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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice relatoreDott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
,
promosso da
,nata a [...] il [...] ( C.F. 1 ) e residente Parte_1
in Quartu S.E., via Sandalyon, 7, in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, sig.ri
Controparte_1 nato a [...] il [...] ( C.F. 2 [...]
C.F. 3 ), elettivamenteCP_2 nata a [...] il [...] (
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Filippo Viola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo attrice
nei confronti di
Controparte_3 convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI 66Nell'interesse della parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: I)- accertata la radicalità della scelta di genere effettuata dall'attrice ed il completamento del suo percorso di transizione psicosomatico female to male, pronunciare la rettificazione di sesso da femminile a maschile dell'odierna parte attrice, ordinando agli Ufficiali
dello stato civile competenti la modifiche anagrafiche conseguenti, con mutamento del nome anagrafico da in Pt_1 con ogni conseguenza di legge, ivi incluso il diritto Parte_1
dell'odierna ricorrente di eseguire - in un momento successivo alla predetta rettifica - gli eventuali interventi medici che ella ritenga necessari all'adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili, siano essi demolitivi (ad es., mastectomia, isterectomia e salpingo ooforectomia) e/o ricostruttivi (ad es.,fallopastica o metoidioplastica); II)- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, come per legge.."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cagliari, ha esposto di aver percepito sin dall'infanzia la propria identità diParte_2
genere come maschile, pur essendo nato con sesso biologico femminile. Durante l'infanzia trascorsa in Inghilterra, già a nove anni veniva percepito come un "tom boy”, manifestando costante disagio nei confronti del proprio corpo femminile, che ha sempre celato dietro abiti e comportamenti di espressione maschile.
Tale consapevolezza lo ha portato, già in età adolescenziale, a intraprendere un percorso di supporto psicologico e neuropsichiatrico, preliminare alla successiva transizione di genere. Con il pieno sostegno della famiglia, a 15 anni ha avviato un percorso di affermazione sociale, attivando la carriera alias in ambito scolastico e iniziando la terapia psicologica con la dott.ssa Per_1 La diagnosi di disforia di genere è stata confermata nel gennaio 2024 dalla dott.ssa Persona_2
[...] che ha escluso controindicazioni alla terapia ormonale mascolinizzante.
وPersona_3 la terapia ormonale A maggio 2024 ha iniziato, sotto la supervisione del dott.
presso l'A.O.U. di Cagliari, che tuttora prosegue con regolarità. La documentazione medica prodotta evidenzia una storia personale coerente con un'identità di genere maschile, vissuta fin dall'infanzia, e un desiderio costante di adeguare il corpo alla propria identità esperita, con piena consapevolezza dell'irreversibilità delle scelte intraprese.
Pur essendo orientato, in futuro, anche a interventi chirurgici di riassegnazione del sesso (già
pianificata una mastectomia, cui seguirà eventualmente un'isterectomia), l'istante richiede la rettificazione anagrafica del sesso quale tappa fondamentale per il pieno benessere psicofisico, già
oggi in parte raggiunto grazie alla transizione ormonale e sociale, come attestato anche dalla relazione clinica del dicembre 2024.
*****
All'udienza del 16.06.2025, è comparsa personalmente la parte ricorrente, la quale ha confermato integralmente la domanda e i fatti dedotti nell'atto introduttivo ed in particolare che Fin da bambino ho avuto atteggiamenti e comportamenti coerenti con il genere maschile. La piena consapevolezza della mia identità di genere è maturata attorno ai 13-14 anni, con l'ingresso nell'adolescenza. Da circa due anni ho attivato la carriera alias presso il Liceo Artistico di
Cagliari, dove ho appena concluso la quarta classe. In tutti gli ambiti della mia vita vengo ormai identificato come Pt_1 anche dagli amici, che sono prevalentemente maschi. Non ho mai avuto difficoltà nei rapporti sociali, essendo fermamente convinto della mia identità maschile. Le uniche difficoltà sono state interiori, legate alla dissonanza tra il mio corpo e la mia identità di genere." All'udienza del 16 giugno 2025 è comparsa personalmente la parte ricorrente, la quale ha confermato integralmente il contenuto del ricorso e i fatti dedotti nell'atto introduttivo. In
particolare, il ricorrente ha ribadito come fin dall'infanzia abbia manifestato atteggiamenti e comportamenti costantemente coerenti con il genere maschile. Ha precisato che la piena consapevolezza della propria identità di genere è maturata nell'età adolescenziale, attorno ai tredici-
quattordici anni, momento in cui è divenuto evidente il divario tra il proprio sentire e le caratteristiche corporee.
Ha inoltre rappresentato di aver attivato, ormai da circa due anni, la carriera alias presso il Liceo
Artistico di Cagliari, dove ha recentemente concluso la quarta classe, e che in tutti i contesti della vita quotidiana viene riconosciuto e identificato come Pt_1 sia nell'ambiente scolastico sia nelle relazioni sociali, costituite prevalentemente da coetanei di sesso maschile. Il ricorrente ha altresì dichiarato di non aver mai sperimentato difficoltà nelle interazioni sociali, essendo pienamente convinto della propria identità maschile, mentre le uniche sofferenze vissute riguardavano la dissonanza tra il proprio corpo e il genere percepito.
Sono comparsi anche i genitori del ricorrente, i quali hanno confermato integralmente le dichiarazioni del figlio e la veridicità dei fatti esposti. Essi hanno evidenziato come fin dalla primissima infanzia il figlio avesse mostrato una chiara e costante tendenza a identificarsi nel genere maschile, preferendo attività, modalità relazionali e compagnie tipiche dei coetanei maschi.
Hanno inoltre riferito che il percorso di affermazione di genere è seguito da professionisti come risulta dalla qualificati: la dott.ssa Persona_2 per il supporto psicologico relazione giurata già agli atti- e il dott. Persona_3 del Policlinico Universitario di Cagliari
per la terapia ormonale, dalla quale sono già conseguiti esiti fisici sia reversibili che irreversibili,
come attestato dal medico curante. I genitori hanno infine sottolineato di aver sempre sostenuto il
(o Per_4.figlio nel suo percorso, chiamandolo ormai stabilmente Pt_1 Il procuratore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha quindi trattenuta in decisione.
*****
La domanda è fondata.
-Dalla documentazione prodotta in giudizio – in particolare dalla relazione psicologica specialistica e dalla certificazione endocrinologica del dott. Per 3 - emergedella dott.ssa Persona_2 che la parte ricorrente manifesta, sin dall'infanzia e successivamente in età adolescenziale, tratti psicologici e comportamentali riconducibili alla varianza di genere, con stabile identificazione nel genere maschile.
A partire dal 2023, la parte ha intrapreso un percorso psicoterapeutico con la dott.ssa Persona_5
[...] mirato a supportare la transizione da femminile a maschile, accompagnato, dal 2024, da una terapia ormonale masconilizzante tuttora in corso, che ha già prodotto modificazioni fisiche coerenti con il genere di elezione.
L'unica peculiarità del caso di specie risiede nell'assenza, allo stato, di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. Ciononostante, la parte chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, in quanto l'identità di genere percepita
è inequivocabilmente femminile.
Si rende quindi necessario verificare se l'attuale normativa in materia ossia la legge 14 aprile
1982, n. 164, come successivamente integrata dall'art. 31 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 -
consenta tale rettifica anche in assenza di intervento chirurgico.
Sul punto, va osservato che il legislatore ha disciplinato esclusivamente i profili attinenti alla rettificazione anagrafica, senza imporre specifici requisiti relativi al trattamento chirurgico. È significativo, infatti, che l'eventuale autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici debba essere rilasciata dal giudice solo "quando lo ritenga necessario", lasciando così all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, calibrata sul caso concreto, e non fondata su presupposti rigidi o automatici.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha chiarito che, in un'ottica costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, l'intervento chirurgico non è requisito necessario per la rettifica dell'attribuzione di sesso. La Corte ha evidenziato che il percorso di transizione può essere frutto di un processo personale, fondato su una seria, univoca e coerente identificazione con il genere di elezione, comprovata anche attraverso accertamenti tecnici in sede giudiziale, senza che sia imprescindibile un intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali primari.
In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015,
affermando che la legge n. 164 del 1982 accoglie una concezione dell'identità sessuale come dato complesso, determinato da fattori biologici, psicologici e sociali. Non è dunque più centrale l'esistenza di organi genitali conformi al sesso percepito, ma l'equilibrio tra i molteplici elementi che concorrono a formare l'identità di genere.
A rafforzare tale orientamento, si pone la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024,
che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011, nella parte in cui imponeva l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche nei casi in cui le modificazioni già intervenute fossero ritenute sufficienti per la rettificazione. La Corte ha riconosciuto che la transizione può avvenire anche senza intervento chirurgico, sulla base di una valutazione integrata degli aspetti psicologici, comportamentali e fisici, nel rispetto dell'autodeterminazione individuale e del progresso medico-scientifico. Nel caso di specie, le relazioni degli specialisti che hanno seguito la parte ricorrente attestano la presenza di una disforia di genere persistente sin dall'infanzia, conforme ai criteri del DSM V, e l'assenza di psicopatologie che ostino alla prosecuzione della terapia ormonale o ad eventuali futuri trattamenti irreversibili. Inoltre, la relazione della dott.ssa Per_2 conferma la stabilità
dell'identificazione di genere maschile, positivamente integrata nella persona, e la non reversibilità
del percorso avviato.
Appare pertanto opportuno autorizzare la rettifica dei dati anagrafici, anche in assenza di intervento chirurgico, in quanto sussistono gli elementi sufficienti per riconoscere la coerenza e la completezza del percorso di transizione effettuato. Tale decisione trova fondamento, oltre che nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche nel persistente disagio riferito dalla parte ricorrente, che compromette significativamente la qualità della vita, soprattutto nelle situazioni in cui la discordanza tra l'identità percepita e i dati anagrafici provoca discriminazioni e sofferenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. In accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cagliari di rettificare l'atto di nascita di nata a [...] il [...], residente in [...]
Sandalyon n. 7,
come segue:
laddove è scritto "di sesso femminile", deve invece leggersi: "di sesso maschile"; О
о laddove è indicato il prenome " Parte_1 deve intendersi scritto:
,
་་ Pt_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni.
3. Pur dando atto che, alla luce dell'orientamento consolidato della Corte Costituzionale (nn.
221/2015 e 143/2024), l'esecuzione di trattamenti medico-chirurgici non costituisce presupposto necessario né requisito giuridicamente rilevante ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso trattandosi di una scelta rimessa alla libera autodeterminazione della persona il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, autorizza la parte ricorrente a sottoporsi agli interventi medico-chirurgici finalizzati al mutamento dei caratteri sessuali primari e all'adeguamento dei caratteri somatici, siano essi demolitivi o ricostruttivi, da eseguirsi secondo scienza e coscienza medica e previo consenso informato."
4. Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare la parte interessata.
5. Nulla per le spese.
Cagliari, il 26 Novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice relatoreDott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
,
promosso da
,nata a [...] il [...] ( C.F. 1 ) e residente Parte_1
in Quartu S.E., via Sandalyon, 7, in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, sig.ri
Controparte_1 nato a [...] il [...] ( C.F. 2 [...]
C.F. 3 ), elettivamenteCP_2 nata a [...] il [...] (
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Filippo Viola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo attrice
nei confronti di
Controparte_3 convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI 66Nell'interesse della parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: I)- accertata la radicalità della scelta di genere effettuata dall'attrice ed il completamento del suo percorso di transizione psicosomatico female to male, pronunciare la rettificazione di sesso da femminile a maschile dell'odierna parte attrice, ordinando agli Ufficiali
dello stato civile competenti la modifiche anagrafiche conseguenti, con mutamento del nome anagrafico da in Pt_1 con ogni conseguenza di legge, ivi incluso il diritto Parte_1
dell'odierna ricorrente di eseguire - in un momento successivo alla predetta rettifica - gli eventuali interventi medici che ella ritenga necessari all'adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili, siano essi demolitivi (ad es., mastectomia, isterectomia e salpingo ooforectomia) e/o ricostruttivi (ad es.,fallopastica o metoidioplastica); II)- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, come per legge.."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cagliari, ha esposto di aver percepito sin dall'infanzia la propria identità diParte_2
genere come maschile, pur essendo nato con sesso biologico femminile. Durante l'infanzia trascorsa in Inghilterra, già a nove anni veniva percepito come un "tom boy”, manifestando costante disagio nei confronti del proprio corpo femminile, che ha sempre celato dietro abiti e comportamenti di espressione maschile.
Tale consapevolezza lo ha portato, già in età adolescenziale, a intraprendere un percorso di supporto psicologico e neuropsichiatrico, preliminare alla successiva transizione di genere. Con il pieno sostegno della famiglia, a 15 anni ha avviato un percorso di affermazione sociale, attivando la carriera alias in ambito scolastico e iniziando la terapia psicologica con la dott.ssa Per_1 La diagnosi di disforia di genere è stata confermata nel gennaio 2024 dalla dott.ssa Persona_2
[...] che ha escluso controindicazioni alla terapia ormonale mascolinizzante.
وPersona_3 la terapia ormonale A maggio 2024 ha iniziato, sotto la supervisione del dott.
presso l'A.O.U. di Cagliari, che tuttora prosegue con regolarità. La documentazione medica prodotta evidenzia una storia personale coerente con un'identità di genere maschile, vissuta fin dall'infanzia, e un desiderio costante di adeguare il corpo alla propria identità esperita, con piena consapevolezza dell'irreversibilità delle scelte intraprese.
Pur essendo orientato, in futuro, anche a interventi chirurgici di riassegnazione del sesso (già
pianificata una mastectomia, cui seguirà eventualmente un'isterectomia), l'istante richiede la rettificazione anagrafica del sesso quale tappa fondamentale per il pieno benessere psicofisico, già
oggi in parte raggiunto grazie alla transizione ormonale e sociale, come attestato anche dalla relazione clinica del dicembre 2024.
*****
All'udienza del 16.06.2025, è comparsa personalmente la parte ricorrente, la quale ha confermato integralmente la domanda e i fatti dedotti nell'atto introduttivo ed in particolare che Fin da bambino ho avuto atteggiamenti e comportamenti coerenti con il genere maschile. La piena consapevolezza della mia identità di genere è maturata attorno ai 13-14 anni, con l'ingresso nell'adolescenza. Da circa due anni ho attivato la carriera alias presso il Liceo Artistico di
Cagliari, dove ho appena concluso la quarta classe. In tutti gli ambiti della mia vita vengo ormai identificato come Pt_1 anche dagli amici, che sono prevalentemente maschi. Non ho mai avuto difficoltà nei rapporti sociali, essendo fermamente convinto della mia identità maschile. Le uniche difficoltà sono state interiori, legate alla dissonanza tra il mio corpo e la mia identità di genere." All'udienza del 16 giugno 2025 è comparsa personalmente la parte ricorrente, la quale ha confermato integralmente il contenuto del ricorso e i fatti dedotti nell'atto introduttivo. In
particolare, il ricorrente ha ribadito come fin dall'infanzia abbia manifestato atteggiamenti e comportamenti costantemente coerenti con il genere maschile. Ha precisato che la piena consapevolezza della propria identità di genere è maturata nell'età adolescenziale, attorno ai tredici-
quattordici anni, momento in cui è divenuto evidente il divario tra il proprio sentire e le caratteristiche corporee.
Ha inoltre rappresentato di aver attivato, ormai da circa due anni, la carriera alias presso il Liceo
Artistico di Cagliari, dove ha recentemente concluso la quarta classe, e che in tutti i contesti della vita quotidiana viene riconosciuto e identificato come Pt_1 sia nell'ambiente scolastico sia nelle relazioni sociali, costituite prevalentemente da coetanei di sesso maschile. Il ricorrente ha altresì dichiarato di non aver mai sperimentato difficoltà nelle interazioni sociali, essendo pienamente convinto della propria identità maschile, mentre le uniche sofferenze vissute riguardavano la dissonanza tra il proprio corpo e il genere percepito.
Sono comparsi anche i genitori del ricorrente, i quali hanno confermato integralmente le dichiarazioni del figlio e la veridicità dei fatti esposti. Essi hanno evidenziato come fin dalla primissima infanzia il figlio avesse mostrato una chiara e costante tendenza a identificarsi nel genere maschile, preferendo attività, modalità relazionali e compagnie tipiche dei coetanei maschi.
Hanno inoltre riferito che il percorso di affermazione di genere è seguito da professionisti come risulta dalla qualificati: la dott.ssa Persona_2 per il supporto psicologico relazione giurata già agli atti- e il dott. Persona_3 del Policlinico Universitario di Cagliari
per la terapia ormonale, dalla quale sono già conseguiti esiti fisici sia reversibili che irreversibili,
come attestato dal medico curante. I genitori hanno infine sottolineato di aver sempre sostenuto il
(o Per_4.figlio nel suo percorso, chiamandolo ormai stabilmente Pt_1 Il procuratore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha quindi trattenuta in decisione.
*****
La domanda è fondata.
-Dalla documentazione prodotta in giudizio – in particolare dalla relazione psicologica specialistica e dalla certificazione endocrinologica del dott. Per 3 - emergedella dott.ssa Persona_2 che la parte ricorrente manifesta, sin dall'infanzia e successivamente in età adolescenziale, tratti psicologici e comportamentali riconducibili alla varianza di genere, con stabile identificazione nel genere maschile.
A partire dal 2023, la parte ha intrapreso un percorso psicoterapeutico con la dott.ssa Persona_5
[...] mirato a supportare la transizione da femminile a maschile, accompagnato, dal 2024, da una terapia ormonale masconilizzante tuttora in corso, che ha già prodotto modificazioni fisiche coerenti con il genere di elezione.
L'unica peculiarità del caso di specie risiede nell'assenza, allo stato, di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. Ciononostante, la parte chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, in quanto l'identità di genere percepita
è inequivocabilmente femminile.
Si rende quindi necessario verificare se l'attuale normativa in materia ossia la legge 14 aprile
1982, n. 164, come successivamente integrata dall'art. 31 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 -
consenta tale rettifica anche in assenza di intervento chirurgico.
Sul punto, va osservato che il legislatore ha disciplinato esclusivamente i profili attinenti alla rettificazione anagrafica, senza imporre specifici requisiti relativi al trattamento chirurgico. È significativo, infatti, che l'eventuale autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici debba essere rilasciata dal giudice solo "quando lo ritenga necessario", lasciando così all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, calibrata sul caso concreto, e non fondata su presupposti rigidi o automatici.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha chiarito che, in un'ottica costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, l'intervento chirurgico non è requisito necessario per la rettifica dell'attribuzione di sesso. La Corte ha evidenziato che il percorso di transizione può essere frutto di un processo personale, fondato su una seria, univoca e coerente identificazione con il genere di elezione, comprovata anche attraverso accertamenti tecnici in sede giudiziale, senza che sia imprescindibile un intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali primari.
In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015,
affermando che la legge n. 164 del 1982 accoglie una concezione dell'identità sessuale come dato complesso, determinato da fattori biologici, psicologici e sociali. Non è dunque più centrale l'esistenza di organi genitali conformi al sesso percepito, ma l'equilibrio tra i molteplici elementi che concorrono a formare l'identità di genere.
A rafforzare tale orientamento, si pone la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024,
che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011, nella parte in cui imponeva l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche nei casi in cui le modificazioni già intervenute fossero ritenute sufficienti per la rettificazione. La Corte ha riconosciuto che la transizione può avvenire anche senza intervento chirurgico, sulla base di una valutazione integrata degli aspetti psicologici, comportamentali e fisici, nel rispetto dell'autodeterminazione individuale e del progresso medico-scientifico. Nel caso di specie, le relazioni degli specialisti che hanno seguito la parte ricorrente attestano la presenza di una disforia di genere persistente sin dall'infanzia, conforme ai criteri del DSM V, e l'assenza di psicopatologie che ostino alla prosecuzione della terapia ormonale o ad eventuali futuri trattamenti irreversibili. Inoltre, la relazione della dott.ssa Per_2 conferma la stabilità
dell'identificazione di genere maschile, positivamente integrata nella persona, e la non reversibilità
del percorso avviato.
Appare pertanto opportuno autorizzare la rettifica dei dati anagrafici, anche in assenza di intervento chirurgico, in quanto sussistono gli elementi sufficienti per riconoscere la coerenza e la completezza del percorso di transizione effettuato. Tale decisione trova fondamento, oltre che nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche nel persistente disagio riferito dalla parte ricorrente, che compromette significativamente la qualità della vita, soprattutto nelle situazioni in cui la discordanza tra l'identità percepita e i dati anagrafici provoca discriminazioni e sofferenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. In accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cagliari di rettificare l'atto di nascita di nata a [...] il [...], residente in [...]
Sandalyon n. 7,
come segue:
laddove è scritto "di sesso femminile", deve invece leggersi: "di sesso maschile"; О
о laddove è indicato il prenome " Parte_1 deve intendersi scritto:
,
་་ Pt_1
2. Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni.
3. Pur dando atto che, alla luce dell'orientamento consolidato della Corte Costituzionale (nn.
221/2015 e 143/2024), l'esecuzione di trattamenti medico-chirurgici non costituisce presupposto necessario né requisito giuridicamente rilevante ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso trattandosi di una scelta rimessa alla libera autodeterminazione della persona il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, autorizza la parte ricorrente a sottoporsi agli interventi medico-chirurgici finalizzati al mutamento dei caratteri sessuali primari e all'adeguamento dei caratteri somatici, siano essi demolitivi o ricostruttivi, da eseguirsi secondo scienza e coscienza medica e previo consenso informato."
4. Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare la parte interessata.
5. Nulla per le spese.
Cagliari, il 26 Novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti