesi risarcitoria, atteso anche il concorso del fatto colposo di ex art. 1227 c.c.. In ultimo, sosteneva che, per effetto della prescrizione CP_2
quinquennale, il credito originario si era comunque ridotto alla somma di Euro 52.554,25, laddove fosse ritenuto dovuto il pagamento dell'indennità di occupazione.
Si costituiva in giudizio , la quale riferiva sull'iter giudiziario che aveva avuto come esito la CP_2
sentenza della Corte di Cassazione 1° Sez. Penale n. 26542/17, con cui era stato definitivamente confiscato l'immobile oggetto della locazione tra l'attore e In prosieguo, la parte CP_3
convenuta precisava di aver incaricato la Polizia Locale di Cuggiono ad effettuare i sopralluoghi presso gli immobili oggetto della misura di prevenzione, al fine di verificare lo stato di occupazione e di identificare gli occupanti e che detti sopralluoghi, effettuati, come documentato, nel 2017 e nel 2021, non avevano riscontrato alcuna presenza nell'immobile condotto in locazione di Parte_1
Solo in data 25.01.2024 era stata notificata l'ordinanza di sgombero e, durante lo svolgimento delle operazioni disposte dalla Prefettura di Milano, interveniva il locatore , il quale solo in CP_3 detta evenienza precisava che l'unità immobiliare identificata con il sub 1 era concessa in locazione alla ditta di autotrasporti di , il quale pure giungeva sul posto e riferiva di non Parte_1
aver mai ricevuto alcuna informazione in ordine al provvedimento di confisca del bene. Solo dopo detta data erano state notificate la prima e la seconda intimazione di pagamento delle indennità di occupazione per Euro 78.670,00. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate dall'attore.
Con ordinanza del 31 luglio 2024, il Giudice, visto anche l'art. 171 co.3 bis c.p.c. nuovo rito (cd.
Cartabia), non confermava l'udienza già fissata e fissava udienza alla data del 24 settembre 2024. pagina 3 di 6 Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2024, il Tribunale, stante la natura documentale della causa, rinviava la stessa per il trattenimento in decisione all'udienza del 4.3.2025, assegnando i termini ordinari ex art. 189 c.p.c.. In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Riguardo ai fatti di causa, è pacifico che prima del 25.01.2024, data in cui eseguiva le CP_2
ordinanze di sgombero, non ha mai notificato alcun provvedimento o effettuato alcuna comunicazione concernente la confisca dell'immobile oggetto di causa a il quale ha continuato ad Parte_1
effettuare tutti i pagamenti concernenti il rapporto di locazione al locatore CP_3
Al riguardo, ha affermato che, durante i sopralluoghi svolti per proprio conto dalla Polizia CP_2
Locale di Cuggiono nel 2017 e 2021 (doc. 4 e 5 fasc. ), nessuno è stato rinvenuto CP_2 nell'immobile concesso in locazione a Parte_1
Pertanto, alla luce di quanto emerso nel corso del processo, questo Tribunale è chiamato a decidere se sussiste l'invocata occupazione sine titulo e di conseguenza se sussiste il credito oggetto delle due intimazioni di pagamento notificate alla parte attrice, di cui viene chiesto l'accertamento negativo delle obbligazioni di pagamento e l'annullamento degli stessi atti.
La convenuta ritiene sussistere comunque l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dell'attore e di conseguenza ritiene sussistere il credito oggetto delle due intimazioni di pagamento notificate alla parte attrice, in quanto, a norma dell'art. 52, comma 4, D.lgs. n. 159 del 2011, "la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi" ; conseguentemente, per effetto della intervenuta definitività della confisca, anche qualsivoglia titolo legittimante astrattamente il possesso o la detenzione qualificata del bene confiscato deve ritenersi automaticamente caducato e divenuto inefficace ex lege ai sensi dell'art. 54 co.4 del D. Lgs 159/2011. Pertanto, il contratto di locazione del
1.5.2009 deve considerarsi divenuto privo di effetti ex lege a far data dalla intervenuta confisca definitiva dell'immobile per cui è causa sito nel Comune di Cuggiono.
Tuttavia, come sopra esposto, nessuna comunicazione sulla confisca è stata indirizzata a Pt_1
prima del 25.01.2024, per cui questi ha continuato a detenere l'immobile e a pagare i canoni
[...] di locazione all'originario locatore come documentato in atti;
infatti, ha detenuto Parte_1
pagina 4 di 6 fino al 25.01.2024 l'immobile in virtù del contratto di locazione stipulato con il dante causa originario destinatario della misura di prevenzione della confisca. CP_3
Al riguardo, occorre considerare che la Suprema Corte ha affermato che, ogni qual volta avviene un fenomeno successorio sul lato attivo del rapporto di locazione, il conduttore è tenuto al pagamento del canone al nuovo proprietario/locatore dal momento in cui la successione gli viene comunicata: “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 3, Sentenza n. 674 del 14/01/2005, Rv. 580070 -
01), in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell'immobile locato determina la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore/locatore senza necessità del consenso del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell'art. 1264 cod. civ. in tema di cessione dei crediti (v. Cass. 9/6/2010 n. 13833, 9/8/2007
n. 17488, 22/2/2008 n. 4588, 14/1/2005 n. 674, 5/8/1991 n. 8556)” (cfr. Cass. Civ. 18536/2018).
La ratio sottostante al principio affermato dalla Cassazione è che può essere opponibile al debitore solamente quel mutamento soggettivo del proprio creditore di cui sia venuto a conoscenza. Fintantoché questa conoscenza non ce l'ha, il debitore che paga al precedente creditore, paga bene (comparsa conclusionale attore pag.5).
Ora, sebbene tali principi non siano applicabili direttamente al caso di specie, atteso che la confisca definitiva di un bene determina oggettivamente lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento;
tuttavia, in mancanza di comunicazione al conduttore del provvedimento di confisca, pur non prevista, non è esigibile che il conduttore in buona fede paghi, per il medesimo periodo, sia i canoni di locazione, sia le indennità di occupazione.
Ciò, in quanto si integra la situazione della c.d. “apparenza del diritto” , ex art. 1189 c.c., che trova riscontro quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il Giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass, 6563/2016). L'art. 1189
c.c. prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, appare in buona fede, in quanto ha continuato ad eseguire i Parte_1 pagamenti all'originario creditore e, in assenza di comunicazioni di , ha continuato a detenere CP_2
l'immobile nella convinzione di avere un valido titolo giustificativo, con atteggiamento non colposo o negligente, non essendo emerso che abbia avuto conoscenza del provvedimento di confisca da altre fonti.
Pertanto, avendo eseguito i pagamenti a favore dell'originario creditore, che appariva legittimato a riceverli, egli è liberato, stante la sua buona fede.
Resta assorbita ogni altra questione proposta dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri civili in ragione del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
• -Annulla gli atti di “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il
29.02.2024 e “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il
15.04.2024;
-Condanna l'
[...]
al Controparte_4 pagamento, in favore di , delle spese processuali che liquida in € 8433 per Parte_1
compensi e euro 786 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 6 maggio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12636/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MANZONI N. 14 21013 GALLARATE presso il difensore avv. BIANCO ROBERTO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI della parte attrice:
Piaccia all'On.le Tribunale di Milano adito, reiectis adversis, in via principale: previo ogni opportuno provvedimento di revoca e/o annullamento dell'atto di “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il 29.02.2024 (cfr. DOC. 6 fasc. Pt_1 e/o dell'atto di “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il 15.04.2024 (cfr. DOC. 9 fasc. ) impugnati nella presente causa, accertare e dichiarare che il Sig. CP_2 Pt_1 nulla deve alla in ragione dell'utilizzo dal 14.09.2016 al 25.01.2024 dell'unità immobiliare
[...] CP_2 sita in Cuggiono (MI), Via Cicogna n. 7 (identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Cuggiono, al
Foglio 20, Particella 243, Subalterno 1), per i motivi di cui agli atti attorei;
in via subordinata (salvo gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, sempre previo ogni opportuno provvedimento di revoca e/o annullamento dell'atto di
“prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il 29.02.2024 (cfr. DOC. 6 fasc.
e/o dell'atto di “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il Pt_1
15.04.2024 (cfr. DOC. 9 fasc. ) impugnati nella presente causa, in accoglimento dell'eccezione di CP_2 prescrizione svolta in atti, accertare e dichiarare che l'importo dovuto dal Sig. alla Parte_1
pagina 1 di 6 in ragione dell'utilizzo dal 14.09.2016 al 25.01.2024 dell'unità immobiliare sita in Cuggiono (MI), CP_2
Via Cicogna n. 7 (identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Cuggiono, al Foglio 20, Particella 243, Subalterno 1), ammonta ad € 52.554,25 (somma comprensiva di interessi) ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, anche in ragione del parziale accoglimento dei motivi dedotti nella narrativa del capitolo 1 dell'atto di citazione. In ogni caso: condannare la al pagamento di spese, spese generali e compensi professionali del CP_2 presente giudizio.
Produzioni documentali come in atti.
Salvis iuribus.
CONCLUSIONI della parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, integralmente rigettare tutte le domande formulate dagli attori in citazione in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.
8.5.2014 n. 9936, Cass.
28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass.
9.1.2019 ord. n.
363).
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha premesso di Parte_1
essere un imprenditore operante nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e di aver stipulato, in data 01.05.2009, un contratto di locazione con avente ad oggetto un immobile ad CP_3
uso deposito, strumentale al ricovero dei mezzi, sito in Cuggiono (MI) alla Via Cicogna,7. Nel proseguire la narrazione, l'attore ha precisato che il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione si è rinnovato automaticamente fino all'anno 2024 e l'immobile è stato regolarmente detenuto ed utilizzato. Sin dalla stipula del contratto di locazione i canoni di locazione erano stati puntualmente corrisposti a fino a quando, in data 25.01.2024, dava CP_3 CP_2
esecuzione ai propri provvedimenti di sgombero, intimando il rilascio e concedendogli trenta giorni per la liberazione da cose e persone dell'unità immobiliare in parola. Solo in tale occasione, veniva a conoscenza della circostanza secondo cui l'immobile oggetto della locazione con era CP_3
stato confiscato per effetto della sentenza della Corte di Cassazione 1° Sez. Penale n. 26542/17.
Successivamente a tale accadimento, in data 29.02.2024, notificava a una CP_2 Parte_1 prima richiesta di pagamento di indennità per abusiva occupazione dell'importo complessivo di Euro
78.670,00, per il periodo dal 14.09.2016 al 25.01.2024. A fronte di tale richiesta, in data 14.03.2024,
pagina 2 di 6 veniva formulata da istanza di riesame dell'atto di intimazione anche alla luce Parte_1 dell'intervenuta prescrizione. Proponeva, quindi, opposizione avverso tale atto.
A sostegno della propria domanda, la parte attrice eccepiva l'illegittimità della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, riferendo che la richiesta avrebbe avuto una giustificazione solo dal momento in cui, nella qualità di conduttore del locatore avesse ricevuto CP_3
comunicazione della confisca, cosa verificatasi unicamente negli accadimenti del 25.01.2024, allorquando si è recata in loco per lo sgombero. Aggiungeva che non era qualificabile nelle CP_2
vicende di causa un'occupazione senza titolo, atteso che egli, in assenza di comunicazioni precedenti al
25.01.2024, aveva continuato a fruire dell'immobile e a corrispondere come documentato in atti il canone di locazione a . CP_3
Quindi, il preteso pagamento di lo costringeva a pagare per la seconda volte le somme già CP_2 corrisposte al locatore per l'utilizzo dell'immobile per il medesimo periodo. In funzione di tali circostanze, concludeva la propria esposizione in diritto l'attore sostenendo che, non sussistendo l'occupazione sine titulo, non era legittima alcuna ipotesi risarcitoria, atteso anche il concorso del fatto colposo di ex art. 1227 c.c.. In ultimo, sosteneva che, per effetto della prescrizione CP_2
quinquennale, il credito originario si era comunque ridotto alla somma di Euro 52.554,25, laddove fosse ritenuto dovuto il pagamento dell'indennità di occupazione.
Si costituiva in giudizio , la quale riferiva sull'iter giudiziario che aveva avuto come esito la CP_2
sentenza della Corte di Cassazione 1° Sez. Penale n. 26542/17, con cui era stato definitivamente confiscato l'immobile oggetto della locazione tra l'attore e In prosieguo, la parte CP_3
convenuta precisava di aver incaricato la Polizia Locale di Cuggiono ad effettuare i sopralluoghi presso gli immobili oggetto della misura di prevenzione, al fine di verificare lo stato di occupazione e di identificare gli occupanti e che detti sopralluoghi, effettuati, come documentato, nel 2017 e nel 2021, non avevano riscontrato alcuna presenza nell'immobile condotto in locazione di Parte_1
Solo in data 25.01.2024 era stata notificata l'ordinanza di sgombero e, durante lo svolgimento delle operazioni disposte dalla Prefettura di Milano, interveniva il locatore , il quale solo in CP_3 detta evenienza precisava che l'unità immobiliare identificata con il sub 1 era concessa in locazione alla ditta di autotrasporti di , il quale pure giungeva sul posto e riferiva di non Parte_1
aver mai ricevuto alcuna informazione in ordine al provvedimento di confisca del bene. Solo dopo detta data erano state notificate la prima e la seconda intimazione di pagamento delle indennità di occupazione per Euro 78.670,00. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate dall'attore.
Con ordinanza del 31 luglio 2024, il Giudice, visto anche l'art. 171 co.3 bis c.p.c. nuovo rito (cd.
Cartabia), non confermava l'udienza già fissata e fissava udienza alla data del 24 settembre 2024. pagina 3 di 6 Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2024, il Tribunale, stante la natura documentale della causa, rinviava la stessa per il trattenimento in decisione all'udienza del 4.3.2025, assegnando i termini ordinari ex art. 189 c.p.c.. In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Riguardo ai fatti di causa, è pacifico che prima del 25.01.2024, data in cui eseguiva le CP_2
ordinanze di sgombero, non ha mai notificato alcun provvedimento o effettuato alcuna comunicazione concernente la confisca dell'immobile oggetto di causa a il quale ha continuato ad Parte_1
effettuare tutti i pagamenti concernenti il rapporto di locazione al locatore CP_3
Al riguardo, ha affermato che, durante i sopralluoghi svolti per proprio conto dalla Polizia CP_2
Locale di Cuggiono nel 2017 e 2021 (doc. 4 e 5 fasc. ), nessuno è stato rinvenuto CP_2 nell'immobile concesso in locazione a Parte_1
Pertanto, alla luce di quanto emerso nel corso del processo, questo Tribunale è chiamato a decidere se sussiste l'invocata occupazione sine titulo e di conseguenza se sussiste il credito oggetto delle due intimazioni di pagamento notificate alla parte attrice, di cui viene chiesto l'accertamento negativo delle obbligazioni di pagamento e l'annullamento degli stessi atti.
La convenuta ritiene sussistere comunque l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dell'attore e di conseguenza ritiene sussistere il credito oggetto delle due intimazioni di pagamento notificate alla parte attrice, in quanto, a norma dell'art. 52, comma 4, D.lgs. n. 159 del 2011, "la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi" ; conseguentemente, per effetto della intervenuta definitività della confisca, anche qualsivoglia titolo legittimante astrattamente il possesso o la detenzione qualificata del bene confiscato deve ritenersi automaticamente caducato e divenuto inefficace ex lege ai sensi dell'art. 54 co.4 del D. Lgs 159/2011. Pertanto, il contratto di locazione del
1.5.2009 deve considerarsi divenuto privo di effetti ex lege a far data dalla intervenuta confisca definitiva dell'immobile per cui è causa sito nel Comune di Cuggiono.
Tuttavia, come sopra esposto, nessuna comunicazione sulla confisca è stata indirizzata a Pt_1
prima del 25.01.2024, per cui questi ha continuato a detenere l'immobile e a pagare i canoni
[...] di locazione all'originario locatore come documentato in atti;
infatti, ha detenuto Parte_1
pagina 4 di 6 fino al 25.01.2024 l'immobile in virtù del contratto di locazione stipulato con il dante causa originario destinatario della misura di prevenzione della confisca. CP_3
Al riguardo, occorre considerare che la Suprema Corte ha affermato che, ogni qual volta avviene un fenomeno successorio sul lato attivo del rapporto di locazione, il conduttore è tenuto al pagamento del canone al nuovo proprietario/locatore dal momento in cui la successione gli viene comunicata: “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 3, Sentenza n. 674 del 14/01/2005, Rv. 580070 -
01), in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell'immobile locato determina la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore/locatore senza necessità del consenso del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell'art. 1264 cod. civ. in tema di cessione dei crediti (v. Cass. 9/6/2010 n. 13833, 9/8/2007
n. 17488, 22/2/2008 n. 4588, 14/1/2005 n. 674, 5/8/1991 n. 8556)” (cfr. Cass. Civ. 18536/2018).
La ratio sottostante al principio affermato dalla Cassazione è che può essere opponibile al debitore solamente quel mutamento soggettivo del proprio creditore di cui sia venuto a conoscenza. Fintantoché questa conoscenza non ce l'ha, il debitore che paga al precedente creditore, paga bene (comparsa conclusionale attore pag.5).
Ora, sebbene tali principi non siano applicabili direttamente al caso di specie, atteso che la confisca definitiva di un bene determina oggettivamente lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento;
tuttavia, in mancanza di comunicazione al conduttore del provvedimento di confisca, pur non prevista, non è esigibile che il conduttore in buona fede paghi, per il medesimo periodo, sia i canoni di locazione, sia le indennità di occupazione.
Ciò, in quanto si integra la situazione della c.d. “apparenza del diritto” , ex art. 1189 c.c., che trova riscontro quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il Giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass, 6563/2016). L'art. 1189
c.c. prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, appare in buona fede, in quanto ha continuato ad eseguire i Parte_1 pagamenti all'originario creditore e, in assenza di comunicazioni di , ha continuato a detenere CP_2
l'immobile nella convinzione di avere un valido titolo giustificativo, con atteggiamento non colposo o negligente, non essendo emerso che abbia avuto conoscenza del provvedimento di confisca da altre fonti.
Pertanto, avendo eseguito i pagamenti a favore dell'originario creditore, che appariva legittimato a riceverli, egli è liberato, stante la sua buona fede.
Resta assorbita ogni altra questione proposta dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri civili in ragione del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
• -Annulla gli atti di “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il
29.02.2024 e “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” notificato il
15.04.2024;
-Condanna l'
[...]
al Controparte_4 pagamento, in favore di , delle spese processuali che liquida in € 8433 per Parte_1
compensi e euro 786 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 6 maggio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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