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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1449 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] CP_2 intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
02/11/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Esiti di poliradicolonevrite post-infettiva di con moderata tetraparesi, in paziente affetto da Persona_2 discopatie cervicali ed ipercolesterolemia.
CONSIDERAZIONI CLINICHE
La sindrome di IN è una polineuropatia infiammatoria acuta, in genere rapidamente progressiva ma autolimitante caratterizzata da debolezza muscolare e lieve perdita della sensibilità distale. La causa sembra essere di tipo autoimmune. La diagnosi è clinica. La terapia comprende immunoglobuline EV, plasmaferesi (scambi plasmatici) e, per i casi più gravi, ventilazione assistita.
Nonostante la causa della sindrome di IN non sia completamente conosciuta, si pensa che sia autoimmune. La paralisi flaccida predomina nella maggior parte dei pazienti con la sindrome di;
è sempre più evidente dei sintomi di tipo sensitivo e può essere predominante a Persona_3 livello prossimale. Una debolezza relativamente simmetrica associata a parestesie esordisce in genere alle gambe, progredendo poi alle braccia, ma occasionalmente può esordire alle braccia o alla testa. Nel 90% dei pazienti, l'ipostenia è massima alla 3a-4a settimana. I riflessi osteotendinei sono aboliti. Gli sfinteri sono di solito risparmiati. La debolezza rimane la stessa per un periodo di tempo variabile, tipicamente per alcune settimane, quindi si risolve. Qualora si sospetti una sindrome di IN, i pazienti devono essere ricoverati in ospedale per eseguire i test elettrodiagnostici
(gli studi della conduzione nervosa e l'elettromiografia), l'analisi del liquido cerebrospinale e la misurazione della capacità vitale forzata ogni 6-8 h. I test elettrofisiologici all'inizio rivelano un rallentamento della velocità di conduzione nervosa e segni di demielinizzazione segmentale in due terzi dei pazienti;
tuttavia, reperti normali, in particolare entro i primi 5-7 giorni, non escludono la diagnosi e il trattamento non deve essere ritardato. La sindrome di IN è letale in < 4% dei casi. La maggior parte dei pazienti migliora considerevolmente in un periodo di alcuni mesi ma un numero sostanziale di adulti e una percentuale ancora più alta di bambini presentano un certo grado di debolezza residua dopo 3 anni.
Il caso in esame si caratterizza per la presenza di una sfumata ipostenia ai quattro arti condizione evocativa del quadro patologico di cui è affetto con maggiormente evidenza all'emilato dx, che nel complesso incide nella motricità globale per via di movimenti ridotti ai massimi gradi e globalmente impacciati, ma che tuttavia gli permettono di effettuare tutti i passaggi posturali in autonomia e una deambulazione autonoma benchè con appoggio di stampella. Non si evidenziano esiti di danni neurologici ai nervi cranici con altri deficit funzionali. A livello del rachide cervicale, viene obiettivamente riscontrata spinalgia pressoria con modesta riduzione della motilità della colonna.
Per valutare la percentuale di invalidità civile del ricorrente si farà riferimento alle Tabelle
Ministeriali ai sensi del D.M. del 05/02/1992. Nel caso siano presenti menomazioni non tabellate si procederà applicando il criterio analogico diretto o indiretto.
Tetraparesi moderata (Codice 7350 a cui corrisponde una percentuale dal 71% all'80%): percentuale 80%
Pertanto per rispondere al quesito postomi dal Sig Giudice, ossia sulla sussistenza dei requisiti previsti di legge per la concessione della pensione ordinaria di inabilità, stante quanto rilevato in corso di operazioni peritali e dalla documentazione sanitaria esaminata, appare evidente che nel complesso non vengono soddisfatti i criteri di legge per la concessione del benefico richiesto.
CONCLUSIONI
In definitiva, possiamo dire che il ricorrente nato a [...] il [...] è invalido Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%.
Tale risultanza non permette di soddisfare i requisiti di legge per la concessione del beneficio dell'assegno ordinario di inabilità (art. 12 L. 118/1971). Decorrenza 08/03/2024 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] CP_2 intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
02/11/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Esiti di poliradicolonevrite post-infettiva di con moderata tetraparesi, in paziente affetto da Persona_2 discopatie cervicali ed ipercolesterolemia.
CONSIDERAZIONI CLINICHE
La sindrome di IN è una polineuropatia infiammatoria acuta, in genere rapidamente progressiva ma autolimitante caratterizzata da debolezza muscolare e lieve perdita della sensibilità distale. La causa sembra essere di tipo autoimmune. La diagnosi è clinica. La terapia comprende immunoglobuline EV, plasmaferesi (scambi plasmatici) e, per i casi più gravi, ventilazione assistita.
Nonostante la causa della sindrome di IN non sia completamente conosciuta, si pensa che sia autoimmune. La paralisi flaccida predomina nella maggior parte dei pazienti con la sindrome di;
è sempre più evidente dei sintomi di tipo sensitivo e può essere predominante a Persona_3 livello prossimale. Una debolezza relativamente simmetrica associata a parestesie esordisce in genere alle gambe, progredendo poi alle braccia, ma occasionalmente può esordire alle braccia o alla testa. Nel 90% dei pazienti, l'ipostenia è massima alla 3a-4a settimana. I riflessi osteotendinei sono aboliti. Gli sfinteri sono di solito risparmiati. La debolezza rimane la stessa per un periodo di tempo variabile, tipicamente per alcune settimane, quindi si risolve. Qualora si sospetti una sindrome di IN, i pazienti devono essere ricoverati in ospedale per eseguire i test elettrodiagnostici
(gli studi della conduzione nervosa e l'elettromiografia), l'analisi del liquido cerebrospinale e la misurazione della capacità vitale forzata ogni 6-8 h. I test elettrofisiologici all'inizio rivelano un rallentamento della velocità di conduzione nervosa e segni di demielinizzazione segmentale in due terzi dei pazienti;
tuttavia, reperti normali, in particolare entro i primi 5-7 giorni, non escludono la diagnosi e il trattamento non deve essere ritardato. La sindrome di IN è letale in < 4% dei casi. La maggior parte dei pazienti migliora considerevolmente in un periodo di alcuni mesi ma un numero sostanziale di adulti e una percentuale ancora più alta di bambini presentano un certo grado di debolezza residua dopo 3 anni.
Il caso in esame si caratterizza per la presenza di una sfumata ipostenia ai quattro arti condizione evocativa del quadro patologico di cui è affetto con maggiormente evidenza all'emilato dx, che nel complesso incide nella motricità globale per via di movimenti ridotti ai massimi gradi e globalmente impacciati, ma che tuttavia gli permettono di effettuare tutti i passaggi posturali in autonomia e una deambulazione autonoma benchè con appoggio di stampella. Non si evidenziano esiti di danni neurologici ai nervi cranici con altri deficit funzionali. A livello del rachide cervicale, viene obiettivamente riscontrata spinalgia pressoria con modesta riduzione della motilità della colonna.
Per valutare la percentuale di invalidità civile del ricorrente si farà riferimento alle Tabelle
Ministeriali ai sensi del D.M. del 05/02/1992. Nel caso siano presenti menomazioni non tabellate si procederà applicando il criterio analogico diretto o indiretto.
Tetraparesi moderata (Codice 7350 a cui corrisponde una percentuale dal 71% all'80%): percentuale 80%
Pertanto per rispondere al quesito postomi dal Sig Giudice, ossia sulla sussistenza dei requisiti previsti di legge per la concessione della pensione ordinaria di inabilità, stante quanto rilevato in corso di operazioni peritali e dalla documentazione sanitaria esaminata, appare evidente che nel complesso non vengono soddisfatti i criteri di legge per la concessione del benefico richiesto.
CONCLUSIONI
In definitiva, possiamo dire che il ricorrente nato a [...] il [...] è invalido Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%.
Tale risultanza non permette di soddisfare i requisiti di legge per la concessione del beneficio dell'assegno ordinario di inabilità (art. 12 L. 118/1971). Decorrenza 08/03/2024 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini